TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 94
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio dell'amministrazione

    Il Collegio ritiene fondato il ricorso, dato che l'amministrazione è rimasta silente sull'istanza di accesso agli atti relativa alla richiesta di permesso di soggiorno, non evasa nei termini previsti. L'amministrazione è tenuta a fornire i chiarimenti e l'ostensione della documentazione richiesta, nei limiti degli atti formati ed esistenti.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di accesso agli atti

    Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo della Questura di Frosinone di rispondere all'istanza del 28 maggio 2025, rilasciando altresì gli atti eventualmente formati e relativi al procedimento di interesse del ricorrente, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza giusta la liquidazione di cui in dispositivo, calcolata tenuto conto dell'attività difensiva svolta. L'Amministrazione resistente è condannata alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Nicodemo che si è dichiarato antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 94
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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