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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RG 179 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Leasing
Il Tribunale Ordinario di Siena, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 179/2025 vertente tra con sede in alla Piazza Parte_1 Pt_1 Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Contr di Arezzo – Siena , Gruppo IVA - Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, REA SI - 97869, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Parte_1
- codice Banca , Codice Gruppo 01030.6, nella sua qualità di società
[...] P.IVA_3 incorporante per fusione Controparte_2 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle
[...] Imprese di ), giusto atto del 20.04.2023 ai rogiti del Dott. Pt_1 P.IVA_4 Per_1 P.IVA_ Notaio in (rep. 42437/racc. ), registrato in in data
[...] Pt_1 Pt_1 21.04.2023 al n. 2095, Serie 1T (all. a), e come tale subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sostanziali e processuali dell'incorporata, ex art. 2504 bis c.c., in persona della Dott.ssa (C.F. ) Controparte_3 C.F._1 nella qualità di Deliberante con funzione di “Credito Problematico” della suddetta giusto attestato di ruolo con livello di Parte_1 procura E5,(all. b), rappresentante della medesima giusta procura del 17.04.2023 ai rogiti del Dott. Notaio in (Rep. n. 42423 Racc. n. 21712) (all. c), Persona_1 Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fantini (C.F. , C.F._2 giusta procura in atti, con domicilio presso lo studio del medesimo in 50139 Firenze (FI), Via Bolognese n. 55 RICORRENTE CONTRO
Controparte_4
con sede in Ispica, Via Vittorio Veneto n. 98 (P.IVA ), in
[...] P.IVA_6 persona del legale rappresentante nata a [...] il [...] Controparte_5 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Sebastiano Sallemi ( ) ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Ragusa, via C.F._3
Pagina 1 Roma n. 200 CONVENUTA
OGGETTO: rilascio leasing
Con provvedimento del 26 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria;
- preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria descritto in narrativa, 1) condannare la Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG)
[...] P.IVA_6
Via Vittorio veneto 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra residente in [...] Controparte_5
– Int. 2, per le causali di cui in narrativa, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1164742 ossia: le porzioni immobiliari poste nel Comune di Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, con circostante aerea libera di esclusiva pertinenza per una superficie complessiva di metri quadri (mq. 5.600), censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10, libero da cose e da persone, comprensivo delle pertinenze, varianti e/o allestimenti, in buono stato manutentivo;
2) condannare la Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG)
[...] P.IVA_6 Via Vittorio veneto 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra residente in [...] Controparte_5
– Int. 2, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 555.859,50, oltre ulteriori Parte_1 indennità da ritardata riconsegna dell'Immobile dal febbraio 2025 fino all'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo, ovvero, in via subordinata, al pagamento della diversa somma che sarà determinata, ovvero ritenuta di giustizia, in ogni caso fino alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose. 3) Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c, la
[...]
Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG) Via Vittorio veneto
[...] P.IVA_6 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra
[...]
residente in [...] – Int. 2, al pagamento a CP_5 favore di di una somma di denaro, da Parte_1 determinarsi tenuto conto del pregiudizio patito e patiendo dalla ricorrente, per ogni violazione al provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Parte convenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito rigettare il ricorso avversario poiché infondato e comunque non provato. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso.”
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_4
affinché venisse condannata al rilascio
[...] dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1164742, in particolare le porzioni immobiliari poste nel Comune di Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10, libero da cose e da persone, comprensivo delle pertinenze, varianti e/o allestimenti, in buono stato manutentivo;
nonché affinché la medesima società convenuta venisse condannata al pagamento dei canoni scaduti e dei danni di conseguenza patiti dalla ricorrente. Si costituiva in giudizio la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante
[...]
, per chiedere il rigetto di ogni domanda attorea. Controparte_5
Ricostruendo brevemente la vicenda in fatto, con contratto di leasing del 23.06.2008, contraddistinto dal n. 1164742, concedeva in Parte_1 locazione finanziaria alla le porzioni immobiliari poste nel Comune di CP_4 Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, con circostante aerea libera di esclusiva pertinenza per una superficie complessiva di metri quadri (mq. 5.600), censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10. A fronte del mancato pagamento di numerosi canoni del leasing da parte dell'Utilizzatrice, MP si trovava costretta, mediante diffida, a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva prevista nelle condizioni generali del contratto in parola. Contr In difetto di adempimento spontaneo, si trovava inoltre costretta a procedere in via monitoria e, pertanto, depositava ricorso per decreto ingiuntivo che veniva emesso al numero 1003/2019, R.G. 2312/2019 in data 03.09.2019 dal Tribunale di Siena, con il quale si condannava la debitrice principale ed i fideiussori al pagamento, pari ad € 280.936,24, oltre interessi moratori e spese legali del procedimento monitorio ed accessori di legge. Avverso il predetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione ed il giudizio (R.G. 2948/2029 del Tribunale di Siena), veniva definito con Sentenza n. 1041/2022 pubblicata il 06.12.2022 e poi passata in giudicato che rigettava l'opposizione avversaria e per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando definitivamente esecutivo. La resistente perdurava - fino all'inizio del presente procedimento - nella detenzione del bene oggetto di leasing, non corrispondendo alcunché alla proprietaria ricorrente. Con atto di costituzione, tuttavia, l'odierna ricorrente si è dichiarata disponibile alla consegna spontanea delle porzioni immobiliari oggetto di leasing, libero da persone e cose.
1. Cessata materia del contendere in ordine alla condanna al rilascio dell'immobile. Dalla documentazione in atti risulta che in data 25 giugno 2025, ossia dopo l'instaurazione del presente procedimento, in Parte_1 persona del signor abbia ottenuto nuovamente il possesso del bene Parte_2 immobile oggetto del contratto di leasing siglato il 23 giugno 2008. Per tali motivi, essendo stato l'immobile restituito dall'odierna convenuta, la materia del
Pagina 3 contendere in merito a tale domanda appare all'evidenza cessata e deve ritenersi perciò assorbita la domanda ex art 614 bis cpc.
2. La domanda al pagamento dell'indennità di occupazione appare fondata. La giurisprudenza di legittimità considera pacificamente l'indennità di occupazione come somma dovuta al proprietario di un bene immobile occupato da terzi in assenza di un valido titolo. In particolare, detta somma deve essere corrisposta a partire dal momento della risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la risoluzione del rapporto contrattuale è avvenuta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing. Quest'ultima opera di diritto nel momento in cui la parte interessata dichiara all'altra di volerne usufruire, a seguito dell'inadempimento di una specifica obbligazione prevista nella clausola stessa. Non è, infatti, necessaria una pronuncia giudiziale per la risoluzione, ma solo la dichiarazione della parte non inadempiente. Di conseguenza, il momento in cui la clausola risolutiva espressa ha prodotto di diritto i suoi effetti risolvendo il contratto oggetto del presente procedimento è l'11 settembre 2018, data nella quale - tramite il proprio difensore - la Banca locatrice ha comunicato tramite diffida, e a causa dei numerosi inadempimenti di controparte, di risolvere il contratto. In ordine al quantum del risarcimento a titolo di indennità di occupazione appare alla giudicante congrua la cifra prospettata da parte ricorrente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene - in caso di contratto di locazione immobiliare - che l'indennità di occupazione di regola viene calcolata sulla base del canone pattuito dal contratto stesso. In aggiunta, nel caso di specie l'art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede espressamente che “l'Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito la detenzione e l'utilizzo sono contrarie alla volontà della Concedente e che in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto dall'art. 3 delle condizioni particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, salvo maggior danno”. Dal momento che il canone mensile risulta pari ad € 7.411,46, la resistente è tenuta al pagamento a titolo di indennità di occupazione calcolato in base al suddetto canone mensile per ogni mese da ottobre 2018 fino all'effettivo rilascio avvenuto nel mese di giugno 2025, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo.
3. Le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico di parte resistente liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda sui valori tabellari medi per la fase di studio ed introduttiva e per i valori tabellari mini8mi per fase decisoria, in considerazione dell'attività processuale svolta e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna la
[...]
al pagamento a titolo Controparte_4 di indennità di occupazione dell'importo di euro 555.859,50 oltre al pagamento di euro 7.411,46 per ogni mese da gennaio 2024 all'effettivo rilascio avvenuto nel mese di giugno 2025, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo;
2. Cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 545,00 per spese e in euro 4.358,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Pagina 4 Così deciso in Siena, il 23.07.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. c
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Leasing
Il Tribunale Ordinario di Siena, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 179/2025 vertente tra con sede in alla Piazza Parte_1 Pt_1 Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Contr di Arezzo – Siena , Gruppo IVA - Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, REA SI - 97869, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Parte_1
- codice Banca , Codice Gruppo 01030.6, nella sua qualità di società
[...] P.IVA_3 incorporante per fusione Controparte_2 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle
[...] Imprese di ), giusto atto del 20.04.2023 ai rogiti del Dott. Pt_1 P.IVA_4 Per_1 P.IVA_ Notaio in (rep. 42437/racc. ), registrato in in data
[...] Pt_1 Pt_1 21.04.2023 al n. 2095, Serie 1T (all. a), e come tale subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sostanziali e processuali dell'incorporata, ex art. 2504 bis c.c., in persona della Dott.ssa (C.F. ) Controparte_3 C.F._1 nella qualità di Deliberante con funzione di “Credito Problematico” della suddetta giusto attestato di ruolo con livello di Parte_1 procura E5,(all. b), rappresentante della medesima giusta procura del 17.04.2023 ai rogiti del Dott. Notaio in (Rep. n. 42423 Racc. n. 21712) (all. c), Persona_1 Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fantini (C.F. , C.F._2 giusta procura in atti, con domicilio presso lo studio del medesimo in 50139 Firenze (FI), Via Bolognese n. 55 RICORRENTE CONTRO
Controparte_4
con sede in Ispica, Via Vittorio Veneto n. 98 (P.IVA ), in
[...] P.IVA_6 persona del legale rappresentante nata a [...] il [...] Controparte_5 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Sebastiano Sallemi ( ) ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Ragusa, via C.F._3
Pagina 1 Roma n. 200 CONVENUTA
OGGETTO: rilascio leasing
Con provvedimento del 26 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria;
- preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria descritto in narrativa, 1) condannare la Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG)
[...] P.IVA_6
Via Vittorio veneto 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra residente in [...] Controparte_5
– Int. 2, per le causali di cui in narrativa, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1164742 ossia: le porzioni immobiliari poste nel Comune di Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, con circostante aerea libera di esclusiva pertinenza per una superficie complessiva di metri quadri (mq. 5.600), censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10, libero da cose e da persone, comprensivo delle pertinenze, varianti e/o allestimenti, in buono stato manutentivo;
2) condannare la Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG)
[...] P.IVA_6 Via Vittorio veneto 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra residente in [...] Controparte_5
– Int. 2, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 555.859,50, oltre ulteriori Parte_1 indennità da ritardata riconsegna dell'Immobile dal febbraio 2025 fino all'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo, ovvero, in via subordinata, al pagamento della diversa somma che sarà determinata, ovvero ritenuta di giustizia, in ogni caso fino alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose. 3) Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c, la
[...]
Controparte_4
(CF. ) con sede legale in 97014 Ispica (RG) Via Vittorio veneto
[...] P.IVA_6 98, in persona dell'Amministratore Unico e del legale rappresentante Sig.ra
[...]
residente in [...] – Int. 2, al pagamento a CP_5 favore di di una somma di denaro, da Parte_1 determinarsi tenuto conto del pregiudizio patito e patiendo dalla ricorrente, per ogni violazione al provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Parte convenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito rigettare il ricorso avversario poiché infondato e comunque non provato. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso.”
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_4
affinché venisse condannata al rilascio
[...] dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1164742, in particolare le porzioni immobiliari poste nel Comune di Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10, libero da cose e da persone, comprensivo delle pertinenze, varianti e/o allestimenti, in buono stato manutentivo;
nonché affinché la medesima società convenuta venisse condannata al pagamento dei canoni scaduti e dei danni di conseguenza patiti dalla ricorrente. Si costituiva in giudizio la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante
[...]
