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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 359/2024 RGL
TRIBUNALE DI URBINO
Decreto di omologa ex art. 445 bis comma 5° c.p.c.
Il giudice del lavoro letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo – tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296/03 convertito con modificazioni nella
L.326/03 – nel procedimento promosso da , contro l' per il riconoscimento Parte_1 CP_1 dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e dei benefici della legge 18/1980 e della legge 508/1988 (indennità di accompagnamento);
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08/02/2025;
preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del ctu, dott. Per_1
;
[...]
considerato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che occorre tenere conto dei principi e parametri di cui al DM n. 55/2014, dell'art. 152 disp. att. cpc e in particolare dell'attività in concreto prestata per ciascuna fase (esclusa quella decisoria) e del valore effettivo della controversia;
ritenuto, conseguentemente, di applicare una percentuale di riduzione intermedia come da tabelle allegate al citato DM;
visto l'art.445 bis, comma 5°, cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del ctu:
“L'esame clinico effettuato ha permesso di giungere alla seguente diagnosi medicolegale: Grave processo artrosico dei segmenti articolari sottoposti a carico. Diabete mellito insulinodipendente.
Cervicodiscoartrosi. Esiti di intervento chirurgico per lesione massima delle strutture tendinee ed ossee della spalla destra. Sindrome del tunnel carpale bilaterale già chirurgicamente trattato a sinistra.
Rizoartrosi deformante mano destra”. Bisogna evidenziare il mancato riscontro di sintomatologia da riferirsi alla presenza di un apprezzabile disturbo cognitivo in soggetto che comunque presenta una leucoencefalopatia vascolare. Il riscontro di una permanente impossibilità di camminare senza
l'assistenza di un accompagnatore consente di poter esprimere parere positivo in merito alla concessione dei benefici previsti dalla indennità di accompagnamento e dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.”;
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale antistatario.
PONE in via definitiva a carico dell' il compenso e le spese di ctu già liquidati come da separato decreto. Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' .
Urbino, 24 marzo 2025
Il giudice
Vera Colella
TRIBUNALE DI URBINO
Decreto di omologa ex art. 445 bis comma 5° c.p.c.
Il giudice del lavoro letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo – tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296/03 convertito con modificazioni nella
L.326/03 – nel procedimento promosso da , contro l' per il riconoscimento Parte_1 CP_1 dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e dei benefici della legge 18/1980 e della legge 508/1988 (indennità di accompagnamento);
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08/02/2025;
preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del ctu, dott. Per_1
;
[...]
considerato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che occorre tenere conto dei principi e parametri di cui al DM n. 55/2014, dell'art. 152 disp. att. cpc e in particolare dell'attività in concreto prestata per ciascuna fase (esclusa quella decisoria) e del valore effettivo della controversia;
ritenuto, conseguentemente, di applicare una percentuale di riduzione intermedia come da tabelle allegate al citato DM;
visto l'art.445 bis, comma 5°, cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del ctu:
“L'esame clinico effettuato ha permesso di giungere alla seguente diagnosi medicolegale: Grave processo artrosico dei segmenti articolari sottoposti a carico. Diabete mellito insulinodipendente.
Cervicodiscoartrosi. Esiti di intervento chirurgico per lesione massima delle strutture tendinee ed ossee della spalla destra. Sindrome del tunnel carpale bilaterale già chirurgicamente trattato a sinistra.
Rizoartrosi deformante mano destra”. Bisogna evidenziare il mancato riscontro di sintomatologia da riferirsi alla presenza di un apprezzabile disturbo cognitivo in soggetto che comunque presenta una leucoencefalopatia vascolare. Il riscontro di una permanente impossibilità di camminare senza
l'assistenza di un accompagnatore consente di poter esprimere parere positivo in merito alla concessione dei benefici previsti dalla indennità di accompagnamento e dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.”;
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale antistatario.
PONE in via definitiva a carico dell' il compenso e le spese di ctu già liquidati come da separato decreto. Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' .
Urbino, 24 marzo 2025
Il giudice
Vera Colella