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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.5016/2019 pendente
TRA
1) codice fiscale , , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Donato Pennetta, del foro di Avellino, codice fiscale elettivamente domiciliati C.F._2
all'indirizzo p.e.c.: Email_1
2) codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Sorice, codice fiscale
, p.e.c.: C.F._4 Email_2
3) codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._5
difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Stefano Rosa, codice fiscale
, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e C.F._6
notificazioni all'indirizzo p.e.c.: ; Email_3
- Appellanti-
CONTRO quali costituenti l'originaria e Controparte_2 [...]
Controparte_3
(partita iva ), in persona del curatore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, avv. Fioravante Del Giudice, autorizzato con provvedimento del Giudice delegato del 20.11.2019, rappresentato e difeso dall'avv. Modestino Acone, codice fiscale p.e.c.: o numero di fax C.F._7 Email_4
082525164, giusta procura a margine, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
1 via G. Martucci n.48 presso lo studio legale Associato Verde;
- Appellata-
- codice fiscale CP_4 C.F._8 Controparte_5
codice fiscale e codice fiscale C.F._9 Controparte_6
quali eredi di - appellati contumaci- C.F._10 Controparte_3
NONCHÉ
- codice fiscale , Controparte_7 C.F._11 [...]
codice fiscale e Controparte_8 C.F._12 Controparte_9
codice fiscale
[...] C.F._13 quali eredi di;
Persona_1
- codice fiscale;
Parte_3 C.F._14
- codice fiscale in proprio e quale Parte_4 C.F._15
procuratore di codice fiscale;
Persona_2 C.F._16
- codice fiscale;
Parte_5 C.F._17
- codice fiscale , Parte_6 C.F._18
- codice fiscale , Parte_7 C.F._19
- codice fiscale , Parte_8 C.F._20
tutti elettivamente domiciliati presso l'avv. Bruno Meoli, difensore costituito nel primo grado di giudizio, con studio in Avellino al Viale Italia 193;
- , codice fiscale , in proprio e quale Controparte_10 CodiceFiscale_21
delegata alla ricostruzione ex lege 219/81, elettivamente domiciliata presso l'avv.
Eleonora Guerriero, difensore costituito nel primo grado di giudizio, con studio in
Avellino via Enrico Capozzi n. 62;
- , codice fiscale elettivamente domiciliato Parte_9 C.F._22
presso l'avv. Stefania Labruna, difensore costituito nel primo grado di giudizio, con studio in Avellino alla via Tagliamento 43;
- , codice fiscale , elettivamente domiciliata presso CP_11 C.F._23
l'avv. Francesco Ettore Bruno, difensore costituito nel primo grado di giudizio, con studio in Avellino al Corso Umberto I n. 61;
- codice fiscale , residente in [...] C.F._24
Terminio 10;
2 - , codice fiscale ,residente in [...]alla CP_13 C.F._25
via Terminio 10;
- , codice fiscale , residente in Avellino Controparte_14 C.F._26 alla via Tagliamento n. 165;
- , codice fiscale , residente in [...]S. Controparte_15 C.F._27
Spirito alla via Napoli n.229/6, , codice fiscale Controparte_16
, residente in [...], C.F._28
codice fiscale , residente in [...] C.F._29
Garruba n.17, , codice fiscale , residente in [...]Persona_2 C.F._30
al Largo Adua n.24, quali eredi di ; Persona_3
- quale amministratore p.t. e delegato alla ricostruzione ex lege CP_18
219/81 del fabbricato (unitamente a . Controparte_10
- Appellati tutti contumaci-
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1828/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 19.11.2018;
CONCLUSIONI
- per gli appellanti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
"
[...]
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 283 с.р.с.;
a) in via principale, accogliere l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: respingere sia la domanda proposta dalla di Controparte_3 risoluzione del contratto di appalto e della successiva scrittura privata per colpa dei committenti
e che la conseguenziale domanda di Parte_1 Parte_2 Controparte_19 pagamento dell'equivalente monetario delle opere eseguite e, in accoglimento della domanda riconvenzionale come limitata in premessa e proposta nel presente grado da e Parte_2
fatta propria da in termini di mero accertamento della Controparte_19 Parte_1 sussistenza del grave inadempimento dell'originaria dichiarare risolto il CP_2
contratto di appalto inter partes;
- in via subordinata, nel caso di conferma della statuizione di risoluzione del contratto di appalto per colpa degli appellanti, riformare, anche previa rinnovazione della CTU nel presente
3 grado di giudizio, la sentenza in relazione alle singole statuizione di condanna, con il rigetto della domanda di pagamento dell'equivalente monetario delle opere eseguite per mancanza di prova del credito della società appaltatrice nei confronti dei singoli condomini e comunque per inesistenza del credito nei confronti degli appellanti, limitando in via ulteriormente subordinata la condanna di alla somma di € 10.240,12; Parte_1
- condannare la alla refusione delle spese del doppio grado di CP_3 Controparte_3 giudizio in favore degli appellanti e e del solo presente grado in favore Pt_2 CP_1 dell'appellante ”. Pt_1
- per l'appellato Controparte_20
"previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'appello con la
[...]
condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado di giudizio".
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 24/10/2006 la in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore , quale mandataria Capogruppo Parte_10
dell' e , citava dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Avellino i sig.ri e Persona_1 Parte_5 Parte_2 Parte_6
(in proprio e quali aventi causa di e nonché di Persona_4 Persona_5
e ); ; Persona_6 Persona_7 Parte_9 Parte_1 Parte_4
(in proprio e quale procuratore dei germani ed ); Parte_11 Persona_3 Parte_3
; (in proprio
[...] Parte_8 Parte_7 Controparte_1
e quale cessionario dei diritti e;
CP_21 CP_22 CP_23
); (in proprio e CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_10 quale cessionaria dei diritti di e ); Persona_8 Persona_9
premettendo in fatto che:
1- con atto del 8 dicembre 1998 le veniva affidato l'appalto per la ricostruzione del fabbricato condominiale, danneggiato dal sisma del 1980, sito in Avellino Piazza Libertà
n 32 (“Palazzo Labruna”) ammesso al contributo ex l. 219/1981; le parti pattuirono che il pagamento degli accolli spesa (al netto del contributo pubblico) sarebbe stato a carico dei committenti secondo un piano di riparto costituente parte integrante del contratto,
4 con esclusione del vincolo di solidarietà; non tutti i proprietari dell'originario condominio aderirono alla stipula del contratto, essendo ad esso rimaste estranee e;
CP_11 Parte_12 quest'ultime proprietarie dissenzienti non avevano provveduto al pagamento delle quote di accollo spesa di loro competenza, maturate al XIV S.A.L. per un importo complessivo di € 191.731,66 (€ 69.209,67 a carico di ed € 122.521,89), sicché CP_11
furono promesse azioni di recupero del credito in sede monitoria;
frattanto veniva annullata in sede giudiziale la delibera del condominio convenzionale adottata in data 18.11.1998, con la quale era stata approvata a maggioranza la stipula del contratto d'appalto in parola;
alla luce di tali eventi, la in data 9 luglio 2004, concludeva con Controparte_2
, anche in qualità di procuratore di , Parte_2 Parte_4 Persona_2
, , , , Persona_3 Persona_1 Controparte_1 Controparte_10
e , un accordo transattivo ed integrativo Parte_8 Parte_7 dell'originario appalto, in forza del quale questi ultimi, interessati alla conclusioni dei lavori, si accollavano, in proporzione alle rispettive quote e senza vincolo di solidarietà, il debito gravante sulle condomine morose, secondo un piano di rateizzazione, a fronte della cessione dei crediti litigiosi vantati dall'impresa; il medesimo accordo prevedeva inoltre a carico dei committenti che aderivano alla transazione il versamento di una somma pari ad € 45.591,81 per aggiornamento prezzi, oltre al pagamento dei lavori ancora a farsi per la parte che sarebbe maturata a carico delle condomine e senza vincolo di solidarietà e secondo le rispettive quote Pt_12 CP_11 condominiali;
l'accordo stabiliva, ad integrazione delle previsioni dell'originario appalto, che il prezzo delle opere da eseguire (stimato in € 262.103,32), sarebbe stato corrisposto dai condomini committenti entro i quindici giorni successivi all'emissione dei successivi stati di avanzamento lavori, da redigersi a cura del D.L. non appena gli stessi avessero raggiunto l'importo di € 26.000,00; nei mesi successivi, la direzione dei lavori, nonostante la diffida comunicata dall'impresa in data 23.03.2006, ritardò l'emissione del benché le opere Parte_13
5 eseguite avessero abbondantemente superato la soglia limite stabilita in € 26.000,00, ammontando a complessivi € 88.941,08; tale condotta costituiva grave inadempimento a carico degli obbligati, idonea a determinare la risoluzione del contratto d'appalto del 1998 e della transazione del 2004; per effetto della risoluzione, era venuta meno la natura parziaria dell'obbligazione assunta dai committenti, sicché essi dovevano rispondere in solido del pagamento delle differenze non corrisposte, complessivamente calcolate in € 231.694,76, con l'aggiunta di quanto dovuto per la revisione prezzi spettante all'impresa; chiedeva pertanto la condanna solidale delle parti convenute al pagamento della somma sopra indicata, previa declaratoria di nullità del contratto d'appalto, stante l'annullamento della delibera condominiale che lo aveva approvato, ovvero di risoluzione dello stesso per grave inadempimento dei committenti.
Si costituivano in giudizio , , , Persona_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
in proprio e quale procuratore di , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Controparte_1 Controparte_10 Parte_7
e , chiedendo respingersi la domanda di risoluzione del contratto Parte_8 per grave inadempimento proposta dall' essendo i committenti in Controparte_2
regola con il pagamento delle quote stabilite negli accordi sottoscritti ed avendo, per contro, l'impresa:
a) sospeso ingiustificatamente i lavori, violando il termine di ultimazione fissato nell'atto di transazione (dodici mesi dalla stipula dell'accordo transattivo);
b) realizzato opere incomplete e viziate, così come emerso da apposito verbale di constatazione del 23 gennaio 2006, redatto in contraddittorio con la direzione dei lavori;
c) ingiustamente avanzato pretese di revisione dei prezzi contrattuali, nonostante fosse stata prevista apposita clausola di immodificabilità degli stessi;
i convenuti contestavano altresì la dedotta nullità del contratto d'appalto, essendo i vizi della delibera assembleare rilevanti nei soli rapporti interni fra i condomini e non nei confronti della ditta appaltatrice;
spiegavano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento della ovvero, in via subordinata, di Controparte_2
6 cessazione per recesso unilaterale spiegato dai committenti in data 14 ottobre 2006, nonché di risarcimento danni, in misura corrispondente alla penale contrattuale (€
129,12 per ogni giorno di ritardo), oltre al maggior pregiudizio sofferto dalla committenza da calcolarsi in corso di causa;
chiedevano estendersi il contraddittorio all'impresa mandante Controparte_3
invocando la chiamata in causa degli eredi di questi nelle persone di , CP_4
e . Controparte_5 Controparte_6
Si costituiva precisando che la delibera con la quale era stato approvato Parte_9
l'affidamento dei lavori alla non era quella del 18 Controparte_2
novembre 1998, come erroneamente dedotto, bensì quella del 12 aprile 1999, oggetto di impugnazione da parte di;
CP_11 aderiva alle difese spiegate dagli altri convenuti costituiti con riferimento al rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attrice; contestava la sussistenza dei presupposti del recesso unilaterale, subordinatamente dedotto dai primi;
in via riconvenzionale aderiva alla domanda di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e chiedeva la condanna della e degli Controparte_2
eredi di in solido fra loro, al ristoro dei danni economici sofferti. Controparte_3
Si costituivano i chiamati in causa , e CP_4 Controparte_5 CP_6
, aderendo alle difese attoree;
[...]
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato CP_4
all'eredità paterna;
e chiedevano accertarsi il proprio difetto di Controparte_5 Controparte_6
legittimazione stante l'avvenuta cessazione dell'impresa e la cessione Controparte_3 delle attività aziendali alla Caredil S.r.l., nonché, in via subordinata, ed in caso di accoglimento delle pretese economiche avanzate dai convenuti, limitare la quota di responsabilità di verso la committenza alla misura del 10% e Controparte_3 condannare comunque la a tenere indenne l'impresa CP_2 Controparte_2
mandante nella misura del 99 % delle somme eventualmente dovute.
7 Nel corso del giudizio si costituivano nuovi procuratori per e Controparte_10 CP_1
. Controparte_1
Rimanevano contumaci , e Parte_1 CP_12 CP_13 [...]
. CP_14
Si svolgeva nelle more del giudizio il procedimento cautelare incidentalmente promosso dai convenuti , , , Persona_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
in proprio e quale procuratore di , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Controparte_1 Controparte_10 Parte_7
e nei confronti dell'impresa attrice, volto all'immediato rilascio del Parte_8
cantiere.
Il Tribunale respingeva, anche in sede di reclamo, l'istanza in questione.
In data 23 gennaio 2008, essendo stato dichiarato nelle more il fallimento della si costituiva in prosecuzione del giudizio la curatela, giusta Controparte_2
autorizzazione del giudice delegato.
In data 6 marzo 2009 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di R_
; la causa veniva riassunta dalla curatela attrice anche nei confronti di
[...] [...]
, quale amministratore pro tempore e delegato alla ricostruzione del CP_18
Condominio di Piazza Libertà n. 32 in Avellino, rimasto contumace.
Si costituivano , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
eredi di .
[...] Persona_1
In data 17 febbraio 2010 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di sicché la causa era riassunta dalla curatela attrice. Persona_3
Restavano contumaci , , ed , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 Parte_11
quali eredi di . Persona_3
L'istruttoria consisteva nell'interpello dei convenuti, nell'escussione di testi e nell'espletamento di c.t.u. (ing. , depositata in data 23.11.2016 ed integrata in R_0
8 data 29 maggio 2017.
Si costituiva, infine, in data 7 luglio 2017, l'interveniente allegando le CP_11
pronunce giudiziali con le quali erano state annullate le delibere di ricostruzione del fabbricato condominiale e respinte le richieste di pagamento avanzate nei propri confronti dalla chiedendo accertarsi difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, non avendo ella mai sottoscritto alcun contratto d'appalto.
All'udienza del 08.03.2018 le parti precisavano le conclusioni e il giudice introitava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Avellino, con la sentenza n.1828 del 19 novembre 2018, pubblicata il 19.11.2018, così provvedeva:
a) Pronuncia la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa e della transazione integrativa per colpa dei committenti;
b) condanna i convenuti a corrispondere alla Controparte_3 in persona del curatore pro-tempore, le seguenti somme, oltre interessi
[...] legali dalla data della domanda al soddisfo: a. e Parte_8 Parte_7
, in solido fra loro: € 7.963,62; b. : € 29.906,76; c.
[...] Controparte_1
: € 24.670,39; d. € 47.034,94; e. Parte_9 Parte_1 [...]
€ 38.307,26; f. , ed , in Pt_2 Parte_4 Persona_2 Persona_3 solido fra loro, nonché per quest'ultimo gli eredi , , Controparte_15 Controparte_16
[...
e , secondo le rispettive quote ereditarie: € 15.856,69; CP_17 Parte_11
, , Controparte_24 Controparte_8 Controparte_9
, in qualità di eredi di , secondo le rispettive quote ereditarie:
[...] Persona_1
€ 2.904,44; h. : € 10.832,79; Controparte_10
c) compensa per la metà le spese di lite e per l'effetto condanna i convenuti CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 eredi di Persona_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
, in proprio e quale procuratore di , ,
[...] Persona_2 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_10 Pt_9 Pt_9 Parte_1
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
9 , , , , in Controparte_15 Controparte_16 CP_17 Parte_11 qualità di eredi di , in solido fra loro, a rifonderne alla Persona_3 CP_3
ATTRICE, la parte residua, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, € 808,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore degli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone dichiaratisi antistatari;
d) compensa interamente le spese di lite fra le altre parti;
e) pone i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 4 agosto 2017, a carico delle parti secondo le quote indicate in motivazione”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
interponevano appello chiedendone l'integrale riforma in ragione dei seguenti
[...] motivi:
1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.; inesistenza del grave inadempimento imputabile alla committenza;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
violazione e falsa applicazione di principi in tema di riparto dell'onere della prova;
2) infondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della impresa appaltatrice come proposta in primo grado
3) erroneità della condanna alla restituzione per equivalente ex art. 2033 delle opere già realizzate;
insussistenza del presupposto della risoluzione del contratto di appalto;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
4) insussistenza del presupposto dell'inadempimento grave;
condanna alla restituzione per equivalenza ex art. 2033 c.c. delle opere già realizzate;
erroneità della sentenza in relazione alla posizione dei singoli comproprietari.
Con ricorso ex art. 351, comma 2 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 [...]
chiedevano sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della Controparte_1 sentenza impugnata ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 5016/2019, si costituiva in giudizio la curatela del
Controparte_3
10 L'udienza ex art. 351, comma 2 c.p.c. veniva fissata per il 20.12.2019 ed il ricorso era rigettato con ordinanza del 08.01.2020.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo la causa perveniva da ultimo all'udienza del 31.05.2024, allorquando la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Venivano depositate comparse conclusionali e relativa replica dalle parti.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 08.11.2019 a fronte della sentenza n. 1828/2018, non notificata, pubblicata il 19.11.2018 il cui termine per proporre impugnazione sarebbe spirato il
19/11/19 a mente dell'art 327 cpc nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con la Legge del 18 giugno 2009, n. 69.
Nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo l'appellante censura la sentenza gravata sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.; inesistenza di grave inadempimento imputabile alla committenza;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
violazione e falsa applicazione di principi in tema di riparto dell'onere della prova laddove il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la
[...]
ed i comproprietari del fabbricato di Piazza Libertà sull'assunto che, Controparte_2 all'esito della CTU, fossero risultate fondate le doglianze esposte dalla società attrice.
Per contro l'appellata Curatela deduceva l'insussistenza della violazione dell'art. 112 Contr cpc atteso che con la domanda introduttiva del giudizio l' veva proposto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto (come integrato dall'accordo del 2004), accolta dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Invero, al fine di individuare il petitum della controversia in esame occorre avere riguardo alle richiesta formulate a pag. 11 dell'atto introduttivo di primo grado laddove
11 l' chiedeva espressamente che : venisse dichiarata la nullità Controparte_2
del contratto di appalto dell'8/12/98 (a causa) dell'annullamento della delibera condominiale del
18/11/98 ovvero l'avvenuta risoluzione o pronunciata la risoluzione per grave inadempimento dei condòmini committenti per tutte le ragioni di cui alla lettera raccomandata del 5 luglio 2004
(integralmente riportata nella premessa), con conseguente condanna (dei convenuti) al pagamento delle somme ancora dovute per il lavori eseguiti per la somma di euro 236.778,00 oltre a revisione di prezzi, ovvero della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa con rivalutazione e interessi od, ancora, affinché venisse pronunciata la risoluzione dell'accordo transattivo del 9 luglio 2004 per grave inadempimento dei condòmini sottoscrittori per tutti i motivi indicati nella lettera raccomandata del 26 Marzo 2006, con condanna dei sottoscrittori al pagamento delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti e per la revisione dei prezzi in uno alla rivalutazione ed interessi come maturati con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori antistatari.
Vi è dunque piena corrispondenza l'oggetto della domanda: risoluzione del contratto dell'8/12/98 (come integrato dalla transazione del 2004) con condanna al pagamento delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti per la somma di euro 236.778,00 o per la maggiore o minore somma dovuta da accertarsi in corso di causa ed il decisum del
Tribunale irpino che, in accoglimento del petitum ha accertato il grave inadempimento della committenza consistito nelle opere rinvenute in loco dal CTU, privi di vizi rilevanti, per importi anche superiori a quanto fatturato dall'impresa alla data del 3 ottobre 2005 e non corrisposti alla medesima nei termini pattuiti nonché nella omessa emissione del da Parte_13 parte della direzione dei lavori, in violazione degli accordi contenuti nel contratto integrativo del
9 luglio 2004”.
Al contrario, ed erroneamente, gli appellanti avevao individuato il petitum nella somma di € 88.941,08 quale la cifra complessiva cui si era pervenuti a causa dell'emissione di SAL una volta superato l'importo di € 26.000,00.
Tanto ritenuto in fatto, occorre precisare in diritto che l'appalto, a norma dell'art. 1655
c.c., è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Esso configura un'operazione economica che prende avvio dall'incarico, conferito dal committente a un'impresa dietro la promessa di un corrispettivo
12 preordinato alla realizzazione di un'opera o di un servizio. Costituisce titolo di obbligazioni corrispettive che comportano, per l'appaltatore, l'assunzione dell'obbligo di eseguire un'opera ovvero un servizio nonché la consegna dell'opera finita al committente contro il pagamento di un compenso in denaro.
Secondo la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Difatti, secondo la Corte di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2,
Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Invero, in generale, il Legislatore nei contratti a prestazioni corrispettive ha voluto assicurare che la parte che agisca in giudizio per l'esecuzione della prestazione dovuta
(come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, ponendo a suo carico l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione (se trattasi di prestazioni da eseguirsi contestualmente), ovvero di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa (come avviene per l'appaltatore) proceda per prima all'adempimento dell'obbligazione di un facere, in ragione del quale la controparte è tenuta al pagamento del corrispettivo (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
Nel caso di specie l' sulla base delle risultanze della CTU Contr Controparte_2
13 ha dedotto e provato l'inadempimento quale mancato pagamento del corrispettivo delle opere eseguite. Difatti secondo il Tribunale “L'esito della c.t.u. ha dato ragione delle doglianze esposte dalla società attrice. Il nominato ausiliario ha rinvenuto presso il Comune di
Avellino l'ultimo computo estimativo relativo ai lavori di ricostruzione dello stabile ed ha confrontato lo stesso con le opere riscontrate nel corso dei sopralluoghi escludendo le lavorazioni rimaste incompiute;
ha quindi proceduto ad una stima delle opere poste in essere, chiarendo che esse devono ritenersi conformi alle regole dell'arte e prive di vizi, benché in parte incomplete, non essendo stato portato a termine l'appalto (pag.22 della relazione depositata in data 23.11.2016); ha infine confrontato il valore complessivo dei lavori stimati con la documentazione contabile presente in atti, comprovante i pagamenti eseguiti dalla committenza al netto del contributo pubblico, riscontrando una differenza dare/avere di € 177.476,91 in favore della Controparte_2
(cfr. calcoli alle pagg.14 - 24 della relazione integrativa del 29 maggio 2017)(…)
[...]
In particolare, ha precisato che, in forza delle intese raggiunte, la committenza avrebbe dovuto corrispondere i pagamenti all'emissione di ciascun S.A.L. da redigersi quando le lavorazioni avessero raggiunto il valore di € 26.000,00 ma che, nonostante si fosse arrivati alla cifra di €
88.941,08 (cfr. missiva del 23 marzo 2006), la controparte non aveva ottemperato ai propri obblighi, il che aveva impedito anche l'erogazione del residuo contributo pubblico. Deve dunque ritenersi idoneo a completare l'onere istruttorio a carico dell'impresa, relativo all'esecuzione dei lavori ed alla maturazione del corrispondente credito pecuniario, il rilievo del c.t.u. circa
l'assenza di vizi rilevanti, nonché la stima da parte del medesimo ausiliario di lavorazioni, rinvenute in loco, per importi anche superiori a quanto fatturato dall'impresa alla data del 3 ottobre 2005. Ne segue che a fronte di un siffatto quadro probatorio gravava sulla committenza dimostrare l'assenza di insoluti tali da giustificare la sospensione dei lavori da parte dell'impresa, acclarata dalla corrispondenza scambiata fra le parti nel marzo 2006.
La motivazione è conforme ai principi sopra evidenziati dalla Corte di Legittimità e pienamente condivisa da questo Collegio.
Risulta provato l'inadempimento di parte committente consistito nell'omessa emissione di più SAL per la somma complessiva di € 88.941,08 nonostante l'impegno di emetterli ogni qualvolta si fosse pervenuti all'importo di € 26.000,00 di lavori, (cfr. missiva del 23 marzo 2006), inadempimento che non può ritenersi di scarsa importanza.
Invero, occorre ricordare in generale che nella giurisprudenza della Corte di legittimità
14 secondo il cosiddetto principio relativistico "in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (ex multis, Cass. n.
22346/2014; più di recente, Cass. n. 8220/2021, in tema di responsabilità medico- chirurgica, nonché Cass. n. 20874/2021, in tema di appalto pubblico).
Ne segue che, con riguardo all'accertamento della entità dell'inadempimento in relazione all'economia complessiva del rapporto, v'è anzitutto da evidenziare che la valutazione va effettuata rispetto alla intera prestazione promessa, quand'anche le parti ne abbiano pattuito il frazionamento in più tranches (Cass. n. 24003/2004). (cfr. da ultimo Cass. n. 7187/2022).
Nel caso in esame la mancata emissione di più SAL e l'omesso pagamento del loro corrispettivo per l'importo complessivo di € 88.941,08 nonostante l'impegno di emetterli ogni qualvolta si pervenisse all'importo di € 26.000,00 ha dato luogo ad un inadempimento grave considerato che l'immobile era stato per gran parte ultimato
(tanto che i proprietari ne hanno acquisito la disponibilità : confr. memorie della
Curatela) e che il mancato versamento del corrispettivo dovuto ha determinato la mancanza di liquidità della società tanto da farla pervenire al fallimento. CP_2
Per converso la società appaltatrice, ha dimostrato il proprio adempimento come da risultanze della CTU.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il Tribunale non ha rilevato e dichiarato l'esistenza di un grave inadempimento in capo all'impresa appaltatrice per avere sospeso senza un giustificato motivo i lavori abbandonando il cantiere, ritardando la
15 consegna dell'opera fissata in 12 mesi dalla conclusione dell'accordo del luglio 2004.
Il motivo è infondato atteso che il CTU ha accertato l'assenza di comportamenti inadempienti della ditta appaltatrice, tanto che i lavori eseguiti dall'appaltatrice prima del fallimento erano stati completati tanto da consentirne l'immissione in possesso dei condomini e la consegna dell'opera senza contestazioni od eccezioni con riguardo ai pretesi vizi, dedotti in giudizio ma non allegati specificatamente neppure con un atto di costituzione in mora ai fini della loro eliminazione.
Tanto più che, come ha dedotto il dalla stessa cronologia degli Controparte_3
eventi si evince che nessuna contestazione è stata mossa all'impresa se non dopo che la stessa ha contestato il mancato pagamento del XXII SAL.
Difatti, evidenzia il Tribunale che fino all'ordine di servizio del 27 giugno 2005, non vi è prova di contestazioni in ordine alla prosecuzione ed alla conformità delle opere e che fra la data di stipula dell'accordo transattivo e l'emissione della fattura n. 20/2015 del 3.10.2005 furono emessi ben sette S.A.L. (dal XV al XXI) per un importo di opere fatturate pari ad €
1.717.707,10. L'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, pur non costituendo prova dell'esatta posa in opera, costituisce tuttavia indizio dell'esistenza delle lavorazioni compiute dall'impresa appaltatrice. (..) Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, è senz'altro idoneo a completare l'onere istruttorio a carico dell'impresa, relativo all'esecuzione dei lavori ed alla maturazione del corrispondente credito pecuniario, il rilievo del c.t.u. circa l'assenza di vizi rilevanti, nonché la stima da parte del medesimo ausiliario di lavorazioni, rinvenute in loco, per importi anche superiori a quanto fatturato dall'impresa alla data del 3 ottobre 2005.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della sentenza gravata sotto il profilo della condanna alla restituzione per equivalente ex art. 2033 delle opere già realizzate;
Il motivo è infondato.
Orbene, secondo la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 8765 del 3 aprile 2024) il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure a prestazioni continuative o periodiche, ma ad esecuzione “prolungata” (cfr. Cass., 9 febbraio 2022, n. 4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione. L'efficacia “prolungata” del contratto fa sì che l'effetto restitutorio operi a pieno regime a carico di ciascun contraente, indipendentemente dalle inadempienze al medesimo imputabili (cfr. Cass., 17 luglio
16 2023, n. 20460). Ne segue che, qualora non sia possibile operare la restituzione in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinare la restituzione per equivalente così che, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite (cfr. Cass., 3 ottobre 2018, n. 27640).
In tal senso, vengono meno tutti gli effetti del contratto e tutti i diritti che ne sarebbero derivati. In conclusione, l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria ma è il mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione che ha determinato la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Pertanto, quando il negozio venga risolto per inadempimento del committente (come nel caso di specie) e non è possibile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice delle opere parzialmente realizzate, l'obbligo restitutorio deve essere determinato con riferimento alla data della sentenza e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (cfr. Cass., 24 maggio 2007, n. 12162).
Nel caso di specie, ha ritenuto il Tribunale di Avellino che è senz'altro idoneo a completare
l'onere istruttorio a carico dell'impresa, relativo all'esecuzione dei lavori ed alla maturazione del corrispondente credito pecuniario, il rilievo del c.t.u. circa l'assenza di vizi rilevanti, nonché la stima da parte del medesimo ausiliario di lavorazioni, rinvenute in loco, per importi anche superiori a quanto fatturato dall'impresa alla data del 3 ottobre 2005. A fronte di un siffatto quadro probatorio gravava sulla committenza la dimostrazione dell'assenza di insoluti tali da giustificare la sospensione dei lavori da parte dell'impresa, acclarata dalla corrispondenza scambiata fra le parti nel marzo 2006. Ebbene tale prova non è stata raggiunta, avendo il c.t.u. rilevato differenze considerevoli e non molto distanti dalle doglianze espresse dalla A.T.I. nella missiva del 23 marzo 2006.
È emerso, dunque, che parte dei condomini committenti non ottemperarono agli obblighi di pagamento rateale su di essi gravanti e/o di accollo delle quote dei comproprietari che non avevano aderito alla stipula del contratto, determinando sul piano eziologico la rottura del sinallagma funzionale, stante l'irragionevole aggravio di oneri a carico dell'appaltatore.
Ne segue che sussistevano tutte le condizioni necessarie per dichiarare la risoluzione del contratto poiché esso non era più in grado di assicurare il soddisfacimento degli interessi dei contraenti a causa del comportamento della committenza.
17 Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione gravata laddove il giudice di prime cure ha condannato l'appellante condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_1 alla restituzione per equivalenza ex art. 2033 c.c. delle opere già realizzate per erroneità in relazione alla posizione dei singoli comproprietari ;
Il motivo è inammissibile sotto il profilo probatorio ed infondato nel merito.
Invero gli appellanti hanno dedotto pagamenti all'impresa mai allegati o provati in primo grado in virtù di fatture e documentazione contabile non depositata agli atti di causa ed al CTU, né oggetto di contestazione in sede di relazione peritale e relativa integrazione (cfr. pag. 29 CTU integr. dove il CTU scrive nessun tipo di osservazione alla relazione redatta dallo scrivente perveniva invece dalle altre parti costituite nel presente giudizio
(diverse dal fallimento che depositava CTP dell'ing. e dal convenuto CP_2 Persona_11 che depositava CTP ing. con conseguente loro inammissibilità ex art 345 Pt_9 R_2
cpc non avendo gli appellanti fornito la prova che trattavasi di documentazione sopravvenuta o che non avevano potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile. (cfr. Cassazione, sent. n. 26522 del 9 novembre
2017).
La sentenza merita pertanto di essere pienamente confermata con riguardo all'accertamento effettuato dal CTU ed alla ripartizione tra gli appellanti delle somme da loro dovute.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico degli appellanti in solido e liquidate in favore della e per esso dell' avv. Controparte_3
Modestino Acone, antistatario, in € 9991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n.
1828/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 19.11.2018 definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della
18 e per essa dell' avv. Modestino Acone, antistatario, CP_3 Controparte_3
in € 9991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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