, per chiedere il rigetto di ogni domanda attorea. Controparte_5
Ricostruendo brevemente la vicenda in fatto, con contratto di leasing del 23.06.2008, contraddistinto dal n. 1164742, concedeva in Parte_1 locazione finanziaria alla le porzioni immobiliari poste nel Comune di CP_4 Ispica (RG) – Contrada “Porrello - S. Maria del Focallo”, con circostante aerea libera di esclusiva pertinenza per una superficie complessiva di metri quadri (mq. 5.600), censite al Catasto urbano di detto Comune al foglio 70, mappali N. 1090, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D8, N. 1091, contrada Porrello SNC, piano T, Cat. D10. A fronte del mancato pagamento di numerosi canoni del leasing da parte dell'Utilizzatrice, MP si trovava costretta, mediante diffida, a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva prevista nelle condizioni generali del contratto in parola. Contr In difetto di adempimento spontaneo, si trovava inoltre costretta a procedere in via monitoria e, pertanto, depositava ricorso per decreto ingiuntivo che veniva emesso al numero 1003/2019, R.G. 2312/2019 in data 03.09.2019 dal Tribunale di Siena, con il quale si condannava la debitrice principale ed i fideiussori al pagamento, pari ad € 280.936,24, oltre interessi moratori e spese legali del procedimento monitorio ed accessori di legge. Avverso il predetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione ed il giudizio (R.G. 2948/2029 del Tribunale di Siena), veniva definito con Sentenza n. 1041/2022 pubblicata il 06.12.2022 e poi passata in giudicato che rigettava l'opposizione avversaria e per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando definitivamente esecutivo. La resistente perdurava - fino all'inizio del presente procedimento - nella detenzione del bene oggetto di leasing, non corrispondendo alcunché alla proprietaria ricorrente. Con atto di costituzione, tuttavia, l'odierna ricorrente si è dichiarata disponibile alla consegna spontanea delle porzioni immobiliari oggetto di leasing, libero da persone e cose.
1. Cessata materia del contendere in ordine alla condanna al rilascio dell'immobile. Dalla documentazione in atti risulta che in data 25 giugno 2025, ossia dopo l'instaurazione del presente procedimento, in Parte_1 persona del signor abbia ottenuto nuovamente il possesso del bene Parte_2 immobile oggetto del contratto di leasing siglato il 23 giugno 2008. Per tali motivi, essendo stato l'immobile restituito dall'odierna convenuta, la materia del
Pagina 3 contendere in merito a tale domanda appare all'evidenza cessata e deve ritenersi perciò assorbita la domanda ex art 614 bis cpc.
2. La domanda al pagamento dell'indennità di occupazione appare fondata. La giurisprudenza di legittimità considera pacificamente l'indennità di occupazione come somma dovuta al proprietario di un bene immobile occupato da terzi in assenza di un valido titolo. In particolare, detta somma deve essere corrisposta a partire dal momento della risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la risoluzione del rapporto contrattuale è avvenuta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing. Quest'ultima opera di diritto nel momento in cui la parte interessata dichiara all'altra di volerne usufruire, a seguito dell'inadempimento di una specifica obbligazione prevista nella clausola stessa. Non è, infatti, necessaria una pronuncia giudiziale per la risoluzione, ma solo la dichiarazione della parte non inadempiente. Di conseguenza, il momento in cui la clausola risolutiva espressa ha prodotto di diritto i suoi effetti risolvendo il contratto oggetto del presente procedimento è l'11 settembre 2018, data nella quale - tramite il proprio difensore - la Banca locatrice ha comunicato tramite diffida, e a causa dei numerosi inadempimenti di controparte, di risolvere il contratto. In ordine al quantum del risarcimento a titolo di indennità di occupazione appare alla giudicante congrua la cifra prospettata da parte ricorrente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene - in caso di contratto di locazione immobiliare - che l'indennità di occupazione di regola viene calcolata sulla base del canone pattuito dal contratto stesso. In aggiunta, nel caso di specie l'art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede espressamente che “l'Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che in caso di mancata restituzione dei beni come innanzi pattuito la detenzione e l'utilizzo sono contrarie alla volontà della Concedente e che in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto dall'art. 3 delle condizioni particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, salvo maggior danno”. Dal momento che il canone mensile risulta pari ad € 7.411,46, la resistente è tenuta al pagamento a titolo di indennità di occupazione calcolato in base al suddetto canone mensile per ogni mese da ottobre 2018 fino all'effettivo rilascio avvenuto nel mese di giugno 2025, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo.
3. Le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico di parte resistente liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda sui valori tabellari medi per la fase di studio ed introduttiva e per i valori tabellari mini8mi per fase decisoria, in considerazione dell'attività processuale svolta e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna la
[...]
al pagamento a titolo Controparte_4 di indennità di occupazione dell'importo di euro 555.859,50 oltre al pagamento di euro 7.411,46 per ogni mese da gennaio 2024 all'effettivo rilascio avvenuto nel mese di giugno 2025, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo;
2. Cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 545,00 per spese e in euro 4.358,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Pagina 4 Così deciso in Siena, il 23.07.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. c
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