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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5613/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5613/2018 promossa da:
con avv. Sara Pierobon Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Isabella Facco
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1.Accertata la sussistenza dei presupposti dall'art. 330 c.c., dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla minore , nata il [...] a [...]_1
Cittadella (PD), residente in [...], C.F.
, che verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre, C.F._1 Parte_1
pagina 1 di 8 2. Disporsi ugualmente a carico del padre un contributo nel mantenimento della figlia di euro
250,00 (euro duecentocinquanta), da versare alla madre entro il giorno dieci di ciascun mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
3.Disporsi che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per
la figlia, come da Protocollo adottato da codesto Tribunale.
4. Con rifusione di spese e dei compensi legali”.
Per il Curatore speciale del minore
“ rileva come sussistano, nel caso in esame, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 23 marzo 2023, i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale del Signor . CP_1
In ogni caso, si rimette ad ogni decisione che l'Ill.mo Giudice adotterà nell'interesse della minore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.07.2018 la ricorrente sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto l'08.08.2009 in Padova con il sig. e fosse stabilito il regime di affidamento, CP_1
collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore Per_1
In particolare, allegava che:
- la ricorrente aveva contratto matrimonio con il resistente in data 08.08.2009 e dalla loro unione era nata la figlia in data 27.04.2009; Per_1
- la vita matrimoniale era stata compromessa dal comportamento aggressivo e violento del resistente che in più occasioni ingiuriava e percuoteva la moglie, anche davanti alla figlia, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
- a luglio 2011 il resistente abbandonava moglie e figlia e tornava in Moldavia, non avendo da allora più alcun contatto con la figlia minore;
- la ricorrente provvedeva in via esclusiva alla cura e all'accudimento della figlia;
- con sentenza n. 1953/2017 pubblicata il 02.08.2017 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi con affido in via esclusiva della minore alla madre, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 250 oltre 50% delle spese straordinarie;
- alcun mutamento era intervenuto medio tempore non avendo il resistente più fatto rientro in Italia, non avendo egli mai provveduto né a contattare la figlia né a contribuire in alcun modo al suo mantenimento;
pagina 2 di 8 -formulava quindi le conclusioni indicate in epigrafe.
Con decreto il Presidente fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 16.5.2019 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito.
All'esito, il Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e pronunciava i provvedimenti provvisori disponendo la conferma delle condizioni di separazione, nominava il G.I. e fissava udienza di trattazione, con termine per la notifica al convenuto e per la costituzione nella fase istruttoria.
All'udienza del 27.2.2020, il G.I. rilevato che non vi era prova del perfezionamento della notifica al convenuto e ritenuto necessario invitare la parte a dedurre in ordine alla cittadinanza delle parti e alla legge applicabile ai sensi del Regolamento Roma III, rinviava all'udienza del 26.11.2020.
Il procedimento subiva poi una serie di rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica al controparte.
All'udienza del 15.6.2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status. Con sentenza n. 1473/2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
All'udienza del 11.01.2023 il Giudice ammetteva le prove testimoniali e, rilevato che la formulazione della domanda di decadenza dalla potestà genitoriale rendeva necessaria la nomina di un curatore speciale del minore, nominava curatore l'avv. Isabella Facco e rinviava all'udienza del 23.03.2023 per l'assunzione delle prove ammesse.
All'udienza del 23.03.2023 venivano sentiti i testi e e Testimone_1 Testimone_2
l'udienza veniva rinviata al 29.11.2023 per la precisazione delle conclusioni. L'udienza veniva poi rinviata al 17.01.2024 e successivamente al 22.10.2024, quando le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In corso di causa è già stata emessa sentenza parziale sullo scioglimento del matrimonio sicché residua l'esame delle sole richieste inerenti la figlia minore della coppia.
pagina 3 di 8 1.
Attesa la presenza nella fattispecie di elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza moldava) appare necessario verificare, con riferimento alle domande proposte, se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti la domanda di decadenza, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Regolamento CE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07
A; CGUE 28.06.2018 C512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia della coppia risiede in Italia fin dalla nascita (cfr: doc.2), e attualmente risiede in Galliera Veneta (Padova) alla via Olivari 2; pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo inoltre alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la minore ha da sempre residenza abituale in Italia e quindi va applicata la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'art. 3, lett. b) del Regolamento CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta
“b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Nel caso di specie, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale della ricorrente e della figlia, quale creditore della prestazione del mantenimento richiesta in
Italia, è ubicata in Italia;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede in Italia e pertanto si applica la legge italiana.
2.
Venendo al merito, con riferimento alla domanda relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale del resistente formulata dalla ricorrente, va ricordato che la decadenza è un provvedimento ablativo radicale, da utilizzarsi quando il rapporto tra genitore e figlio non sia più facilmente recuperabile ed il pregiudizio per il minore sia ormai «irreversibile».
Ciò significa che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata soltanto se, e nella misura in cui, dalla condotta omissiva o commissiva tenuta dal genitore in violazione dei doveri su di esso gravanti sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto pagina 5 di 8 ove detto pregiudizio sia grave;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale, del resto, non costituisce tanto una misura sanzionatoria nei confronti del genitore ma, piuttosto, una misura di tutela preventiva del minore;
essa, poi, rappresenta una extrema ratio, ossia un intervento rimediale sussidiario e residuale che si riveli l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore (Cass. Sez. I, n. 29814 del 28.10.2023).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, è pacifico che il abbia Pt_1
lasciato la moglie e la figlia per fare rientro in Moldavia quando la minore era ancora di tenerissima età e che successivamente non abbia mantenuto col nucleo alcun contatto. La separazione di fatto si protrae infatti dal 2011 allorquando la figlia aveva solo 2 Per_1
anni e i testi sentiti all'udienza del 23.3.2023, e hanno CP_2 Testimone_2
confermato che da quel momento la ricorrente si è fatta esclusivo carico di tutte le necessità di e che mai vi è stato alcun contatto col padre o alcuna manifestazione Per_1
di interesse da parte sua nei confronti della minore.
Peraltro, tale atteggiamento di totale disinteresse, affettivo e economico, è provato anche dal fatto che lo è rimasto contumace tanto nel precedente procedimento di CP_1 separazione quanto nell'attuale procedimento di divorzio.
Inoltre, va rilevato che nella sentenza di separazione, in punto diritto di visita, era stato previsto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre: ebbene detta previsione è rimasta lettera morta, poiché il resistente non ha mai cercato la figlia, disinteressandosi completamente della sua sorte.
Ne consegue che il comportamento del resistente integra quella grave trascuratezza dei doveri incombenti al genitore di cui all'art. 315 bis c.c, di mantenere, educare, istruire e assistere anche moralmente i figli, che autorizza la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale.
Quanto al diritto di visita, essendo pacifico che lo stesso non è mai stato esercitato e tenuto conto che è ormai prossima al compimento della maggiore età, nulla deve essere Per_1
disposto sul punto, lasciando eventuali visite ai liberi accordi delle parti.
Quanto ai profili economici, come già disposto dal Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, dovendosi commisurare il contributo del padre al mantenimento della figlia alle possibilità economiche dello stesso ed alle necessità della famiglia, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova sul reddito del ma tenuto CP_1
conto della presumibile capacità lavorativa dello stesso e tenuto conto della situazione della ricorrete (che provvede interamente all'accudimento diretto della figlia), si deve pagina 6 di 8 confermare in favore di un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento Parte_1
della figlia, da corrispondersi da parte dello entro i primi cinque giorni di ogni mese e CP_3
da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT..
3.
Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza, vanno poste a carico del resistente. va pertanto condannato a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
giudizio, liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 in complessivi €. 3809,00 secondo i parametri minimi delle cause di bassa complessità, tento conto della assenza di questioni di particolare complessità.
deve essere inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'avv. Isabella Facco, nella qualità di curatrice speciale del minore, spese che, liquidate come in dispositivo, attesa l'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, devono essere corrisposte all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la decadenza dalla potestà genitoriale di sulla minore CP_1 [...]
che verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre Per_1 Parte_1
2. Conferma il collocamento di presso l'abitazione materna;
Persona_1
3. Conferma a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre della somma di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
4. Conferma che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5. Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1 complessivi €. 3.809, 00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge;
6. condanna a rifondere all'Erario le spese del curatore speciale, liquidate CP_1 in complessivi €. 3.809,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice rel.
Dott. Barbara De Munari
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5613/2018 promossa da:
con avv. Sara Pierobon Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Isabella Facco
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1.Accertata la sussistenza dei presupposti dall'art. 330 c.c., dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla minore , nata il [...] a [...]_1
Cittadella (PD), residente in [...], C.F.
, che verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre, C.F._1 Parte_1
pagina 1 di 8 2. Disporsi ugualmente a carico del padre un contributo nel mantenimento della figlia di euro
250,00 (euro duecentocinquanta), da versare alla madre entro il giorno dieci di ciascun mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
3.Disporsi che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per
la figlia, come da Protocollo adottato da codesto Tribunale.
4. Con rifusione di spese e dei compensi legali”.
Per il Curatore speciale del minore
“ rileva come sussistano, nel caso in esame, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 23 marzo 2023, i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale del Signor . CP_1
In ogni caso, si rimette ad ogni decisione che l'Ill.mo Giudice adotterà nell'interesse della minore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.07.2018 la ricorrente sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto l'08.08.2009 in Padova con il sig. e fosse stabilito il regime di affidamento, CP_1
collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore Per_1
In particolare, allegava che:
- la ricorrente aveva contratto matrimonio con il resistente in data 08.08.2009 e dalla loro unione era nata la figlia in data 27.04.2009; Per_1
- la vita matrimoniale era stata compromessa dal comportamento aggressivo e violento del resistente che in più occasioni ingiuriava e percuoteva la moglie, anche davanti alla figlia, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
- a luglio 2011 il resistente abbandonava moglie e figlia e tornava in Moldavia, non avendo da allora più alcun contatto con la figlia minore;
- la ricorrente provvedeva in via esclusiva alla cura e all'accudimento della figlia;
- con sentenza n. 1953/2017 pubblicata il 02.08.2017 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi con affido in via esclusiva della minore alla madre, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 250 oltre 50% delle spese straordinarie;
- alcun mutamento era intervenuto medio tempore non avendo il resistente più fatto rientro in Italia, non avendo egli mai provveduto né a contattare la figlia né a contribuire in alcun modo al suo mantenimento;
pagina 2 di 8 -formulava quindi le conclusioni indicate in epigrafe.
Con decreto il Presidente fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 16.5.2019 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito.
All'esito, il Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e pronunciava i provvedimenti provvisori disponendo la conferma delle condizioni di separazione, nominava il G.I. e fissava udienza di trattazione, con termine per la notifica al convenuto e per la costituzione nella fase istruttoria.
All'udienza del 27.2.2020, il G.I. rilevato che non vi era prova del perfezionamento della notifica al convenuto e ritenuto necessario invitare la parte a dedurre in ordine alla cittadinanza delle parti e alla legge applicabile ai sensi del Regolamento Roma III, rinviava all'udienza del 26.11.2020.
Il procedimento subiva poi una serie di rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica al controparte.
All'udienza del 15.6.2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status. Con sentenza n. 1473/2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
All'udienza del 11.01.2023 il Giudice ammetteva le prove testimoniali e, rilevato che la formulazione della domanda di decadenza dalla potestà genitoriale rendeva necessaria la nomina di un curatore speciale del minore, nominava curatore l'avv. Isabella Facco e rinviava all'udienza del 23.03.2023 per l'assunzione delle prove ammesse.
All'udienza del 23.03.2023 venivano sentiti i testi e e Testimone_1 Testimone_2
l'udienza veniva rinviata al 29.11.2023 per la precisazione delle conclusioni. L'udienza veniva poi rinviata al 17.01.2024 e successivamente al 22.10.2024, quando le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In corso di causa è già stata emessa sentenza parziale sullo scioglimento del matrimonio sicché residua l'esame delle sole richieste inerenti la figlia minore della coppia.
pagina 3 di 8 1.
Attesa la presenza nella fattispecie di elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza moldava) appare necessario verificare, con riferimento alle domande proposte, se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti la domanda di decadenza, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Regolamento CE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07
A; CGUE 28.06.2018 C512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia della coppia risiede in Italia fin dalla nascita (cfr: doc.2), e attualmente risiede in Galliera Veneta (Padova) alla via Olivari 2; pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo inoltre alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la minore ha da sempre residenza abituale in Italia e quindi va applicata la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'art. 3, lett. b) del Regolamento CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta
“b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Nel caso di specie, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale della ricorrente e della figlia, quale creditore della prestazione del mantenimento richiesta in
Italia, è ubicata in Italia;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede in Italia e pertanto si applica la legge italiana.
2.
Venendo al merito, con riferimento alla domanda relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale del resistente formulata dalla ricorrente, va ricordato che la decadenza è un provvedimento ablativo radicale, da utilizzarsi quando il rapporto tra genitore e figlio non sia più facilmente recuperabile ed il pregiudizio per il minore sia ormai «irreversibile».
Ciò significa che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata soltanto se, e nella misura in cui, dalla condotta omissiva o commissiva tenuta dal genitore in violazione dei doveri su di esso gravanti sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto pagina 5 di 8 ove detto pregiudizio sia grave;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale, del resto, non costituisce tanto una misura sanzionatoria nei confronti del genitore ma, piuttosto, una misura di tutela preventiva del minore;
essa, poi, rappresenta una extrema ratio, ossia un intervento rimediale sussidiario e residuale che si riveli l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore (Cass. Sez. I, n. 29814 del 28.10.2023).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, è pacifico che il abbia Pt_1
lasciato la moglie e la figlia per fare rientro in Moldavia quando la minore era ancora di tenerissima età e che successivamente non abbia mantenuto col nucleo alcun contatto. La separazione di fatto si protrae infatti dal 2011 allorquando la figlia aveva solo 2 Per_1
anni e i testi sentiti all'udienza del 23.3.2023, e hanno CP_2 Testimone_2
confermato che da quel momento la ricorrente si è fatta esclusivo carico di tutte le necessità di e che mai vi è stato alcun contatto col padre o alcuna manifestazione Per_1
di interesse da parte sua nei confronti della minore.
Peraltro, tale atteggiamento di totale disinteresse, affettivo e economico, è provato anche dal fatto che lo è rimasto contumace tanto nel precedente procedimento di CP_1 separazione quanto nell'attuale procedimento di divorzio.
Inoltre, va rilevato che nella sentenza di separazione, in punto diritto di visita, era stato previsto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre: ebbene detta previsione è rimasta lettera morta, poiché il resistente non ha mai cercato la figlia, disinteressandosi completamente della sua sorte.
Ne consegue che il comportamento del resistente integra quella grave trascuratezza dei doveri incombenti al genitore di cui all'art. 315 bis c.c, di mantenere, educare, istruire e assistere anche moralmente i figli, che autorizza la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale.
Quanto al diritto di visita, essendo pacifico che lo stesso non è mai stato esercitato e tenuto conto che è ormai prossima al compimento della maggiore età, nulla deve essere Per_1
disposto sul punto, lasciando eventuali visite ai liberi accordi delle parti.
Quanto ai profili economici, come già disposto dal Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, dovendosi commisurare il contributo del padre al mantenimento della figlia alle possibilità economiche dello stesso ed alle necessità della famiglia, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova sul reddito del ma tenuto CP_1
conto della presumibile capacità lavorativa dello stesso e tenuto conto della situazione della ricorrete (che provvede interamente all'accudimento diretto della figlia), si deve pagina 6 di 8 confermare in favore di un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento Parte_1
della figlia, da corrispondersi da parte dello entro i primi cinque giorni di ogni mese e CP_3
da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT..
3.
Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza, vanno poste a carico del resistente. va pertanto condannato a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
giudizio, liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 in complessivi €. 3809,00 secondo i parametri minimi delle cause di bassa complessità, tento conto della assenza di questioni di particolare complessità.
deve essere inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'avv. Isabella Facco, nella qualità di curatrice speciale del minore, spese che, liquidate come in dispositivo, attesa l'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, devono essere corrisposte all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la decadenza dalla potestà genitoriale di sulla minore CP_1 [...]
che verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre Per_1 Parte_1
2. Conferma il collocamento di presso l'abitazione materna;
Persona_1
3. Conferma a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre della somma di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
4. Conferma che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5. Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1 complessivi €. 3.809, 00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge;
6. condanna a rifondere all'Erario le spese del curatore speciale, liquidate CP_1 in complessivi €. 3.809,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice rel.
Dott. Barbara De Munari
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
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