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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13428 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima Controversie Civili
Specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 41269 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 03/06/2025, vertente TRA
con sede legale in L'QU, Parte_1
Via Madonna di Pettini n°2/D ( Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di L'QU
), in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra
[...]
( nata a [...] -SI- il 30/05/1989), Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n° 12, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Ciancio, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Davide Mensa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato in data 17 settembre 2020 ed inserita nel fascicolo telematico del giudizio r.g. n° 2099/2020 del Tribunale Civile di Viterbo con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/80687954 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
nonché al numero di fax: 06/ 8547589 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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ATTRICE E
, nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. , residente a [...], CodiceFiscale_1
Via XX Settembre n°41, elettivamente domiciliato in Viterbo Piazza Fontana Grande n° 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Calandrelli e dell'Avv. Marco
Calandrelli, dai quali è rappresentato e difeso giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta a seguito di riassunzione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 0761/ 223696 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_3
Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 03 giugno 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Davide Mensa e per la parte convenuta l'Avv. Antonio Calandrelli, in sostituzione degli Avvocati Alessandro Calandrelli e Marco
Calandrelli.
I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e precisavano le proprie conclusioni come in atti.
L'Avv. Mensa chiedeva la decisione della causa.
L'Avv. Calandrelli si riportava, altresì, alle note di precisazione delle conclusioni depositate con modalità cartacea facendo prontezza di replicare il deposito con modalità telematica ed insisteva per l'ammissione della prova per testi come articolata in atti ed, in subordine, chiedeva la decisione della causa.
L'Avv. Mensa si opponeva alla richiesta formulata dalla parte avversa. Svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione, a seguito di declinatoria della competenza del Tribunale di Viterbo, notificata al Sig. la premesso di aver evocato la nominata Controparte_2 Parte_1 persona fisica dinanzi al Tribunale di Viterbo prospettando che:
- in data 07/07/2010, con atto a rogito Notaio di L'QU( Rep. n°118.086, Persona_1
Racc. n° 24.547) i Sigg.ri ed il Sig. nato a [...], AQ, Controparte_1 Controparte_2 il 26/07/1980 c.f.: ) avevano costituito la C.F._2 Parte_1
( di seguito breviter la con sede in L'QU, Via Madonna di Pettino n°2/D, c.f.. p. i.v.a. e Pt_1
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di L'QU: , R.E.A. AQ- 122823; P.IVA_1
- essa società, operante quasi in via esclusiva sul territorio abruzzese ed avente per oggetto prevalente l'attività di progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale e ferroviaria verticale ed apparecchiature connesse alla stessa, era sorta per volontà della famiglia ed in particolare del Sig. di origini pescaresi, padre Controparte_1 Persona_2 della Sig.ra il quale, già attivo in tale settore, attraverso la MFR, con sede Controparte_1 in Montepulciano, Siena, aveva voluto creare una nuova impresa- sempre organizzata in forma societaria- che operasse nella Regione Abruzzo);
- all'atto della costituzione il capitale sociale, pari ad € 20.000,00, era stato interamente versato e ripartito fra i soci con le seguenti modalità: per una quota pari Controparte_1 ad € 13.400,00, corrispondente al 67,67% del capitale sociale e per una quota Controparte_2 pari ad € 6.600,00, corrispondente al 33,33% del capitale sociale;
- all'atto della costituzione era stata nominata quale Amministratrice Unica la Sig.ra
[...]
Controparte_1
- in data 02/12/2010, con atto a rogito Notaio di Montepulciano Persona_3
( Rep. n° 2078- Racc. n° 1483), essa attrice aveva nominato e costituito quale proprio procuratore il Sig. attribuendo allo stesso la facoltà di rappresentare la società nei rapporti Controparte_2 commerciali con i terzi- fossero essi enti pubblici ovvero privati- mediante la stipulazione, in nome e per conto della società medesima, di contratti di appalti e di convenzioni ed, in genere, il compimento di tutti gli atti necessari all'esperimento di tutte le procedure di aggiudicazione dei lavori e/o comunque necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;
- successivamente, per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, essa istante aveva concesso al Sig. l'utilizzo dei seguenti strumenti aziendali: CP_2
- Volvo V50, targata EJ1006GT( dal 02/11/2011 al 15/02/2015);
- Volvo V60, targata EJ177CS ( dal 13/01/2015 all'uscita dalla società); - dispositivo telepass n° 041032003, con addebito nel conto corrente aziendale, per il pagamento automatico del pedaggio autostradale;
- diverse carte petrolifere per l'acquisto di carburante:
- n° 700098902379400059 dal 16/09/2014, collegata alla targa EJ106GT; Controparte_3
- n°700098902379400083 dal 06/02/2016, collegata alla targa EJ106GT; Controparte_3
- AGIP-ENI n° 710200120405000058 dal 26/07/2012, collegata alla targa EJ106GT;
- ° 710200120405000082 dal 02/02/2013, collegata alla targa EJ106GT; Pt_2
- AGIP-ENI n° 710200120405000090 dall'11. 2013, collegata alla targa EJ106GT;
- ° 71020012040500116 dall'11.2013, collegata alla targa EY177CS; Pt_2
- le seguenti carte di credito:
n° 486470013884460 intestata ad essa esponente, in essere presso la Controparte_4 di L'QU dal 2011;
[...]
n° 4864700138840980( sostitutiva di quella precedente) intestata ad essa attrice, in essere presso la dal 2013 e riconsegnata alla Azienda Controparte_5 in data 15/03/2017;
- le seguenti carte di debito( bancomat):
n° 8005 dal'11.2013 intestata ad essa istante , in essere presso la Controparte_6 di L'QU;
n° 0238703 dall'01/05/2014 intestata ad essa esponente, in essere presso la Controparte_4
di L'QU;
[...]
n° 712378 dal 07/08/2014 intestata ad essa attrice, in essere presso la Controparte_7
( attualmente;
[...] Controparte_8
n° 5161 dal 30/03/2016 intestata ad essa istante, in essere presso la Controparte_9
( attualmente;
Controparte_10
- successivamente l'assemblea dei soci di essa esponente, in data 17/09/2015, aveva nominato, fra l'altro, il Sig. Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore in luogo CP_2 della Sig.ra conferendogli un compenso lordo di € 7.000,00 per il periodo Controparte_1
17/09/2015-31/12/2015 e, per gli esercizi successivi, di € 24.000,00 annui;
- in data 15/12/2015 l'assemblea dei soci di essa attrice aveva deliberato alla unanimità di attribuire al Sig. relativamente al periodo 17/09/2015-31/12/2015, un compenso CP_2 maggiore di quello stabilito nel corso della seduta di cui al precedente punto, che passava da € 7.000.00 a lordi € 9.460,00 confermando per gli esercizi successivi quello all'epoca determinato;
- decorsi appena tredici mesi dal conferimento dell'incarico, ossia il 10/10/2016, l'Amministrazione di essa istante era stata affidata congiuntamente al Sig. ed al Sig. Controparte_2 [...]
Persona_2
- nonostante l'amministrazione in forma dualistica di essa esponente il Sig. aveva CP_2 conservato la propria autonomia gestionale;
- con delibera del 15/12/2016 l'assemblea dei soci di essa attrice aveva deliberato che il compenso del Sig. sarebbe stato pari a quello precedentemente riconosciutogli ( lordi € 24.000,00 CP_2 annui) e che quello del Sig. sarebbe stato di lordi € 0,00; Persona_2
- successivamente, in data 15/03/2017, con atto a rogito Notaio di Siena Persona_4
(Rep. n°23.858) il Sig. aveva ceduto e trasferito per intero la propria quota CP_2 di partecipazione nella società così come indicata al precedente punto 3 in favore della Sig.ra la quale- già proprietaria del restante capitale sociale- era Controparte_1 divenuta, per l'effetto, socia unica;
- a seguito di controlli e di riscontri contabili operati da essa istante, a seguito del mutato assetto societario, era stata constatata la presenza di talune incongruenze e/o eccedenze contabili direttamente riferibili alla persona del Sig. in particolare nel periodo CP_2 settembre 2015- ottobre 2016 allorquando il predetto era A.U. di essa esponente;
- segnatamente:
i) era emersa la indebita percezione di compensi per il ruolo di amministratore, per importi ben superiori a quelli deliberati in suo favore;
ii) era stata accertata che la presenza di numerosi addebiti ad essa attrice fossero conseguenti all'indebito uso dei mezzi di pagamento concessi al Sig. ( carta di credito, carta petrolifera CP_2 aziendale e dispositivo telepass) e che fossero riconducibili a fini del tutto estranei a quelli aziendali e, comunque, travalicanti il mandato di procuratore prima e di amministratore poi allo stesso conferiti;
- in data 02/08/2017, all'esito della effettuazione di una ricognizione contabile, essa istante aveva inviato al Sig. comunicazione p.e.c. con la quale lo aveva invitato a rifondere in favore CP_2 di essa esponente le somme indebitamente poste a debito di essa attrice, pari ad € 6.933,62, per spese effettuate nel corso dell'anno 2016 al di fuori degli interessi aziendali, come dettagliate in atti;
- a tale richiesta era seguita comunicazione del Sig. il quale si era limitato ed eccepire CP_2 la inerenza delle spese alle attività di cantiere;
- essa esponente in data 29/09/2017, con comunicazione di riscontro, inviata a mezzo di raccomandata a.r., aveva ribadito le proprie ragioni atteso che i cantieri indicati dal Sig. CP_2 erano riconducibili ad un periodo successivo al 15/03/2017, data che aveva segnato la fuoriuscita del Sig. dalla compagine societaria essendo state molte spese eseguite in area geografica CP_2 distinta da quella ove operava abitualmente essa attrice;
- in aggiunta era emerso che il Sig. nel corso degli anni, aveva sostenuto ulteriori spese CP_2 non riferibili a necessità aziendali ma attribuibili ad uso e consumo personale per un totale di oltre
€ 30.000,00;
- ed infatti la maggior parte delle spese effettuate dal Sig. a vario titolo nel corso CP_2 degli anni era stata pagata mediante l'illegittimo utilizzo degli strumenti di pagamento allo stesso concessi in uso;
- del pari risultavano documentalmente provati numerosi illegittimi prelevamenti di denaro contante effettuati dal Sig. sui diversi conti correnti intestati ad essa istante, tutti CP_2 riconducibili a date appena antecedenti o immediatamente successive alle spese personali sostenute per cassa;
- pertanto essa esponente, con lettera del 05/12/2018, a firma del proprio legale, aveva contestato al Sig. la illegittima condotta e lo aveva diffidato a corrispondere la CP_2 complessiva somma di € 65.597,08 di cui:
- € 38.846,08: a titolo di somme dallo stesso indebitamente eseguite con i mezzi di pagamento di essa istante;
- € 26.751,00: a titolo di importo costituito dalla differenza fra la somma illegittimamente percepita a titolo di compenso amministratore ( lordi € 50.751,00) e la somma che avrebbe dovuto essere percepita a tale titolo giusta delibera assembleare del 15/12/2015( lordi € 24.000,00);
- tanto esposto, all'esito della devoluzione della controversia al Tribunale di Roma- Sezione
Specializzata in materia di Imprese- e della riassunzione del processo erano state formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Tribunale Civile di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione e richiesta, ex adverso formulate,
nel merito: accertata, in virtù di quanto argomentato in fatto e in diritto, la responsabilità del Sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c. allorquando Controparte_2 era procuratore della ed ai sensi dell'art. 2474 c.c. allorquando ne era Parte_1
Amministratore, dei danni patrimoniali causati alla stessa pari all'importo di € 65.597,08 ovvero di quello maggiore/ minore ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della Società.
