Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cecilia Gerace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Civile di Locri, in funzione di giudice del lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 20/09/2021, nel procedimento n. di RG 1082/2019, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 5/09/2024, la Sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 20/09/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nella parte in cui è stato dichiarato il diritto della ricorrente “ a percepire l’indennizzo de quo ( ndr: di cui alla legge n. 210/1992) con la rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale quale componente dell’intero indennizzo previsto dalla legge 210/92 e gli interessi legali ” e per l’effetto il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo di € 5.283,17 nonché “ al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”.
1.1. A fondamento della domanda la ricorrente deduce, e comprova con pertinente documentazione, che il titolo azionato è stato notificato al Ministero della Salute debitore in data 10.4.2022 munito di formula esecutiva, ed ha acquistato autorità di giudicato per mancata impugnazione, così come attestato dalla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 13.04.2022.
1.2. Chiede, dunque, al Tribunale, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la piena ed integrale esecuzione del giudicato, invocando inoltre la nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di un Commissario ad acta che provveda in luogo e a spese del Ministero soccombente, con condanna alle spese del presente giudizio.
2. Per resistere al ricorso, in data 9/09/2024, si è costituito il Ministero della Salute, con atto di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4.1. Ed infatti, il ricorso:
- è ammissibile, in quanto il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 10.4.2022 all’indirizzo PEC risultanti nei pubblici elenchi, con la conseguenza che è anche decorso il termine di legge di 120 gg. ex art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dalla suddetta notifica senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto;
- è fondato, atteso che permane l’inadempimento del Ministero intimato, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
4.2. Va dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato, mediante il pagamento delle somme ancora dovute alla ricorrente.
5. Il Ministero della Salute dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in parola entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , che il Collegio individua nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico del Ministero resistente.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
6. L’eventuale richiesta di proroga del detto termine per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere, dunque, accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando al Ministero stesso termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Ministero stesso;
- condanna il predetto Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali accessori di legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi, in favore dell’avv. Maria Cecilia Gerace ex art. 93 c.p.c.;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Ministero della Salute, ed al Prefetto di Roma in qualità di nominato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO