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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
1) dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
3) dott. Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1927/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili,
oggetto: separazione personale dei coniugi, definizione questioni consequenziali
promossa dalla ricorrente
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
LI T.se (TO) in strada Gerbidi n. 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
Paccotti e Stefania Lamura ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 84, per procura speciale in atti;
nei confronti del resistente
(c.f ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
LI T.se (TO), Strada Gerbidi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Soave ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Ferrucci n. 38, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
- respingere la domanda di risarcimento dei danni morali proposto da controparte poiché generica ed
infondata in fatto ed in diritto e non provate nel presente giudizio.
- Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al rimborso delle spese e onorari di
lite oltre al rimborso delle spese forfettarie IVA e cpa di legge, anche della prima parte del presente
giudizio, terminata con la pronuncia della sentenza parziale in punto vincolo coniugale,
condannando altresì parte convenuta a corrispondere alla conchiudente una somma di denaro da
determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art 96 III co c.p.c.”.
PER IL RESISTENTE
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e per l'effetto dichiarare la separazione dei coniugi
e;
CP_1 Parte_1
- per tutte le ragioni in narrativa, condannare la sig.ra al pagamento della somme che si Pt_1
riterrà di giustizia in favore del sig. a titolo di risarcimento danni morali per la condotta CP_1
dalla stessa tenuta nei confronti di quest'ultimo.
- darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei
confronti dell'altro.
In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello e testi sui capi di cui in premessa, preceduti dalla
locuzione " vero che",
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonchè indicare ulteriori mezzi istruttori nei
concedenti termini di legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in LI T.se (TO) in data 9.5.2015, con atto trascritto al n. 2 P.II S.A
(cfr. doc. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 878/2023
pubblicata il giorno 20 settembre 2023 è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con la prescrizione delle conseguenti formalità di legge;
in questa sede, quindi,
nulla va ulteriormente disposto sul punto, dovendosi procedere, in assenza di prole, solo alla definizione delle domande di risarcimento dei danni formulate rispettivamente dalle parti (ciascuna ad un diverso titolo).
II. Il resistente lamenta di aver subito danni morali di cui chiede il risarcimento in questa sede. Sul punto va osservato che la riforma “Cartabia” ha uniformato i riti processuali,
permettendo di chiedere il risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari direttamente nel processo di separazione, evitando così giudizi separati. Questo nell'ottoca di consentire una gestione più unitaria delle cause e facilitare la tutela del coniuge danneggiato, che deve comunque dimostrare una violazione di diritti fondamentali e un nesso causale tra il comportamento lesivo e il danno subito, che superi la normale tollerabilità. La riforma “Cartabia” ha invece previsto un rito unico (il rito famiglia) che include anche le domande di risarcimento del danno;
è possibile presentare insieme, nello stesso giudizio di separazione, sia la domanda di separazione che quella di risarcimento del danno, semplificando il processo per i coniugi. Si tratta, in particolare, della riscrittura dell'art. 473-bis cpc che estende il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, anche alle domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari.
Prima della richiamata riforma, la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare seguiva un rito diverso da quello della separazione, rendendo necessario presentare due procedure separate. Ed invero, la domanda di risarcimento del danno e la domanda di pagina 3 di 7 separazione erano sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e rito speciale familiare per separazione e divorzio.
L'art. 40 cpc stabilisce che si può avere il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, quella cioè definita “forte” o “per subordinazione”, di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., mentre la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ.: cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi.
Pertanto, le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
20638/04, Cass. 9915/07 e Cass. 11828/09 e Cass. 18870/14).
In caso di separazione dei coniugi, del resto, la normativa in materia di famiglia consentiva come unica misura risarcitoria, in favore del coniuge “incolpevole”, la separazione con l'addebito della stessa all'altro coniuge.
Un'apertura alla risarcibilità del danno era prevista solo dall'art. 709 ter nell'ambito di una controversia relativa alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Questo
procedimento, infatti, poteva essere instaurato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei minori nati fuori del matrimonio (cfr.
Cass. 27147/21).
Il presente procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata riforma, dunque secondo i principi del diritto transitorio, per cui le nuove norme si applicano ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore avvenuta il 28.2.2023.
Ed invero, con provvedimento del 15.3.2023 si già era evidenziato che vertendosi nell'ambito di giudizio di separazione oggetto del giudizio sono solo la pronuncia sul vincolo e le questioni ad esso consequenziali (in assenza, peraltro di figli e di domande di addebito). I confini dell'oggetto del presente giudizio sono stati poi ribaditi nel provvedimento del 27.4.2024 laddove - dopo aver premesso che la causa, concerne una separazione personale in cui nessuno dei coniugi ha chiesto l'addebito della separazione e nemmeno sono state avanzate istanze economiche, in assenza peraltro di figli – sono state pagina 4 di 7 rigettate le istanze istruttorie del convenuto, ritenendosi i capi di prova orale articolati tutti formulati in maniera generica e/o valutativa e/o negativa (laddove non inerenti circostanze irrilevanti o non contestate, come ad es. il capo 3 che controparte dà per pacifico nella terza memoria istruttoria); tali capi sottendono invero valutazioni su tratti di personalità o stati d'animo dei coniugi che sicuramente non possono essere demandate ai testi (cfr.
provvedimento del 27.4.2024).
Del resto, il convenuto ha ribadito più volte che la sua domanda risarcitoria non è
connessa alla scelta della moglie di separarsi, avanzando anche il marito tale domanda, ma alle condotte asseritamente umilianti che sarebbero state tenute dalla moglie dopo la separazione, e segnatamente: - all'allontanamento del marito con l'inganno dalla casa coniugale, con cambio di serratura;
- all'avere intrapreso pochi mesi dopo tale allontanamento per una supposta “pausa di riflessione” una relazione con un altro uomo:
- all'avere ricoverato gli indumenti del marito in sacchi della spazzatura;
- all'avere il marito appreso solo fortuitamente a distanza di mesi dalla morte dell'amato animale domestico avvenuta nell'ottobre 2023 (circostanza per vero avvenuta ben dopo la formulazione della domanda risarcitoria nel presente giudizio). E' evidente, dunque, che lo stesso convenuto, che neanche ha richiesto l'addebito della separazione alla moglie, ha completamente scollegato gli asseriti danni dalla vicenda separatizia, in tal modo confermando l'assunto dell'estraneità della questione risarcitoria e della relativa domanda rispetto al presente giudizio.
Per tutte le indicate ragioni, la domanda del resistente di risarcimento non può trovare accoglimento in questo giudizio e ne va dichiarata l'inammissibilità.
In ogni caso, nessun valido riscontro probatorio è stato fornito dal convenuto rispetto alle condotte censurate alla moglie, come già sottolineato nel provvedimento del 27.4.2024,
non ottemperando all'onere probatorio su di lui incombente di provare le dette condotte ed anche lo stretto nesso causale tra queste ed i danni morali lamentati, anch'essi rimasti non provati validamente.
pagina 5 di 7 III. La ricorrente chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art 96 III
co c.p.c.. L'invocato art. 96, terzo comma c.p.c. prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria, consentendo al giudice, anche d'ufficio e a prescindere da una richiesta di parte,
di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte, come sanzione per l'abuso dello strumento processuale o per condotte caratterizzate da malafede o colpa grave. Tale condanna ha un carattere "punitivo" e mira a salvaguardare gli interessi pubblicistici ad una sollecita e leale definizione del processo,
senza che sia necessario dimostrare un danno effettivo subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso che ci riguarda tale domanda non può trovare accoglimento atteso che non rileva alcun abuso dello strumento processuale ovvero una condotta processuale caratterizzata da mal fede o colpa grave del resistente che ha avanzato domanda risarcitoria rimasta non accolta. Peraltro, entrambi i coniugi hanno formulato domanda di separazione personale,
con la conseguenza che nessuno dei due può essere ritenuto totalmente soccombente.
IV. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento della comune domanda di separazione e per il resto dal non accoglimento dell'unica domanda formulata dal convenuto, sussistono gravi ragioni per compensare nella misura del 50% le spese di giudizio.
Per la restante misura del 50% tali spese vanno invece poste a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività
processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la non particolare complessità dell'attività processuale svolta;
tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
vista la sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 878/2023
pubblicata il giorno 20 settembre 2023 con cui è già stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi,
disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata dal resistente;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno ex art 96 III co c.p.c. formulata dalla ricorrente;
3) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 50%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 1.904, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 50%.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 17 settembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy).
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
1) dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
3) dott. Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1927/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili,
oggetto: separazione personale dei coniugi, definizione questioni consequenziali
promossa dalla ricorrente
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
LI T.se (TO) in strada Gerbidi n. 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
Paccotti e Stefania Lamura ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 84, per procura speciale in atti;
nei confronti del resistente
(c.f ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
LI T.se (TO), Strada Gerbidi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Soave ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Ferrucci n. 38, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
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pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
- respingere la domanda di risarcimento dei danni morali proposto da controparte poiché generica ed
infondata in fatto ed in diritto e non provate nel presente giudizio.
- Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al rimborso delle spese e onorari di
lite oltre al rimborso delle spese forfettarie IVA e cpa di legge, anche della prima parte del presente
giudizio, terminata con la pronuncia della sentenza parziale in punto vincolo coniugale,
condannando altresì parte convenuta a corrispondere alla conchiudente una somma di denaro da
determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art 96 III co c.p.c.”.
PER IL RESISTENTE
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e per l'effetto dichiarare la separazione dei coniugi
e;
CP_1 Parte_1
- per tutte le ragioni in narrativa, condannare la sig.ra al pagamento della somme che si Pt_1
riterrà di giustizia in favore del sig. a titolo di risarcimento danni morali per la condotta CP_1
dalla stessa tenuta nei confronti di quest'ultimo.
- darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei
confronti dell'altro.
In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello e testi sui capi di cui in premessa, preceduti dalla
locuzione " vero che",
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonchè indicare ulteriori mezzi istruttori nei
concedenti termini di legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in LI T.se (TO) in data 9.5.2015, con atto trascritto al n. 2 P.II S.A
(cfr. doc. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 878/2023
pubblicata il giorno 20 settembre 2023 è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con la prescrizione delle conseguenti formalità di legge;
in questa sede, quindi,
nulla va ulteriormente disposto sul punto, dovendosi procedere, in assenza di prole, solo alla definizione delle domande di risarcimento dei danni formulate rispettivamente dalle parti (ciascuna ad un diverso titolo).
II. Il resistente lamenta di aver subito danni morali di cui chiede il risarcimento in questa sede. Sul punto va osservato che la riforma “Cartabia” ha uniformato i riti processuali,
permettendo di chiedere il risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari direttamente nel processo di separazione, evitando così giudizi separati. Questo nell'ottoca di consentire una gestione più unitaria delle cause e facilitare la tutela del coniuge danneggiato, che deve comunque dimostrare una violazione di diritti fondamentali e un nesso causale tra il comportamento lesivo e il danno subito, che superi la normale tollerabilità. La riforma “Cartabia” ha invece previsto un rito unico (il rito famiglia) che include anche le domande di risarcimento del danno;
è possibile presentare insieme, nello stesso giudizio di separazione, sia la domanda di separazione che quella di risarcimento del danno, semplificando il processo per i coniugi. Si tratta, in particolare, della riscrittura dell'art. 473-bis cpc che estende il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, anche alle domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari.
Prima della richiamata riforma, la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare seguiva un rito diverso da quello della separazione, rendendo necessario presentare due procedure separate. Ed invero, la domanda di risarcimento del danno e la domanda di pagina 3 di 7 separazione erano sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e rito speciale familiare per separazione e divorzio.
L'art. 40 cpc stabilisce che si può avere il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, quella cioè definita “forte” o “per subordinazione”, di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., mentre la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ.: cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi.
Pertanto, le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
20638/04, Cass. 9915/07 e Cass. 11828/09 e Cass. 18870/14).
In caso di separazione dei coniugi, del resto, la normativa in materia di famiglia consentiva come unica misura risarcitoria, in favore del coniuge “incolpevole”, la separazione con l'addebito della stessa all'altro coniuge.
Un'apertura alla risarcibilità del danno era prevista solo dall'art. 709 ter nell'ambito di una controversia relativa alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Questo
procedimento, infatti, poteva essere instaurato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei minori nati fuori del matrimonio (cfr.
Cass. 27147/21).
Il presente procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata riforma, dunque secondo i principi del diritto transitorio, per cui le nuove norme si applicano ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore avvenuta il 28.2.2023.
Ed invero, con provvedimento del 15.3.2023 si già era evidenziato che vertendosi nell'ambito di giudizio di separazione oggetto del giudizio sono solo la pronuncia sul vincolo e le questioni ad esso consequenziali (in assenza, peraltro di figli e di domande di addebito). I confini dell'oggetto del presente giudizio sono stati poi ribaditi nel provvedimento del 27.4.2024 laddove - dopo aver premesso che la causa, concerne una separazione personale in cui nessuno dei coniugi ha chiesto l'addebito della separazione e nemmeno sono state avanzate istanze economiche, in assenza peraltro di figli – sono state pagina 4 di 7 rigettate le istanze istruttorie del convenuto, ritenendosi i capi di prova orale articolati tutti formulati in maniera generica e/o valutativa e/o negativa (laddove non inerenti circostanze irrilevanti o non contestate, come ad es. il capo 3 che controparte dà per pacifico nella terza memoria istruttoria); tali capi sottendono invero valutazioni su tratti di personalità o stati d'animo dei coniugi che sicuramente non possono essere demandate ai testi (cfr.
provvedimento del 27.4.2024).
Del resto, il convenuto ha ribadito più volte che la sua domanda risarcitoria non è
connessa alla scelta della moglie di separarsi, avanzando anche il marito tale domanda, ma alle condotte asseritamente umilianti che sarebbero state tenute dalla moglie dopo la separazione, e segnatamente: - all'allontanamento del marito con l'inganno dalla casa coniugale, con cambio di serratura;
- all'avere intrapreso pochi mesi dopo tale allontanamento per una supposta “pausa di riflessione” una relazione con un altro uomo:
- all'avere ricoverato gli indumenti del marito in sacchi della spazzatura;
- all'avere il marito appreso solo fortuitamente a distanza di mesi dalla morte dell'amato animale domestico avvenuta nell'ottobre 2023 (circostanza per vero avvenuta ben dopo la formulazione della domanda risarcitoria nel presente giudizio). E' evidente, dunque, che lo stesso convenuto, che neanche ha richiesto l'addebito della separazione alla moglie, ha completamente scollegato gli asseriti danni dalla vicenda separatizia, in tal modo confermando l'assunto dell'estraneità della questione risarcitoria e della relativa domanda rispetto al presente giudizio.
Per tutte le indicate ragioni, la domanda del resistente di risarcimento non può trovare accoglimento in questo giudizio e ne va dichiarata l'inammissibilità.
In ogni caso, nessun valido riscontro probatorio è stato fornito dal convenuto rispetto alle condotte censurate alla moglie, come già sottolineato nel provvedimento del 27.4.2024,
non ottemperando all'onere probatorio su di lui incombente di provare le dette condotte ed anche lo stretto nesso causale tra queste ed i danni morali lamentati, anch'essi rimasti non provati validamente.
pagina 5 di 7 III. La ricorrente chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art 96 III
co c.p.c.. L'invocato art. 96, terzo comma c.p.c. prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria, consentendo al giudice, anche d'ufficio e a prescindere da una richiesta di parte,
di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte, come sanzione per l'abuso dello strumento processuale o per condotte caratterizzate da malafede o colpa grave. Tale condanna ha un carattere "punitivo" e mira a salvaguardare gli interessi pubblicistici ad una sollecita e leale definizione del processo,
senza che sia necessario dimostrare un danno effettivo subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso che ci riguarda tale domanda non può trovare accoglimento atteso che non rileva alcun abuso dello strumento processuale ovvero una condotta processuale caratterizzata da mal fede o colpa grave del resistente che ha avanzato domanda risarcitoria rimasta non accolta. Peraltro, entrambi i coniugi hanno formulato domanda di separazione personale,
con la conseguenza che nessuno dei due può essere ritenuto totalmente soccombente.
IV. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento della comune domanda di separazione e per il resto dal non accoglimento dell'unica domanda formulata dal convenuto, sussistono gravi ragioni per compensare nella misura del 50% le spese di giudizio.
Per la restante misura del 50% tali spese vanno invece poste a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività
processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la non particolare complessità dell'attività processuale svolta;
tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
vista la sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 878/2023
pubblicata il giorno 20 settembre 2023 con cui è già stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi,
disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata dal resistente;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno ex art 96 III co c.p.c. formulata dalla ricorrente;
3) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 50%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 1.904, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 50%.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 17 settembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy).
pagina 7 di 7