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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16261/2021 R.G.
promossa da
(PI ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piscina (TO) Via Calvetti n. 19, elettivamente domiciliata in TORINO – Via San Quintino nr. 31, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello ( ; PEC: C.F._1
fax: 011-0891946) che la rappresenta e difende Email_1 in forza di procura alle liti in atti
ATTORE - CREDITORE PROCEDENTE
Contro
), CP_1 C.F._2
CONVENUTO DEBITORE - ESECUTATO CONTUMACE
Contro
) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO COMPROPRIETARIO - NON ESECUTATO CONTUMACE
E nei confronti di
Controparte_3
ISCRITTO INTERVENUTO IN FASE ESECUTIVA NON
[...]
COSTITUITO IN FASE DIVISIONALE
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice precisate con nota autorizzata in data 10.3.2025 come segue:
“Voglia il Tribunale di Torino dichiarare esecutivo il progetto di divisione e condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di divisione” .
Oggetto: divisione endoesecutiva.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice, al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di , CP_1 procedeva a pignoramento e, poi, instaurava innanzi al Tribunale di Torino il procedimento esecutivo r.g.e 370/2021 sulla quota di comproprietà della stessa, pari a
2/3, sugli immobili siti nel Comune di Mattie, via Vallone n.5, catastalmente censiti al
Foglio 5, part. 181, subb. 4 e 5.
Poiché di detti immobili risultava comproprietario, per la restante quota di 1/3, il comproprietario non esecutato, , il G.E ordinava procedersi alla Controparte_2 divisione.
Il creditore procedente, con memoria integrativa e contestuale atto di citazione ritualmente notificati a tutti i comproprietari e ai creditori iscritti, instaurava, pertanto, il presente giudizio.
Nessuno si costitutiva per i convenuti e per Controparte_4
All'udienza del 16.11.2021, il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia dei convenuti e disponeva procedersi a CTU per verificare la comoda divisibilità dell'immobile e per stimarne il valore.
Una volta effettuata la CTU, il Giudice, con ordinanza del 24.5.2022 “rilevato che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote…. Che il bene oggetto di comunione non è comodamente divisibile...che nessun condividente, peraltro, ne ha domandato l'attribuzione…” disponeva lo scioglimento della comunione in essere tra e comproprietari CP_1 Controparte_2 rispettivamente per la quota di 2/3 ed 1/3, e ordinava la vendita delle unità immobiliari per cui è causa delegando per le relative operazioni e per la formazione del progetto di divisione il Dott. . Persona_1
All'udienza del 21 giugno 2022, il Giudice, su richiesta formulata da parte attrice a seguito del ricorso ex art. 591 ter cpc del Professionista Delegato Dr. , Persona_1 rinviava all'udienza del 24.02.2023 (poi revocata e sostituita con udienza mediante trattazione scritta fissata al 24.4.2023), per consentire l'espletamento del giudizio di pag. 2 di 5 accertamento della qualità di erede in capo al comproprietario non esecutato e per verificarne l'esito.
All'udienza del 29.7.2023, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accertamento della qualità di erede in capo a e ritenuto risolto il ricorso ex art. 591 ter Controparte_2
c.p.c. disponeva la restituzione del fascicolo al Professionista delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Con decreto di trasferimento del 22.11.2024, i beni oggetto di divisione, costituenti un lotto unico, venivano trasferiti in capo a dietro versamento della CP_5 somma di €.10.500,00.
Con ordinanza del 7.12.2024, il Giudice predisponeva il progetto di divisione della somma di €.5.889,42 con il quale assegnava in favore di la somma di CP_1
€.3.926,28 sotto il vincolo del pignoramento ed in favore di la Controparte_2 somma di €.1.963,14; fissava udienza al giorno 11 marzo 2025 per “la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni (da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), sarà dichiarato esecutivo e per l'assunzione della causa (ultratriennale) a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite
(senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c.) sulle conclusioni che le parti depositeranno su registro telematico entro il 3 marzo 2025”.
All'udienza dell'11.3.2025 il progetto di divisione, approvato, veniva dichiarato esecutivo e la causa trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite.
********
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo, la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di causa del presente giudizio, si osserva e rileva che, trattandosi di una divisione endo-esecutiva promossa non da uno dei condividenti ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza, ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc, del Giudice dell'esecuzione, ricorre una parziale deroga ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione (tra le più recenti
Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) secondo i quali le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
E'infatti pacifico che, in fattispecie quali quelle in esame, il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale non pag. 3 di 5 avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore.
Nella specie, si ritorna, pertanto, con riguardo specifico ai rapporti tra creditore procedente attore (parte totalmente vittoriosa) e condividente esecutato (parte totalmente soccombente), al generale principio della soccombenza, con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con la conseguenza che la debitrice esecutata, in applicazione del principio di soccombenza, dovrà rifondere alla società creditrice procedente, per intero, le spese di lite.
Nulla dovrà rifondere, invece, a tale titolo, il comproprietario non esecutato il quale, subendo il giudizio di divisione reso necessario dall'insolvenza del debitore esecutato non può, evidentemente, essere gravato delle spese legali sostenute dall'attore/procedente.
In punto liquidazione, poi, occorre avere riguardo non al valore dell'intera massa oggetto del pignoramento, quanto al valore della quota in contestazione, giusto art. 5 del
DM 55/2014; la determinazione del compenso deve quindi tenere conto dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a 26.001,00. Nella fattispecie in esame, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio applicando i valori minimi, con esclusione della fase decisioria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La quantificazione degli onorari dallo stesso sostenuti è quindi pari a €. 1.689,00 oltre
15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
definitivamente decidendo,
dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di parte CP_1 attrice/creditrice procedente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 1.689,00, oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo;
pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dei condividenti e CP_1 [...] nella misura rispettivamente di 2/3 ed 1/3 ciascuno. CP_2
Così deciso in Torino in data 17 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Demaria
pag. 4 di 5 (Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16261/2021 R.G.
promossa da
(PI ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piscina (TO) Via Calvetti n. 19, elettivamente domiciliata in TORINO – Via San Quintino nr. 31, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello ( ; PEC: C.F._1
fax: 011-0891946) che la rappresenta e difende Email_1 in forza di procura alle liti in atti
ATTORE - CREDITORE PROCEDENTE
Contro
), CP_1 C.F._2
CONVENUTO DEBITORE - ESECUTATO CONTUMACE
Contro
) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO COMPROPRIETARIO - NON ESECUTATO CONTUMACE
E nei confronti di
Controparte_3
ISCRITTO INTERVENUTO IN FASE ESECUTIVA NON
[...]
COSTITUITO IN FASE DIVISIONALE
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice precisate con nota autorizzata in data 10.3.2025 come segue:
“Voglia il Tribunale di Torino dichiarare esecutivo il progetto di divisione e condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di divisione” .
Oggetto: divisione endoesecutiva.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice, al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di , CP_1 procedeva a pignoramento e, poi, instaurava innanzi al Tribunale di Torino il procedimento esecutivo r.g.e 370/2021 sulla quota di comproprietà della stessa, pari a
2/3, sugli immobili siti nel Comune di Mattie, via Vallone n.5, catastalmente censiti al
Foglio 5, part. 181, subb. 4 e 5.
Poiché di detti immobili risultava comproprietario, per la restante quota di 1/3, il comproprietario non esecutato, , il G.E ordinava procedersi alla Controparte_2 divisione.
Il creditore procedente, con memoria integrativa e contestuale atto di citazione ritualmente notificati a tutti i comproprietari e ai creditori iscritti, instaurava, pertanto, il presente giudizio.
Nessuno si costitutiva per i convenuti e per Controparte_4
All'udienza del 16.11.2021, il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia dei convenuti e disponeva procedersi a CTU per verificare la comoda divisibilità dell'immobile e per stimarne il valore.
Una volta effettuata la CTU, il Giudice, con ordinanza del 24.5.2022 “rilevato che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote…. Che il bene oggetto di comunione non è comodamente divisibile...che nessun condividente, peraltro, ne ha domandato l'attribuzione…” disponeva lo scioglimento della comunione in essere tra e comproprietari CP_1 Controparte_2 rispettivamente per la quota di 2/3 ed 1/3, e ordinava la vendita delle unità immobiliari per cui è causa delegando per le relative operazioni e per la formazione del progetto di divisione il Dott. . Persona_1
All'udienza del 21 giugno 2022, il Giudice, su richiesta formulata da parte attrice a seguito del ricorso ex art. 591 ter cpc del Professionista Delegato Dr. , Persona_1 rinviava all'udienza del 24.02.2023 (poi revocata e sostituita con udienza mediante trattazione scritta fissata al 24.4.2023), per consentire l'espletamento del giudizio di pag. 2 di 5 accertamento della qualità di erede in capo al comproprietario non esecutato e per verificarne l'esito.
All'udienza del 29.7.2023, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accertamento della qualità di erede in capo a e ritenuto risolto il ricorso ex art. 591 ter Controparte_2
c.p.c. disponeva la restituzione del fascicolo al Professionista delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Con decreto di trasferimento del 22.11.2024, i beni oggetto di divisione, costituenti un lotto unico, venivano trasferiti in capo a dietro versamento della CP_5 somma di €.10.500,00.
Con ordinanza del 7.12.2024, il Giudice predisponeva il progetto di divisione della somma di €.5.889,42 con il quale assegnava in favore di la somma di CP_1
€.3.926,28 sotto il vincolo del pignoramento ed in favore di la Controparte_2 somma di €.1.963,14; fissava udienza al giorno 11 marzo 2025 per “la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni (da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), sarà dichiarato esecutivo e per l'assunzione della causa (ultratriennale) a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite
(senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c.) sulle conclusioni che le parti depositeranno su registro telematico entro il 3 marzo 2025”.
All'udienza dell'11.3.2025 il progetto di divisione, approvato, veniva dichiarato esecutivo e la causa trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite.
********
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo, la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di causa del presente giudizio, si osserva e rileva che, trattandosi di una divisione endo-esecutiva promossa non da uno dei condividenti ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza, ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc, del Giudice dell'esecuzione, ricorre una parziale deroga ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione (tra le più recenti
Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) secondo i quali le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
E'infatti pacifico che, in fattispecie quali quelle in esame, il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale non pag. 3 di 5 avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore.
Nella specie, si ritorna, pertanto, con riguardo specifico ai rapporti tra creditore procedente attore (parte totalmente vittoriosa) e condividente esecutato (parte totalmente soccombente), al generale principio della soccombenza, con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con la conseguenza che la debitrice esecutata, in applicazione del principio di soccombenza, dovrà rifondere alla società creditrice procedente, per intero, le spese di lite.
Nulla dovrà rifondere, invece, a tale titolo, il comproprietario non esecutato il quale, subendo il giudizio di divisione reso necessario dall'insolvenza del debitore esecutato non può, evidentemente, essere gravato delle spese legali sostenute dall'attore/procedente.
In punto liquidazione, poi, occorre avere riguardo non al valore dell'intera massa oggetto del pignoramento, quanto al valore della quota in contestazione, giusto art. 5 del
DM 55/2014; la determinazione del compenso deve quindi tenere conto dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a 26.001,00. Nella fattispecie in esame, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio applicando i valori minimi, con esclusione della fase decisioria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La quantificazione degli onorari dallo stesso sostenuti è quindi pari a €. 1.689,00 oltre
15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
definitivamente decidendo,
dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di parte CP_1 attrice/creditrice procedente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 1.689,00, oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo;
pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dei condividenti e CP_1 [...] nella misura rispettivamente di 2/3 ed 1/3 ciascuno. CP_2
Così deciso in Torino in data 17 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Demaria
pag. 4 di 5 (Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
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