Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile
Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025 nel procedimento iscritto al n. 3568-2/2019 R.G. (subprocedimento 2), ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che , e hanno chiesto che, Parte_1 Parte_2 Parte_3
in via di urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sia ordinato al di dare Controparte_1
l'assenso alla riduzione dell'ipoteca, iscritta in data 4.2.2021 al n. reg. gen. 2788 e al n. reg. part. 235, in base al decreto ingiuntivo opposto, cancellandola dagli immobili elencati nel ricorso (a pag. 16); che il ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1
domanda, mentre, quanto al merito, ha rappresentato di avere aderito all'istanza di riduzione e di avere dato incarico ad un notaio per le formalità necessarie;
considerato che
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
che la pronuncia di cessata materia del contendere è prevista in via legislativa nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27 della legge n. 1034/71, in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46 del d.lgs. n. 546/92, in materia di contenzioso tributario) e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140 del d.lgs. n.
206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente (cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il
«Codice del processo amministrativo»); che la pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando
«risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass.
n. 14775/04): si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi
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che, più nello specifico, la cessazione della materia del contendere «costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07); che – ha affermato la Suprema Corte – la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. Sez. Un. n. 13969/04): la eliminazione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91); che, però, la cessazione della materia del contendere non integra questione deducibile esclusivamente dalle parti, ma può e deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19568/17; Cass. n. 2567/07); che «l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite» (Cass. n. 8903/16; in senso conforme,
Cass. n. 10728/17, relativamente alla transazione intervenuta nel giudizio di primo grado); che entrambe le parti, all'udienza, rappresentando la circostanza della avvenuta restrizione dell'ipoteca, con esclusione di questa dalle quote indivise di comproprietà sugli immobili indicati nel ricorso, hanno chiesto, congiuntamente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda cautelare;
che la detta circostanza, la cui allegazione è sorretta dai documenti prodotti, e comunque non oggetto o motivo di contestazioni tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere;
che non c'è luogo a pronunciare sulle spese, essendo rimessa la regolazione all'esito
2 della causa.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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