Improcedibile
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6423 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06423/2025REG.PROV.COLL.
N. 04958/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4958 del 2022, proposto da ER Ceriello, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO D'OF e OS Sirio, rappresentati e difesi dagli avvocati Arcangelo D'Avino, Mario MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto D'Auria in Roma, via Tomassucci, 12;
OS NI, IR MA e AN Rea, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 7669/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia, di TO D'OF e di OS Sirio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellante l’avv. Tommaso De Fusco, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati D’Avino e MA per i controinteressati;
Vista la memoria depositata in data 2 maggio 2025 dalla parte appellante con la quale si dichiara che “Preso atto delle nuove determinazioni del Comune di Sant’Anastasia – intervenuto nelle more della epigrafata udienza pubblica di discussione del ricorso – che hanno portato alla revoca del provvedimento oggetto del presente giudizio, si chiede disporsi la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti”;
Rilevato che da tale memoria si evince la sopravvenuta carenza d’interesse della parte appellante a coltivare il gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che al Collegio non rimane che dichiarare improcedibile il ricorso in appello, con compensazione delle spese del giudizio avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
ANmaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO