Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 835/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N.,835/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
C.F. 1 1) nata a [...] il Parte 1 ( 10/10/1979 con l'Avv. Silvia ERCOLI del foro di Viterbo RICORRENTE
E
) nato a [...] il Controparte 1 C.F. 2
15/12/1971 l'Avv. Tania CESARINI, del foro di Viterbo RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Con ricorso in atti in data 16.05.2004 inControparte 1civili del matrimonio contratto con
Carbognano (VT), atto registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Carbognano, dell'anno 2004, n°5, parte 2°, serie A. dando conto, nell'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Per_1A fondamento della richiesta deduceva che: a) dal matrimonio erano nati due figli (
[...] , nato il 16/07/2005 e PEsona 2 , nata il [...]); b) che a seguito di divergenze sorte con il marito, aveva proposto ricorso congiunto per dichiarazione di separazione personale, concordando con il marito specifiche condizioni che venivano omologate dal Tribunale di Viterbo in data 25/05/2022; ¹ c) che dal momento della separazione
d) che sussistevano le condizioni, inoltre, per un affidamento esclusivo della figlia minorenne in favore della stessa ricorrente in ragione di condotte pregiudizievoli poste in essere del padre nei riguardi dei figli e della moglie la quale, a causa delle tensioni derivanti da comportamenti del marito era stata costretta a rivolgersi all 'Unità Operativa di psicologia della AUSL di Viterbo;
e) che per la mancata comunicazione da parte del CP 1 della nuova residenza, aveva perso l'opportunità di ottenere per alcuni periodi l'assegno unico per molti mesi, subendo, in tale modo un danno pari ad euro 13.176,00.
due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 o, comunque, dall'uscita da scuola alle ore 20,00 e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e dal momento in cui il Sig. CP 1 svolgerà un'attività lavorativa, con i suoi turni di lavoro;
-un fine settimana ogni due, ovvero il sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze sia dei figli sia del Sig. CP 1 il giorno del compleanno del padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori);
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ogni anno, 15 giorni consecutivi oppure, in alternativa, due periodi distinti di 7 giorni ciascuno, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. La Sig.ra Pt 1 potrà portare con sé i figli minori in vacanza, durante il periodo estivo per 15 gg, comunicando al Sig. CP 1 il periodo e luogo prescelti, fermo restando la possibilità, su comune accordo delle parti, ove se ne presenti l'occasione, di portare i figli in vacanza per un periodo più lungo, salva, in questo caso, la facoltà di visita del padre ai medesime o viceversa, la possibilità di visita della madre in caso di periodo più lungo con il padre;
- durante il periodo natalizio (inteso come durata delle vacanze da calendario scolastico), i minori trascorreranno le festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio) possibilmente con ciascun genitore ad anni alterni.
- durante le vacanze pasquali (intese come durata delle vacanze da calendario scolastico) i minori trascorreranno le stesse secondo tempi che verranno di volta in volta concordati dai genitori con il maggiore anticipo possibile rispettando l'alternanza annuale. si impegna a pagare la residua somma del mutuo acceso presso BNL gruppo BNP Paribas, F. Il Sig. Controparte_1 intestato al Sig. Controparte_1 n° mutuatario 13582532, il cui capitale residuo è di € codice accordo P.IVA 1
5038,38;
G. La Sig.ra Parte 1 continuerà a farsi carico del mutuo chirografario acceso presso BC di IO (ora Banca Lazio Nord), intestato alla Ditta individuale di cui è titolare, il cui capitale residuo è di € 5.587,93. H. Quanto al mantenimento dei figli, le parti concordano che l'obbligazione in capo al Sig. CP 1 venga adempiuta per anni 4 che decorrono da Gennaio 2022, con la formale rinuncia da parte dello stesso ai suoi diritti sulla azienda EL di IL IA e ad ogni diritto derivante dalla sua collaborazione in essa. A seguito di tale periodo e, precisamente, dal mese di Gennaio 2026, le parti concordano sin da ora che il Sig. CP 1 provvederà al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni qualora non siano economicamente autonomi versando, entro il cinque di ogni mese, alla Sig.ra la totale somma di € 200,00 mensili tramite bonifico bancario, somma che sarà rivalutata annualmente in base Pt 1 agli indici Istat. I. Il Sig. CP 1 corrisponderà, dal mese di Gennaio 2022, il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Tribunale e dal COA di Viterbo da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
L.L'autovettura Renault Clio Tg GC625GZ di proprietà della Sig.ra Pt 1 è rimasta in uso alla medesima, mentre l'autovettura Fiat Panda Tg AJ709KK, di proprietà della Sig.ra Pt 1 è rimasta in uso al Sig. CP_1 il quale si impegna a provvedere al mantenimento della medesima ed al pagamento di tutti gli oneri ivi connessi nonchè, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente separazione, ad effettuare il relativo passaggio di proprietà o a rottamare la vettura stessa a sue spese.
M. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni. N. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. O. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro Alla luce di tanto, la ricorrente, previa conferma del provvedimento di assegnazione della casa familiare di cui era proprietaria al 50% unitamente al coniuge, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore PE_2 di porre a carico del marito il versamento della somma complessiva di euro 600,00 per il mantenimento dei due figli, confermando nel resto le determinazioni assunte in sede di separazione;
oltre al menzionato risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente, articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare, rappresentava che la moglie unitamente ai due figli già da oltre 18 mesi avevano abbandonato la casa familiare per recarsi a vivere presso l'abitazione della madre della Pt 1 dopo il decesso del padre (2022); che lo stesso CP 1 diversamente da quanto sostenuto dalla moglie, aveva sempre avuto buoni rapporti con i figli;
che il figlio PE 1 svolgeva stabile attività lavorativa. Quanto alla propria situazione reddituale rappresentava che lo stesso, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo per la separazione, aveva iniziato a lavorare con contratto ancora oggi in vigore con una retribuzione equivalente a quella attuale di euro 1.500 come dichiarato in udienza, mentre la moglie svolgeva un'attività commerciale. Aggiungeva di corrispondere un canone mensile di euro 330,00 mensili per la casa ove abitava presa in locazione dopo la separazione;
di avere versato, per il finanziamento per l'abitazione familiare, i seguenti importi: nel 2023 per € 1.177,30, il 30.06.23, € 247,43 il 10.07.23,di € 917,52 il 31.12.23 (all.5); di corrispondere somme per spese straordinarie come da elenco ripostato in comparsa e di pagare euro 285 mensili per il finanziamento per l'acquisto di un'auto. Quanto ai beni immobili dichiarava di non avere altra proprietà che il 50% dell'abitazione familiare di Corchiano Via L.Da Vinci n°19, diversamente dalla moglie che oltre il 50% della suddetta abitazione, era proprietaria del 50% dell'abitazione e garage in Corchiano Via Marconi 27 e altre 2 quote su terreni (all.9). Alla luce di tali considerazioni, aderendo alla richiesta di divorzio, ha chiesto di rigettare la richiesta di affido esclusivo della figlia minore PE_2 confermando l'affido condiviso, e di assegnare la casa familiare in suo favore con collocamento paritario dei figli, confermando, nel resto gli accordi economici con esclusione delle richiesta in relazione alla posizione del figli Per 1 .
Nel corso del processo, in assenza di istanze istruttorie, risultando quelle avanzate da parte ricorrenti non più necessarie dopo l'ascolto dei due figli, a seguito della discussione delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio
La domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale (decreto di omologa della separazione emesso dal tribunale di Viterbo il 25.5.2022) e la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale per oltre sei mesi a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da entrambe le parti la stessa non può essere accolta.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (cfr. SSUU n. 11096/2002; Sez. 1 n. 25604/2018)
Ebbene nel caso in esame risulta che già nel 2022 il figlio Per 1 si era trasferito presso altra abitazione, quella casa dei nonni, per poi essere raggiunto in tale diversa abitazione, dalla madre e dalla sorella nel 2023 (dopo il decesso del nonno), dove da oltre 18 mesi vivevano. In tale nuova abitazione disponevano di adeguati e confortevoli spazi non avendo i figli espressio alcuna criticità al riguardo ( PEsona_2 "dal settembre 2023 vivo con mia Prima madre a Corchiano in una casa di mio nonno, unitamente a mio fratello PE 1 vivevamo a casa di mamma e papà (la casa familiare ndr). Nella casa di nonna stiamo meglio in quanto anche se dormo su un divano letto con mia madre, la situazione è per me confortevole. Mio fratello ha una sua camera... “la casa dove oggi vivo PEsona_1 per me è confortevole. Io ho una mia stanza dove ho chiesto anche a mia sorella di venire. Prima stavamo nella casa familiare dopo la morte di mio nonno mia madre e mia sorella si sono trasferiti presso la casa dei nonni. Io già prima per aiutare il nonno prima che morisse (2022).)
Non potendosi, pertanto, attribuire alla casa familiare il necessario rilievo che normalmente viene riconosciuto a tale abitazione in ragione della necessità, per i figli, di evitare modifiche al proprio stile di vita in un momento particolarmente doloroso per loro, appare legittimo non accogliere le rispettive richieste avanzate sul punto dalle parti, dovendo la casa familiare (in proprietà delle parti ognuno per la quota del 50%) essere gestita secondo le ordinarie regole sulla comunione dei beni.
Infondata è, poi, la richiesta di affidamento esclusivo della minore Per 2 richiesto dalla madre.
A tal riguardo giova premettere che tale modello di affidamento monogenitoriale può essere ammesso e trovare una sua giustificazione solo i presenza di un preciso e concreto pregiudizio che il minore rischia di subire dall'affidamento condiviso. Ed invero, come sottolineato giurisprudenza di legittimità, il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che
è in grado di offrire ai minori, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. 18817/2015).
Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate, nel caso in esame si ritiene che, allo stato, non risultino presenti condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Non vi sono state, inoltre, allegazioni comprovanti tali speciale forma di affidamento anche a seguito dell'audizione dei figli delle odierne parti, i quali se da un lato hanno dato conto di gravi forme di disattenzione del padre verso i figli, nel contempo non hanno dato conto di alcun segno di concreto pregiudizio in danno della figlia minore (la stessa, inoltre, a breve diverrà maggiorenne). PE tali ragioni deve essere confermato l'affidamento condiviso della figlia minore con modalità di visita e incontro con il padre secondo quanto già concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione
In merito al mantenimento della figlia minore PE_2 - escluso il mantenimento per il figlio Per 1 il quale svolge al momento attività lavorativa con una retribuzione lorda di euro 800,00 mensili deve ammettersi, da un lato, il permanere delle medesime condizioni
-
economiche delle parti al momento della separazione;
dall'altro un generale miglioramento delle loro condizioni economiche considerando la raggiunta indipendenza economica di Per 1 e, dall'altro, per il CP 1 di poter disporre, nei limiti della quota della casa familiare.
PEtanto, considerando: le attuali esigenze della figlia oggi di 17 anni con esigenza che possono ritenersi incrementate in ragione del decorso del tempo (Cass n. 8927/2012); le condizioni economiche delle parti;
il fatto che la minore è prevalentemente collocata presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura della stessa, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati, tutto ciò considerando, il contributo in questione può essere determinato in euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
Alcuna determinazione può inoltre essere assunta in relazione alla domanda di domanda risarcitoria legata alla mancata comunicazione, oltretutto rimasta indimostrata della residenza del resistente, dovendo il giudizio in esame operare esclusivamente all'interno delle determinazioni relative alla famiglia ed alle domande legate alla stessa (separazione e/o divorzio, contributo mantenimento figli e coniuge, assegnazione casa familiare, ecc). L'esito complessivo del giudizio, legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[…] in data 16.05.2004 in Carbognano (VT), atto Parte 1 e Controparte 1
,
registrato al registro degli atti di matrimonio del Comune di Carbognano, dell'anno 2004, n.5, parte II, serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento. degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Affida la figlia minore Persona 2 congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia sulla base di quanto già stabilito in sede di separazione;
3. Controparte 1 corrisponderà a Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia PE_2 oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di
Viterbo;
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Viterbo, 03.06.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "A. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto. B. Entrambi i coniugi dovranno comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. C. La casa coniugale sita in Corchiano, Via L. Da Vinci n°19, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra Parte 1 che ci vivrà con i figli minori e PEsona 2 PEsona 1
D. I figli minori PEsona 1 e saranno affidati congiuntamente ad entrambi genitori, con PEsona 2 collocamento prevalente presso la madre. E. Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e, comunque, secondo le seguenti modalità minime: