Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 02854/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1250 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla Piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento
del decreto del Questore di Napoli Cat.A.12/2019/Imm/1^Sez/Din/ MP/-OMISSIS-, emesso il 17.06.2019 e notificato il 17.10.2019, di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 4 maggio 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, cittadino maliano, già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari (con validità dal 28.13.2016 al 27.10.2018), rilasciato dalla Questura di Roma, nonché esercente, dal 17.10.2018, una ditta individuale di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (dalla quale affermava di trarre lecitamente redditi); premesso che, il 12.03.2019, aveva formalizzato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, con conversione da umanitario a lavoro autonomo, ne lamentava il rigetto da parte della Questura di Napoli, mercé il provvedimento in epigrafe (decreto del 17.06.2019), cui aveva fatto seguito la sua espulsione dal territorio dello Stato (eseguita il 18.10.2019); esponeva che l’Amministrazione aveva, in sintesi, motivato il rigetto perché:
“a fronte della certificata e stabile residenza nel Comune di Napoli alla via -OMISSIS- ... luogo coincidente con l’ultimo domicilio fiscale, ovvero con l’attuale sede dell’omonima impresa individuale esercente attività di commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, iscritta al numero di partita iva -OMISSIS-, di cui l’istante risulta titolare e legale rappresentante al 17.10.2018, data coincidente con l’inizio presunto dell’attività imprenditoriale stessa”, da “dettagliato controllo esperito presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune, s’evinceva che tale organo giammai aveva rilasciato in suo favore, né di nessun altro, alcuna certificazione di idoneità alloggiativa riferita all’immobile de quo”;
“dagli esiti di accertamenti esperiti presso gli archivi telematici della banca dati nazionale dell’Anagrafe Tributaria, s’evinceva che la ditta individuale “--OMISSIS-.”, seppur mai ufficialmente cessata, risultava di fatto sconosciuta ed irreperibile”;
“dalle ricerche eseguite tramite interrogazione delle Banche Dati ... la sua capacità reddituale certificata non risultava scaturire dal regolare esercizio dell’attività professionale presumibilmente svolta e gestita in questa Via -OMISSIS-”;
“l’ultima contribuzione regolarmente registrata in suo favore, ovvero l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, era relativa al decorso anno d’imposta 2017”;
quanto sopra “riflette in maniera inequivocabile il mancato idoneo inserimento del sig. --OMISSIS-acouba in un regolare contesto lavorativo, nonché la totale mancanza di un opportuno contributo, mediante il proprio impegno, allo sviluppo economico del paese ospitante”;
“ritenendo sussistenti gli estremi previsti dall’art. 2, co. 1, della l. 241/90 ... s’è proceduto in assenza di preavviso di rigetto”;
tanto premesso, articolava le seguenti censure in diritto:
1) Violazione degli artt. 41 Carta di Nizza, 97, co. 2, Cost. e 2 e 10 bis l. 241/90, nonché eccesso di potere (violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative). Violazione art. 5 co. 9, d. lgs. 289/98. Eccesso di potere (difetto d’istruttoria e motivazione – travisamento dei presupposti): in primo luogo, era dedotta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 e la conseguente lesione del diritto del lavoratore straniero a partecipare al procedimento amministrativo, “violazione particolarmente grave tenuto conto del precedente titolo di soggiorno in suo possesso (protezione umanitaria)”; in particolare, l’Amministrazione aveva ritenuto di procedere in assenza di preavviso di diniego, “falsamente applicando al caso la norma, di cui all’art. 2, co. 1, l. 241/90” (manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, da cui la conclusione del procedimento “con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”); si contestava che l’istanza del ricorrente rientrasse in dette ipotesi, e del resto “neppure può affermarsi che il decreto sia stato redatto in una forma semplificata, essendo le circostanze ivi esposte complesse ed articolate in più capi, nonché riferite a situazioni che, se conosciute dal cittadino straniero prima dell’adozione dell’atto, sarebbero state sicuro oggetto di puntuale contestazione e conseguente diversa determinazione amministrativa”; infatti, “se il ricorrente fosse stato reso edotto delle circostanze ritenute ostative alla conversione/rinnovo del proprio titolo di soggiorno, da “protezione umanitaria” a “lavoro autonomo”, avrebbe potuto produrre l’ulteriore documentazione richiesta dalla P. A. o, in via gradata, avrebbe potuto sollecitare il rinnovo del titolo ancora per protezione umanitaria e la P.A. avrebbe dovuto rilasciare (permesso di) soggiorno recante la dicitura “casi speciali”, previo parere della Commissione Territoriale competente; ciò non era avvenuto, ed il ricorrente “è stato privato non solo delle garanzie partecipative previste da norme comunitarie (art 8. CEDU e 41 Carta di Nizza) e nazionali (10 bis l. 241/90), ma è stato altresì leso il suo diritto a vedersi confermata, dall’unica Autorità Competente (la Commissione Territoriale di Roma) una forma di protezione (già riconosciutagli)”; sicché “senza entrare nel merito della protezione internazionale – la cui giurisdizione esclusiva è affidata al Giudice Ordinario – in questa sede si censura il modus operandi dell’Amministrazione, che, in presenza di un “istante”, la cui posizione era stata già valutata quale vulnerabile (e portatore di esigenze cd. umanitarie), era tenuta a consentirne la partecipazione al procedimento amministrativo, anche informandolo dei suoi diritti (art. 10 d. lgs. 25/2008)”; e, “così operando, la P.A. si sarebbe avveduta (in sede amministrativa) del ricorrere dei requisiti per autorizzarne la permanenza sul territorio nazionale, anche in applicazione della clausola di salvezza, di cui all’art. 5, co. 9 T.U.I.: “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”; laddove la P.A. s’è limitata “a sostenere che il ricorrente “risulta attualmente sprovvisto di qualsivoglia ulteriore e valido requisito a regolarizzare la propria posizione su questo TN”, omettendo una valutazione completa della sua situazione personale, nonché privandolo della possibilità di interloquire con le Autorità competenti, al fine di valutare il ricorrere dei presupposti per il rilascio/rinnovo del soggiorno ad altro titolo, a mente dell’articolo 5, co. 9, d. lgs cit.”; nell’omettere il preavviso di diniego, la P. A. si era trincerata “dietro l’asserita irreperibilità del cittadino straniero, sebbene fosse in possesso del suo numero di cellulare, fornito in sede di rinnovo, attraverso il quale avrebbe agevolmente potuto rintracciarlo”; “il ricorrente s’è recato, più volte (da ultimo in data 17.10.19) e sempre spontaneamente, presso l’Ufficio Immigrazione al fine di conoscere lo stato della pratica, così dimostrando interesse al procedimento amministrativo ed un comportamento opposto ad una volontà a rendersi “irreperibile”; “tale modus operandi risulta illegittimo perché, trattandosi di rinnovo di permesso di soggiorno e non di primo rilascio, l’Amministrazione era tenuta ad una più attenta ponderazione degli interessi coinvolti”;
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 Cedu, art. 41 Carta di Nizza – artt. 2, 3 e 6 l. 241/90 – artt. 3, 6, lett. “a” e “b” – artt. 5, co. 5, 6, 7, 8, 9 t.u.i. – art. 26, co. 2 e 3 T.U.I. – art. 2 l. 1228/54 – art. 3 l. 94/09). Eccesso di potere (difetto d’istruttoria e motivazione - ingiustizia manifesta - travisamento): quanto ai presupposti che avevano fondato il diniego gravato, vale a dire: a) irreperibilità, b) irregolarità d’attività lavorativa, il ricorrente denunziava che gli stessi fossero “frutto di un’istruttoria parziale ed inadeguata, nonché compiuta in violazione dell’art. 8 CEDU, secondo cui l’Autorità pubblica non può ingerire nella vita privata se non per ragioni di pubblica sicurezza e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, per cui, prima di adottare un atto invasivo della sfera giuridica del ricorrente, avrebbe dovuto garantire la partecipazione dell’istante al procedimento” (cfr. motivo 1). Seguiva la confutazione dei presupposti del decreto in questione, per la quale si rinvia alla lettura dell’atto introduttivo del giudizio, per evidenti ragioni di sintesi, non senza porre in risalto che, secondo il ricorrente, “era circostanza ben nota all’Autorità procedente che l’utilizzo dell’indirizzo di via -OMISSIS- era uno strumento fornito dall’ente locale (delibera n. 1017 del 12.12.2014) a soggetti (italiani o stranieri) abitualmente dimoranti sul territorio comunale e momentaneamente impossibilitati a documentare la propria posizione abitativa ed a provvedere all’iscrizione anagrafica”; che “il ricorrente, dimorante nel territorio di Napoli, ha correttamente instato per il rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio, a fronte dell’iscrizione anagrafica alla via -OMISSIS-”; che “l’omesso preavviso e l’immediata notifica del decreto di espulsione – eseguito attraverso accompagnamento coatto alla frontiera il 18.10.2019 – gli avevano impedito di “sanare” le irregolarità amministrative rilevate, dalla P.A., solo in sede di rigetto”; che “la Questura affermava la strumentale creazione di una "ditta fantasma", nonché la mancanza di idonei requisiti reddituali, riportando che “l’ultima dichiarazione dei redditi presentata da parte di quest’ultimo… era relativa al decorso anno di imposta 2017 (…)”, ma “tale contestazione appariva (…) contraddittoria, atteso che il d.P.R. 322/98 in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi prevede, all’art. 2, che “le persone fisiche e le società o le associazioni, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”, ed il ricorrente aveva avanzato istanza di rinnovo nel marzo 2019, correttamente allegando dichiarazione dei redditi 2018 (relativa all’anno d’imposta 2017)”, laddove “gli sarebbe stato impossibile produrre documentazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2018, non essendo ancora decorsi i termini per l’annuale presentazione della dichiarazione” e lo stesso “non ha potuto produrre ulteriore documentazione reddituale, in questa sede, poiché, contestualmente alla notifica del diniego impugnato, gli veniva notificato decreto di espulsione, il 17.10.2019, eseguito a mezzo di accompagnamento coatto alla frontiera il 18.10.2019”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando relazione della Questura di Napoli, ove erano segnalati precedenti della Sezione, circa la residenza “convenzionale” di via -OMISSIS- e la sua inidoneità a fornire la prova, allo straniero, di un’idonea situazione alloggiativa nel Comune di Napoli.
Nell’imminenza della discussione, parte ricorrente produceva memoria, in cui riepilogava le ragioni a fondamento del gravame e documentava che, quanto all’espulsione prot. 80431/19, la stessa era stata annullata dal G.d.P. di Napoli, con ordinanza del 29.11.2021.
All’udienza pubblica di smaltimento del 4.05.2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato.
Fondata e dirimente, in particolare, si presenta la prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, in narrativa ampiamente riferita, nella quale s’è contestato il mancato preavviso da parte della Questura, al ricorrente, del diniego dell’istanza di rinnovo e di conversione del permesso per ragioni umanitari, di cui il medesimo ricorrente aveva in precedenza usufruito, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La circostanza che tale adempimento partecipativo sia stato, in concreto, omesso, è pacifica, tanto da essere stata oggetto di specifico approfondimento, nel testo del decreto gravato, allorché la Questura, per giustificare tale omissione, ha richiamato l’art. 2, co. 1, secondo alinea, della l. 241/90, vale a dire la norma, secondo cui: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
In linea preliminare, rileva il Collegio che, in tal modo, la Questura di Napoli ha compiuto un’illegittima sovrapposizione, alla materia del preavviso di diniego, regolata dall’art. 10 bis l. 241/90, di un istituto – quello della “decisione amministrativa in forma semplificata” – che, evidentemente, esprime un principio differente, non automaticamente trasferibile al tema, oggetto dell’odierna analisi, del rispetto delle garanzie partecipative nel procedimento.
In pratica, dire che la decisione amministrativa può essere assunta in forma semplificata non equivale, ad avviso del Collegio, a dire che possono essere, per ciò solo, pretermesse le garanzie apprestate, a fini partecipativi, dall’ordinamento.
Per di più, il diniego, assunto con il decreto impugnato, appare il risultato di una motivazione, da parte della Questura, piuttosto articolata e complessa, sicché il riferimento alla “decisione amministrativa in forma semplificata”, ex art. 2, co. 1, l. 241/90, risulta, a ben vedere, anche contraddittorio, oltre che scarsamente pertinente.
Ciò vale tanto più in un settore, quello delle determinazioni negative della P.A., in sede di esame delle istanze di rinnovo di permesso di soggiorno, estremamente delicato, ed in cui si registrano plurime pronunce, tese viceversa a porre in risalto, in linea generale e salve talune eccezioni, che non ricorrono peraltro nella specie, l’indefettibilità del rispetto della scansione procedimentale, che vuole come il destinatario del provvedimento negativo sia preavvertito dell’intento dell’Amministrazione, in modo da potere controdedurre al riguardo, così cercando d’orientare, in un’ottica democratica ed anche deflattiva del contenzioso, la decisione finale, in senso favorevole ai propri interessi.
Cfr. in tali sensi, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 20/06/2022, n. 5080: “Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, ove costituisca atto discrezionale e non vincolato , deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, senza che possa trovare applicazione l'art. 21 octies della stessa l. n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i), d. l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020”; cfr. anche, con specifico riferimento alla specie, Consiglio di Stato, Sez. III, 8/10/2021, n. 6743: “È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, opposto per mancanza di stabile dimora presso la residenza dichiarata , che non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto”; nonché T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 27/07/2020, n. 824, ove si prefigurano forme alternative di comunicazione del preavviso, ex art. 10 bis l. 241/90, anche in caso d’irreperibilità del destinatario del diniego: “A seguito dell’accertata irreperibilità del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno presso il domicilio dallo stesso indicato nella domanda, la notifica del preavviso di diniego deve essere fatta al procuratore nominato, ovvero (sc. la P.A.) deve sollecitare lo stesso procuratore affinché si perfezioni la notifica personale all’interessato” (nel caso specifico, oltretutto, parte ricorrente ha affermato che la Questura era in possesso del suo numero di cellulare e d’essersi recato, più volte, presso gli uffici della stessa Questura, per conoscere lo stato di avanzamento della sua pratica, circostanza quest’ultima che, sia pur sfornita di specifica prova, è significativamente corroborata proprio dalla firma, apposta dal ricorrente nella notifica, in calce al decreto gravato, indicativa di un suo approccio, quanto meno, collaborativo con la P.A.).
Del resto, i casi, nei quali il diniego in questione assume natura vincolata, e che giustificano, pertanto, secondo la giurisprudenza, l’omessa comunicazione del preavviso, ex art. 10 bis cit., sono significativamente diversi da quello di specie, come, ad esempio, risulta dalla massima del Consiglio di Stato, Sez. III, 7/07/2022, n. 5658: “La condanna dello straniero per i reati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e, dunque, irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l'impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l' art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 considerato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso”.
Sicché ne risulta confermato che, come statuito anche dalla Sezione, “deve ritenersi viziato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis, l. n. 241/1990, in quanto detta norma si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte eccetto quelli individuati dal legislatore e, quindi, anche ai procedimenti relativi al rinnovo del permesso di soggiorno, allorquando risulti, come nella fattispecie, che tale comunicazione avrebbe consentito allo straniero di comprovare la propria situazione e di introdurre nel procedimento elementi astrattamente utili alla determinazione conclusiva ” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VI, 1/06/2020, n. 2093).
Orbene, trascorrendo al caso specifico, il Tribunale ritiene che il ricorrente, ove preavvertito dell’intento, della Questura di Napoli, di respingere l’istanza in oggetto, ben avrebbe potuto segnalare circostanze a lui favorevoli, e che avrebbero potuto, se del caso, condurre la P. A. ad una diversa determinazione, conclusiva del procedimento, instauratosi a seguito della ricezione di detta istanza.
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti circostanze:
Il ricorrente instava non già per la prima concessione del permesso di soggiorno, bensì per il suo rinnovo, ed il titolo, che precedentemente lo legittimava a permanere nel territorio nazionale era costituito da un permesso di soggiorno, per motivi umanitari, il che doveva essere tenuto nel debito conto dalla Questura, che ha, invece, del tutto obliterato tale elemento (tanto da far seguire, alla notifica del diniego, l’immediata espulsione dello stesso ricorrente, dal territorio nazionale);
La residenza “convenzionale” di via -OMISSIS-, oggetto della delibera di Giunta Comunale di Napoli, n. 1017 del 30/12/2014 (avente ad oggetto "Approvazione delle Linee di Indirizzo per l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale"), che ha costituito, per un certo periodo di tempo, una “fictio”, apprestata dallo stesso ente locale per dotare figurativamente persone, senza fissa dimora, di una residenza nel territorio comunale, deve ritenersi che fosse ben nota alla Questura; soprattutto, detta situazione non poteva, sic et simpliciter , consentire la pretermissione degli adempimenti partecipativi, che la legge pone a carico della Questura medesima; tanto più che, come segnalato dal ricorrente, “l’omesso preavviso e l’immediata notifica del decreto di espulsione – eseguito attraverso accompagnamento coatto alla frontiera il 18.10.2019 – gli avevano impedito di “sanare” le irregolarità amministrative, sollevate dalla P.A. solo in sede di rigetto”;
Il ricorrente ha avanzato istanza di rinnovo, nel marzo 2019, allegando la dichiarazione dei redditi 2018 (relativa all’anno d’imposta 2017), sicché, come dallo stesso dedotto, “gli sarebbe stato impossibile produrre documentazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2018, non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione”; del resto, lo stesso ricorrente non aveva potuto “produrre ulteriore documentazione reddituale (né in sede procedimentale, stante l’omesso preavviso di diniego, né successivamente, in sede di giudizio), poiché (lo si ribadisce) contestualmente alla notifica del diniego impugnato, gli era stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale, in data 17.10.2019, eseguito a mezzo di accompagnamento coatto alla frontiera, in data 18.10.2019” (e non può tacersi, a tale riguardo, come il decreto di espulsione, prot. n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli e notificato, al ricorrente, lo stesso 17.10.2019, sia stato, medio tempore , annullato, dal G. d. P. di Napoli, mercé il provvedimento, esibito dalla difesa in data 3.04.2023).
Orbene, la considerazione unitaria di tali elementi induce il Tribunale a ritenere che, nella specie, la comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. 241/90, si ponesse come adempimento necessario, nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa discrezionale, esercitata nella specie dalla Questura di Napoli, e che, quindi, la sua omissione vizi, irrimediabilmente, il provvedimento gravato; dovendo pertanto, in ottica conformativa, essere ripreso, dalla stessa Questura di Napoli, il procedimento, dal punto in cui si sono registrate le rilevate criticità, con l’osservanza dei dettami della presente decisione (s’osserva che, stante l’attuale assenza dell’istante dal territorio italiano, per effetto dell’espulsione dal territorio nazionale, illo tempore decretata, la notifica del preavviso di diniego, già illegittimamente omesso, al fine di garantire la sua potenziale partecipazione alla fase decisoria del procedimento dovrà, ove tale assenza permanga, inevitabilmente coinvolgere, allora, il suo procuratore, giusta quanto emerge dalla massima del T. A. R. Puglia – Lecce, che s’è citata in precedenza).
L’accoglimento del gravame, per il motivo formale, sopra enunciato, deve ritenersi assorbente delle ulteriori doglianze, prospettate nell’atto introduttivo del giudizio.
Le spese di lite, per la peculiarità della specie e per l’esistenza di precedenti contrastanti, vanno eccezionalmente compensate, tra le parti, fermo, tuttavia, restando il rimborso del contributo unificato versato, da porre a carico del Ministero dell’Interno, con attribuzione in favore del difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, da porre a carico del Ministero dell’Interno, con attribuzione in favore del difensore del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c. p. c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.