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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2964/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.3.2025
TRA
(P.IV , in persona del Direttore Generale pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale alle liti del
5.9.2019 per atti notar rep. 42728, racc. 16316, dagli avv.ti ANNALISA Persona_1
INTORCIA (c.f. e FRANCESCO LEMBO (c.f. ) C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'Ente presso la sede dello stesso, in alla Via Comunale del Principe 13/A; Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IV_2 difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO CAPPELLO (c.f.
) e GIOVANNI TERRERI (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in alla P.zza Francese 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 2.8.2018, il Controparte_1
(di seguito ”) conveniva in giudizio l'
[...] Pt_1 Parte_1
Parte
(di seguito ) dinanzi al Tribunale di Napoli, per sentirla condannare al pagamento
[...] della somma di € 10.202,83, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo delle prestazioni rientranti nella branca di Patologia Clinica, rese dal Centro in favore degli assistiti dal nel periodo da gennaio a settembre del 2014, come da contratto Controparte_2 regolarmente sottoscritto tra le parti. A fondamento della domanda il Centro ricorrente specificava di aver fornito “le prestazioni sino e non oltre il giorno 30.09.14 (data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea che gli era stata comunicato, ai sensi Part dell'art. 5 comma 3 n. 2 del contratto, con PEC del 10.09.14 – cfr. all.to n. 2)”, maturando il Parte credito azionato e che, tuttavia, l non gli aveva remunerato. Parte Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'inesigibilità della prestazione rivendicata, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa, aggiungendo che era onere del Centro provare il rispetto del suddetto limite per le prestazioni erogate nella branca di patologia Clinica di cui rivendicava il pagamento.
Con ordinanza del 9.7.2020, comunicata alle parti in pari data, il Tribunale di Napoli Parte accoglieva la domanda avanzata dal Centro e condannava l' al pagamento della somma di €
10.202,83, oltre interessi ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, nonché al pagamento delle spese di lite. Affermava il Tribunale che non era contestato tra le parti lo svolgimento delle Parte prestazioni per le quali era richiesto il pagamento;
proseguiva, in linea generale, che, avendo l' eccepito la circostanza impeditiva dell'inesigibilità del credito per sforamento del tetto di spesa di branca allo scopo di paralizzare il pagamento, era suo onere fornire la prova dell'avvenuto superamento del tetto da parte del , onere ritenuto dal giudice non assolto. Richiamate, poi, le Pt_1 disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento contrattuale in ordine ai criteri di remunerazione delle prestazioni e rilevato che agli atti vi era solo una PEC notificata al Centro in data 30.9.2014, con la Parte quale l' gli comunicava l'avvenuto sforamento del tetto di spesa di branca in data 24.9.2014, il
Tribunale riteneva che l'ipotesi in esame rientrasse nella lettera a) di cui al citato art. 5 e che, quindi, poiché a consuntivo il tetto di spesa era stato superato in data antecedente a quella Parte comunicata in via preventiva, l' avrebbe dovuto applicare alle prestazioni rese entro la data di Parte presumibile sforamento la Regressione tariffaria;
l' invece, si era limitata a comunicare lo sforamento del tetto di spesa, rifiutando integralmente il pagamento delle prestazioni rese dopo tale data, sebbene fosse pacifico tra le parti che le somme richieste non erano corrispondenti alla regressione tariffaria ovvero a prestazioni rese dopo la data presunta di sforamento del tetto
2 comunicata al Centro, ma alla remunerazione delle prestazioni rese dal Centro nel periodo tra il 24 e il 30 settembre 2014. Parte Avverso detta ordinanza, con atto notificato il 3.9.2020, L ha proposto appello, censurando con un primo motivo l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, non valutando l'inderogabilità dei tetti di spesa, ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine sia alla data di avvenuto sforamento del tetto di spesa previsto per la branca di patologia clinica per l'anno 2014, sia all'esatto ammontare delle prestazioni sanitarie rese extrabudget. Con altro motivo,
l'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice avrebbe compiuto “una valutazione dell'attività autoritativa svolta dalla P.A. e, quindi, un'attività che è di competenza esclusiva del Parte G.A.” nella parte della motivazione in cui ha affermato che l' avrebbe dovuto allegare un provvedimento amministrativo con il quale determinava la regressione tariffaria, dimostrando che si era perfezionato il procedimento di cui all'all. C) della D.G.R.C. n. 1268/08.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 9.2.2021, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, specificando di essersi attenuto nel rendere le prestazioni alla data di presuntivo sforamento del tetto di spesa (30.9.2014) Parte comunicatagli dall' a mezzo PEC, con il monitoraggio del 10.9.2014, ribadendo che “l'importo contestato altro non è che il controvalore delle prestazioni rese dal centro entro la data di previsione sforamento monitorata (30.9.2014) ma successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntivata (24.9.2014). Ovvero quelle rese nel periodo 25/30.9.2014” (pag.
7-8 comparsa di costituzione e risposta in appello).
All'udienza collegiale del 26.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ritiene la Corte che deve essere preliminarmente esaminata la doglianza relativa all'eccesso compiuto dal primo giudice nell'esaminare l'attività autoritativa svolta dalla P.A.
Il motivo è inammissibile, non riscontrandosi nell'allegazione contenuta nell'atto di appello
(cfr. pag. 20 e 21) una specifica censura ad un punto motivazionale decisivo della pronuncia, né censurandosi specificamente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere il merito della controversia.
A ben vedere, infatti, il motivo censura un argomento motivazionale svolto dal Tribunale (la Parte necessità da parte dell' di dimostrare l'avvenuta adozione degli atti autoritativi inerenti la regressione tariffaria) che non solo non costituisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ma di fatto non esorbita i poteri del giudice ordinario nel decidere la questione sottoposta al suo esame.
Il Tribunale, infatti, non ha valutato o censurato l'attività amministrativa compiuta dalla P.A., né il
3 contenuto degli atti autoritativi di regressione tariffaria, essendosi limitato ad accertare che nella Parte fattispecie l' anziché negare integralmente il pagamento delle prestazioni, avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la regressione tariffaria.
Per completezza si evidenzia che la fattispecie in esame ha ad oggetto diritti soggettivi, non involgendo nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. ed incentrandosi, invece, esclusivamente sulla sussistenza del diritto soggettivo del Centro appellato al conseguimento delle somme richieste a titolo di saldo delle prestazioni rese (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022;
Cass. 372/2021).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso in punto di fatto che è stato accertato con efficacia di giudicato, in quanto le relative statuizioni contenute nella sentenza non sono state specificamente impugnate su tali circostanze, che le prestazioni per le quali è chiesto il pagamento sono state effettivamente e regolarmente rese dal . E' stato anche accertato che la somma di cui si chiede il pagamento Pt_1
Parte corrisponde non all'importo della regressione tariffaria praticata dall' ai danni del Centro, bensì alla remunerazione contrattuale delle prestazioni rese dal Centro nel periodo dal 24 al 30 settembre
2014. Parte Ciò posto in punto di fatto, l' con il primo motivo di impugnazione, richiamati diffusamente i principi generali in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di superamento dei tetti di spesa, si duole del fatto che erroneamente il Tribunale non ha considerato l'inesigibilità delle prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto di spesa, né ha correttamente valutato la documentazione prodotta da essa appellante a dimostrazione dell'avvenuto sforamento. In particolare, l'appellante ha evidenziato che dalla documentazione depositata in atti
(circolare aziendale prot. 50305/2014; verbale n. 2/2014; delibera del Direttore Generale n.
