Art. 9.
Il fondo di riserva della Cassa e' costituito:
a) dal capitale di cui all' art. 7, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814 , esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;
d) dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il fondo di riserva della Cassa e' costituito:
a) dal capitale di cui all' art. 7, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814 , esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;
d) dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.