Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da Said Gouaiche, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 28.05.2025 e ricevuta in pari data dalla Questura di Frosinone;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette il ricorrente di avere presentato, in data 28 maggio 2025, domanda di accesso agli atti relativi alla procedura 24FR008199, al fine di verificare le ragioni per cui gli era stata rilasciata unicamente la ricevuta di presentazione della domanda e non il permesso di soggiorno provvisorio, senza fornire i codici Vestanet e CUI e, in ogni caso, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento amministrativo così avviato.
Pertanto, essendo rimasta priva di riscontro l’istanza di accesso agli atti, con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato l’11 luglio 2025, il ricorrente reclama la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiede che sia ordinato alla Questura di Frosinone di provvedere sull’istanza di accesso agli atti presentata dal medesimo, fissando un termine entro cui l’Amministrazione debba pronunciarsi; chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratori antistatario.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Amministrazione, depositando atto di mero stile.
Con decreto n. 72 del 4 settembre 2025 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato successivamente proposta dal ricorrente è stata provvisoriamente accolta.
Con nota depositata in data 26 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Tanto precisato in fatto, ritiene il Collegio di dover revocare, in limine, l’ammissione al gratuito patrocinio, di cui al sopra richiamato decreto n. 72/2025, in quanto il difensore del ricorrente ha chiesto con l’atto introduttivo la distrazione delle spese.
Basti osservare, in proposito, che si deve ritenere non compatibile il sistema conseguente all'ammissione al gratuito patrocinio, ove, con il conferimento della procura al difensore vi sia anche la richiesta di distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., formulata dal difensore nell'atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che “ L'ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti e il difensore sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell'incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale e ove questo sia dedotto dal difensore, come nel caso di richiesta di distrazione delle spese ed onorari, comporta il venir meno del patrocinio ” (cfr. Corte Cass. civ. 6 marzo 2018, n. 5232).
Nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi ritenere l’illegittimità del comportamento silente serbato dall'amministrazione sull’istanza di accesso agli atti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, non evasa nel termine previsto di trenta giorni, poiché l'amministrazione è tenuta a fornire i chiarimenti richiesti dall’interessato e all'ostensione della documentazione pure richiesta, nei limiti, naturalmente, degli atti formati ed esistenti.
Osserva il Collegio, in proposito, che il diritto di accesso può essere utilmente invocato per ottenere la visione e il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso l'Amministrazione che li possiede, in quanto la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi, sul piano logico e ontologico, ad atti formati ed esistenti, per cui l'accesso è consentito nella misura in cui l'intimata Amministrazione abbia adottato effettivamente atti e provvedimenti, non essendo consentito il ricorso allo strumento processuale in questione per provocare un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, stante l'inconfigurabilità dell'espletamento di una siffatta attività in sede di accesso.
Con riferimento al caso in esame, è pacifico che l’Amministrazione sia rimasta silente con riferimento all’istanza presentata dal ricorrente, e non ha fornito alcuna delucidazione in merito ai fatti di causa nella sede giudiziaria in cui si è costituita senza presentare scritti difensivi.
In conclusione il ricorso, in uno con le domande ivi formulate, è fondato e meritevole di accoglimento, cui consegue l’obbligo della Questura di Frosinone di rispondere all’istanza del 28 maggio 2025, rilasciando, altresì, gli atti eventualmente formati e relativi al procedimento di interesse del ricorrente, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza giusta la liquidazione di cui in dispositivo, calcolata tenuto conto della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto ordina alla Questura di Frosinone di rispondere all’istanza del 28 maggio 2025, rilasciando, altresì, gli atti eventualmente formati e relativi al procedimento di interesse del ricorrente, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio di cui al decreto n. 72 del 4 settembre 2025.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Nicodemo che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA CA |
IL SEGRETARIO