751/2015; nota prot. 389 del 9.1.2015; relazione del responsabile del Distretto 33 prot. 2554/2018), di cui il Centro era perfettamente a conoscenza o tramite i propri rappresentati alle operazioni del
Tavolo Tecnico o tramite comunicazione diretta (cfr. nota prot. 389 del 9.1.2015 comunicata direttamente al Centro via fax) emergerebbe in modo analitico sia la data di sforamento del tetto di spesa (fissata al 24.9.2014), sia il numero di prestazioni effettuate dal Centro appellato oltre la suddetta data, da ritenersi, pertanto, non remunerabili. Ad avviso dell'appellante, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, essa avrebbe “contestato le prestazioni effettuate oltre la data del raggiungimento del tetto di spesa e, ancor di più, ha provato la circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito provvedendo al deposito della documentazione idonea a supportare le contestazioni sollevate alla pretesa creditoria fatta valere in
4 giudizio…laddove il monitoraggio è stato effettuato costantemente ed è stato regolarmente comunicato ai centri come risulta dalla documentazione in atti” (cfr. pagg. 10 e 12 appello).
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Preliminarmente occorre evidenziare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Occorre, inoltre, premettere che non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni rese, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, quale necessario corollario, il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa, Part non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis Part non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_2
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 28053/2018, hanno, Parte altresì, affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa, ne assumono la stessa natura e, quindi, hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale
5 non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n.
25184/2024 e Cass. n. 4375/2023).
Alla luce di tali principi e di quanto previsto allo stesso art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, va, dunque, evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile Parte sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data le è, invece, possibile rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese, giammai per affermare che, in mancanza della Parte stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato (da ultimo si è pronunciata, ribadendo tali principi e i criteri di remunerazione delle prestazioni rese dai centri accreditati, la Suprema Corte con la sentenza n. 16221/2025).
Ciò che appare rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa
Parte da parte del centro appellato e, in caso positivo, la valutazione della possibilità per l' di rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese oltre tale data, dovendo a tal fine verificarsi la correttezza e tempestività dell'attività di monitoraggio, il cui onere probatorio è da
Parte ritenersi a carico dell'
Parte Deve ritenersi fornita dall' la prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa nella branca Patologia Clinica, risultante in particolare dalla delibera n. 751 dell'8.5.2015, a firma del
Parte Direttore Generale dell' in cui si dà atto che all'esito delle operazioni dei Tavoli Tecnici il tetto di spesa per la branca in questione è stato superato il 24.9.2014 (cfr. doc. 8 all. alla comparsa
Parte dell' in primo grado).
6 Parte L ha, poi, sostenuto di aver regolarmente eseguito e comunicato ai Centri i monitoraggi periodicamente effettuati, precisando nell'atto di appello di aver comunicato direttamente al Centro lo sforamento del tetto di spesa con nota prot. 389 del 9.1.2015 (cfr. pag. 9 appello), in aderenza alle
Parte regole contrattualmente fissate (cfr. comma 3 dell'art. 5 in cui è previsto che l' deve comunicare in base a un cadenzato calendario a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”).
Parte Invero, come correttamente già rilevato dal primo giudice, non risulta che l' abbia comunicato al una data di superamento presunto del tetto di spesa anteriore a quella di Pt_1 avvenuto sforamento a consuntivo, sì da giustificare l'esclusione integrale della remunerazione
Parte delle prestazioni rese dopo lo sforamento stesso praticata dall'
Dagli atti di causa, infatti, emerge che il Centro in data 10 settembre 2014 aveva ricevuto una
PEC la quale, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, indicava quale data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione (“proiezione lineare ponderata data esaurimento limiti di spesa 2014”) il 30 settembre 2014.
Solo successivamente risulta comunicato al Centro che il superamento del tetto si era, invece, effettivamente verificato il 24 settembre 2014 (cfr. nota prot. 389 del 9.1.2015 comunicata al Centro via fax il 19.1.2015), a nulla potendo valere al fine di escludere la remunerazione delle prestazioni le comunicazioni e gli accertamenti compiuti nei verbali dei Tavoli Tecnici.
