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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 146/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO D'ALESSANDRO (pec e dall'avv. ANGELA MONTAPERTO Email_1
(pec Email_2
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VECCHIO AGATA pec Email_3
appellato
Conclusioni per la parte appellante:
Ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del , … per non aver Controparte_1
provveduto ad effettuare la dovuta manutenzione del manto stradale della strada sita in
Via Degli Angeli, né a segnalare la buca con un adeguato segnale di pericolo, CP_1
come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi
1 escussi, dichiarando che la stessa ha determinato una insidia imprevedibile e confutando ogni dubbio sulla condotta di guida dell'attore che si è caratterizzata per diligenza e prudenza;
per l'effetto, condannare il , … al risarcimento dei danni Controparte_1
fisici, comprese spese mediche e di trasporto ambulanza, in favore del Sig. Parte_1
, derivanti dall'occorso, che si quantificano in € 20.278,02, o, in subordine, nella
[...]
somma riconosciuta dal CTU, oltre interessi dal di del sinistro all'effettivo soddisfo;
condannare il , … al risarcimento dei danni materiali cagionati allo Controparte_1
scooter Kimco 15, targato AC16467, in favore del Sig. , derivanti Parte_1 dall'occorso, che si quantificano in € 30,00, oltre interessi dal di del sinistro all'effettivo soddisfo. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del primo e secondo grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario, che dichiara di non aver ricevuto compensi., nonché dei compensi di CTU ammontanti a € 300,00, attesa la fondatezza delle ragioni dell'appellante.
Conclusioni per il appellato: CP_1
ritenere e dichiarare, confermando la sentenza impugnata, che il sinistro è ascrivibile in via esclusiva a colpa dell'odierno appellante e rigettare l'appello, perché infondato in fatto
e in diritto;
ritenere e dichiarare in via subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta e dichiarata in riforma anche parziale della sentenza impugnata, una qualsiasi percentuale di responsabilità a carico del Controparte_1
anche a titolo di concorso, eccessivo il risarcimento richiesto dall'odierno appellante e ricondurlo ad equità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1282/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda spiegata da nei confronti del Parte_1
di condanna al risarcimento del danno biologico e materiale Controparte_1
subito a seguito del sinistro occorsogli il 15 novembre 2013 mentre percorreva la Via degli
Angeli, perdeva il controllo del proprio ciclomotore a causa di una buca e rovinava a terra, riportando i danni di cui alla documentazione sanitaria in atti.
Ha invero ritenuto il Tribunale che una condotta prudente o, comunque, l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe evitato il sinistro sia in ragione della buona visibilità e dell'estensione
2 della buca, sia per il fatto che l'attore aveva senz'altro ottima conoscenza dei luoghi del sinistro, poiché abitava a pochi metri di distanza.
Ancora, il Tribunale ha ritenuto “che non è stata raggiunta la piena prova” atteso che “in ordine all'an si appalesano alcune incongruenze”: “precisamente i testi …hanno dichiarato di aver accompagnato con la macchina …a casa il malcapitato aiutandolo a salire le scale” mentre “nell'atto introduttivo viene evidenziato l'intervenuto dell'autoambulanza”; “vi è una palese sproporzione tra la lesione del malcapitato … che si è provocato una frattura del femore e il mezzo che ha subito un danno di appena trenta euro”
2. Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con citazione ritualmente notificata e successivamente depositata il 21 gennaio 2019, con la quale ha lamentato l'erroneità della decisione per avere il Tribunale erroneamente valutato il compendio probatorio offerto e in particolare le dichiarazioni dei due testi addotti i quali avevano puntualmente ricostruito la dinamica del sinistro precisando che la buca era resa invisibile dalla pioggia abbondante che la ricopriva ed era comunque occultata dalla autovettura bianca che precedeva il ciclomotore condotto dall'appellante. Ancora,
l'appellante ha eccepito di aver provato documentalmente di aver chiamato l'ambulanza, una volta giunto a causa, per essere trasportato in ospedale e che il CTU nominato dal
Tribunale aveva ritenuto il danno biologico accertato del tutto compatibile con la dinamica del sinistro, cosicchè del tutto irrilevante doveva ritenersi la rilevata tenuità del danno riportato dal ciclomotore, protetto, nella caduta, proprio dalla gamba dell'appellato.
4.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 22 aprile 2020, si è costituito il , concludendo Controparte_1
come in epigrafe.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 17 luglio 2024, le parti hanno depositato note telematiche e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
7. Giova innanzi tutto ricordare che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
3 abbia natura oggettiva e tanto alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio “nessuna responsabilità senza colpa”, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità
(da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della S.C. che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
All'affermazione di tale principio di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 maggio 2023, n. 11942): a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso
4 fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (così ancora
Cass. 5 maggio 2023, n. 11942 cit.).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che sul danneggiato grava l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode è onerato della prova del caso fortuito per andare esente da responsabilità (ex plurimis, v. Cass. civ. ord. n. 31106/2022) in quanto il caso fortuito interrompe il nesso di causalità.