In ogni caso con vittoria di spese e di compensi di causa. Spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, negando la esistenza degli Controparte_2 addebiti di infedele mandato e di mala gestio nonché evidenziando la responsabilità della Sig.ra concludeva per la reiezione della domanda attorea instando Controparte_1 acchè fosse autorizzata la chiamata in causa della Sig.ra Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, all'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie, si costituiva la Sig.ra la quale, in via pregiudiziale, eccepiva, Controparte_1 con riferimento al segmento accessorio che la riguardava, l'incompetenza del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Siena;
la stessa richiesta, peraltro, era infondata atteso che la scrittura privata del 15 marzo 2017 era stata sottoscritta da essa chiamata non quale amministratrice ma nella veste di socia della Parte_1
Tanto premesso venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On. le Tribunale adito, in virtù delle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al presente atto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione e richiesta, ex adverso formulate:
- 1) in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare, in relazione alla domanda avanzata dal convenuto, Sig. nei confronti della terza chiamata, la propria incompetenza Controparte_2 per essere competente il Tribunale di Siena, disporre la separazione della causa da quella avanzata da nei confronti dello stesso Sig. e ordinare la riassunzione Parte_1 Controparte_2 nel prescritto termine di legge;
2) nel merito: in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub 1, rigettare le domande avanzate dal convenuto, Sig. nei confronti della terza chiamata, Controparte_2
Sig.ra perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre alle spese generali al 15% oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
All'udienza del 25 ottobre 2022 venivano precisate le conclusioni in ordine al segmento processuale accessorio e, all'esito, con sentenza parziale del 24 gennaio 2023, veniva dichiarata la incompetenza territoriale del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Siena
( pronuncia confermata in sede di appello con sentenza n° 2940/2025 della Corte di Appello di Roma con declaratoria di inammissibilità del gravame).
Indi, con riferimento al profilo principale controverso, la causa veniva istruita a mezzo dell'espletamento della prova testimoniale.
Da ultimo, all'esito del predetto incombente, la causa, a seguito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in epigrafe, all'udienza del 03 giugno 2025 veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione
In via istruttoria non può trovare ingresso la prova testimoniale articolata nell'interesse della parte convenuta atteso che è stato già fornito riscontro della movimentazione bancaria della Pt_1 allorquando il Sig. era dapprima procuratore speciale e poi amministratore;
del pari CP_2 risulta ascrivibile in via esclusiva al Sig. il prospettato utilizzo ad opera di lavoratori CP_2 dipendenti della delle carte e degli strumenti aziendali sicchè non appare utile favorire Pt_1
l'ingresso di mezzi orali al fine di accertare la platea dei fruitori delle stesse.
Nel merito ritiene Il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
In primis occorre rammentare che, essendo azionato un titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed un titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. in relazione all'inadempimento del mandato con conferimento di procura speciale, nel primo caso risulta sufficiente la allegazione dei fatti costituitivi della domanda incombendo al convenuto l'onere di provare di aver improntato la condotta a prudenza e a buona fede;
diversamente nel secondo caso incombe alla parte attrice fornire la prova della esistenza della condotta illecita e del nesso di causalità della stessa con l'evento dannoso rappresentato dalla lesione del patrimonio societario.
Sulla scorta di siffatte premesse mette conto osservare che vengono contestate al Sig. CP_2 due tipologie di addebiti:
1) percezione di compenso gestorio eccedente quello deliberato dalla assemblea dei soci;
2) utilizzo delle vetture e delle carte aziendali per finalità esulanti quelle societarie;
con riferimento al profilo sub 1) è agevole rilevare che, con delibera della assemblea dei soci della del 15/12/2016, era stato stabilito che il compenso dell'Amministratore per l'anno Pt_1
2016 avrebbe dovuto essere pari ad € 24.000,00 lordi laddove risulta che il Sig. CP_2 ha percepito la somma pari ad € 50.751,00 lordi;
il che determina che è stato arrecato vulnus al patrimonio sociale in misura pari ad € 26.571,00 atteso che il Sig. non ha giustificato CP_2 in ragione di quale presupposto, in violazione dell'art. 2389 1° comma c.c., abbia fruito di un compenso di gran lunga maggiore rispetto a quello deliberato dalla assemblea dei soci della Pt_1
con riferimento al profilo sub 2) concorrono profili di responsabilità ex art. 2476 c.c. con profili di addebito ex art. 2043 c.c. per violazione dei contenuti della procura speciale conferita nell'anno
2010 sino al 31/12/2015; ed infatti, in relazione alla responsabilità di natura gestoria, risulta che il Sig. nell'anno 2016 ha sostenuto spese, avvalendosi delle risorse finanziarie CP_2 della del tutto esulanti dalle finalità aziendali, quali quelle indicate a pag. 12 della comparsa Pt_1 di introduzione del presente giudizio e cioè: a) 17/02/2016: € 154,00: ristorante per undici persone in provincia di Lecce, pagato con carta di credito aziendale;
b) 20/02/2016(sabato): € 137,00: ristorante per otto persone in provincia di Viterbo, pagato con carta di credito aziendale;
c) 25/04/2016:(festa nazionale) € 520,00: soggiorno alberghiero per cinque persone in provincia di Foggia, pagato in contanti( v. prelievi pag. 20 doc. 13 e pag. 19 doc. 15);
d) 30/09/2016: € 1.000,00: ristorante per venticinque persone in provincia di Siena, pagato in contanti( v. prelievi pag. 20 doc. 13 e pag. 19 doc. 15);
e) 23/10/2016:(domenica): € 462,00 per acquisto pavimento presso negozio “OBI” in Viterbo pagato in contanti( v. prelievi pag. 9 doc. 13);
f) 30/10/2016( domenica): € 306,95 per acquisto mobili presso negozio “Ikea” in Roma, pagato in contanti( v. prelievi pag. 9 e 10 doc. 13).
Si tratta, all'evidenza, in parte di spese di natura strettamente personale e in parte di esborsi riferibili a riunioni conviviali non giustificate ed in ogni caso non aventi relazione con gli appalti della in corso all'epoca dei fatti di causa. Pt_1
Peraltro il Sig. sul quale incombeva l'onere della prova di aver effettuato CP_2
i suddetti pagamenti per incombenze di natura aziendale, non ha apportato alcun valido riscontro.
Ne consegue che il Sig. deve ritenersi responsabile patrimonialmente del danno CP_2 inferto alla società dallo stesso amministrata in misura pari ad € 6.933,62.
Con riferimento alla residua somma, richiesta per utilizzo illecito di vetture e di carte aziendali per finalità esulanti quelle societarie, è emerso che negli anni 2012 - 2015, allorquando il Sig. è risultato destinatario di procura speciale ad agire in nome e CP_2 per conto della società, lo stesso si è reso responsabile delle condotte illecite consistenti nella effettuazione degli esborsi non coerenti con le finalità aziendali di seguito compendiate i) anno 2012:
1) 08/04/2012: (Pasqua): € 75,00: ristorante per due persone in provincia di Arezzo, pagato in contanti( v. prelievi pag. 112 doc. 13);
2) 29/04/2012(domenica): € 401,00: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Grosseto, pagato in contanti( v. prelievi pag. 113 doc. 13);
3) 23/09/2012( sabato): € 350,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena, pagato in contanti( v. prelievi pag. 109 doc. 13;
4) 02/11/2012: € 349,00: acquisto giocattoli presso negozio “ Toys Center” in Pescara, pagamento con carta di credito( v. doc. 13);
5) 04/12/2012: € 79,95: acquisto di scarpe da running presso il negozio “ Decathlon” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 116 doc. 12);
6) 10/12/2012: € 199,00: acquisto video monitor presso il negozio “ Mondo Baby” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 115 doc. 12); 7) 15/12/2012: € 321,95: acquisto abbigliamento presso il negozio “ Decathlon” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 116 doc 12);
ii) anno 2013: 1) 01/01/2013: (Capodanno): € 99,20: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Rimini pagato con carta di credito( v. pag. 114 doc. 12);
2) 23/02/2013(sabato): € 740,00: ristorante per ventidue persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 95 doc. 13);
3) 26/03/2013: € 88,00: saldo soggiorno a nome di sorella di Persona_5
) in Roma, pagato in contanti( v. prelievi pag. 96 doc. 13); Controparte_2
4) 15/09/2013(domenica): € 159,00: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Varese pagato con carta di credito( v. pag. 98 doc. 12);
iii) anno 2014:
1) 09/04/2014:(sabato): € 448,00: saldo soggiorno per una persona in provincia di
Olbia pagato con carta di credito( v. pag. 80 doc. 12);
2) 01/06/2014: € 458,00: saldo soggiorno a nome di sorella di Persona_5
) in provincia di Alessandria pagato in contanti( v. pag. 67 doc. Controparte_2
13);
3) 26/08/2014: € 69,00: saldo soggiorno per sue persone in provincia di Bologna, pagato con carta di credito( v. pag. 70 doc. 12);
4) 19/09/2014( domenica): € 425,00: ristorante per otto persone in provincia di
Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 43 doc. 14 e pag. 51 doc. 15)
5) 03/10/2014: € 350,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 50 doc. 15);
6) 09/11/2014: € 480,00: saldo soggiorno per sei persone in provincia di Salerno pagato in contanti( v. prelievi pag. 59,doc. 13 e pag. 49 doc. 15);
7) 09/12/2014: € 250,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 48 doc. 15); iv) anno 2015:
1) 27/02/2015: € 594,00: saldo soggiorno per dodici notti in provincia di Pesaro ed Urbino pagato con carta di credito( v. pag. 52 doc. 13);
2) 21/03/2015: (sabato): € 224,00: ristorante per sette persone in provincia di
Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 36 doc. 14);
3) 04/07/2015(sabato): € 162,00: n°2 ristoranti per n°2 persone pagati in contanti( v. prelievi pag. 33 doc. 15);
4) 09/07/2015: € 67,30: ristorante per due persone in provincia di Bergamo pagato con bancomat( v. doc. 15);
5) 28/09/2015: € 400,00: ristorante per dieci persone in provincia di Perugia pagato in contanti( v. prelievi pag. 36 doc. 16).
Deve del pari considerarsi che il quadro probatorio offerto dalla parte attrice
è stato pedissequamente confermato in sede testimoniale.
Orbene, essendo emerso che il Sig. non è riuscito a fornire la prova CP_2 della inerenza delle ingenti spese sostenute a finalità aziendali, deve fondatamente presumersi che lo stesso abbia fruito della procura speciale di ampio contenuto rilasciatagli a decorrere dal 2010 sino al 31/12/2015 violando la fiducia in esso riposta dal conferente;
il rapporto di mandato, concretatosi nel rilascio della richiamata procura speciale, era di natura strettamente fiduciaria sicchè il Sig. ove avesse consentito a terzi, CP_2 senza autorizzazione, l'utilizzo delle utilità aziendali, ne risponderebbe a titolo personale.
Tanto precisato occorre però prendere atto che il corso prescrizionale ex art. 2043 c.c. è stato interrotto con missiva del 03 dicembre 2018 sicchè devono ritenersi estinte per prescrizione le pretese creditorie antecedenti al 03 dicembre 2013 e, pertanto, tutte quelle riferibili agli anni 2012 e 2013.
In forza dei superiori rilievi il Sig. è tenuto a rispondere del danno CP_2 inferto alla sia ex art. 2476 c.c. che ex art. 2043 c.c.( per violazione Pt_1 dei limiti della procura speciale conferitagli), in misura pari ad € 62.734,98 con conseguente condanna al pagamento della predetta somma di denaro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della eccezione di estinzione per prescrizione, così provvede: accerta la responsabilità del Sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c., Controparte_2 quando era procuratore della ed ex art. 2476 c.c., Parte_1 quando era Amministratore della per l'effetto Parte_1 condanna il Sig. al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno, in favore della della somma pari Parte_1 ad € 62.734,98.
Condanna il Sig. a rifondere in favore della Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio che si liquidano Parte_1 in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 30 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale
Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima Controversie Civili
Specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 41269 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 03/06/2025, vertente TRA
con sede legale in L'QU, Parte_1
Via Madonna di Pettini n°2/D ( Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di L'QU
), in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra
[...]
( nata a [...] -SI- il 30/05/1989), Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n° 12, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Ciancio, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Davide Mensa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato in data 17 settembre 2020 ed inserita nel fascicolo telematico del giudizio r.g. n° 2099/2020 del Tribunale Civile di Viterbo con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/80687954 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
nonché al numero di fax: 06/ 8547589 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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ATTRICE E
, nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. , residente a [...], CodiceFiscale_1
Via XX Settembre n°41, elettivamente domiciliato in Viterbo Piazza Fontana Grande n° 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Calandrelli e dell'Avv. Marco
Calandrelli, dai quali è rappresentato e difeso giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta a seguito di riassunzione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 0761/ 223696 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_3
Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 03 giugno 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Davide Mensa e per la parte convenuta l'Avv. Antonio Calandrelli, in sostituzione degli Avvocati Alessandro Calandrelli e Marco
Calandrelli.
I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e precisavano le proprie conclusioni come in atti.
L'Avv. Mensa chiedeva la decisione della causa.
L'Avv. Calandrelli si riportava, altresì, alle note di precisazione delle conclusioni depositate con modalità cartacea facendo prontezza di replicare il deposito con modalità telematica ed insisteva per l'ammissione della prova per testi come articolata in atti ed, in subordine, chiedeva la decisione della causa.
L'Avv. Mensa si opponeva alla richiesta formulata dalla parte avversa. Svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione, a seguito di declinatoria della competenza del Tribunale di Viterbo, notificata al Sig. la premesso di aver evocato la nominata Controparte_2 Parte_1 persona fisica dinanzi al Tribunale di Viterbo prospettando che:
- in data 07/07/2010, con atto a rogito Notaio di L'QU( Rep. n°118.086, Persona_1
Racc. n° 24.547) i Sigg.ri ed il Sig. nato a [...], AQ, Controparte_1 Controparte_2 il 26/07/1980 c.f.: ) avevano costituito la C.F._2 Parte_1
( di seguito breviter la con sede in L'QU, Via Madonna di Pettino n°2/D, c.f.. p. i.v.a. e Pt_1
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di L'QU: , R.E.A. AQ- 122823; P.IVA_1
- essa società, operante quasi in via esclusiva sul territorio abruzzese ed avente per oggetto prevalente l'attività di progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale e ferroviaria verticale ed apparecchiature connesse alla stessa, era sorta per volontà della famiglia ed in particolare del Sig. di origini pescaresi, padre Controparte_1 Persona_2 della Sig.ra il quale, già attivo in tale settore, attraverso la MFR, con sede Controparte_1 in Montepulciano, Siena, aveva voluto creare una nuova impresa- sempre organizzata in forma societaria- che operasse nella Regione Abruzzo);
- all'atto della costituzione il capitale sociale, pari ad € 20.000,00, era stato interamente versato e ripartito fra i soci con le seguenti modalità: per una quota pari Controparte_1 ad € 13.400,00, corrispondente al 67,67% del capitale sociale e per una quota Controparte_2 pari ad € 6.600,00, corrispondente al 33,33% del capitale sociale;
- all'atto della costituzione era stata nominata quale Amministratrice Unica la Sig.ra
[...]
Controparte_1
- in data 02/12/2010, con atto a rogito Notaio di Montepulciano Persona_3
( Rep. n° 2078- Racc. n° 1483), essa attrice aveva nominato e costituito quale proprio procuratore il Sig. attribuendo allo stesso la facoltà di rappresentare la società nei rapporti Controparte_2 commerciali con i terzi- fossero essi enti pubblici ovvero privati- mediante la stipulazione, in nome e per conto della società medesima, di contratti di appalti e di convenzioni ed, in genere, il compimento di tutti gli atti necessari all'esperimento di tutte le procedure di aggiudicazione dei lavori e/o comunque necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;
- successivamente, per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, essa istante aveva concesso al Sig. l'utilizzo dei seguenti strumenti aziendali: CP_2
- Volvo V50, targata EJ1006GT( dal 02/11/2011 al 15/02/2015);
- Volvo V60, targata EJ177CS ( dal 13/01/2015 all'uscita dalla società); - dispositivo telepass n° 041032003, con addebito nel conto corrente aziendale, per il pagamento automatico del pedaggio autostradale;
- diverse carte petrolifere per l'acquisto di carburante:
- n° 700098902379400059 dal 16/09/2014, collegata alla targa EJ106GT; Controparte_3
- n°700098902379400083 dal 06/02/2016, collegata alla targa EJ106GT; Controparte_3
- AGIP-ENI n° 710200120405000058 dal 26/07/2012, collegata alla targa EJ106GT;
- ° 710200120405000082 dal 02/02/2013, collegata alla targa EJ106GT; Pt_2
- AGIP-ENI n° 710200120405000090 dall'11. 2013, collegata alla targa EJ106GT;
- ° 71020012040500116 dall'11.2013, collegata alla targa EY177CS; Pt_2
- le seguenti carte di credito:
n° 486470013884460 intestata ad essa esponente, in essere presso la Controparte_4 di L'QU dal 2011;
[...]
n° 4864700138840980( sostitutiva di quella precedente) intestata ad essa attrice, in essere presso la dal 2013 e riconsegnata alla Azienda Controparte_5 in data 15/03/2017;
- le seguenti carte di debito( bancomat):
n° 8005 dal'11.2013 intestata ad essa istante , in essere presso la Controparte_6 di L'QU;
n° 0238703 dall'01/05/2014 intestata ad essa esponente, in essere presso la Controparte_4
di L'QU;
[...]
n° 712378 dal 07/08/2014 intestata ad essa attrice, in essere presso la Controparte_7
( attualmente;
[...] Controparte_8
n° 5161 dal 30/03/2016 intestata ad essa istante, in essere presso la Controparte_9
( attualmente;
Controparte_10
- successivamente l'assemblea dei soci di essa esponente, in data 17/09/2015, aveva nominato, fra l'altro, il Sig. Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore in luogo CP_2 della Sig.ra conferendogli un compenso lordo di € 7.000,00 per il periodo Controparte_1
17/09/2015-31/12/2015 e, per gli esercizi successivi, di € 24.000,00 annui;
- in data 15/12/2015 l'assemblea dei soci di essa attrice aveva deliberato alla unanimità di attribuire al Sig. relativamente al periodo 17/09/2015-31/12/2015, un compenso CP_2 maggiore di quello stabilito nel corso della seduta di cui al precedente punto, che passava da € 7.000.00 a lordi € 9.460,00 confermando per gli esercizi successivi quello all'epoca determinato;
- decorsi appena tredici mesi dal conferimento dell'incarico, ossia il 10/10/2016, l'Amministrazione di essa istante era stata affidata congiuntamente al Sig. ed al Sig. Controparte_2 [...]
Persona_2
- nonostante l'amministrazione in forma dualistica di essa esponente il Sig. aveva CP_2 conservato la propria autonomia gestionale;
- con delibera del 15/12/2016 l'assemblea dei soci di essa attrice aveva deliberato che il compenso del Sig. sarebbe stato pari a quello precedentemente riconosciutogli ( lordi € 24.000,00 CP_2 annui) e che quello del Sig. sarebbe stato di lordi € 0,00; Persona_2
- successivamente, in data 15/03/2017, con atto a rogito Notaio di Siena Persona_4
(Rep. n°23.858) il Sig. aveva ceduto e trasferito per intero la propria quota CP_2 di partecipazione nella società così come indicata al precedente punto 3 in favore della Sig.ra la quale- già proprietaria del restante capitale sociale- era Controparte_1 divenuta, per l'effetto, socia unica;
- a seguito di controlli e di riscontri contabili operati da essa istante, a seguito del mutato assetto societario, era stata constatata la presenza di talune incongruenze e/o eccedenze contabili direttamente riferibili alla persona del Sig. in particolare nel periodo CP_2 settembre 2015- ottobre 2016 allorquando il predetto era A.U. di essa esponente;
- segnatamente:
i) era emersa la indebita percezione di compensi per il ruolo di amministratore, per importi ben superiori a quelli deliberati in suo favore;
ii) era stata accertata che la presenza di numerosi addebiti ad essa attrice fossero conseguenti all'indebito uso dei mezzi di pagamento concessi al Sig. ( carta di credito, carta petrolifera CP_2 aziendale e dispositivo telepass) e che fossero riconducibili a fini del tutto estranei a quelli aziendali e, comunque, travalicanti il mandato di procuratore prima e di amministratore poi allo stesso conferiti;
- in data 02/08/2017, all'esito della effettuazione di una ricognizione contabile, essa istante aveva inviato al Sig. comunicazione p.e.c. con la quale lo aveva invitato a rifondere in favore CP_2 di essa esponente le somme indebitamente poste a debito di essa attrice, pari ad € 6.933,62, per spese effettuate nel corso dell'anno 2016 al di fuori degli interessi aziendali, come dettagliate in atti;
- a tale richiesta era seguita comunicazione del Sig. il quale si era limitato ed eccepire CP_2 la inerenza delle spese alle attività di cantiere;
- essa esponente in data 29/09/2017, con comunicazione di riscontro, inviata a mezzo di raccomandata a.r., aveva ribadito le proprie ragioni atteso che i cantieri indicati dal Sig. CP_2 erano riconducibili ad un periodo successivo al 15/03/2017, data che aveva segnato la fuoriuscita del Sig. dalla compagine societaria essendo state molte spese eseguite in area geografica CP_2 distinta da quella ove operava abitualmente essa attrice;
- in aggiunta era emerso che il Sig. nel corso degli anni, aveva sostenuto ulteriori spese CP_2 non riferibili a necessità aziendali ma attribuibili ad uso e consumo personale per un totale di oltre
€ 30.000,00;
- ed infatti la maggior parte delle spese effettuate dal Sig. a vario titolo nel corso CP_2 degli anni era stata pagata mediante l'illegittimo utilizzo degli strumenti di pagamento allo stesso concessi in uso;
- del pari risultavano documentalmente provati numerosi illegittimi prelevamenti di denaro contante effettuati dal Sig. sui diversi conti correnti intestati ad essa istante, tutti CP_2 riconducibili a date appena antecedenti o immediatamente successive alle spese personali sostenute per cassa;
- pertanto essa esponente, con lettera del 05/12/2018, a firma del proprio legale, aveva contestato al Sig. la illegittima condotta e lo aveva diffidato a corrispondere la CP_2 complessiva somma di € 65.597,08 di cui:
- € 38.846,08: a titolo di somme dallo stesso indebitamente eseguite con i mezzi di pagamento di essa istante;
- € 26.751,00: a titolo di importo costituito dalla differenza fra la somma illegittimamente percepita a titolo di compenso amministratore ( lordi € 50.751,00) e la somma che avrebbe dovuto essere percepita a tale titolo giusta delibera assembleare del 15/12/2015( lordi € 24.000,00);
- tanto esposto, all'esito della devoluzione della controversia al Tribunale di Roma- Sezione
Specializzata in materia di Imprese- e della riassunzione del processo erano state formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Tribunale Civile di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione e richiesta, ex adverso formulate,
nel merito: accertata, in virtù di quanto argomentato in fatto e in diritto, la responsabilità del Sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c. allorquando Controparte_2 era procuratore della ed ai sensi dell'art. 2474 c.c. allorquando ne era Parte_1
Amministratore, dei danni patrimoniali causati alla stessa pari all'importo di € 65.597,08 ovvero di quello maggiore/ minore ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della Società.
