Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13332/2022 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DEPUNZIO ANTONELLA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 06.12.2022, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere dipendente della a far CP_1 dal 01.02.2019, assunto con contratto a tempo indeterminato, con mansione di autista (di mezzi pesanti), con la qualifica di operaio, inquadrato nel
4° Livello del CCNL Pubblici Esercizi;
di essere stato sottoposto, in data
20.06.2019, a visita di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008, all'esito della quale il medico competente esprimeva giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica di autista per il periodo di sei mesi;
che, in ragione della temporanea inidoneità, veniva adibito a svolgere la mansione prima di magazziniere, e poi di addetto allo spostamento di merci in magazzino;
di essere stato sottoposto, in data 11.11.2019, ad ulteriore visita medica ex D.Lgs 81/2008, la quale accertava l'idoneità con limitazioni del lavoratore, vietando allo stesso l'utilizzo di transpellet elettrico per 12 mesi e l'ingresso in celle per 12 mesi;
che, in data
“portierato, reception e altri servizi ausiliari” presso la Residenza
Universitaria SU NA ELAN, sita in Bari alla via C. Rosalba n.
55; che, in data 13.01.2021, veniva sottoposto nuovamente a visita medica ex D.Lgs 81/2008, la quale accertava l'inidoneità temporanea alla mansione specifica di autista per 3 mesi;
che, duqnue, anche successivamente all'assegnazione della mansione di portiere, veniva sottoposto ad ulteriore visita medica ex D.lgs. 81/2008 per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della mansione di autista;
che, in data 12.04.2021, seguiva ulteriore visita medica ex D.Lgs 81/2008, la quale accertava l'idoneità alla mansione specifica di autista;
che in data 27.04.2022, veniva sottoposto ad ulteriore visita medica ex D.Lgs. 81/2008, per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della mansione di portiere, e che all'esito di tale accertamento il ricorrente veniva dichiarato idoneo alla mansione di portiere;
di aver svolto, nonostante l'accertata idoneità alla mansione specifica di autista, a far data dal 12.04.2021, la mansione inferiore di addetto al servizio di “portierato, reception e altri servizi ausiliari” presso la Residenza Universitaria SU NA ELAN – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)Accertare
e dichiarare che il ricorrente è adibito, a far data del 12.04.2021 e sino a tutt'oggi, a mansioni inferiori di portiere, rientranti nel 6^ Livello del CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio) e non attinenti al profilo professionale di appartenenza di Autista, livello 4^del CCNL Pubblici
Esercizi (Confcommercio); 2) Per l'effetto, condannare, la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari alla via
G. Lindemann n. 5, all'adibizione dell'istante alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale ex art. 2087 c.c., nella misura del25% della retribuzione netta mensile o in quell'altra che l'adito Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo di cui al punto precedente e nei limiti della prescrizione decennale;
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il dedotto periodo, alla percezione delle differenze retributive a titolo di lavoro ordinario;
4) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 in Bari alla via Lindemann Z.I. nn. 5/3 e 5/4 al pagamento della somma complessiva di €. 1.352,52 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, nonché a regolarizzare la posizione contributiva - previdenziale del ricorrente, presso gli istituiti competenti, ovvero, in subordine, al risarcimento del relativo danno;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che il nuovo testo dell'art. 2103 comma 1° cod. civ., così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015, norma che trova certamente applicazione anche rispetto ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza delle mansioni si è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale".
L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti (cfr. da ultimo Cass.
n.11870/24).
Si è precisato che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicchè, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa
(cfr. Cass. n.32592/18).
E' principio consolidato che il demansionamento costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio.
Pertanto sul datore di lavoro incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o dimostrando la mancanza del demansionamento, oppure provando che l'adibizione a mansioni inferiori è giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il lavoratore, a sua volta, dovrà dimostrare il demansionamento subìto
(cfr. Cass. n.48/24).
Per cui è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato)”(cfr. in tal senso, Trib. Roma 30 settembre 2015).
Nel caso in esame, il ricorrente è stato assunto con decorrenza 01.02.2019 con contratto a tempo indeterminato, con mansione di autista con la qualifica di operaio, inquadrato nel 4° Livello del CCNL di categoria.
Tuttavia, in ragione degli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria ex
D.Lgs 81/2008, il lavoratore veniva dichiarato dal medico competente temporaneamente inidoneo alla mansione specifica di autista;
pertanto, lo stesso è stato prima addetto alle mansioni di magazziniere/addetto allo spostamento di merci in magazzino (cfr. missive in atti datore di lavoro), salvo poi, con disposizione di servizio del 08.01.2020, essere assegnato a mansioni di portiere/addetto alla reception, compatibili con gli esiti della visita di sorveglianza. E, secondo il ricorrente, queste ultime mansioni, osservate sino ad oggi, sarebbero riconducibili al VI livello
CCNL di categoria, il quale sarebbe l'unico livello a prevedere il profilo di guardiano notturno a cui sarebbe riconducibile l'attività di
“portierato” osservata.
In sostanza, l'odierno ricorrente sostiene di aver disimpiegato per quasi un anno e mezzo mansioni di portiere (riconducibile al livello inferiore VI liv. CCNL Turismo Pubblici Esercizi), in luogo delle mansioni di autista
(riconducibili al IV liv CCNL di categoria) previste dal contratto di assunzione.
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le suddette declaratorie così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio.
Ai sensi dell'art. 54 CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E
COMMERCIALE E TURISMO, in atti, appartengono al IV Livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico- pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografo con funzioni di segreteria;
- altri impiegati d'ordine;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore c.e.d. - consollista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Appartengono, invece, al VI livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- addetto alla stiratura;
- addetto di lavanderia;
- guardiano notturno;
- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- guardarobiere clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Ebbene, nel caso de quo, a prescindere dalle questioni attinenti le visite di sorveglianza (atteso che i relativi verbali non sono oggetto di impugnativa), preme innanzitutto evidenziare che il con l'atto Pt_1 introduttivo si è limitato a sostenere che le nuove mansioni assegnategli
“portierato, reception e altri servizi ausiliari” (cfr. capoverso n. 12 a pag. 2 ricorso introduttivo) presso la Residenza Universitaria SU
NA ELAN, sarebbero riconducibili all'inferiore VI livello, il quale contempla il profilo di “guardiano notturno”, senza tuttavia allegare concretamente quali sarebbero state effettivamente le mansioni osservate, al fine di poter operare un raffronto qualitativo tra le mansioni relative a ciascun un profilo/livello di cui si discute, nonché per valutare altresì
l'effettivo o meno depauperamento della professionalità già acquisita di autista. Né risultano articolate circostanze di prova sul punto.
E', peraltro, pacifico tra le parti, in quanto non specificamente contestato, che il lavoratore, a decorrere dal mese di gennaio 2020 a tutt'oggi, abbia sostanzialmente osservato le mansioni di
“portiere/receptionist” (di cui al capitolato speciale d'appalto in atti), le quali risultano specificatamente descritte a pagg.
7-8 della memoria difensiva, che si richiamano: “Il è la figura-chiave Controparte_2 della struttura ricettiva, accoglie lo studente al suo arrivo e ne cura l'assegnazione all'alloggio secondo le indicazioni dell'Adisu e nel rispetto dei regolamenti.
È colui che, insieme al Responsabile di residenza, fornisce informazioni sulle residenze e le sue regole di funzionamento.........Il banco reception dovrà garantire la presenza fisica dell'addetto entro tre minuti dall'arrivo di un utente. Gli addetti al servizio dovranno essere forniti di un telefono cordless/cellulare il cui recapito dovrà essere ben visibile
e posto sul banco stesso per consentire agli utenti la loro immediata reperibilità. Il personale impiegato a tale scopo dovrà indossare divise di lavoro idonee fornite dal Gestore e recare cartellino identificativo, con
l'indicazione del servizio svolto e provvisto di foto.
Il portiere è il consegnatario e responsabile di ciò che succede nella struttura: conosce gli ospiti, conosce il livello di manutenzione dell'immobile, governa in tempi rapidi i malfunzionamenti, adotta le azioni preventive atte ad evitare problemi riguardanti la sicurezza della struttura così come la convivenza degli ospiti al suo interno, è in grado di relazionare al Responsabile di residenza, in qualsiasi momento, su tutto ciò che riguarda la sede e inerisce i suoi compiti.
Si richiede pertanto personale che, oltre all'esperienza specifica, possieda doti di comunicatività, capacità di generare empatia, spirito di iniziativa e disponibilità verso gli utenti.
Fanno anche parte delle mansioni del servizio di Portiere/Reception:
✓ accettazione e smistamento di eventuali telefonate passanti dalle portinerie;
✓ consegna di modulistica Adisu;
✓ orientamento di utenti e visitatori verso le camere ed i locali richiesti.
L'addetto di turno è sub-consegnatario e responsabile di tutte le attrezzature esistenti in reception e del loro regolare funzionamento e delle chiavi e tessere magnetiche che ivi si trovano, curandone la consegna
a chi, avendone diritto, le richieda e sollecitandone la restituzione da parte di chi non le riconsegni. Al termine del turno di lavoro non deve lasciare incustodita la reception fino all'arrivo dell'unità subentrante e deve provvedere al trasferimento delle consegne relative al servizio previa redazione di un verbale informativo, necessario a trasmettere ai colleghi tutte le segnalazioni rilevanti riguardanti lo stato di efficienza dell'edificio e le problematiche in corso;
ciò al fine di anticipare quanto ogni addetto di portineria deve riportare in un apposito registro giornaliero, da realizzarsi sia su supporto cartaceo che informatico
(software informativo), quale repertorio dei fatti riguardanti l'edificio.
La sottoscrizione di tale verbale da parte dell'addetto avrà anche valore di prova dell'effettuazione del servizio. Il suddetto registro, fornito dal
Gestore per ciascun edificio, dovrà essere facilmente leggibile e riportare anche le annotazioni e la firma degli incaricati alle manutenzioni con le relative specifiche di avvenuta esecuzione. Al fine di controllare con immediatezza il ripristino di eventuali danni arrecati ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Adisu dagli studenti ospiti, gli addetti alla portineria dovranno prendere visione di ogni danneggiamento riscontrato direttamente, o tramite segnalazione degli incaricati alla manutenzione, degli addetti alle pulizie, o degli studenti stessi. L'addetto alla portineria dovrà quindi notificare tempestivamente al proprio Responsabile di Residenza che dovrà relazione, anche in forma scritta, al Direttore dell'esecuzione contrattuale dell'Adisu circa le informazioni relative al danneggiamento riscontrato e la necessità di intervento. Gli addetti alle portinerie dovranno conoscere ed essere in grado di utilizzare, per gli scopi specifici, gli impianti d'illuminazione, di allarme, di rilevazione incendi, di segnalazione guasti, le modalità di manovra d'emergenza degli ascensori, di gestione della climatizzazione/riscaldamento e di videosorveglianza, se presenti.
Gli addetti alle portinerie dovranno infine:
✓ esprimersi correttamente in lingua italiana;
✓ essere in possesso di attestati di formazione riguardo alla normativa vigente in materia di sicurezza per edifici ad elevato rischio;
qualora il personale oggetto di passaggio per effetto della clausola sociale non sia in possesso di tali requisiti, il Gestore si impegna a provvedere in tal senso entro sei mesi dall'avvio delle attività contrattuali;
✓ essere capaci di utilizzare le attrezzature informatiche messe a disposizione ed i principali software, centralino telefonico, fax ed altre apparecchiature elettroniche.
La funzione di portierato, quindi, si esplicita attraverso le seguenti attività di minima: ✓ Gestione dell'accoglienza, della permanenza, dell'ingresso e delle uscite degli ospiti;
✓ Servizio di informazioni agli ospiti e relative ai servizi comuni, alle strutture presenti, alle modalità di funzionamento ed alle regole da osservare, in ossequio al Regolamento delle Residenze Universitarie di
Adisu che costituisce atto di gara e che il Gestore dichiarerà di ben conoscere ed imporne l'applicazione;
✓ Verifica del funzionamento degli accessi e delle uscite e delle condizioni di manutenzione degli immobili e dei tornelli di accesso ove presenti;
✓ Verifica dello stato di funzionamento dei dispositivi di allarme e dello stato di chiusura delle aperture;
✓ Ispezione di locali per verifica dell'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno delle strutture;
✓ Apertura di eventuali sbarre e/o cancelli automatizzati, ove presenti, al fine di consentire l'accesso/uscita dei mezzi del personale e/o di ditte esterne per il carico/scarico delle merci;
✓ Rispetto del divieto della sosta negli androni di ingresso di persone estranee ai servizi ed allo stabile;
✓ Chiamata delle forze dell'ordine in caso di effrazione, tentativo di furto, manifestazione di disordini;
✓ Gestione delle bandiere ed esposizione nelle date stabilite;
✓ Predisposizione di avvisi e cartelli informativi su richiesta dell'Adisu.
Il servizio di centralino e segreteria telefonica, dovrà essere in grado di gestire e smistare il traffico telefonico in entrata ed in uscita ed assicurare un adeguato servizio informativo”.
Sicché, sebbene il ricorrente risulti assegnato, per le ragioni suddette, alle mansioni di portierato ed abbia osservato le summenzionate mansioni di portierato/receptionist, previste dal capitolato speciale d'appalto, si osserva che queste risultano comunque riconducibili al IV livello rivendicato - e lo si ribadisce, livello già attribuito al ricorrente sin dall'assunzione – al quale appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche”, come il “segretario” addetto alle “operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza”, sia “- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Sicché, si ritiene che il lavoratore abbia sostanzialmente osservato mansioni (portierato) che appartengono allo stesso livello (IV) di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente (autista).
Ma v'è di più.
Da un mero raffronto delle buste paga (cfr. doc. 10), prodotte in atti dalla parte resistente, si evince, invero, che al ricorrente è sempre stato attribuito il IV livello previsto dal CCNL Pubblici Esercizi, sia con mansioni di autista, sia con le successive mansioni assegnate, nonché mansioni di portierato con decorrenza gennaio 2020.
Parimenti, non v'è stata una riduzione della “retribuzione totale” mensile, pari ad € 1.507,69 – così come riportata nelle buste paga 2019 - la quale,
è rimasta invariata sino alla mensilità di gennaio 2020, per poi avere, peraltro, un lieve aumento dalla successiva mensilità di febbraio 2020 (si vedano buste paga in atti).
Ne deriva, dunque, che non vi è stato alcun declassamento in quanto il ricorrente ha mantenuto il proprio livello di inquadramento ed ha ovviamente mantenuto il proprio livello retributivo, come si evince dalle buste paga in atti.
Conseguentemente, la relativa domanda risulta infondata con ogni conseguenza.
Quanto alle domandate ulteriori differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, il ricorrente sostiene che tali differenze deriverebbero dalla
“mancata retribuzione dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa durante le festività scolastiche natalizie e pasquali (nel corso delle quali i portieri in servizio presso la Residenza Universitaria SU NA
ELAN non svolgono attività lavorativa” e, nella parte residua, “da errori palesemente evidenti delle buste paga”.
In primis, la domanda risulta genericamente formulata dal ricorrente, il quale non ha provato la sospensione dell'attività lavorativa nelle giornate coincidenti con le festività scolastiche natalizie e pasquali di cui ne rivendica le differenze retributive;
né il ha allegato puntualmente Pt_1 quali sarebbero stati i giorni coincidenti con le suddette festività in cui si sarebbe verificata la sospensione lavorativa. Né ha specificamente articolato circostanze di prova in tal senso.
Parimenti generica risulta la domanda anche con riferimento alle residue differenze retributive per errori nelle buste paga, atteso che il ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero gli errori indicandone le relative voci, al fine di poter effettuare un riscontro documentale con i cedolini in atti. Peraltro, non può non evidenziarsi che i conteggi (importo “spettante”) allegati dalla parte ricorrente risultano, invero, contrastanti con quanto - il netto - quantificato nei cedolini, il quale risulta addirittura maggiore e/o minore rispetto a quello dedotto nei conteggi.
Né il ricorrente ha contestato di aver ricevuto l'importo netto determinato in busta paga il cui pagamento risulta – come da cedolini in atti - accreditato direttamente sul conto corrente (non contestato) indicato in calce.
Conseguentemente, le domandate differenze retributive risultano infondate.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente soccombente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli