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Articolo 5 della Legge 9 agosto 1954, n. 643
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Legge 9 agosto 1954, n. 643
Articolo 5 della Legge 9 agosto 1954, n. 643
Versione
1 settembre 1954
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954
Vedi fonte istituzionale
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