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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192/2020 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il 1° ottobre 1944, c. f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, via L. D'Amico n. 10, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Amata (con PEC indicata), che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Giovanni Marchese (con PEC indicata), per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTI contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
APPELLATO contumace
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 437/2019 emessa il 22 luglio 2019 dal Tribunale di Patti, in materia di risarcimento danni da occupazione della p. a..
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CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti: “si precisano le conclusioni riportandoci a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, insistendosi nelle richieste istruttorie e, quindi, nella richiesta formulata al punto 8 delle domande dell'atto di appello di rinnovo della c. t. u. sui quesiti
1 disposti dal Tribunale di Patti con l'ordinanza del 7.3.2011, per quanto precisato al punto 7 dei motivi di appello anche con il richiamo ex art. 346 cpc”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato (originariamente) il 24 febbraio 2020 e Parte_1
hanno proposto appello, nei confronti del , in Parte_2 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di
Patti, pronunciando sulle domande dagli stessi proposte – volte ad ottenere la declaratoria di illiceità ed illegittimità dell'occupazione, da parte del convenuto, del terreno di loro proprietà, in CP_1
catasto al foglio 10, particelle 265 e 103 (sul quale è stata realizzata la strada di collegamento tra la
SS 113 e la SP Galbato;
la declaratoria della natura usurpativa, e/o, in via subordinata, appropriativa dell'occupazione e, quindi, il diritto degli istanti alla restituzione del bene o, alternativamente, al risarcimento dei danni per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree definitivamente occupate, comprese quelle rimaste intercluse ed inutilizzabili, nonché il diritto al pagamento di una somma corrispondente al mancato godimento del fondo medesimo per tutto il periodo in cui si è concretizzata l'occupazione, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per il deprezzamento e l'inutilizzabilità della restante parte del terreno non ricompresa nelle porzioni interessate dalla CP_ definitiva ablazione;
la declaratoria della responsabilità dell' convenuto per le condizioni attuali del fondo conseguenti alla realizzazione dell'opera pubblica e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto degli attori al risarcimento dei danni per equivalente e/o in forma specifica con il ripristino dello stato dei luoghi ed esecuzione di quanto necessario per la corretta fruibilità del fondo medesimo;
la conseguente condanna di parte avversa alla restituzione del bene e/o, alternativamente, al pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione illegittima corrispondente al valore venale del terreno definitivamente effettivamente occupato, avente destinazione edificatoria, comprensivo di quelle parti rimaste intercluse ed inutilizzabili, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché di una somma corrispondente al mancato godimento del fondo medesimo per tutto il periodo in cui si è concretizzata l'occupazione e di ogni altra somma di danaro per i danni subiti nella parte di fondo rimasto nella loro disponibilità per effetto del suo deprezzamento e della sua non fruibilità, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che fosse dichiarata l'irreversibile trasformazione del fondo e, per l'effetto, accertato l'acquisto della proprietà del fondo stesso in capo al , condannandolo al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1
commisurato al valore venale del fondo, maggiorato degli interessi e rivalutazione a far data dall'avvenuto spoglio e/o quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e/o, comunque, all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere fruibile e non pericolosa la parte restante dell'originario fondo, oltre al risarcimento dei danni esistenziali, anche
2 morali, per i disagi loro provocati in conseguenza della violazione del diritto di proprietà e privazione forzata del godimento del fondo e, comunque, discendenti dalla condotta posta in essere dalla P.A., nella misura ritenuta congrua e di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa –, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, condannando gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite (liquidate come in dispositivo) e ponendo definitivamente a CP_1
loro carico le spese della c. t. u. (già liquidate in atti).
Gli appellanti hanno criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande da loro proposte in primo grado, avendo però dichiarato di “abdicare” per il risarcimento dei danni per equivalente per il bene perduto corrispondente al valore venale delle aree definitivamente occupate, comprese quelle rimaste intercluse ed inutilizzabili, non insistendo più sulla domanda di restituzione del fondo, ma formulando, nel resto, le stesse richieste avanzate in primo grado (come sopra riportate nel dettaglio); in via istruttoria hanno chiesto il rinnovo della c. t. u. per rispondere a quanto era stato richiesto con l'ordinanza del Tribunale di Patti del 7 marzo 2011.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da provvedimento reso all'udienza del 24 giugno 2020 – è stata fissata l'udienza del 17 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi a quella del 5 dicembre 2022, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con ordinanza del 22 settembre 2023, la Corte, rilevata la necessità di regolarizzare – come da motivazione del menzionato provvedimento, al quale, per brevità, si rinvia – la costituzione del giudizio nel rispetto dell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, previa rimessione della causa sul ruolo, ha fissato, a tal uopo, una nuova prima udienza di trattazione per la data del 16 febbraio 2024, onerando parte appellante di notificare l'atto di appello ed il provvedimento di che trattasi al difensore di primo grado del , nonché anche al Controparte_1 [...]
personalmente, nel rispetto dei termini di legge. Controparte_1
All'udienza da ultimo detta, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., verificato il regolare espletamento dell'incombente di cui sopra, la Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
, in persona del Sindaco p. t., e, ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui CP_1 all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'impugnazione e che la richiesta di rinnovo della
3 c. t. u. avanzata da parte appellante potesse valutarsi unitamente al merito, ha fissato l'udienza del
15 aprile del 2024 per la precisazione delle conclusioni.
In detta udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L. vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello e deducono l'erroneità della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio rientrasse nell'ambito della c. d. “occupazione appropriativa” con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Obiettano che nel caso di specie ricorrerebbe non già un'occupazione “appropriativa” per effetto dell'accessione invertita, trattandosi, questo, di un istituto di creazione giurisprudenziale ormai da tempo superato, bensì un'occupazione “usurpativa”, nell'ambito della quale si dovrebbe distinguere, al più, tra occupazione usurpativa “pura” (qualora manchi la dichiarazione di pubblica utilità) e occupazione usurpativa “spuria” (ove esista una dichiarazione di pubblica utilità, sia pure illegittima o nulla), la prima spettante alla giurisdizione del G. O. e la seconda a quella del G. A..
L'istituto dell'occupazione “appropriativa” – argomentano gli appellanti – sarebbe, difatti, venuto meno a far data dalla sentenza n. 735/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo stata dichiarata incostituzionale la fattispecie dell'“accessione invertita”, con la conseguenza che, da tale momento, in presenza o meno di atti della p. a. espropriante, si dovrebbe parlare di occupazione
“usurpativa” restando l'opera pubblica e l'area su cui essa è stata realizzata nel possesso e nel dominio del proprietario, sia pure con le due diversificazioni sopra riportate.
Dopo avere trascritto per esteso stralci della motivazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite, parte appellante assume che, in definitiva, l'orientamento al quale ha fatto riferimento il primo
Giudice sarebbe superato, con la conseguenza che, dovendosi parlare ora solo di occupazione
“usurpativa”, potrebbe al più distinguersi, ai fini della giurisdizione, tra quella “pura”, di spettanza alla giurisdizione ordinaria, e quella “spuria”, appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando a tal fine la parte motiva di una pronuncia della Suprema Corte, nonché di una sentenza del TAR di AN (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 22-24 dell'atto di appello).
4 Col secondo motivo gli appellanti criticano la pronuncia impugnata per avere ravvisato l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità relativa all'intera opera pubblica, così ritenendo che la controversia appartenesse totalmente alla giurisdizione del G. A..
che, nel caso concreto, la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe considerarsi tamquam Per_1
non esset poiché il provvedimento di approvazione dell'opera pubblica non indicherebbe i requisiti essenziali del termine iniziale e finale dell'opera previsti dall'art. 13 della legge fondamentale sull'espropriazione (al tempo vigente), ossia la legge n. 2359/1865. Ricorrendo perciò un'ipotesi di espropriazione usurpativa “pura”, la giurisdizione, ad avviso degli appellanti, spetterebbe al giudice ordinario.
Il Tribunale avrebbe incentrato la propria decisione sull'assunto della sussistenza di una dichiarazione di pubblica utilità estesa a tutte le aree su cui insiste l'opera pubblica, desumendo tale circostanza dalla deliberazione di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori per la “costruzione della strada di collegamento della S.S. 113 – San Giorgio alla Provinciale
Galbato”.
Sennonché – osservano - la citata legge 2359/1865, applicabile ratione temporis, statuiva, all'art. 13, primo comma, che “nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori”, e, al comma terzo, che
“trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge”.
Ne discenderebbe, secondo gli appellanti che, stante la mancanza, nella citata deliberazione di G. M., dei termini di inizio e fine procedura espropriativa e lavori e considerato, comunque, il decorso dei termini, la dichiarazione di pubblica utilità desunta dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica dovrebbe considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza che la controversia andrebbe qualificata come espropriazione usurpativa “pura”.
I due motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Il Tribunale, fatta una breve premessa sulla distinzione tra occupazione “usurpativa” e occupazione
“appropriativa”, entrambi istituti di creazione giurisprudenziale – per la quale si rimanda qui per brevità alle pagg. 7 e 8 della parte motiva della sentenza -, ha evidenziato come dalla documentazione allegata alla relazione di c. t. u. (in adempimento dell'ordine di esibizione tempestivamente richiesto da parte attrice) fosse risultato che il procedimento di espropriazione dei beni di proprietà attorea, identificati con la particella n. 103 del foglio di mappa 10 del non Controparte_1
5 era avvenuta del tutto senza titolo, come invece allegato dagli attori, bensì in forza di validi ed efficaci provvedimenti amministrativi.