In ogni caso con vittoria di spese e di compensi di causa. Spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, negando la esistenza degli Controparte_2 addebiti di infedele mandato e di mala gestio nonché evidenziando la responsabilità della Sig.ra concludeva per la reiezione della domanda attorea instando Controparte_1 acchè fosse autorizzata la chiamata in causa della Sig.ra Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, all'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie, si costituiva la Sig.ra la quale, in via pregiudiziale, eccepiva, Controparte_1 con riferimento al segmento accessorio che la riguardava, l'incompetenza del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Siena;
la stessa richiesta, peraltro, era infondata atteso che la scrittura privata del 15 marzo 2017 era stata sottoscritta da essa chiamata non quale amministratrice ma nella veste di socia della Parte_1
Tanto premesso venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On. le Tribunale adito, in virtù delle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al presente atto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione e richiesta, ex adverso formulate:
- 1) in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare, in relazione alla domanda avanzata dal convenuto, Sig. nei confronti della terza chiamata, la propria incompetenza Controparte_2 per essere competente il Tribunale di Siena, disporre la separazione della causa da quella avanzata da nei confronti dello stesso Sig. e ordinare la riassunzione Parte_1 Controparte_2 nel prescritto termine di legge;
2) nel merito: in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub 1, rigettare le domande avanzate dal convenuto, Sig. nei confronti della terza chiamata, Controparte_2
Sig.ra perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre alle spese generali al 15% oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
All'udienza del 25 ottobre 2022 venivano precisate le conclusioni in ordine al segmento processuale accessorio e, all'esito, con sentenza parziale del 24 gennaio 2023, veniva dichiarata la incompetenza territoriale del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Siena
( pronuncia confermata in sede di appello con sentenza n° 2940/2025 della Corte di Appello di Roma con declaratoria di inammissibilità del gravame).
Indi, con riferimento al profilo principale controverso, la causa veniva istruita a mezzo dell'espletamento della prova testimoniale.
Da ultimo, all'esito del predetto incombente, la causa, a seguito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in epigrafe, all'udienza del 03 giugno 2025 veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione
In via istruttoria non può trovare ingresso la prova testimoniale articolata nell'interesse della parte convenuta atteso che è stato già fornito riscontro della movimentazione bancaria della Pt_1 allorquando il Sig. era dapprima procuratore speciale e poi amministratore;
del pari CP_2 risulta ascrivibile in via esclusiva al Sig. il prospettato utilizzo ad opera di lavoratori CP_2 dipendenti della delle carte e degli strumenti aziendali sicchè non appare utile favorire Pt_1
l'ingresso di mezzi orali al fine di accertare la platea dei fruitori delle stesse.
Nel merito ritiene Il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
In primis occorre rammentare che, essendo azionato un titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed un titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. in relazione all'inadempimento del mandato con conferimento di procura speciale, nel primo caso risulta sufficiente la allegazione dei fatti costituitivi della domanda incombendo al convenuto l'onere di provare di aver improntato la condotta a prudenza e a buona fede;
diversamente nel secondo caso incombe alla parte attrice fornire la prova della esistenza della condotta illecita e del nesso di causalità della stessa con l'evento dannoso rappresentato dalla lesione del patrimonio societario.
Sulla scorta di siffatte premesse mette conto osservare che vengono contestate al Sig. CP_2 due tipologie di addebiti:
1) percezione di compenso gestorio eccedente quello deliberato dalla assemblea dei soci;
2) utilizzo delle vetture e delle carte aziendali per finalità esulanti quelle societarie;
con riferimento al profilo sub 1) è agevole rilevare che, con delibera della assemblea dei soci della del 15/12/2016, era stato stabilito che il compenso dell'Amministratore per l'anno Pt_1
2016 avrebbe dovuto essere pari ad € 24.000,00 lordi laddove risulta che il Sig. CP_2 ha percepito la somma pari ad € 50.751,00 lordi;
il che determina che è stato arrecato vulnus al patrimonio sociale in misura pari ad € 26.571,00 atteso che il Sig. non ha giustificato CP_2 in ragione di quale presupposto, in violazione dell'art. 2389 1° comma c.c., abbia fruito di un compenso di gran lunga maggiore rispetto a quello deliberato dalla assemblea dei soci della Pt_1
con riferimento al profilo sub 2) concorrono profili di responsabilità ex art. 2476 c.c. con profili di addebito ex art. 2043 c.c. per violazione dei contenuti della procura speciale conferita nell'anno
2010 sino al 31/12/2015; ed infatti, in relazione alla responsabilità di natura gestoria, risulta che il Sig. nell'anno 2016 ha sostenuto spese, avvalendosi delle risorse finanziarie CP_2 della del tutto esulanti dalle finalità aziendali, quali quelle indicate a pag. 12 della comparsa Pt_1 di introduzione del presente giudizio e cioè: a) 17/02/2016: € 154,00: ristorante per undici persone in provincia di Lecce, pagato con carta di credito aziendale;
b) 20/02/2016(sabato): € 137,00: ristorante per otto persone in provincia di Viterbo, pagato con carta di credito aziendale;
c) 25/04/2016:(festa nazionale) € 520,00: soggiorno alberghiero per cinque persone in provincia di Foggia, pagato in contanti( v. prelievi pag. 20 doc. 13 e pag. 19 doc. 15);
d) 30/09/2016: € 1.000,00: ristorante per venticinque persone in provincia di Siena, pagato in contanti( v. prelievi pag. 20 doc. 13 e pag. 19 doc. 15);
e) 23/10/2016:(domenica): € 462,00 per acquisto pavimento presso negozio “OBI” in Viterbo pagato in contanti( v. prelievi pag. 9 doc. 13);
f) 30/10/2016( domenica): € 306,95 per acquisto mobili presso negozio “Ikea” in Roma, pagato in contanti( v. prelievi pag. 9 e 10 doc. 13).
Si tratta, all'evidenza, in parte di spese di natura strettamente personale e in parte di esborsi riferibili a riunioni conviviali non giustificate ed in ogni caso non aventi relazione con gli appalti della in corso all'epoca dei fatti di causa. Pt_1
Peraltro il Sig. sul quale incombeva l'onere della prova di aver effettuato CP_2
i suddetti pagamenti per incombenze di natura aziendale, non ha apportato alcun valido riscontro.
Ne consegue che il Sig. deve ritenersi responsabile patrimonialmente del danno CP_2 inferto alla società dallo stesso amministrata in misura pari ad € 6.933,62.
Con riferimento alla residua somma, richiesta per utilizzo illecito di vetture e di carte aziendali per finalità esulanti quelle societarie, è emerso che negli anni 2012 - 2015, allorquando il Sig. è risultato destinatario di procura speciale ad agire in nome e CP_2 per conto della società, lo stesso si è reso responsabile delle condotte illecite consistenti nella effettuazione degli esborsi non coerenti con le finalità aziendali di seguito compendiate i) anno 2012:
1) 08/04/2012: (Pasqua): € 75,00: ristorante per due persone in provincia di Arezzo, pagato in contanti( v. prelievi pag. 112 doc. 13);
2) 29/04/2012(domenica): € 401,00: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Grosseto, pagato in contanti( v. prelievi pag. 113 doc. 13);
3) 23/09/2012( sabato): € 350,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena, pagato in contanti( v. prelievi pag. 109 doc. 13;
4) 02/11/2012: € 349,00: acquisto giocattoli presso negozio “ Toys Center” in Pescara, pagamento con carta di credito( v. doc. 13);
5) 04/12/2012: € 79,95: acquisto di scarpe da running presso il negozio “ Decathlon” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 116 doc. 12);
6) 10/12/2012: € 199,00: acquisto video monitor presso il negozio “ Mondo Baby” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 115 doc. 12); 7) 15/12/2012: € 321,95: acquisto abbigliamento presso il negozio “ Decathlon” in
L'QU pagato con carta di credito( v. pag. 116 doc 12);
ii) anno 2013: 1) 01/01/2013: (Capodanno): € 99,20: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Rimini pagato con carta di credito( v. pag. 114 doc. 12);
2) 23/02/2013(sabato): € 740,00: ristorante per ventidue persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 95 doc. 13);
3) 26/03/2013: € 88,00: saldo soggiorno a nome di sorella di Persona_5
) in Roma, pagato in contanti( v. prelievi pag. 96 doc. 13); Controparte_2
4) 15/09/2013(domenica): € 159,00: saldo soggiorno per due persone in provincia di
Varese pagato con carta di credito( v. pag. 98 doc. 12);
iii) anno 2014:
1) 09/04/2014:(sabato): € 448,00: saldo soggiorno per una persona in provincia di
Olbia pagato con carta di credito( v. pag. 80 doc. 12);
2) 01/06/2014: € 458,00: saldo soggiorno a nome di sorella di Persona_5
) in provincia di Alessandria pagato in contanti( v. pag. 67 doc. Controparte_2
13);
3) 26/08/2014: € 69,00: saldo soggiorno per sue persone in provincia di Bologna, pagato con carta di credito( v. pag. 70 doc. 12);
4) 19/09/2014( domenica): € 425,00: ristorante per otto persone in provincia di
Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 43 doc. 14 e pag. 51 doc. 15)
5) 03/10/2014: € 350,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 50 doc. 15);
6) 09/11/2014: € 480,00: saldo soggiorno per sei persone in provincia di Salerno pagato in contanti( v. prelievi pag. 59,doc. 13 e pag. 49 doc. 15);
7) 09/12/2014: € 250,00: ristorante per dieci persone in provincia di Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 48 doc. 15); iv) anno 2015:
1) 27/02/2015: € 594,00: saldo soggiorno per dodici notti in provincia di Pesaro ed Urbino pagato con carta di credito( v. pag. 52 doc. 13);
2) 21/03/2015: (sabato): € 224,00: ristorante per sette persone in provincia di
Siena pagato in contanti( v. prelievi pag. 36 doc. 14);
3) 04/07/2015(sabato): € 162,00: n°2 ristoranti per n°2 persone pagati in contanti( v. prelievi pag. 33 doc. 15);
4) 09/07/2015: € 67,30: ristorante per due persone in provincia di Bergamo pagato con bancomat( v. doc. 15);
5) 28/09/2015: € 400,00: ristorante per dieci persone in provincia di Perugia pagato in contanti( v. prelievi pag. 36 doc. 16).
Deve del pari considerarsi che il quadro probatorio offerto dalla parte attrice
è stato pedissequamente confermato in sede testimoniale.
Orbene, essendo emerso che il Sig. non è riuscito a fornire la prova CP_2 della inerenza delle ingenti spese sostenute a finalità aziendali, deve fondatamente presumersi che lo stesso abbia fruito della procura speciale di ampio contenuto rilasciatagli a decorrere dal 2010 sino al 31/12/2015 violando la fiducia in esso riposta dal conferente;
il rapporto di mandato, concretatosi nel rilascio della richiamata procura speciale, era di natura strettamente fiduciaria sicchè il Sig. ove avesse consentito a terzi, CP_2 senza autorizzazione, l'utilizzo delle utilità aziendali, ne risponderebbe a titolo personale.
Tanto precisato occorre però prendere atto che il corso prescrizionale ex art. 2043 c.c. è stato interrotto con missiva del 03 dicembre 2018 sicchè devono ritenersi estinte per prescrizione le pretese creditorie antecedenti al 03 dicembre 2013 e, pertanto, tutte quelle riferibili agli anni 2012 e 2013.
In forza dei superiori rilievi il Sig. è tenuto a rispondere del danno CP_2 inferto alla sia ex art. 2476 c.c. che ex art. 2043 c.c.( per violazione Pt_1 dei limiti della procura speciale conferitagli), in misura pari ad € 62.734,98 con conseguente condanna al pagamento della predetta somma di denaro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della eccezione di estinzione per prescrizione, così provvede: accerta la responsabilità del Sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c., Controparte_2 quando era procuratore della ed ex art. 2476 c.c., Parte_1 quando era Amministratore della per l'effetto Parte_1 condanna il Sig. al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno, in favore della della somma pari Parte_1 ad € 62.734,98.
Condanna il Sig. a rifondere in favore della Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio che si liquidano Parte_1 in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 30 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale
Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo