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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Gullo
dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente DOMICILIATO in Vibo Valentia, via Moricca, 18
presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
nonchè
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore;
- APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.3.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920180003860923000 emessa dal Controparte_4
e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi
[...] Parte_1
al pagamento di tasse automobilistiche (anno 2013/2014).
A fondamento della domanda l'attore rilevava la prescrizione del credito in assenza della notifica della cartella di pagamento nonché degli atti prodromici alla stessa.
La deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Tributario, il difetto di competenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del
Tribunale di Vibo Valentia, l'improcedibilità dell'azione, il difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Parte_1
L' , ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva Controparte_4
dichiarata contumace.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Sara Gatto, con sentenza n. 337/2022 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito con riferimento alla cartella n.
13920180003860923000 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 e conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: “respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in annullamento e/o riforma della sentenza n°
3371/22 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, oggi impugnata ed in luogo del primo giudice, Voglia
accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
a) ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla
domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla
Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
pagina 2 di 7 b) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto 2 dei motivi, la incompetenza per materia del
Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale
statuizione;
c) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, accertare e dichiarare, anche per le causali di cui
ai punti 2 e 3 l'inammissibilità e, comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione della tassa
automobilistica anni 2013 e 2014 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, ed ogni domanda
proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, nel merito, Parte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, difetto di competenza del Giudice di Pace, improcedibilità dell'azione e, nel merito, omessa regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
e l' ritualmente citate in appello, Controparte_1 Controparte_4
rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dalla Pt_1
.
[...]
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se pagina 3 di 7 quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella pagina 4 di 7 medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non pagina 5 di 7 appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più
volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella n. 13920180003860923000
contenuta nell'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 afferente bollo auto, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 7 Vibo Valentia, 7.03. 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Gullo
dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente DOMICILIATO in Vibo Valentia, via Moricca, 18
presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
nonchè
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore;
- APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.3.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 13920180003860923000 emessa dal Controparte_4
e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi
[...] Parte_1
al pagamento di tasse automobilistiche (anno 2013/2014).
A fondamento della domanda l'attore rilevava la prescrizione del credito in assenza della notifica della cartella di pagamento nonché degli atti prodromici alla stessa.
La deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Tributario, il difetto di competenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del
Tribunale di Vibo Valentia, l'improcedibilità dell'azione, il difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Parte_1
L' , ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva Controparte_4
dichiarata contumace.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Sara Gatto, con sentenza n. 337/2022 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito con riferimento alla cartella n.
13920180003860923000 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 e conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: “respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in annullamento e/o riforma della sentenza n°
3371/22 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, oggi impugnata ed in luogo del primo giudice, Voglia
accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
a) ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla
domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla
Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
pagina 2 di 7 b) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto 2 dei motivi, la incompetenza per materia del
Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale
statuizione;
c) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, accertare e dichiarare, anche per le causali di cui
ai punti 2 e 3 l'inammissibilità e, comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione della tassa
automobilistica anni 2013 e 2014 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, ed ogni domanda
proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, nel merito, Parte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, difetto di competenza del Giudice di Pace, improcedibilità dell'azione e, nel merito, omessa regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
e l' ritualmente citate in appello, Controparte_1 Controparte_4
rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dalla Pt_1
.
[...]
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se pagina 3 di 7 quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella pagina 4 di 7 medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non pagina 5 di 7 appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più
volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella n. 13920180003860923000
contenuta nell'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000 afferente bollo auto, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 7 Vibo Valentia, 7.03. 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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