5 Il caso fortuito può anche essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato (Cass. civ. ord. n. 25837/2017), ma a condizione che tale condotta risulti imprevedibile, inevitabile, dunque assolutamente abnorme rispetto a quello che è possibile e lecito prevedere rispetto a una persona di ordinaria diligenza, e che costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso. Più in particolare, la S.C. ha chiarito che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo” e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o della insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo
(Cass. civ. Sez. III, 20/02/2006, n. 3651).
8. Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti (ritrazioni fotografiche;
dichiarazioni dei testi escussi dal primo Giudice, e Testimone_1 [...]
, all'udienza del 26 maggio 2016; certificato del P.S. del 15 novembre 2013) Tes_2
può dirsi provato sia il danno, che il nesso di causalità con lo stato del manto stradale della via degli Angeli ad . CP_1
9. Il teste all'udienza del 26 maggio 2016, ha dichiarato che l'appellante procedeva Tes_1
a bordo del proprio motociclo in via degli Angeli quando improvvisamente rovinava a terra a causa di una grossa buca, resa invisibile della pioggia che l'aveva completamente coperta, buca nella quale restava incastrata la ruota anteriore del motociclo predetto.
Analoghe dichiarazioni ha reso anche il teste escusso alla medesima udienza. Tes_2
La sentenza gravata ha quindi erroneamente ritenuto carente la prova del nesso causale tra la res e la caduta nonostante i testi abbiano tutti univocamente riferito di aver visto
6 l'appellante a terra, caduto dal proprio ciclomotore, che era rimasto incastrato proprio nella buca presente sulla via degli Angeli.
10. Emerge dal certificato di P.S. redatto il 15 novembre 2013, e dalla documentazione clinica successiva, che all'appellante è stato certificata una frattura del femore sinistro.
11. L'ente civico appellato non ha invece fornito la prova del caso fortuito idoneo a interrompere il suddetto nesso di causalità, né del comportamento colposo - causalmente efficiente ex art 1227 c. 1, c.c.- del danneggiato.
Giova invero ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, I comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode).
Sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono quindi in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
“interruzione del nesso tra cosa e danno”, bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poichè, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).
12.Nel caso di specie, il sinistro è stato causato da un dissesto del manto stradale di non lieve entità, in una via, che, per come unanimemente riferito dai testi, presentava un fondo usurato e non ben manutenuto.
7 Una maggiore attenzione da parte del conducente del ciclomotore, odierno appellante, non sarebbe stata tuttavia idonea e sufficiente a consentirgli di vedere la buca, atteso che, per come riferito dai testi, la stessa era coperta dall'acqua e quindi non riconoscibile.
Deve quindi escludersi un concorso di colpa in capo all'appellante nella causazione del danno e l'ente civico appellato, nella qualità di proprietario gestore della strada teatro del sinistro, dovrà quindi essere condannato al pagamento integrale del risarcimento del danno biologico subito dall'appellante.
13. Sotto il profilo del quantum debeatur, occorre richiamare le condivisibili conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato dal Tribunale nella relazione depositata il 18 febbraio 2018.
Ha invero rilevato il CTU, con valutazioni logiche e razionali senz'altro da condividersi, che l'appellante, che all'epoca dei fatti aveva 63 anni, a seguito del sinistro del 15 novembre 2013, ha riportato una “frattura pertrocanterica del femore Sx” e quindi, in data
23 novembre, è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo
UNINAIL GT, per essere dimesso il successivo 26 novembre. Il CTU ha quantificato il danno biologico riportato nell' 8%, oltre giorni 30 di inabilità temporanea totale e giorni
15 di inabilità temporanea parziale.
Il risarcimento del danno biologico complessivamente subito dall'appellante deve essere quantificato in € 13.768,76, di cui € 2.071,50 per danno biologico temporaneo ed €
11.697,20 a titolo di danno biologico permanente.
Nessuna personalizzazione del danno può essere concessa, non avendo l'appellante neppure dedotto eventuali ulteriori sofferenze morali né particolari patimenti esistenziali, conseguenti all'infortunio occorsogli (cfr. Cass. 31/05/2019, n. 15084).
La suddetta somma deve essere devalutata alla data del sinistro e l'importo così calcolato
(€ 11.341,645), via via rivalutato, deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale.
L'ente civico appellato deve quindi essere condannato al pagamento dell'importo di €
15.375,11, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
13. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva sono poste a carico dell'ente civico appellato, a carico del quale devono
8 essere altresì poste in via definitiva le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1282/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, dal Tribunale di Agrigento, appellata da nei confronti del Parte_1 CP_1
,
[...]
condanna il appellato al pagamento di € 15.375,11, oltre interessi al tasso legale CP_1
dalla data della presente decisione al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
condanna l'ente civico appellato alla rifusione, in favore dell'appellante e delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.550,00, e del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ciascuno. Dispone la distrazione delle spese liquidate all'appellante in favore dell'avv. ANGELA MONTAPERTO e dell'avv. D'ALESSANDRO PIETRO, dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'ente civico appellato le spese di consulenza tecnica di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Cons. relatore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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