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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 1862 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato PARIGIANI ROBERTA C.F._1
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come in ricorso;
la Procura nulla ha opposto. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è
seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato
Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a ordinando tutte le Parte_1 Parte_1
eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 17/09/2025 è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato:
“Fin da bambino sentivo di non essere donna, mi sentivo a disagio, cercavo soluzioni
nel vestiario, nel farmi chiamare al maschile. Ho scoperto la questione dell'identità di
genere circa alle medie, mi sono posto allora delle domande, e ho avuto anche qualche
complesso per la mia diversità. Fortunatamente in famiglia mi hanno sostenuto, anche
dagli amici ho avuto sempre supporto, peraltro la cosa era nota da sempre. Nel 2023
mi sono rivolto al MIT e ho fatto il relativo percorso, non mi sono mai pentito e anzi sto
sempre meglio, mi aiuta a livello sia personale sia sociale”.
Pag. 2 di 6 Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, l'attrice, di anni 24, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 05/03/2025 della dott.ssa psicologa- Persona_1
psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che l'interessata non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare
legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue
implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un
riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Pt_1
all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”.
La prof.ssa , endocrinologa, in data 09/01/2025, ha attestato Persona_2
che: “L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che
continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono Pt_1
controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di
genere”.
Pag. 3 di 6 In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte istante, concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Parte_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo e
[...]
irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a Parte_1
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o senza)
[...]
che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla
giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo
art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve
ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale
Pag. 4 di 6 sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
In merito all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, va rammentato che con sentenza n. 143 del 23 luglio
2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella
parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico
anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute
dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale,
l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati,
di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla decisione medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Pag. 5 di 6 Seguendo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito all'autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari della ricorrente.
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, il sesso maschile, attribuendogli il nome di C.F._1 [...]
e così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Parte_1
femminile e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 1862 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato PARIGIANI ROBERTA C.F._1
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come in ricorso;
la Procura nulla ha opposto. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è
seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato
Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a ordinando tutte le Parte_1 Parte_1
eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 17/09/2025 è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato:
“Fin da bambino sentivo di non essere donna, mi sentivo a disagio, cercavo soluzioni
nel vestiario, nel farmi chiamare al maschile. Ho scoperto la questione dell'identità di
genere circa alle medie, mi sono posto allora delle domande, e ho avuto anche qualche
complesso per la mia diversità. Fortunatamente in famiglia mi hanno sostenuto, anche
dagli amici ho avuto sempre supporto, peraltro la cosa era nota da sempre. Nel 2023
mi sono rivolto al MIT e ho fatto il relativo percorso, non mi sono mai pentito e anzi sto
sempre meglio, mi aiuta a livello sia personale sia sociale”.
Pag. 2 di 6 Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, l'attrice, di anni 24, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 05/03/2025 della dott.ssa psicologa- Persona_1
psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che l'interessata non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare
legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue
implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un
riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Pt_1
all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”.
La prof.ssa , endocrinologa, in data 09/01/2025, ha attestato Persona_2
che: “L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che
continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono Pt_1
controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di
genere”.
Pag. 3 di 6 In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte istante, concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Parte_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo e
[...]
irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a Parte_1
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o senza)
[...]
che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla
giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo
art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve
ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale
Pag. 4 di 6 sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I,
20.7.2015, n. 15138).
In merito all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, va rammentato che con sentenza n. 143 del 23 luglio
2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella
parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico
anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute
dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale,
l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati,
di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla decisione medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Pag. 5 di 6 Seguendo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito all'autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari della ricorrente.
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, il sesso maschile, attribuendogli il nome di C.F._1 [...]
e così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Parte_1
femminile e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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