In particolare – ha evidenziato - con deliberazione di G. M. n. 279 del 5.6.1986 è stato approvato il progetto per la costruzione della strada comunale di collegamento della SS. 113 – “San Giorgio” con la Strada Provinciale “Galbato” ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera; con successivo provvedimento del Sindaco di n. 7 del 29 gennaio 1990 è stata CP_1 ordinata l'occupazione d'urgenza degli immobili ricadenti, tra le altre, nella particella n. 103 e, in pari data, è stato redatto il “verbale di immissione in possesso” sottoscritto da Parte_1
(odierno attore). Il 26 marzo 1990, quindi, è stato redatto lo “stato di consistenza per gli immobili occupati” relativamente alla suddetta particella, con il computo utile per la durata dell'occupazione e per il pagamento della relativa indennità e, il giorno dopo, i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice, che li ha ultimati il 1° agosto 1991 - come da verbale di collaudo depositato dall'Ente convenuto -.
La particella 103 di proprietà degli attori, a seguito della realizzazione della strada, non è stata frazionata.
Il Consulente d'ufficio – si legge ancora nella sentenza - ha rappresentato inoltre che in corso d'opera
è stata redatta una perizia di variante per motivi di carattere geologico, nella quale si è dichiarato che il tracciato è stato spostato verso monte, seppur di poco, ma senza variazioni sostanziali delle espropriazioni, non risultando alcun decreto di occupazione o verbale di immissione in possesso a seguito della variante anzidetta in relazione alle eventuali aree risultanti in extra esproprio rispetto all'originario progetto approvato.
A fine lavori – rileva il Tribunale – il quadro catastale è risultato difforme rispetto a quello del progetto per il quale era stata avviata la procedura di esproprio;
in particolare, dalla particella 103 del foglio 10, sono derivate le superfici di seguito indicate: mq. 182,27 in esproprio ed occupata;
mq.
204,98, in esproprio e non occupata;
mq. 371,40 occupata in extra-esproprio e mq. 457,52 quale area relitta.
Il primo Giudice, in definitiva, ha valorizzato un dato risultante dall'esame di tutta la documentazione acquisita, che, cioè, l'azione amministrativa relativa all'ablazione in oggetto non è stata posta in essere dall'Ente comunale in totale assenza di attività provvedimentale, ma, al contrario, è esistita, nella specie, una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (anche se una parte di terreno è stata espropriata “di fatto” senza il preventivo decreto di occupazione d'urgenza), della quale, peraltro, non
è stata fornita prova dell'annullamento.
Tale che, in applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale riportata alle pagg. 7 e 8 della parte motiva, essendo il presente giudizio stato instaurato nell'anno 2008 (dunque in epoca successiva al
6 10 agosto 2000), la controversia in esame deve ritenersi di spettanza del giudice amministrativo (come invocato dalla parte convenuta).
L'impianto argomentativo e la statuizione di prime cure, come appena riportati, sono da condividere nel loro complesso (salve le considerazioni esposte appresso, in sede di disamina del terzo motivo di appello).
Se certamente non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione interpretativa dell'annosa tematica riguardante le occupazioni di beni privati da parte della p. a. nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, mette conto evidenziare tuttavia, per quanto di specifico interesse, che l'elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia, sin da epoche risalenti, ha dato vita a due istituti di creazione cd. “pretoria”, distinti in “occupazione appropriativa” e “occupazione usurpativa”.
Essi si sono caratterizzati nel diritto vivente, per quanto qui di specifico interesse, per essere la prima
(si evidenzia in estrema sintesi) contrassegnata, quale indefettibile punto di partenza, da una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dunque da un intervento provvedimentale iniziale della p. a. cui potere ricollegare causalmente l'ablazione del bene, mentre si parla di occupazione
“usurpativa” quando la p. a. procede all'occupazione di un fondo per la realizzazione di un'opera pubblica in totale assenza di dichiarazione di pubblica utilità (cd. occupazione usurpativa “pura”) oppure quando la dichiarazione di pubblica utilità, originariamente resa, sia stata successivamente annullata ovvero sia divenuta inefficace a seguito della scadenza dei termini per l'adozione del decreto di esproprio (cd. occupazione usurpativa “spuria”).
La peculiarità della occupazione cd. “usurpativa” sta in ciò che, in entrambi i casi (“pura” o “spuria” che sia), è totalmente assente qualsivoglia collegamento funzionale tra la dichiarazione di pubblica utilità e la realizzazione dell'opera, tale che quest'ultima rimane unicamente riconducibile ad una mera attività materiale (e non già provvedimentale) della p. a..
Questa essenziale differenziazione, al di là di ogni altra considerazione di natura dogmatica e di qualsivoglia altra implicazione di tipo tecnico-giuridico, irrilevanti in questa sede, ha la sua diretta ricaduta in tema di giurisdizione, che è quello che specificamente conta ai fini della presente statuizione.
Ed invero occorre muovere, a tal uopo, dal dato normativo costituito, com'è noto, dall'art. 133, lett.
g), del codice del procedimento amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), qui applicabile indubbiamente ratione temporis come giustamente rilevato dal primo Giudice, secondo il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica
7 utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo l'unanime interpretazione della Suprema Corte, seguita dalla maggioranza delle corti di merito e dai giudici amministrativi, stante il superiore dettato normativo la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste tutte le volte in cui il comportamento della p. a., cui si ascrive il pregiudizio subito dal privato, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, sia esso legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo esistente in concreto, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale (tra le tante si vedano Cass. Civ. S. U nn. 6099/023; 14434/2018; 9334/2018; 17710/2017).
Il Giudice nomofilattico ha, in particolare, evidenziato che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (così Cass. Civ. n. 2145/2018); in questa stessa prospettiva ermeneutica la Suprema Corte ha, poi, ritenuto appartenenti alla giurisdizione amministrativa anche le controversie aventi ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, proprio in virtù del fatto che tale domanda è ricollegabile direttamente, seppure solo in parte, ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per la restante parte, ad un comportamento della p. a. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza (così Cass. Civ. S. U. nn. 32688/2021; 1092/2017).
La giurisdizione del giudice ordinario residua solo per quelle condotte della p. a. connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa (così Cass. Civ. S. U. nn. 33847/2021; 14434/2018).
Deve pertanto ritenersi ius receptum per costante ed unanime interpretazione della Suprema Corte che le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000 relative alle occupazioni, anche illegittime, preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) spettano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205/2000 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della p. a. sono riconducibili, in tal caso, ad un concreto esercizio
8 del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (cfr.
Cass. Civ. S. U. n. 23102/2019).
L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene del privato da parte della p. a. siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133 c. p. a., comma 1, lett. g), e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati (v. Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31028).
In applicazione di queste regole pacifiche di diritto vivente, immune da censure è perciò la decisione di prime cure nella parte in cui, con riferimento a quella porzione di fondo di proprietà attorea occupata sulla base della dichiarazione di pubblica utilità - indubbiamente esistita (stando agli atti di causa) e oggettivamente individuata (come evidenziato dal primo Giudice sulla base dell'accertamento peritale) nella richiamata delibera di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986 –, ha ritenuto, proprio per la presenza di tale atto provvedimentale della p. a. cui connettere causalmente la fattispecie ablativa, che la contesa in esame spetti alla giurisdizione amministrativa.
Ed invero l'occupazione ad opera del del fondo di proprietà degli Controparte_1
odierni appellanti (id est la condotta della p. a. alla quale il e la hanno ascritto Pt_1 Pt_2
la lesione del loro diritto di proprietà) ha rappresentato nel caso concreto proprio la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistito (si richiama in proposito la citata Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 6099/2023).
L'occupazione de qua – e la conseguente trasformazione del fondo attoreo – è, infatti, avvenuta in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità (ancorché il relativo procedimento amministrativo non sia sfociato, poi, in un tempestivo atto traslativo) e, quindi, si è inserita in una vicenda caratterizzata dal concreto esercizio di un potere amministrativo, qual è risultato dal concreto svolgersi del procedimento e dalle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, secondo quanto analiticamente esposto nella parte motiva della sentenza impugnata;
vicenda che, oltre ad essere adeguatamente stata documentata in atti, non ha formato oggetto di specifica contestazione in punto di fatto da parte degli appellanti.
Ne è che l'occupazione, da parte del , del fondo di proprietà degli Controparte_1
odierni appellanti, per quanto illegittima, non essendosi la vicenda ablatoria alla quale essa era preordinata conclusa con l'adozione di un valido decreto di esproprio, è avvenuta in conseguenza di una dichiarazione di pubblica utilità, espressione di un potere amministrativo.
9 Tale che, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra diffusamente riportati, correttamente è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (in parte qua) sulle domande risarcitorie mediante le quali i hanno chiesto il ristoro (in forma specifica e/o per Parte_3 equivalente) dei danni asseritamente subiti a causa dell'occupazione stessa in relazione a quelle parti del fondo interessate dalla suddetta dichiarazione di p. u..
Siffatta statuizione non è inficiata dall'assunto degli appellanti, di cui al primo motivo di appello, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il carattere “usurpativo” della occupazione nel caso di specie, essendo quella “appropriativa” una fattispecie ormai superata e desueta, tale da doversi riconoscere, piuttosto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, come si è detto più sopra, al di là della questione - meramente nominale - sottesa a tale argomento critico, ciò che conta ai fini del riparto della giurisdizione in questa materia è l'esistenza
(o meno), a monte, di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di un atto provvedimentale, cioè, della p. a. – sia esso legittimo o anche illegittimo - cui poter riconnettere causalmente la successiva condotta amministrativa, spettando senz'altro al g. a. la controversia inerente ad una fattispecie in cui sia esistita la suddetta dichiarazione di p. u. – come è avvenuto certamente nel caso di specie, dove, peraltro, essa (ossia la citata deliberazione di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986) non risulta essere mai stata annullata -, ed essendo predicabile la giurisdizione del giudice ordinario solo nei casi residui, diversi dal presente, in cui la condotta della p. a. sia connessa per mera occasionalità
a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa (così Cass. Civ. S. U. nn. 33847/2021; 14434/2018).
Non coglie nel segno nemmeno la critica di cui al secondo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno sostenuto che la dichiarazione di pubblica utilità, nel caso di specie, sarebbe tamquam non esset poiché l'atto che la contiene (delibera di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986) non indicherebbe i termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359/1865.
È sufficiente osservare, a confutazione del suddetto argomento, che nella menzionata deliberazione di G. M. si legge testualmente: “i lavori e le espropriazioni abbiano inizio entro tre anni dalla data di adozione del presente atto e siano ultimati in tre anni successivi all'inizio dei lavori stessi”, essendo evidentemente conforme al dettato del citato art. 13 della legge n. 2359/1865.
Solo ad abundantiam si osserva che, in ogni caso, anche qualora nella deliberazione non fossero stati indicati i termini de quibus, ciò non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini della determinazione della giurisdizione.
In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di precisare che “nelle controversie concernenti l'occupazione e trasformazione di un'area non rileva al fine di
10 affermare la giurisdizione del giudice ordinario, anziché quella amministrativa, l'omessa indicazione dei termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865, trattandosi di una omissione che, pur comportando
l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è di per sé idonea ad escludere il collegamento dell'occupazione e della successiva trasformazione del suolo con un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 23102/2019; analogamente Cass. Civ.
S. U. n. 15284/2016).
Nello stesso senso il Consiglio di Stato ha affermato che “la controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza, ancorché illegittima perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori, e in mancanza del completamento delle procedure di esproprio, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima, in quanto il comportamento della p.a., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, è la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale” (v. Consiglio di Stato, sez. II, 17/05/2019, n.3195).
Ne discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
Col terzo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della decisione di primo grado per non avere il
Tribunale tenuto conto del fatto, emerso dalla c. t. u., che tra le aree oggetto di occupazione ve ne erano alcune non coperte da dichiarazione di pubblica utilità, essendo dunque “extra-esproprio”, rispetto alle quali – evidenziano - la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.
Rilevano in particolare che il C. t. u. nella sua relazione ha dato atto che le aree interessate dal procedimento di esproprio erano quelle identificate in catasto con le particelle nn. 77, 103, 105 e 107 del foglio 10 del , aggiungendo poi che, in corso di procedimento, Controparte_1
era stato approvato un progetto di variante, per motivi di carattere geologico, che ha comportato, di fatto, uno spostamento del tracciato verso monte, seppure di poco, senza che per le aree risultate
“extra-esproprio” sia stato emesso alcun decreto di occupazione, né redatto alcun verbale di immissione in possesso.
Sempre dalla suddetta relazione si ricava – continuano gli appellanti – che “a fine lavori è emerso un nuovo quadro catastale difforme da quello di progetto per il quale erano state avviate le procedure
d'esproprio e di occupazione d'urgenza (…). Infatti, il <> con
11 l'occupazione d'urgenza interessava la fascia di terreno ricadente nella particella 103 e rappresentata negli <>. Dopo l'intervento d'<> all'interno della particella in esame n° 103 (oggi part. 888 del foglio 10 del Comune di ) di fatto CP_1
si è generato un nuovo quadro di riferimento catastale diverso da quello preannunciato nel
<> ”.
Nella tabella redatta a pag. 11 dell'elaborato peritale si precisa che l'opera pubblica, costituita dalla strada di collegamento anzidetta, ha occupato (come si è già riportato sopra): a) per mq. 182,27 l'area della particella 103, e più precisamente, solo una parte dell'originaria porzione prevista nel progetto originario e nella dichiarazione di pubblica utilità; b) per mq. 189,12, una porzione della medesima particella 103 non prevista nel piano di esproprio e quindi non “coperta” dalla dichiarazione di pubblica utilità (per tale ragione indicata dal C. t. u. come area “in extra-esproprio”).
Da ciò consegue, a dire degli appellanti, che erroneamente il primo Giudice avrebbe riconosciuto la giurisdizione esclusiva del G. A. anche in relazione all'area da ultimo detta, occupata dall'Ente in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, rispetto alla quale, trattandosi di un mero comportamento della p. a., la giurisdizione spetterebbe perciò al giudice ordinario.
Il motivo merita accoglimento.
Gli appellanti, come si è appena riportato, sostengono che il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione quanto meno in riferimento alle domande risarcitorie riguardanti quella porzione di fondo di loro proprietà occupata dal in assenza Controparte_1
di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità.
Sulla scorta della relazione di c. t. u. evidenziano, in particolare, che l'Ente, durante lo svolgimento della procedura ablativa, a seguito di una variante apportata in corso d'opera al progetto originario per motivi di carattere geologico, avrebbe occupato una porzione del fondo di loro proprietà eccedente quella coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità e rispetto alla quale neanche sarebbe intervenuto alcun provvedimento di occupazione d'urgenza, che l'Ausiliario tecnico ha, pertanto, definito come area in “extra-esproprio”.
In punto di fatto evidenzia la Corte che il Consulente d'ufficio, dopo avere ricostruito nel dettaglio, sin dal suo inizio, l'iter della vicenda ablativa di che trattasi, sulla base della documentazione a sua disposizione (per il quale si rimanda, per brevità, alle pagg. 9 e 10 della bozza in atti), ricostruzione in sé non contestata dalle parti, ha rappresentato, per quanto qui di specifico interesse, che in corso d'opera (ossia nel periodo che va dalla consegna dei lavori - 27 marzo 1990 – alla loro ultimazione –
1 agosto 1991) si era resa necessaria, per motivi di carattere geologico, una perizia di variante
12 suppletiva per il tracciato approvato tra le sez. 103 e 111, dov'è dichiarato che < spostato, sia pur di poco, verso monte, ma senza variazioni sostanziali delle espropriazioni>>.
Rispetto a tale variazione l'Ausiliario non ha riscontrato la presenza di alcun decreto di occupazione o verbale d'immissione nel possesso per occupazione d'urgenza per le eventuali aree risultanti in
“extra-esproprio” rispetto all'originario progetto approvato il 5 giugno 1986.
Ha, dunque, messo in evidenza che, alla fine dei lavori, era emerso un nuovo quadro catastale, difforme da quello progettuale in relazione al quale erano state avviate le procedure d'esproprio e di occupazione d'urgenza: in particolare – ha rilevato –, mentre il verbale d'immissione nel possesso con l'occupazione d'urgenza aveva interessato la fascia di terreno ricadente nella particella 103, dopo l'intervento di “infrastrutturazione” si è di fatto generato un nuovo quadro di riferimento catastale all'interno dell'anzidetta particella 103 (poi divenuta particella 888 del foglio 10), diverso da quello risultato dal verbale di immissione in possesso.
Dalla particella 103 sono, infatti, derivate le seguenti superfici: mq. 182,27 di area in esproprio ed occupata;
mq. 204.98 di area in esproprio ma non occupata;
mq. 189,12 di area occupata in “extra- esproprio” e mq. 457,52 di area relitta.
Di ciò ha dato atto anche il primo Giudice, senza che sul punto vi sia stato alcun rilievo critico di parte, né alcuna contestazione.
È un dato certamente acclarato, perciò, che nella procedura ablativa de qua, conclusasi (sia pure senza un decreto di espropriazione) con l'esecuzione dell'opera pubblica programmata, la realizzazione della stessa, a seguito di perizia di variante in corso d'opera, ha comportato di fatto l'utilizzazione, mediante relativa occupazione, (anche) di una parte del terreno di proprietà degli appellanti non inclusa negli atti della procedura, senza che sia stata preceduta da apposita dichiarazione di pubblica utilità.
Rispetto a questa porzione di area occupata, definita perciò dall'Ausiliario tecnico in “extra- esproprio”, dell'estensione di complessivi mq. 189,12, è configurabile una condotta di occupazione dell'Ente, connessa per mera occasionalità agli atti indispensabili alla realizzazione dell'opera pubblica, posta in essere dall'Amministrazione comunale su una parte dell'immobile di proprietà attorea fin dall'origine esclusa dall'oggetto della procedura ablativa in questione.
Ciò posto in fatto, sotto il profilo giuridico mette conto rilevare che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità quando, come è avvenuto pro parte nel caso di specie, la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità – ipotesi che viene definita come “sconfinamento” nell'attività esecutiva di procedure espropriative - l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della p.
13 a. si atteggiano come comportamenti di mero fatto perpetrati in carenza assoluta di potere, i quali integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. S. U. nn. 11701/2023;
18272/2019; 25044/2016).
In applicazione, dunque, di tale granitico orientamento al caso che ci occupa, dove con riferimento alle aree sopra indicate come in “extra-esproprio” si è verificata senz'altro una fattispecie assimilabile al predetto istituto dello “sconfinamento”, può trovare accoglimento il motivo di appello in esame, dovendosi affermare, riguardo alle domande risarcitorie avanzate dagli attori in relazione alle predette aree, la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente riforma in parte qua della pronuncia impugnata.
Ne segue, quale necessario corollario giuridico-processuale, la rimessione della causa al primo giudice - limitatamente alle domande da ultimo menzionate – ai sensi dell'art. 353, comma 1, c. p. c., il quale, nel testo pre-vigente qui applicabile ratione temporis, disponeva che “il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Giova in proposito evidenziare che è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in un procedimento con pluralità di domande, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353
e/o 354 c. p. c. può operare solo limitatamente a quella o a quelle domande rispetto alle quali sussista una di dette ipotesi, trattandosi di ipotesi di rimessione tassativamente previste (v. Cass. Civ. nn.
5020/2009; 4794/2006; 3740/1990; 828/1977).
D'altra parte, deve sottolinearsi che il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (così tra le tante v. Cass. Civ. n. 5020/2009 cit. che ha affermato, altresì, proprio in applicazione del suddetto principio, che quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione).
Col quarto motivo gli appellanti sostengono che avrebbe errato il primo Giudice nel non riconoscere, in ogni caso, la propria giurisdizione sulle domande risarcitorie da loro avanzate con riferimento alle aree relitte ed alle condizioni del fondo non occupato dall'opera pubblica.
14 La sentenza impugnata non solo sarebbe errata, a loro dire, per non avere considerato che oggetto della domanda era anche il risarcimento del danno per il deprezzamento e l'inutilizzabilità delle c.d. aree relitte e per le condizioni del terreno non interessato dall'opera pubblica, ma sarebbe altresì viziata per omessa pronuncia, non avendo statuito alcunché su tale aspetto, da individuare nelle richieste conclusive di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riportate ai nn. 2), 3), 4),
6) e 7).
Il motivo non merita accoglimento.
Le domande in riferimento alle quali gli appellanti lamentano l'errore e il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale devono qualificarsi in termini di domande di risarcimento del danno per l'asserita lesione, in conseguenza dell'occupazione realizzata dal , Controparte_1
del contenuto del diritto di proprietà dagli stessi vantato sulle aree c. d. relitte, ossia quelle parti del fondo di loro proprietà non materialmente oggetto di occupazione, ma comunque intimamente collegate, oggettivamente e strumentalmente, alle aree occupate.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la disamina siffatte istanze rimanga attratta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già affermata con riferimento alle domande ripristinatorie e risarcitorie riguardanti i danni pretesamente subiti in relazione alla parte del fondo direttamente interessato dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui si è detto.
Trattasi infatti di invocati pregiudizi che derivano da un'unica fattispecie generatrice, ossia la vicenda ablativa iniziata con l'occupazione finalizzata all'esproprio, a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità, e proseguita successivamente sino alla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente irreversibile trasformazione del bene, in assenza del completamento della procedura espropriativa.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 4264/2021; 15696/2018; 11504/2014;
24435/2006; 10634/2004).
Trattasi di un principio affermato dal Giudice nomofilattico con riferimento specifico all'espropriazione – e segnatamente all'espropriazione cd. “parziale” -, ma estensibile analogicamente senz'altro al caso della occupazione cd. “acquisitiva”, fonte, come nella specie, della
15 pretesa risarcitoria del privato ex art. 2043 c. c. per la lesione subita al suo diritto di proprietà. Diritto che è e rimane unico, seppure scindibile in svariate voci di danno, ivi compreso il pregiudizio derivante dalla perdita di valore di quella porzione residua del fondo non occupato e non interessato dall'irreversibile trasformazione, sempre che si alleghi da parte dell'interessato e si accerti in giudizio che la parte residua sia intimamente collegata con quella occupata (e irreversibilmente trasformata) da un vincolo strumentale ed obbiettivo, tale che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residuata (cd. “relitta”).
L'unicità della vicenda ablativa e della conseguente pretesa risarcitoria degli odierni appellanti, pur scindibile in diverse voci, consente di ritenere senz'altro rientrante nella giurisdizione del G. A. la cognizione delle voci di danno riguardanti il preteso “deprezzamento” e la pretesa “inutilizzabilità delle cd. aree relitte”, così come le “condizioni del terreno non interessato dall'opera pubblica”, proprio perché riconducibili alla stessa unica condotta amministrativa collegata all'originaria dichiarazione di pubblica utilità, secondo la disamina esposta più diffusamente sopra.
D'altra parte, gli appellanti non hanno allegato, e men che mai provato, che le predette voci di danno fossero riferibili, nel caso concreto, a porzioni di fondo (relitte) intimamente e funzionalmente collegate a quella parte di esso che è stato irreversibilmente trasformato, seppure non interessato dalla dichiarazione di pubblica utilità, cd. in “extra-esproprio, per il quale la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g. o..
La giurisdizione ordinaria, invero, si sarebbe potuta affermare solo ove gli appellanti avessero prospettato in modo specifico e circostanziato – come in realtà non hanno fatto – che i danni da deprezzamento delle aree “relitte” (di cui hanno chiesto il risarcimento) fossero derivati dall'occorsa occupazione di porzioni del fondo di loro proprietà eccedenti rispetto a quelle considerate nella dichiarazione di pubblica utilità (cd. aree in “extra-esproprio”).
Un'allegazione siffatta avrebbe consentito di individuare il fatto generatore della responsabilità del in un comportamento mero dell'amministrazione (ossia, il c. d. Controparte_1
sconfinamento di cui si è detto in sede di scrutinio della terza doglianza), come tale non riconducibile, neanche mediatamente, all'esercizio di un potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Vero è che il C. t. u. ha accertato, da un lato, che l'area relitta è scaturita dall'occupazione della particella n. 103 [v. pag. 7 della relazione peritale, ove si legge testualmente: “a seguito dell'<> della particella 103 (oggi 888) ne è scaturita un'area relitta non suscettibile di autonoma utilizzazione. Mezzi meccanici quali trebbiatrici, aratro, etc. non hanno possibilità di accedervi ”] e, dall'altro, che l'occupazione di tale particella è avvenuta in parte in virtù
16 della dichiarazione di pubblica utilità (quindi nell'esercizio di un potere) e, in altra parte, in c. d. sconfinamento (ossia, in assenza di potere).
Tale che il fatto generatore del danno da deprezzamento delle aree relitte si potrebbe ipoteticamente individuare anche nell'occupazione per “sconfinamento”, e non solo in quella avvenuta nell'esercizio del potere amministrativo.
Nondimeno, in presenza di una tale situazione di incertezza, sarebbe spettato agli appellanti, allegare specificamente in primis e poi provare - in virtù della normale ripartizione dell'onus probandi in materia di risarcimento del danno extracontrattuale (qual è la presente) - che il comportamento generatore del danno dovesse individuarsi non tanto nella generica occupazione del terreno di loro proprietà, bensì, esclusivamente, nell'occupazione avvenuta in “sconfinamento”.
Essi però non hanno allegato, né provato alcunché di specifico a tal fine, non potendosi perciò che affermare, sulle domande risarcitorie di che trattasi, la giurisdizione del giudice amministrativo, con rigetto del motivo di appello de quo.
Il quinto motivo si appunta sulla mancata applicazione, da parte del primo Giudice, della disciplina della c. d. traslatio iudicium.
Evidenziano gli appellanti che il Tribunale, una volta ritenuta la giurisdizione del G. A., avrebbe dovuto adottare la consequenziale decisione nel rispetto del disposto dell'art. 59 della legge n.
69/2009, fissando un termine per consentire la prosecuzione del giudizio innanzi al predetto giudice.
La doglianza va disattesa.
La disposizione di cui all'art. 59 della legge n. 69/2009, al comma 1, recita testualmente: “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”; al comma 2, sancisce poi: “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma
1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate
a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”.
17 Non è chi non veda come le norme richiamate non prescrivano affatto - come invece sembrano sostenere gli appellanti - che il giudice che declini la propria giurisdizione debba fissare un termine per la riassunzione del giudizio davanti all'organo cui la stessa spetta, limitandosi a stabilire, piuttosto, che il primo debba “indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, sempre che esista nel caso concreto.
Il termine per la riassunzione del giudizio è fissato direttamente dal legislatore, dovendo la domanda essere “riproposta” davanti al giudice indicato come sopra nel “termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione”, secondo il comma 2 sopra riportato.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha indicato nel giudice amministrativo l'autorità dotata di giurisdizione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal citato comma 1 dell'art. 59, non essendogli imposta, altresì, la fissazione di un termine per la riproposizione della domanda innanzi al giudice amministrativo, secondo quanto si è detto.
Ne discende il rigetto del quinto motivo di appello.
Il sesto riguarda la statuizione sulle spese di lite, sostenendo gli appellanti che il Tribunale ne avrebbe, quanto meno, dovuto disporre la compensazione tra le parti per via del continuo mutamento legislativo e giurisprudenziale sulla questione di giurisdizione oggetto del caso di specie.
In ogni caso, deducono che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del convenuto, CP_1
stante la fondatezza delle domande da loro proposte.
La Corte evidenzia sul punto che la regolazione delle spese di lite di primo grado è rimessa integralmente in discussione per via del parziale accoglimento dell'appello (con rimessione in parte qua al Tribunale) secondo quanto si dirà appresso;
tale che la relativa doglianza ne rimane assorbita, superfluo essendone, in questa sede, ogni disamina.
Ed invero, secondo l'insegnamento pacifico della Suprema Corte, la sentenza di secondo grado che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice deve provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio perché conclude il processo di appello e definisce la causa sulla questione della giurisdizione
(v. Cass. Civ. S. U. nn. 23669/2009; 9594/1994; 12992/1993; 2431/1983).
In questa prospettiva, reputa equo la Corte dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c. p. c., stante la loro parziale soccombenza, dovuta alla circostanza che solo per alcune domande attoree la giurisdizione è risultata spettare al giudice amministrativo, mentre per altre, come si è visto sopra, correttamente gli attori avevano (ed hanno) adito il giudice ordinario.
18 É appena il caso di precisare che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c. p. c. (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22257/2018; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 583/1999).
Le spese di c. t. u. di primo grado (come già liquidate in atti) vengono parimenti dichiarate compensate tra le parti, ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
(originariamente) il 24 febbraio 2020 (e rinnovata la notificazione in data 25 settembre 2023), nei confronti del in persona del Sindaco p. t., avverso la sentenza n. Controparte_1
437/2019 emessa dal Tribunale di Patti il 22 luglio 2019, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie (per equivalente e/o in forma specifica) proposte dagli odierni appellanti in relazione all'occupazione delle aree cd. in “extra- esproprio”, secondo quanto specificato in parte motiva, per l'effetto disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 353, comma 1, c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), limitatamente alle domande anzidette;
• rigetta nel resto l'appello;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo grado (come già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione delle parti nei rapporti col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 28 febbraio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
19
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192/2020 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il 1° ottobre 1944, c. f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, via L. D'Amico n. 10, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Amata (con PEC indicata), che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Giovanni Marchese (con PEC indicata), per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTI contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
APPELLATO contumace
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 437/2019 emessa il 22 luglio 2019 dal Tribunale di Patti, in materia di risarcimento danni da occupazione della p. a..
