CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 ett.te dom.ta in Roma, Circonvallazione Nomentana n°414, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Simone De Ciantis che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9296/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 24/9/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , genitore esercente la podestà genitoriale sul figlio minore Parte_1
premesso che in sede di omologa del 22.11.2023, all'esito di Persona_1 er ATP, era stata accertata in favore del minore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 con decorrenza dal 27.1.2023, e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del 1 provvedimento giudiziale intervenuta in data 24.01.2024 e dall'invio in data 31.01.2024 dei modelli AP/70 e AP93, senza che fosse stato disposto il pagamento, così integrando la violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del minore alla corresponsione Persona_1 dell'indennità di frequenza con decorren 23 e per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei CP_1 dell'indennità quenza con decorrenza dal mese della decorrenza oltre ai ratei successivi dovuti il tutto maggiorato degli interessi come per legge e detratto quanto già percepito. - In subordine, qualora il giudicante ritenesse sussistere un diverso termine di maturazione del diritto, condannare dell'Ente al pagamento dei ratei dal dì della maturazione e così per i periodi successivi oltre gli interessi come per legge. - Infine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda così come formulata, in via principale e/o subordinata, volere in ogni caso mandare indenne parte ricorrente dalla condanna alle spese legali giusto il disposto di cui all'articolo 152 disposizione attuazione c.p.c., come modificato dall'art. 42 del decreto legge 269 del 30/9/2003 ed a tal fine si allega dichiarazione reddituale attestante i redditi complessivi del nucleo familiare di parte ricorrente ed in ragione del fatto che l' si costituisce in giudizio con propri funzionari dipendenti (ai sensi dell'art. CP_1 mma 6, D.L. 203/2005 così come modificato dall'art. 20 D.L. 78/2009 convertito il L. 102/2009) ai quali non possono essere riconosciuti diritti ed onorari di causa;
- Il tutto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma, ha dichiarato cessata la CP_1 materia del contendere compensando, tra le parti, le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, ha accertato l'avvenuto pagamento integrale della prestazione richiesta, circostanza pacifica tra le parti, che comportava la cessazione della materia del contendere;
in punto di spese di lite ha ritenuto sussistenti i presupposti della compensazione osservando che modello AP70 inviato all' non risulta compilato nella parte relativa alla CP_1 ulteriore condizione di e ilità della prestazione, ossia la frequenza del minore di corsi di studio, formazione o finalizzati al trattamento terapeutico o di riabilitazione, dovendosi al riguardo ricordare che “ in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione ( v. Cass 2/1/2021, 089 e Cass. 24/6/2022 n.16712)>.
2 2. Contro detta decisione ha proposto parziale appello nella Parte_1 predetta qualità e, censurata la sola statuizione sulle spes ntato l'errata compensazione delle stesse, in violazione degli art. 91 primo comma e 92 secondo comma c.p.c., 2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno è la statuizione di cessazione della materia del contendere, rimanendo controversa nel grado esclusivamente la statuizione sulle spese.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
5. In diritto giova premettere che la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.1. Ebbene, nella specie il Tribunale ha adeguatamente esplicitato le ragioni della disposta compensazione, richiamate integralmente al § 1 punto 1.2., ragioni con le quali il gravame non si confronta adeguatamente, soprattutto non tenendo conto delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e acriticamente ripetute in questo grado.
3 5.2. Giova infatti premettere che la domanda azionata dalla era volta a Pt_1 ottenere la condanna dell' a erogare l'indennità di freq favore del CP_1 proprio figlio minore, domanda formulata nelle rassegnate conclusioni e sulla quale il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione eseguita dall' con provvedimento del 25/6/2024, CP_1 cui ha fatto seguito, in data 8/7/2024, il pagamento dei ratei maturati dall'1/2/2023, primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione, oltre i relativi accessori (cfr sentenza non censurata sul punto).
5.3. In relazione alla domanda avanzata, il ricorso introduttivo conteneva un non chiaro e certamente irrilevante riferimento ad una non meglio precisata richiesta di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, richiesta alla quale erano riferiti l'autocertificazione AP70 e AP93 (cfr punto 6 ricorso I grado), ma assolutamente estranea all'oggetto del giudizio. La lettura di detti documenti, sui quali l'appellante torna a insistere in questo grado richiamando il doc. 8, conferma che il modello AP70 era riferito all'indennità di accompagnamento, estranea al giudizio, mentre, così come correttamente evidenziato dal Tribunale, non conteneva le necessarie indicazioni con riguardo all'indennità di frequenza, prestazione alla quale detta modulistica riserva appositi campi (quadri B1 e B2), nella specie lasciati in bianco, mentre il modello AP93 si limita a fare rimando proprio al modello AP70. 5.4. Da quanto esposto consegue che la documentazione prodotta- il necessario modello AP70- non forniva le necessarie informazioni per l'erogazione della prestazione, perché riferita, per stessa allegazione del ricorso introduttivo, a prestazione estranea al giudizio.
5.5. Non condivisibile è la tesi del gravame per cui “Nel caso di specie ciò non era necessario, in quanto trattasi di una riattivazione della prestazione, revocata alla vista del 27.1.2023” perché priva di supporto normativo (significativamente il gravame omette qualsiasi riferimento a previsioni di legge), non potendosi ritenere tale lo stralcio di detto modulo trascritto nel gravame (“N.B. Per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico non deve essere più presentata alcuna istanza di rinnovo annuale. E' obbligatorio comunicare l'eventuale interruzione della frequenza ai suddetti corsi scolastici nonché eventuali variazioni di Istituto scolastico”), perché all'evidenza riferito a tutt'altra fattispecie. In quella in esame, infatti, viene in rilievo la revoca della prestazione intervenuta quasi un anno prima del provvedimento di omologa e nessuna previsione esonerava l'appellante dal compilare la necessaria modulistica cui è condizionata l'erogazione della prestazione, risultando irrilevante la documentazione che si assume essere stata prodotta nel corso del giudizio di omologa (certificato di frequenza scolastica a.a. 2022/2023), ma assente nel giudizio di primo grado e del tutto inammissibilmente prodotta in questa sede, perché non si tratta affatto di quanto richiesto (mod AP70 contenente una pluralità di informazioni da rendere in autocertificazione).
5.6. Quanto esposto è sufficiente a respingere il gravame, risultando la gravata sentenza conforme ai principi di diritto sopra richiamati e alle evidenziate omissioni dell'appellante, restando assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del grado restano irripetibili attesa la contumacia dell' . CP_1
4 6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15.5.2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
5
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 ett.te dom.ta in Roma, Circonvallazione Nomentana n°414, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Simone De Ciantis che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9296/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 24/9/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , genitore esercente la podestà genitoriale sul figlio minore Parte_1
premesso che in sede di omologa del 22.11.2023, all'esito di Persona_1 er ATP, era stata accertata in favore del minore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 con decorrenza dal 27.1.2023, e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del 1 provvedimento giudiziale intervenuta in data 24.01.2024 e dall'invio in data 31.01.2024 dei modelli AP/70 e AP93, senza che fosse stato disposto il pagamento, così integrando la violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del minore alla corresponsione Persona_1 dell'indennità di frequenza con decorren 23 e per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei CP_1 dell'indennità quenza con decorrenza dal mese della decorrenza oltre ai ratei successivi dovuti il tutto maggiorato degli interessi come per legge e detratto quanto già percepito. - In subordine, qualora il giudicante ritenesse sussistere un diverso termine di maturazione del diritto, condannare dell'Ente al pagamento dei ratei dal dì della maturazione e così per i periodi successivi oltre gli interessi come per legge. - Infine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda così come formulata, in via principale e/o subordinata, volere in ogni caso mandare indenne parte ricorrente dalla condanna alle spese legali giusto il disposto di cui all'articolo 152 disposizione attuazione c.p.c., come modificato dall'art. 42 del decreto legge 269 del 30/9/2003 ed a tal fine si allega dichiarazione reddituale attestante i redditi complessivi del nucleo familiare di parte ricorrente ed in ragione del fatto che l' si costituisce in giudizio con propri funzionari dipendenti (ai sensi dell'art. CP_1 mma 6, D.L. 203/2005 così come modificato dall'art. 20 D.L. 78/2009 convertito il L. 102/2009) ai quali non possono essere riconosciuti diritti ed onorari di causa;
- Il tutto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma, ha dichiarato cessata la CP_1 materia del contendere compensando, tra le parti, le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, ha accertato l'avvenuto pagamento integrale della prestazione richiesta, circostanza pacifica tra le parti, che comportava la cessazione della materia del contendere;
in punto di spese di lite ha ritenuto sussistenti i presupposti della compensazione osservando che modello AP70 inviato all' non risulta compilato nella parte relativa alla CP_1 ulteriore condizione di e ilità della prestazione, ossia la frequenza del minore di corsi di studio, formazione o finalizzati al trattamento terapeutico o di riabilitazione, dovendosi al riguardo ricordare che “ in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per CP_1
l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione ( v. Cass 2/1/2021, 089 e Cass. 24/6/2022 n.16712)>.
2 2. Contro detta decisione ha proposto parziale appello nella Parte_1 predetta qualità e, censurata la sola statuizione sulle spes ntato l'errata compensazione delle stesse, in violazione degli art. 91 primo comma e 92 secondo comma c.p.c., 2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno è la statuizione di cessazione della materia del contendere, rimanendo controversa nel grado esclusivamente la statuizione sulle spese.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
5. In diritto giova premettere che la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.1. Ebbene, nella specie il Tribunale ha adeguatamente esplicitato le ragioni della disposta compensazione, richiamate integralmente al § 1 punto 1.2., ragioni con le quali il gravame non si confronta adeguatamente, soprattutto non tenendo conto delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e acriticamente ripetute in questo grado.
3 5.2. Giova infatti premettere che la domanda azionata dalla era volta a Pt_1 ottenere la condanna dell' a erogare l'indennità di freq favore del CP_1 proprio figlio minore, domanda formulata nelle rassegnate conclusioni e sulla quale il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione eseguita dall' con provvedimento del 25/6/2024, CP_1 cui ha fatto seguito, in data 8/7/2024, il pagamento dei ratei maturati dall'1/2/2023, primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione, oltre i relativi accessori (cfr sentenza non censurata sul punto).
5.3. In relazione alla domanda avanzata, il ricorso introduttivo conteneva un non chiaro e certamente irrilevante riferimento ad una non meglio precisata richiesta di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, richiesta alla quale erano riferiti l'autocertificazione AP70 e AP93 (cfr punto 6 ricorso I grado), ma assolutamente estranea all'oggetto del giudizio. La lettura di detti documenti, sui quali l'appellante torna a insistere in questo grado richiamando il doc. 8, conferma che il modello AP70 era riferito all'indennità di accompagnamento, estranea al giudizio, mentre, così come correttamente evidenziato dal Tribunale, non conteneva le necessarie indicazioni con riguardo all'indennità di frequenza, prestazione alla quale detta modulistica riserva appositi campi (quadri B1 e B2), nella specie lasciati in bianco, mentre il modello AP93 si limita a fare rimando proprio al modello AP70. 5.4. Da quanto esposto consegue che la documentazione prodotta- il necessario modello AP70- non forniva le necessarie informazioni per l'erogazione della prestazione, perché riferita, per stessa allegazione del ricorso introduttivo, a prestazione estranea al giudizio.
5.5. Non condivisibile è la tesi del gravame per cui “Nel caso di specie ciò non era necessario, in quanto trattasi di una riattivazione della prestazione, revocata alla vista del 27.1.2023” perché priva di supporto normativo (significativamente il gravame omette qualsiasi riferimento a previsioni di legge), non potendosi ritenere tale lo stralcio di detto modulo trascritto nel gravame (“N.B. Per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico non deve essere più presentata alcuna istanza di rinnovo annuale. E' obbligatorio comunicare l'eventuale interruzione della frequenza ai suddetti corsi scolastici nonché eventuali variazioni di Istituto scolastico”), perché all'evidenza riferito a tutt'altra fattispecie. In quella in esame, infatti, viene in rilievo la revoca della prestazione intervenuta quasi un anno prima del provvedimento di omologa e nessuna previsione esonerava l'appellante dal compilare la necessaria modulistica cui è condizionata l'erogazione della prestazione, risultando irrilevante la documentazione che si assume essere stata prodotta nel corso del giudizio di omologa (certificato di frequenza scolastica a.a. 2022/2023), ma assente nel giudizio di primo grado e del tutto inammissibilmente prodotta in questa sede, perché non si tratta affatto di quanto richiesto (mod AP70 contenente una pluralità di informazioni da rendere in autocertificazione).
5.6. Quanto esposto è sufficiente a respingere il gravame, risultando la gravata sentenza conforme ai principi di diritto sopra richiamati e alle evidenziate omissioni dell'appellante, restando assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del grado restano irripetibili attesa la contumacia dell' . CP_1
4 6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15.5.2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
5