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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nata a [...] il Parte_1
25.07.1981 (cod. fisc ), ed ivi residente in [...]P.IVA_1
Medina, 375, Rione Centro, stato del Minas Gerais (MG) CAP 36680-060,
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_2
(cod. fisc ) ed ivi residente in [...], Rione C.F._1
Centro, CAP 36680-138, Stato di Minas Gerais, , Controparte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc ) ed C.F._2
ivi residente in [...], Rione Centro CAP 36680-138,
Stato di Minas Gerais, , nata a [...]_2
EN (MG) Brasile il 21.09.1994 (cod. fisc ) ed ivi residente in C.F._3
via Rua Comendador AO Medina, 375, Rione Centro CAP 36680-060, Stato di
Minas Gerais, nata a [...]_3
(MG) Brasile il 16.04.2001 (cod. fisc ed ivi residente in [...]
Presidente Getulio Vargas, 100/301, Rione SA AO EN CAP 36680-057,
pagina 1 di 8 Stato di Minas Gerais, nato a [...]_4
Brasile il 12.07.2004 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...]
Getulio Vargas, 100/301, Rione SA AO EN CAP 36680-057, Stato di
Minas Gerais, , nato a [...] il Controparte_5
16.09.1992 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...]101, C.F._4
Rione Bairu CAP 36050130, Stato di Minas Gerais, Persona_1
, nato a [...] il [...] (cod. fisc )ed
[...] C.F._5
ivi residente in [...]101, Rione Bairu CAP 36050130, Stato di
Minas Gerais, , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
10.03.1995 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...], 39/101, P.IVA_4
Rione Bairu CAP 36050130, Stato di Minas Gerais, Controparte_6
nata a [...] il [...] (cod. fisc
[...] C.F._6
) ed ivi residente in [...]301, Rione Centro,
CAP 36680-057, Stato di Minas Gerais, , nato a [...]_3
EN (MG) Brasile il 15.08.1961 (cod. fisc ), residente in C.F._7
Argirita Rua Mizael Furtado, 206, Rione Centro CAP 36710-000, Stato di Minas
Gerais, nata a [...] il [...] (cod. Parte_4
fisc ) ed ivi residente in [...], 1717 C.F._8
Apto.702 Rione SA Mateus CAP 36010-020, Stato di Minas Gerais, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ET Manfra (c.f. ) ed avv. C.F._9
Elide Mainenti, (c.f. ) C.F._10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO
[...]
già ricorrente in proprio, nata a [...]_7
EN (MG) Brasile il 25.07.1981 (CPF ), e C.F._11 Controparte_8
nato a [...] il [...] (CPF )
[...] C.F._12
entrambi ivi residenti in [...], 375, Rione Centro, stato del Minas Gerais (MG) CAP 36680-060, nella qualità di esercenti la responsabilità
pagina 2 di 8 genitoriale dei figli minorenni: , nato a [...]_9
EN (MG) Brasile il 03.05.2013 (CPF ) e C.F._13 [...]
, nata a [...] il [...] Controparte_10
(CPF ) residenti in [...], Rione C.F._14
Centro CAP 36680-060, Stato di Minas Gerais;
Controparte_6
già ricorrente in proprio, nata a [...] il
[...]
20.04.1973 (CPF ) e nato a [...] C.F._15 Controparte_11
EN (MG) Brasile il 08.06.1973 (CPF ), nella qualità di C.F._16
esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minorenne: , nato Parte_5
a SA AO EN (MG) Brasile il 15.07.2011 (CPF ), tutti ivi C.F._17
residenti in [...], 100/301, Rione Centro, CAP 36680-057,
Stato di Minas Gerais,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. ET Manfra (c.f. ) ed avv. C.F._9
Elide Mainenti, (c.f. ) C.F._10
INTERVENIENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_12 Controparte_13
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “ 1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 8 , nato a [...] il [...], Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...],
[...] Controparte_3
nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Controparte_4
AO EN (MG) Brasile il 12.07.2004, nato a [...]_5
(MG) Brasile il 16.09.1992, nato a [...] il Persona_1
26.05.1997, , nato a [...] il [...], Parte_6 [...]
nata a [...] il [...], Controparte_6 [...]
, nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...], sono tutti cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12 CP_14
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai Controparte_12
sottoscritti difensori antistatari;
”.
Per gli intervenienti come da atto di intervento: “dichiarare cittadini italiani dalla nascita:
[...]
, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
, nata a [...] il [...] e Controparte_10 Parte_5
, nato a [...] il [...]. Con espresso ordine al
[...] [...]
, in persona del p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere CP_12 CP_13
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati rappresentati richiedenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di diretti di cittadino Persona_3
italiano nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
pagina 4 di 8 Nel ricorso di legge che “dal matrimonio di con è nato, in Persona_3 Controparte_15
data 15.04.1906, il quale, dall'unione coniugale con ha Parte_7 CP_16
generato i seguenti 3 figli:
1) (nata in data [...]) la quale, dall'unione coniugale con Parte_8 [...]
, ha generato i seguenti 2 figli: 1bis) il ricorrente (nato il Controparte_17 Parte_3
15.08.1961), che, a sua volta, ha generato i seguenti 3 figli: il ricorrente , Controparte_5
(nato il [...]), il ricorrente , (nato il [...]), e il ricorrente Parte_6
(nato il [...]); 1ter) che, a sua volta, Persona_1 Parte_9
ha generato i seguenti 2 figli: la ricorrente (nata il [...]) e il Controparte_1
ricorrente (nato il [...]). Parte_2
2) (nata in data [...]) la quale, dall'unione coniugale con Parte_10 Controparte_18
, ha generato, in data 01.12.1966, , che, a sua volta, ha generato, in data
[...] Persona_4
05.02.1999, la ricorrente Parte_4
3) (nato in data [...]), il quale dall'unione coniugale con Parte_11 [...]
ha generato i seguenti 2 figli: 3bis) in data 20.04.1973, la ricorrente Persona_5 [...]
la quale, a sua volta, ha generato la ricorrente Controparte_6 Controparte_3
(nata il [...]) ed il ricorrente (nato il [...]); 3ter) in data
[...] Controparte_4
25.07.1981, la ricorrente la quale, a sua volta, ha generato in data Parte_12
21.09.1994 la ricorrente ”. Controparte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Con successivo atto di intervento, si sono costituiti in giudizio i figli minorenni dei ricorrenti e al fine di Parte_1 Controparte_6
ottenere la ricognizione dello stato di cittadinanza posseduto iure sanguinis per discendenza diretta dal cittadino italiano Persona_3
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_12
pagina 5 di 8 La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_12
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno “hanno adito l'amministrazione resistente (ALL 31 denominato per contenuto descrittivo) pur consapevoli dell'esistenza delle cosiddette code di attesa, tra l'altro ben note anche all'Onorevole Giustizia di Codesto Tribunale, senza ottenere alcun pagina 6 di 8 riscontro alle proprie domande neanche in merito all'inserimento nelle famose liste.” (cfr. doc. 31 allegato al ricorso).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_3
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con pagina 7 di 8 oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_13
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti e gli intervenenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_12
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nata a [...] il Parte_1
25.07.1981 (cod. fisc ), ed ivi residente in [...]P.IVA_1
Medina, 375, Rione Centro, stato del Minas Gerais (MG) CAP 36680-060,
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_2
(cod. fisc ) ed ivi residente in [...], Rione C.F._1
Centro, CAP 36680-138, Stato di Minas Gerais, , Controparte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc ) ed C.F._2
ivi residente in [...], Rione Centro CAP 36680-138,
Stato di Minas Gerais, , nata a [...]_2
EN (MG) Brasile il 21.09.1994 (cod. fisc ) ed ivi residente in C.F._3
via Rua Comendador AO Medina, 375, Rione Centro CAP 36680-060, Stato di
Minas Gerais, nata a [...]_3
(MG) Brasile il 16.04.2001 (cod. fisc ed ivi residente in [...]
Presidente Getulio Vargas, 100/301, Rione SA AO EN CAP 36680-057,
pagina 1 di 8 Stato di Minas Gerais, nato a [...]_4
Brasile il 12.07.2004 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...]
Getulio Vargas, 100/301, Rione SA AO EN CAP 36680-057, Stato di
Minas Gerais, , nato a [...] il Controparte_5
16.09.1992 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...]101, C.F._4
Rione Bairu CAP 36050130, Stato di Minas Gerais, Persona_1
, nato a [...] il [...] (cod. fisc )ed
[...] C.F._5
ivi residente in [...]101, Rione Bairu CAP 36050130, Stato di
Minas Gerais, , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
10.03.1995 (cod. fisc ) ed ivi residente in [...], 39/101, P.IVA_4
Rione Bairu CAP 36050130, Stato di Minas Gerais, Controparte_6
nata a [...] il [...] (cod. fisc
[...] C.F._6
) ed ivi residente in [...]301, Rione Centro,
CAP 36680-057, Stato di Minas Gerais, , nato a [...]_3
EN (MG) Brasile il 15.08.1961 (cod. fisc ), residente in C.F._7
Argirita Rua Mizael Furtado, 206, Rione Centro CAP 36710-000, Stato di Minas
Gerais, nata a [...] il [...] (cod. Parte_4
fisc ) ed ivi residente in [...], 1717 C.F._8
Apto.702 Rione SA Mateus CAP 36010-020, Stato di Minas Gerais, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ET Manfra (c.f. ) ed avv. C.F._9
Elide Mainenti, (c.f. ) C.F._10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO
[...]
già ricorrente in proprio, nata a [...]_7
EN (MG) Brasile il 25.07.1981 (CPF ), e C.F._11 Controparte_8
nato a [...] il [...] (CPF )
[...] C.F._12
entrambi ivi residenti in [...], 375, Rione Centro, stato del Minas Gerais (MG) CAP 36680-060, nella qualità di esercenti la responsabilità
pagina 2 di 8 genitoriale dei figli minorenni: , nato a [...]_9
EN (MG) Brasile il 03.05.2013 (CPF ) e C.F._13 [...]
, nata a [...] il [...] Controparte_10
(CPF ) residenti in [...], Rione C.F._14
Centro CAP 36680-060, Stato di Minas Gerais;
Controparte_6
già ricorrente in proprio, nata a [...] il
[...]
20.04.1973 (CPF ) e nato a [...] C.F._15 Controparte_11
EN (MG) Brasile il 08.06.1973 (CPF ), nella qualità di C.F._16
esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minorenne: , nato Parte_5
a SA AO EN (MG) Brasile il 15.07.2011 (CPF ), tutti ivi C.F._17
residenti in [...], 100/301, Rione Centro, CAP 36680-057,
Stato di Minas Gerais,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. ET Manfra (c.f. ) ed avv. C.F._9
Elide Mainenti, (c.f. ) C.F._10
INTERVENIENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_12 Controparte_13
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “ 1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 8 , nato a [...] il [...], Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...],
[...] Controparte_3
nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Controparte_4
AO EN (MG) Brasile il 12.07.2004, nato a [...]_5
(MG) Brasile il 16.09.1992, nato a [...] il Persona_1
26.05.1997, , nato a [...] il [...], Parte_6 [...]
nata a [...] il [...], Controparte_6 [...]
, nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...], sono tutti cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12 CP_14
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai Controparte_12
sottoscritti difensori antistatari;
”.
Per gli intervenienti come da atto di intervento: “dichiarare cittadini italiani dalla nascita:
[...]
, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
, nata a [...] il [...] e Controparte_10 Parte_5
, nato a [...] il [...]. Con espresso ordine al
[...] [...]
, in persona del p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere CP_12 CP_13
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati rappresentati richiedenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di diretti di cittadino Persona_3
italiano nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
pagina 4 di 8 Nel ricorso di legge che “dal matrimonio di con è nato, in Persona_3 Controparte_15
data 15.04.1906, il quale, dall'unione coniugale con ha Parte_7 CP_16
generato i seguenti 3 figli:
1) (nata in data [...]) la quale, dall'unione coniugale con Parte_8 [...]
, ha generato i seguenti 2 figli: 1bis) il ricorrente (nato il Controparte_17 Parte_3
15.08.1961), che, a sua volta, ha generato i seguenti 3 figli: il ricorrente , Controparte_5
(nato il [...]), il ricorrente , (nato il [...]), e il ricorrente Parte_6
(nato il [...]); 1ter) che, a sua volta, Persona_1 Parte_9
ha generato i seguenti 2 figli: la ricorrente (nata il [...]) e il Controparte_1
ricorrente (nato il [...]). Parte_2
2) (nata in data [...]) la quale, dall'unione coniugale con Parte_10 Controparte_18
, ha generato, in data 01.12.1966, , che, a sua volta, ha generato, in data
[...] Persona_4
05.02.1999, la ricorrente Parte_4
3) (nato in data [...]), il quale dall'unione coniugale con Parte_11 [...]
ha generato i seguenti 2 figli: 3bis) in data 20.04.1973, la ricorrente Persona_5 [...]
la quale, a sua volta, ha generato la ricorrente Controparte_6 Controparte_3
(nata il [...]) ed il ricorrente (nato il [...]); 3ter) in data
[...] Controparte_4
25.07.1981, la ricorrente la quale, a sua volta, ha generato in data Parte_12
21.09.1994 la ricorrente ”. Controparte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Con successivo atto di intervento, si sono costituiti in giudizio i figli minorenni dei ricorrenti e al fine di Parte_1 Controparte_6
ottenere la ricognizione dello stato di cittadinanza posseduto iure sanguinis per discendenza diretta dal cittadino italiano Persona_3
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_12
pagina 5 di 8 La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_12
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno “hanno adito l'amministrazione resistente (ALL 31 denominato per contenuto descrittivo) pur consapevoli dell'esistenza delle cosiddette code di attesa, tra l'altro ben note anche all'Onorevole Giustizia di Codesto Tribunale, senza ottenere alcun pagina 6 di 8 riscontro alle proprie domande neanche in merito all'inserimento nelle famose liste.” (cfr. doc. 31 allegato al ricorso).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_3
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con pagina 7 di 8 oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_13
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti e gli intervenenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_12
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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