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CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti: “si precisano le conclusioni riportandoci a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, insistendosi nelle richieste istruttorie e, quindi, nella richiesta formulata al punto 8 delle domande dell'atto di appello di rinnovo della c. t. u. sui quesiti
1 disposti dal Tribunale di Patti con l'ordinanza del 7.3.2011, per quanto precisato al punto 7 dei motivi di appello anche con il richiamo ex art. 346 cpc”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato (originariamente) il 24 febbraio 2020 e Parte_1
hanno proposto appello, nei confronti del , in Parte_2 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di
Patti, pronunciando sulle domande dagli stessi proposte – volte ad ottenere la declaratoria di illiceità ed illegittimità dell'occupazione, da parte del convenuto, del terreno di loro proprietà, in CP_1
catasto al foglio 10, particelle 265 e 103 (sul quale è stata realizzata la strada di collegamento tra la
SS 113 e la SP Galbato;
la declaratoria della natura usurpativa, e/o, in via subordinata, appropriativa dell'occupazione e, quindi, il diritto degli istanti alla restituzione del bene o, alternativamente, al risarcimento dei danni per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree definitivamente occupate, comprese quelle rimaste intercluse ed inutilizzabili, nonché il diritto al pagamento di una somma corrispondente al mancato godimento del fondo medesimo per tutto il periodo in cui si è concretizzata l'occupazione, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per il deprezzamento e l'inutilizzabilità della restante parte del terreno non ricompresa nelle porzioni interessate dalla CP_ definitiva ablazione;
la declaratoria della responsabilità dell' convenuto per le condizioni attuali del fondo conseguenti alla realizzazione dell'opera pubblica e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto degli attori al risarcimento dei danni per equivalente e/o in forma specifica con il ripristino dello stato dei luoghi ed esecuzione di quanto necessario per la corretta fruibilità del fondo medesimo;
la conseguente condanna di parte avversa alla restituzione del bene e/o, alternativamente, al pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione illegittima corrispondente al valore venale del terreno definitivamente effettivamente occupato, avente destinazione edificatoria, comprensivo di quelle parti rimaste intercluse ed inutilizzabili, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché di una somma corrispondente al mancato godimento del fondo medesimo per tutto il periodo in cui si è concretizzata l'occupazione e di ogni altra somma di danaro per i danni subiti nella parte di fondo rimasto nella loro disponibilità per effetto del suo deprezzamento e della sua non fruibilità, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che fosse dichiarata l'irreversibile trasformazione del fondo e, per l'effetto, accertato l'acquisto della proprietà del fondo stesso in capo al , condannandolo al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1
commisurato al valore venale del fondo, maggiorato degli interessi e rivalutazione a far data dall'avvenuto spoglio e/o quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e/o, comunque, all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere fruibile e non pericolosa la parte restante dell'originario fondo, oltre al risarcimento dei danni esistenziali, anche
2 morali, per i disagi loro provocati in conseguenza della violazione del diritto di proprietà e privazione forzata del godimento del fondo e, comunque, discendenti dalla condotta posta in essere dalla P.A., nella misura ritenuta congrua e di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa –, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, condannando gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite (liquidate come in dispositivo) e ponendo definitivamente a CP_1
loro carico le spese della c. t. u. (già liquidate in atti).
Gli appellanti hanno criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande da loro proposte in primo grado, avendo però dichiarato di “abdicare” per il risarcimento dei danni per equivalente per il bene perduto corrispondente al valore venale delle aree definitivamente occupate, comprese quelle rimaste intercluse ed inutilizzabili, non insistendo più sulla domanda di restituzione del fondo, ma formulando, nel resto, le stesse richieste avanzate in primo grado (come sopra riportate nel dettaglio); in via istruttoria hanno chiesto il rinnovo della c. t. u. per rispondere a quanto era stato richiesto con l'ordinanza del Tribunale di Patti del 7 marzo 2011.
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da provvedimento reso all'udienza del 24 giugno 2020 – è stata fissata l'udienza del 17 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi a quella del 5 dicembre 2022, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con ordinanza del 22 settembre 2023, la Corte, rilevata la necessità di regolarizzare – come da motivazione del menzionato provvedimento, al quale, per brevità, si rinvia – la costituzione del giudizio nel rispetto dell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, previa rimessione della causa sul ruolo, ha fissato, a tal uopo, una nuova prima udienza di trattazione per la data del 16 febbraio 2024, onerando parte appellante di notificare l'atto di appello ed il provvedimento di che trattasi al difensore di primo grado del , nonché anche al Controparte_1 [...]
personalmente, nel rispetto dei termini di legge. Controparte_1
All'udienza da ultimo detta, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., verificato il regolare espletamento dell'incombente di cui sopra, la Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
, in persona del Sindaco p. t., e, ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui CP_1 all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'impugnazione e che la richiesta di rinnovo della
3 c. t. u. avanzata da parte appellante potesse valutarsi unitamente al merito, ha fissato l'udienza del
15 aprile del 2024 per la precisazione delle conclusioni.
In detta udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L. vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello e deducono l'erroneità della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio rientrasse nell'ambito della c. d. “occupazione appropriativa” con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Obiettano che nel caso di specie ricorrerebbe non già un'occupazione “appropriativa” per effetto dell'accessione invertita, trattandosi, questo, di un istituto di creazione giurisprudenziale ormai da tempo superato, bensì un'occupazione “usurpativa”, nell'ambito della quale si dovrebbe distinguere, al più, tra occupazione usurpativa “pura” (qualora manchi la dichiarazione di pubblica utilità) e occupazione usurpativa “spuria” (ove esista una dichiarazione di pubblica utilità, sia pure illegittima o nulla), la prima spettante alla giurisdizione del G. O. e la seconda a quella del G. A..
L'istituto dell'occupazione “appropriativa” – argomentano gli appellanti – sarebbe, difatti, venuto meno a far data dalla sentenza n. 735/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo stata dichiarata incostituzionale la fattispecie dell'“accessione invertita”, con la conseguenza che, da tale momento, in presenza o meno di atti della p. a. espropriante, si dovrebbe parlare di occupazione
“usurpativa” restando l'opera pubblica e l'area su cui essa è stata realizzata nel possesso e nel dominio del proprietario, sia pure con le due diversificazioni sopra riportate.
Dopo avere trascritto per esteso stralci della motivazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite, parte appellante assume che, in definitiva, l'orientamento al quale ha fatto riferimento il primo
Giudice sarebbe superato, con la conseguenza che, dovendosi parlare ora solo di occupazione
“usurpativa”, potrebbe al più distinguersi, ai fini della giurisdizione, tra quella “pura”, di spettanza alla giurisdizione ordinaria, e quella “spuria”, appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando a tal fine la parte motiva di una pronuncia della Suprema Corte, nonché di una sentenza del TAR di AN (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 22-24 dell'atto di appello).
4 Col secondo motivo gli appellanti criticano la pronuncia impugnata per avere ravvisato l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità relativa all'intera opera pubblica, così ritenendo che la controversia appartenesse totalmente alla giurisdizione del G. A..
che, nel caso concreto, la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe considerarsi tamquam Per_1
non esset poiché il provvedimento di approvazione dell'opera pubblica non indicherebbe i requisiti essenziali del termine iniziale e finale dell'opera previsti dall'art. 13 della legge fondamentale sull'espropriazione (al tempo vigente), ossia la legge n. 2359/1865. Ricorrendo perciò un'ipotesi di espropriazione usurpativa “pura”, la giurisdizione, ad avviso degli appellanti, spetterebbe al giudice ordinario.
Il Tribunale avrebbe incentrato la propria decisione sull'assunto della sussistenza di una dichiarazione di pubblica utilità estesa a tutte le aree su cui insiste l'opera pubblica, desumendo tale circostanza dalla deliberazione di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori per la “costruzione della strada di collegamento della S.S. 113 – San Giorgio alla Provinciale
Galbato”.
Sennonché – osservano - la citata legge 2359/1865, applicabile ratione temporis, statuiva, all'art. 13, primo comma, che “nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori”, e, al comma terzo, che
“trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge”.
Ne discenderebbe, secondo gli appellanti che, stante la mancanza, nella citata deliberazione di G. M., dei termini di inizio e fine procedura espropriativa e lavori e considerato, comunque, il decorso dei termini, la dichiarazione di pubblica utilità desunta dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica dovrebbe considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza che la controversia andrebbe qualificata come espropriazione usurpativa “pura”.
I due motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Il Tribunale, fatta una breve premessa sulla distinzione tra occupazione “usurpativa” e occupazione
“appropriativa”, entrambi istituti di creazione giurisprudenziale – per la quale si rimanda qui per brevità alle pagg. 7 e 8 della parte motiva della sentenza -, ha evidenziato come dalla documentazione allegata alla relazione di c. t. u. (in adempimento dell'ordine di esibizione tempestivamente richiesto da parte attrice) fosse risultato che il procedimento di espropriazione dei beni di proprietà attorea, identificati con la particella n. 103 del foglio di mappa 10 del non Controparte_1
5 era avvenuta del tutto senza titolo, come invece allegato dagli attori, bensì in forza di validi ed efficaci provvedimenti amministrativi.
In particolare – ha evidenziato - con deliberazione di G. M. n. 279 del 5.6.1986 è stato approvato il progetto per la costruzione della strada comunale di collegamento della SS. 113 – “San Giorgio” con la Strada Provinciale “Galbato” ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera; con successivo provvedimento del Sindaco di n. 7 del 29 gennaio 1990 è stata CP_1 ordinata l'occupazione d'urgenza degli immobili ricadenti, tra le altre, nella particella n. 103 e, in pari data, è stato redatto il “verbale di immissione in possesso” sottoscritto da Parte_1
(odierno attore). Il 26 marzo 1990, quindi, è stato redatto lo “stato di consistenza per gli immobili occupati” relativamente alla suddetta particella, con il computo utile per la durata dell'occupazione e per il pagamento della relativa indennità e, il giorno dopo, i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice, che li ha ultimati il 1° agosto 1991 - come da verbale di collaudo depositato dall'Ente convenuto -.
La particella 103 di proprietà degli attori, a seguito della realizzazione della strada, non è stata frazionata.
Il Consulente d'ufficio – si legge ancora nella sentenza - ha rappresentato inoltre che in corso d'opera
è stata redatta una perizia di variante per motivi di carattere geologico, nella quale si è dichiarato che il tracciato è stato spostato verso monte, seppur di poco, ma senza variazioni sostanziali delle espropriazioni, non risultando alcun decreto di occupazione o verbale di immissione in possesso a seguito della variante anzidetta in relazione alle eventuali aree risultanti in extra esproprio rispetto all'originario progetto approvato.
A fine lavori – rileva il Tribunale – il quadro catastale è risultato difforme rispetto a quello del progetto per il quale era stata avviata la procedura di esproprio;
in particolare, dalla particella 103 del foglio 10, sono derivate le superfici di seguito indicate: mq. 182,27 in esproprio ed occupata;
mq.
204,98, in esproprio e non occupata;
mq. 371,40 occupata in extra-esproprio e mq. 457,52 quale area relitta.
Il primo Giudice, in definitiva, ha valorizzato un dato risultante dall'esame di tutta la documentazione acquisita, che, cioè, l'azione amministrativa relativa all'ablazione in oggetto non è stata posta in essere dall'Ente comunale in totale assenza di attività provvedimentale, ma, al contrario, è esistita, nella specie, una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (anche se una parte di terreno è stata espropriata “di fatto” senza il preventivo decreto di occupazione d'urgenza), della quale, peraltro, non
è stata fornita prova dell'annullamento.
Tale che, in applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale riportata alle pagg. 7 e 8 della parte motiva, essendo il presente giudizio stato instaurato nell'anno 2008 (dunque in epoca successiva al
6 10 agosto 2000), la controversia in esame deve ritenersi di spettanza del giudice amministrativo (come invocato dalla parte convenuta).
L'impianto argomentativo e la statuizione di prime cure, come appena riportati, sono da condividere nel loro complesso (salve le considerazioni esposte appresso, in sede di disamina del terzo motivo di appello).
Se certamente non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione interpretativa dell'annosa tematica riguardante le occupazioni di beni privati da parte della p. a. nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità, mette conto evidenziare tuttavia, per quanto di specifico interesse, che l'elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia, sin da epoche risalenti, ha dato vita a due istituti di creazione cd. “pretoria”, distinti in “occupazione appropriativa” e “occupazione usurpativa”.
Essi si sono caratterizzati nel diritto vivente, per quanto qui di specifico interesse, per essere la prima
(si evidenzia in estrema sintesi) contrassegnata, quale indefettibile punto di partenza, da una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dunque da un intervento provvedimentale iniziale della p. a. cui potere ricollegare causalmente l'ablazione del bene, mentre si parla di occupazione
“usurpativa” quando la p. a. procede all'occupazione di un fondo per la realizzazione di un'opera pubblica in totale assenza di dichiarazione di pubblica utilità (cd. occupazione usurpativa “pura”) oppure quando la dichiarazione di pubblica utilità, originariamente resa, sia stata successivamente annullata ovvero sia divenuta inefficace a seguito della scadenza dei termini per l'adozione del decreto di esproprio (cd. occupazione usurpativa “spuria”).
La peculiarità della occupazione cd. “usurpativa” sta in ciò che, in entrambi i casi (“pura” o “spuria” che sia), è totalmente assente qualsivoglia collegamento funzionale tra la dichiarazione di pubblica utilità e la realizzazione dell'opera, tale che quest'ultima rimane unicamente riconducibile ad una mera attività materiale (e non già provvedimentale) della p. a..
Questa essenziale differenziazione, al di là di ogni altra considerazione di natura dogmatica e di qualsivoglia altra implicazione di tipo tecnico-giuridico, irrilevanti in questa sede, ha la sua diretta ricaduta in tema di giurisdizione, che è quello che specificamente conta ai fini della presente statuizione.
Ed invero occorre muovere, a tal uopo, dal dato normativo costituito, com'è noto, dall'art. 133, lett.
g), del codice del procedimento amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), qui applicabile indubbiamente ratione temporis come giustamente rilevato dal primo Giudice, secondo il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica
7 utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo l'unanime interpretazione della Suprema Corte, seguita dalla maggioranza delle corti di merito e dai giudici amministrativi, stante il superiore dettato normativo la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste tutte le volte in cui il comportamento della p. a., cui si ascrive il pregiudizio subito dal privato, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, sia esso legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo esistente in concreto, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale (tra le tante si vedano Cass. Civ. S. U nn. 6099/023; 14434/2018; 9334/2018; 17710/2017).
Il Giudice nomofilattico ha, in particolare, evidenziato che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (così Cass. Civ. n. 2145/2018); in questa stessa prospettiva ermeneutica la Suprema Corte ha, poi, ritenuto appartenenti alla giurisdizione amministrativa anche le controversie aventi ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, proprio in virtù del fatto che tale domanda è ricollegabile direttamente, seppure solo in parte, ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per la restante parte, ad un comportamento della p. a. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza (così Cass. Civ. S. U. nn. 32688/2021; 1092/2017).
La giurisdizione del giudice ordinario residua solo per quelle condotte della p. a. connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa (così Cass. Civ. S. U. nn. 33847/2021; 14434/2018).
Deve pertanto ritenersi ius receptum per costante ed unanime interpretazione della Suprema Corte che le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000 relative alle occupazioni, anche illegittime, preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) spettano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205/2000 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della p. a. sono riconducibili, in tal caso, ad un concreto esercizio
8 del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (cfr.
Cass. Civ. S. U. n. 23102/2019).
L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene del privato da parte della p. a. siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133 c. p. a., comma 1, lett. g), e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati (v. Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31028).
In applicazione di queste regole pacifiche di diritto vivente, immune da censure è perciò la decisione di prime cure nella parte in cui, con riferimento a quella porzione di fondo di proprietà attorea occupata sulla base della dichiarazione di pubblica utilità - indubbiamente esistita (stando agli atti di causa) e oggettivamente individuata (come evidenziato dal primo Giudice sulla base dell'accertamento peritale) nella richiamata delibera di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986 –, ha ritenuto, proprio per la presenza di tale atto provvedimentale della p. a. cui connettere causalmente la fattispecie ablativa, che la contesa in esame spetti alla giurisdizione amministrativa.
Ed invero l'occupazione ad opera del del fondo di proprietà degli Controparte_1
odierni appellanti (id est la condotta della p. a. alla quale il e la hanno ascritto Pt_1 Pt_2
la lesione del loro diritto di proprietà) ha rappresentato nel caso concreto proprio la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistito (si richiama in proposito la citata Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 6099/2023).
L'occupazione de qua – e la conseguente trasformazione del fondo attoreo – è, infatti, avvenuta in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità (ancorché il relativo procedimento amministrativo non sia sfociato, poi, in un tempestivo atto traslativo) e, quindi, si è inserita in una vicenda caratterizzata dal concreto esercizio di un potere amministrativo, qual è risultato dal concreto svolgersi del procedimento e dalle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, secondo quanto analiticamente esposto nella parte motiva della sentenza impugnata;
vicenda che, oltre ad essere adeguatamente stata documentata in atti, non ha formato oggetto di specifica contestazione in punto di fatto da parte degli appellanti.
Ne è che l'occupazione, da parte del , del fondo di proprietà degli Controparte_1
odierni appellanti, per quanto illegittima, non essendosi la vicenda ablatoria alla quale essa era preordinata conclusa con l'adozione di un valido decreto di esproprio, è avvenuta in conseguenza di una dichiarazione di pubblica utilità, espressione di un potere amministrativo.
9 Tale che, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra diffusamente riportati, correttamente è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (in parte qua) sulle domande risarcitorie mediante le quali i hanno chiesto il ristoro (in forma specifica e/o per Parte_3 equivalente) dei danni asseritamente subiti a causa dell'occupazione stessa in relazione a quelle parti del fondo interessate dalla suddetta dichiarazione di p. u..
Siffatta statuizione non è inficiata dall'assunto degli appellanti, di cui al primo motivo di appello, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il carattere “usurpativo” della occupazione nel caso di specie, essendo quella “appropriativa” una fattispecie ormai superata e desueta, tale da doversi riconoscere, piuttosto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, come si è detto più sopra, al di là della questione - meramente nominale - sottesa a tale argomento critico, ciò che conta ai fini del riparto della giurisdizione in questa materia è l'esistenza
(o meno), a monte, di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di un atto provvedimentale, cioè, della p. a. – sia esso legittimo o anche illegittimo - cui poter riconnettere causalmente la successiva condotta amministrativa, spettando senz'altro al g. a. la controversia inerente ad una fattispecie in cui sia esistita la suddetta dichiarazione di p. u. – come è avvenuto certamente nel caso di specie, dove, peraltro, essa (ossia la citata deliberazione di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986) non risulta essere mai stata annullata -, ed essendo predicabile la giurisdizione del giudice ordinario solo nei casi residui, diversi dal presente, in cui la condotta della p. a. sia connessa per mera occasionalità
a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa (così Cass. Civ. S. U. nn. 33847/2021; 14434/2018).
Non coglie nel segno nemmeno la critica di cui al secondo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno sostenuto che la dichiarazione di pubblica utilità, nel caso di specie, sarebbe tamquam non esset poiché l'atto che la contiene (delibera di G. M. n. 279 del 5 giugno 1986) non indicherebbe i termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359/1865.
È sufficiente osservare, a confutazione del suddetto argomento, che nella menzionata deliberazione di G. M. si legge testualmente: “i lavori e le espropriazioni abbiano inizio entro tre anni dalla data di adozione del presente atto e siano ultimati in tre anni successivi all'inizio dei lavori stessi”, essendo evidentemente conforme al dettato del citato art. 13 della legge n. 2359/1865.
Solo ad abundantiam si osserva che, in ogni caso, anche qualora nella deliberazione non fossero stati indicati i termini de quibus, ciò non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini della determinazione della giurisdizione.
In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di precisare che “nelle controversie concernenti l'occupazione e trasformazione di un'area non rileva al fine di
10 affermare la giurisdizione del giudice ordinario, anziché quella amministrativa, l'omessa indicazione dei termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865, trattandosi di una omissione che, pur comportando
l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è di per sé idonea ad escludere il collegamento dell'occupazione e della successiva trasformazione del suolo con un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 23102/2019; analogamente Cass. Civ.
S. U. n. 15284/2016).
Nello stesso senso il Consiglio di Stato ha affermato che “la controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza, ancorché illegittima perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori, e in mancanza del completamento delle procedure di esproprio, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima, in quanto il comportamento della p.a., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, è la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale” (v. Consiglio di Stato, sez. II, 17/05/2019, n.3195).
Ne discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
Col terzo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della decisione di primo grado per non avere il
Tribunale tenuto conto del fatto, emerso dalla c. t. u., che tra le aree oggetto di occupazione ve ne erano alcune non coperte da dichiarazione di pubblica utilità, essendo dunque “extra-esproprio”, rispetto alle quali – evidenziano - la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.
Rilevano in particolare che il C. t. u. nella sua relazione ha dato atto che le aree interessate dal procedimento di esproprio erano quelle identificate in catasto con le particelle nn. 77, 103, 105 e 107 del foglio 10 del , aggiungendo poi che, in corso di procedimento, Controparte_1
era stato approvato un progetto di variante, per motivi di carattere geologico, che ha comportato, di fatto, uno spostamento del tracciato verso monte, seppure di poco, senza che per le aree risultate
“extra-esproprio” sia stato emesso alcun decreto di occupazione, né redatto alcun verbale di immissione in possesso.
Sempre dalla suddetta relazione si ricava – continuano gli appellanti – che “a fine lavori è emerso un nuovo quadro catastale difforme da quello di progetto per il quale erano state avviate le procedure
d'esproprio e di occupazione d'urgenza (…). Infatti, il <
11 l'occupazione d'urgenza interessava la fascia di terreno ricadente nella particella 103 e rappresentata negli <
si è generato un nuovo quadro di riferimento catastale diverso da quello preannunciato nel
<
Nella tabella redatta a pag. 11 dell'elaborato peritale si precisa che l'opera pubblica, costituita dalla strada di collegamento anzidetta, ha occupato (come si è già riportato sopra): a) per mq. 182,27 l'area della particella 103, e più precisamente, solo una parte dell'originaria porzione prevista nel progetto originario e nella dichiarazione di pubblica utilità; b) per mq. 189,12, una porzione della medesima particella 103 non prevista nel piano di esproprio e quindi non “coperta” dalla dichiarazione di pubblica utilità (per tale ragione indicata dal C. t. u. come area “in extra-esproprio”).
Da ciò consegue, a dire degli appellanti, che erroneamente il primo Giudice avrebbe riconosciuto la giurisdizione esclusiva del G. A. anche in relazione all'area da ultimo detta, occupata dall'Ente in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, rispetto alla quale, trattandosi di un mero comportamento della p. a., la giurisdizione spetterebbe perciò al giudice ordinario.
Il motivo merita accoglimento.
Gli appellanti, come si è appena riportato, sostengono che il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione quanto meno in riferimento alle domande risarcitorie riguardanti quella porzione di fondo di loro proprietà occupata dal in assenza Controparte_1
di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità.
Sulla scorta della relazione di c. t. u. evidenziano, in particolare, che l'Ente, durante lo svolgimento della procedura ablativa, a seguito di una variante apportata in corso d'opera al progetto originario per motivi di carattere geologico, avrebbe occupato una porzione del fondo di loro proprietà eccedente quella coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità e rispetto alla quale neanche sarebbe intervenuto alcun provvedimento di occupazione d'urgenza, che l'Ausiliario tecnico ha, pertanto, definito come area in “extra-esproprio”.
In punto di fatto evidenzia la Corte che il Consulente d'ufficio, dopo avere ricostruito nel dettaglio, sin dal suo inizio, l'iter della vicenda ablativa di che trattasi, sulla base della documentazione a sua disposizione (per il quale si rimanda, per brevità, alle pagg. 9 e 10 della bozza in atti), ricostruzione in sé non contestata dalle parti, ha rappresentato, per quanto qui di specifico interesse, che in corso d'opera (ossia nel periodo che va dalla consegna dei lavori - 27 marzo 1990 – alla loro ultimazione –
1 agosto 1991) si era resa necessaria, per motivi di carattere geologico, una perizia di variante
12 suppletiva per il tracciato approvato tra le sez. 103 e 111, dov'è dichiarato che < spostato, sia pur di poco, verso monte, ma senza variazioni sostanziali delle espropriazioni>>.
Rispetto a tale variazione l'Ausiliario non ha riscontrato la presenza di alcun decreto di occupazione o verbale d'immissione nel possesso per occupazione d'urgenza per le eventuali aree risultanti in
“extra-esproprio” rispetto all'originario progetto approvato il 5 giugno 1986.
Ha, dunque, messo in evidenza che, alla fine dei lavori, era emerso un nuovo quadro catastale, difforme da quello progettuale in relazione al quale erano state avviate le procedure d'esproprio e di occupazione d'urgenza: in particolare – ha rilevato –, mentre il verbale d'immissione nel possesso con l'occupazione d'urgenza aveva interessato la fascia di terreno ricadente nella particella 103, dopo l'intervento di “infrastrutturazione” si è di fatto generato un nuovo quadro di riferimento catastale all'interno dell'anzidetta particella 103 (poi divenuta particella 888 del foglio 10), diverso da quello risultato dal verbale di immissione in possesso.
Dalla particella 103 sono, infatti, derivate le seguenti superfici: mq. 182,27 di area in esproprio ed occupata;
mq. 204.98 di area in esproprio ma non occupata;
mq. 189,12 di area occupata in “extra- esproprio” e mq. 457,52 di area relitta.
Di ciò ha dato atto anche il primo Giudice, senza che sul punto vi sia stato alcun rilievo critico di parte, né alcuna contestazione.
È un dato certamente acclarato, perciò, che nella procedura ablativa de qua, conclusasi (sia pure senza un decreto di espropriazione) con l'esecuzione dell'opera pubblica programmata, la realizzazione della stessa, a seguito di perizia di variante in corso d'opera, ha comportato di fatto l'utilizzazione, mediante relativa occupazione, (anche) di una parte del terreno di proprietà degli appellanti non inclusa negli atti della procedura, senza che sia stata preceduta da apposita dichiarazione di pubblica utilità.
Rispetto a questa porzione di area occupata, definita perciò dall'Ausiliario tecnico in “extra- esproprio”, dell'estensione di complessivi mq. 189,12, è configurabile una condotta di occupazione dell'Ente, connessa per mera occasionalità agli atti indispensabili alla realizzazione dell'opera pubblica, posta in essere dall'Amministrazione comunale su una parte dell'immobile di proprietà attorea fin dall'origine esclusa dall'oggetto della procedura ablativa in questione.
Ciò posto in fatto, sotto il profilo giuridico mette conto rilevare che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità quando, come è avvenuto pro parte nel caso di specie, la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità – ipotesi che viene definita come “sconfinamento” nell'attività esecutiva di procedure espropriative - l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della p.
13 a. si atteggiano come comportamenti di mero fatto perpetrati in carenza assoluta di potere, i quali integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. S. U. nn. 11701/2023;
18272/2019; 25044/2016).
In applicazione, dunque, di tale granitico orientamento al caso che ci occupa, dove con riferimento alle aree sopra indicate come in “extra-esproprio” si è verificata senz'altro una fattispecie assimilabile al predetto istituto dello “sconfinamento”, può trovare accoglimento il motivo di appello in esame, dovendosi affermare, riguardo alle domande risarcitorie avanzate dagli attori in relazione alle predette aree, la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente riforma in parte qua della pronuncia impugnata.
Ne segue, quale necessario corollario giuridico-processuale, la rimessione della causa al primo giudice - limitatamente alle domande da ultimo menzionate – ai sensi dell'art. 353, comma 1, c. p. c., il quale, nel testo pre-vigente qui applicabile ratione temporis, disponeva che “il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Giova in proposito evidenziare che è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in un procedimento con pluralità di domande, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353
e/o 354 c. p. c. può operare solo limitatamente a quella o a quelle domande rispetto alle quali sussista una di dette ipotesi, trattandosi di ipotesi di rimessione tassativamente previste (v. Cass. Civ. nn.
5020/2009; 4794/2006; 3740/1990; 828/1977).
D'altra parte, deve sottolinearsi che il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (così tra le tante v. Cass. Civ. n. 5020/2009 cit. che ha affermato, altresì, proprio in applicazione del suddetto principio, che quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione).
Col quarto motivo gli appellanti sostengono che avrebbe errato il primo Giudice nel non riconoscere, in ogni caso, la propria giurisdizione sulle domande risarcitorie da loro avanzate con riferimento alle aree relitte ed alle condizioni del fondo non occupato dall'opera pubblica.
14 La sentenza impugnata non solo sarebbe errata, a loro dire, per non avere considerato che oggetto della domanda era anche il risarcimento del danno per il deprezzamento e l'inutilizzabilità delle c.d. aree relitte e per le condizioni del terreno non interessato dall'opera pubblica, ma sarebbe altresì viziata per omessa pronuncia, non avendo statuito alcunché su tale aspetto, da individuare nelle richieste conclusive di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riportate ai nn. 2), 3), 4),
6) e 7).
Il motivo non merita accoglimento.
Le domande in riferimento alle quali gli appellanti lamentano l'errore e il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale devono qualificarsi in termini di domande di risarcimento del danno per l'asserita lesione, in conseguenza dell'occupazione realizzata dal , Controparte_1
del contenuto del diritto di proprietà dagli stessi vantato sulle aree c. d. relitte, ossia quelle parti del fondo di loro proprietà non materialmente oggetto di occupazione, ma comunque intimamente collegate, oggettivamente e strumentalmente, alle aree occupate.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la disamina siffatte istanze rimanga attratta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già affermata con riferimento alle domande ripristinatorie e risarcitorie riguardanti i danni pretesamente subiti in relazione alla parte del fondo direttamente interessato dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui si è detto.
Trattasi infatti di invocati pregiudizi che derivano da un'unica fattispecie generatrice, ossia la vicenda ablativa iniziata con l'occupazione finalizzata all'esproprio, a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità, e proseguita successivamente sino alla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente irreversibile trasformazione del bene, in assenza del completamento della procedura espropriativa.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 4264/2021; 15696/2018; 11504/2014;
24435/2006; 10634/2004).
Trattasi di un principio affermato dal Giudice nomofilattico con riferimento specifico all'espropriazione – e segnatamente all'espropriazione cd. “parziale” -, ma estensibile analogicamente senz'altro al caso della occupazione cd. “acquisitiva”, fonte, come nella specie, della
15 pretesa risarcitoria del privato ex art. 2043 c. c. per la lesione subita al suo diritto di proprietà. Diritto che è e rimane unico, seppure scindibile in svariate voci di danno, ivi compreso il pregiudizio derivante dalla perdita di valore di quella porzione residua del fondo non occupato e non interessato dall'irreversibile trasformazione, sempre che si alleghi da parte dell'interessato e si accerti in giudizio che la parte residua sia intimamente collegata con quella occupata (e irreversibilmente trasformata) da un vincolo strumentale ed obbiettivo, tale che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residuata (cd. “relitta”).
L'unicità della vicenda ablativa e della conseguente pretesa risarcitoria degli odierni appellanti, pur scindibile in diverse voci, consente di ritenere senz'altro rientrante nella giurisdizione del G. A. la cognizione delle voci di danno riguardanti il preteso “deprezzamento” e la pretesa “inutilizzabilità delle cd. aree relitte”, così come le “condizioni del terreno non interessato dall'opera pubblica”, proprio perché riconducibili alla stessa unica condotta amministrativa collegata all'originaria dichiarazione di pubblica utilità, secondo la disamina esposta più diffusamente sopra.
D'altra parte, gli appellanti non hanno allegato, e men che mai provato, che le predette voci di danno fossero riferibili, nel caso concreto, a porzioni di fondo (relitte) intimamente e funzionalmente collegate a quella parte di esso che è stato irreversibilmente trasformato, seppure non interessato dalla dichiarazione di pubblica utilità, cd. in “extra-esproprio, per il quale la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g. o..
La giurisdizione ordinaria, invero, si sarebbe potuta affermare solo ove gli appellanti avessero prospettato in modo specifico e circostanziato – come in realtà non hanno fatto – che i danni da deprezzamento delle aree “relitte” (di cui hanno chiesto il risarcimento) fossero derivati dall'occorsa occupazione di porzioni del fondo di loro proprietà eccedenti rispetto a quelle considerate nella dichiarazione di pubblica utilità (cd. aree in “extra-esproprio”).
Un'allegazione siffatta avrebbe consentito di individuare il fatto generatore della responsabilità del in un comportamento mero dell'amministrazione (ossia, il c. d. Controparte_1
sconfinamento di cui si è detto in sede di scrutinio della terza doglianza), come tale non riconducibile, neanche mediatamente, all'esercizio di un potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Vero è che il C. t. u. ha accertato, da un lato, che l'area relitta è scaturita dall'occupazione della particella n. 103 [v. pag. 7 della relazione peritale, ove si legge testualmente: “a seguito dell'<
16 della dichiarazione di pubblica utilità (quindi nell'esercizio di un potere) e, in altra parte, in c. d. sconfinamento (ossia, in assenza di potere).
Tale che il fatto generatore del danno da deprezzamento delle aree relitte si potrebbe ipoteticamente individuare anche nell'occupazione per “sconfinamento”, e non solo in quella avvenuta nell'esercizio del potere amministrativo.
Nondimeno, in presenza di una tale situazione di incertezza, sarebbe spettato agli appellanti, allegare specificamente in primis e poi provare - in virtù della normale ripartizione dell'onus probandi in materia di risarcimento del danno extracontrattuale (qual è la presente) - che il comportamento generatore del danno dovesse individuarsi non tanto nella generica occupazione del terreno di loro proprietà, bensì, esclusivamente, nell'occupazione avvenuta in “sconfinamento”.
Essi però non hanno allegato, né provato alcunché di specifico a tal fine, non potendosi perciò che affermare, sulle domande risarcitorie di che trattasi, la giurisdizione del giudice amministrativo, con rigetto del motivo di appello de quo.
Il quinto motivo si appunta sulla mancata applicazione, da parte del primo Giudice, della disciplina della c. d. traslatio iudicium.
Evidenziano gli appellanti che il Tribunale, una volta ritenuta la giurisdizione del G. A., avrebbe dovuto adottare la consequenziale decisione nel rispetto del disposto dell'art. 59 della legge n.
69/2009, fissando un termine per consentire la prosecuzione del giudizio innanzi al predetto giudice.
La doglianza va disattesa.
La disposizione di cui all'art. 59 della legge n. 69/2009, al comma 1, recita testualmente: “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”; al comma 2, sancisce poi: “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma
1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate
a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”.
17 Non è chi non veda come le norme richiamate non prescrivano affatto - come invece sembrano sostenere gli appellanti - che il giudice che declini la propria giurisdizione debba fissare un termine per la riassunzione del giudizio davanti all'organo cui la stessa spetta, limitandosi a stabilire, piuttosto, che il primo debba “indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, sempre che esista nel caso concreto.
Il termine per la riassunzione del giudizio è fissato direttamente dal legislatore, dovendo la domanda essere “riproposta” davanti al giudice indicato come sopra nel “termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione”, secondo il comma 2 sopra riportato.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha indicato nel giudice amministrativo l'autorità dotata di giurisdizione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal citato comma 1 dell'art. 59, non essendogli imposta, altresì, la fissazione di un termine per la riproposizione della domanda innanzi al giudice amministrativo, secondo quanto si è detto.
Ne discende il rigetto del quinto motivo di appello.
Il sesto riguarda la statuizione sulle spese di lite, sostenendo gli appellanti che il Tribunale ne avrebbe, quanto meno, dovuto disporre la compensazione tra le parti per via del continuo mutamento legislativo e giurisprudenziale sulla questione di giurisdizione oggetto del caso di specie.
In ogni caso, deducono che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del convenuto, CP_1
stante la fondatezza delle domande da loro proposte.
La Corte evidenzia sul punto che la regolazione delle spese di lite di primo grado è rimessa integralmente in discussione per via del parziale accoglimento dell'appello (con rimessione in parte qua al Tribunale) secondo quanto si dirà appresso;
tale che la relativa doglianza ne rimane assorbita, superfluo essendone, in questa sede, ogni disamina.
Ed invero, secondo l'insegnamento pacifico della Suprema Corte, la sentenza di secondo grado che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice deve provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio perché conclude il processo di appello e definisce la causa sulla questione della giurisdizione
(v. Cass. Civ. S. U. nn. 23669/2009; 9594/1994; 12992/1993; 2431/1983).
In questa prospettiva, reputa equo la Corte dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c. p. c., stante la loro parziale soccombenza, dovuta alla circostanza che solo per alcune domande attoree la giurisdizione è risultata spettare al giudice amministrativo, mentre per altre, come si è visto sopra, correttamente gli attori avevano (ed hanno) adito il giudice ordinario.
18 É appena il caso di precisare che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c. p. c. (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22257/2018; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 583/1999).
Le spese di c. t. u. di primo grado (come già liquidate in atti) vengono parimenti dichiarate compensate tra le parti, ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione nei rapporti esterni con il C. t. u..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
(originariamente) il 24 febbraio 2020 (e rinnovata la notificazione in data 25 settembre 2023), nei confronti del in persona del Sindaco p. t., avverso la sentenza n. Controparte_1
437/2019 emessa dal Tribunale di Patti il 22 luglio 2019, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie (per equivalente e/o in forma specifica) proposte dagli odierni appellanti in relazione all'occupazione delle aree cd. in “extra- esproprio”, secondo quanto specificato in parte motiva, per l'effetto disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 353, comma 1, c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), limitatamente alle domande anzidette;
• rigetta nel resto l'appello;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo grado (come già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione delle parti nei rapporti col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 28 febbraio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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