Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 novembre 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 novembre 2001 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 28 agosto 2020 (reg. ric. n. 74 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, della Costituzione, e agli artt. 4, 5, 8 e 9 …
Leggi di più… - 3. LA NUOVA FORMA DI PIANO IN PUGLIA: disposizioni normative per favorire il riciclo urbano dell’economia circolare all’interno del governo del territorio. -…Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA NUOVA FORMA DI PIANO IN PUGLIA: disposizioni normative per favorire il riciclo urbano dell'economia circolare all'interno del governo del territorio. Possibili evoluzioni della legge regionale 20/2001 Angela Masella, Rachele Ramellini ABSTRACT (ITA): Il presente lavoro si propone di analizzare la disciplina del Governo del territorio, con particolare riguardo all'area territoriale pugliese, mediante l'analisi della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20. Verranno analizzati punti di forza e criticità della disciplina, che successivamente verrà posta a confronto con due modelli di legislazione più recenti: quello della Sicilia, con la disamina della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. …
Leggi di più… - 4. Il referendum sulla riduzione dei parlamentari: tre ragioni per il SÌ e tre per il NO. Forum dei costituzionalisti Valerio Onida, Ida Nicotra, Alessandro Morelli e…Andrea Gaetano Costa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il referendum sulla riduzione dei parlamentari* Tre ragioni per il SÌ e tre per il NO. Forum dei costituzionalisti Valerio Onida, Ida Nicotra, Alessandro Morelli e Lara Trucco *In calce, il forum in formato pdf Va ormai entrando nel vivo la discussione sul Referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». Giustizia Insieme ha chiesto a quattro costituzionalisti di chiara fama di esprimere la loro opinione, in una prospettiva che non intende in alcun modo orientare le coscienze dei lettori, prediligendo una chiave di lettura …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 13178Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. DA NI, nato a [...] il [...] 2. DA RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente GA De AN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 14 gennaio 2016, che condannava NI DA e RO DA alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili …Leggi di più...
- libertà d'iniziativa economica·
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- art. 513-bis cod. pen.·
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- art. 2598 cod. civ.
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 13178Provvedimento: 1 317 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 24/2019 NI Carcano UP 28/11/2019 Giacomo Fumu Antonella Patrizia Mazzei R.G.N. 49343/2018 Giorgio Fidelbo TE Mogini Gastone ZA Gaetano De IC -Relatore - Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NI NI, nato a [...] il [...] 2. NI CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Gaetano De IC; udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
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- bis cod. pen. – compimento di atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia·
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- 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3021Provvedimento: Pubblicato il 09/04/2025 N. 03021/2025REG.PROV.COLL. N. 01586/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2022, proposto da RM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
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- 4. Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1272Provvedimento: N. R.G. 4074/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4074/2022, definita come da dispositivo pronunciato all'udienza dell'8/11/2024 con motivazione riservata nei 60 giorni, promossa da: (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Farindola (PE), Piazza G. Mazzocca n. 1, ed elettivamente domiciliato in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Borgo Pagliara Vecchia n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Amelide Francia del …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/10/2024, n. 26094Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2850/2024 R.G. proposto da: VA CO, MA GL, NA AT SA, IN ND GI, OS DA, GA SARA, LL RA, TT ERMETE, CADENASSO IN MA, MA ME, CI NA, IN LARA, LL ST, VI UD LO, GG MA RA, OL GIANLO NG, SP OV, FASCE LUIGI, MARTINERO ROSA-MA, DELLACASAGRANDE LO, AL RI, AL LI RE, RD JEAN- FRANCOIS, BUDEL ROSA OLINDA, BOCCANERA MAURO, NOLI AN, LE IA, elettivamente domiciliati in GENOVA VIA CORSICA 19-10, presso lo studio dell'avvocato MONTARSOLO IG ([...]) che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. Civile Sent. Sez. 1 Num. 26094 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 04/10/2024 2 di 25 -ricorrenti- contro COMUNE DI …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. L' articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". - Art. 3. 1. L' articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".