Dai documenti anzidetti deriva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non corretto Parte l'operato dell' riconoscendo il diritto del ad ottenere la remunerazione delle prestazioni Pt_1 rese tra il 24 settembre 2014 (data di effettivo superamento del tetto di spesa) e il 30 settembre 2014
(data di presumibile sforamento precedentemente comunicatagli), secondo il procedimento della
Parte regressione tariffaria, non operato dall' per le prestazioni in oggetto.
Parte Invero, la documentazione depositata dall' in primo grado concerne un procedimento di
Parte regressione tariffaria, citato nella delibera n. 751/2015 del Direttore Generale dell' in cui si statuisce di non retribuire le prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate oltre le
Parte date di esaurimento del tetto di spesa assegnato dalla all' per ogni singola branca per Pt_2
l'anno 2014. Tale delibera, tuttavia, non attiene alla determinazione della regressione tariffaria per le prestazioni eseguite oltre la suddetta data, ma entro la data presunta comunicata in sede di monitoraggio.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta Parte per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando, però, il relativo
7 potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. Parte L'appello proposto dall' va, quindi, rigettato e l'ordinanza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per il centro, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto l'
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 6756/2020 del 9.7.2020 nei confronti del Pt_3 così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, Parte_1 in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2964/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.3.2025
TRA
(P.IV , in persona del Direttore Generale pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale alle liti del
5.9.2019 per atti notar rep. 42728, racc. 16316, dagli avv.ti ANNALISA Persona_1
INTORCIA (c.f. e FRANCESCO LEMBO (c.f. ) C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'Ente presso la sede dello stesso, in alla Via Comunale del Principe 13/A; Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IV_2 difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO CAPPELLO (c.f.
) e GIOVANNI TERRERI (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in alla P.zza Francese 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 2.8.2018, il Controparte_1
(di seguito ”) conveniva in giudizio l'
[...] Pt_1 Parte_1
Parte
(di seguito ) dinanzi al Tribunale di Napoli, per sentirla condannare al pagamento
[...] della somma di € 10.202,83, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo delle prestazioni rientranti nella branca di Patologia Clinica, rese dal Centro in favore degli assistiti dal nel periodo da gennaio a settembre del 2014, come da contratto Controparte_2 regolarmente sottoscritto tra le parti. A fondamento della domanda il Centro ricorrente specificava di aver fornito “le prestazioni sino e non oltre il giorno 30.09.14 (data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea che gli era stata comunicato, ai sensi Part dell'art. 5 comma 3 n. 2 del contratto, con PEC del 10.09.14 – cfr. all.to n. 2)”, maturando il Parte credito azionato e che, tuttavia, l non gli aveva remunerato. Parte Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'inesigibilità della prestazione rivendicata, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa, aggiungendo che era onere del Centro provare il rispetto del suddetto limite per le prestazioni erogate nella branca di patologia Clinica di cui rivendicava il pagamento.
Con ordinanza del 9.7.2020, comunicata alle parti in pari data, il Tribunale di Napoli Parte accoglieva la domanda avanzata dal Centro e condannava l' al pagamento della somma di €
10.202,83, oltre interessi ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, nonché al pagamento delle spese di lite. Affermava il Tribunale che non era contestato tra le parti lo svolgimento delle Parte prestazioni per le quali era richiesto il pagamento;
proseguiva, in linea generale, che, avendo l' eccepito la circostanza impeditiva dell'inesigibilità del credito per sforamento del tetto di spesa di branca allo scopo di paralizzare il pagamento, era suo onere fornire la prova dell'avvenuto superamento del tetto da parte del , onere ritenuto dal giudice non assolto. Richiamate, poi, le Pt_1 disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento contrattuale in ordine ai criteri di remunerazione delle prestazioni e rilevato che agli atti vi era solo una PEC notificata al Centro in data 30.9.2014, con la Parte quale l' gli comunicava l'avvenuto sforamento del tetto di spesa di branca in data 24.9.2014, il
Tribunale riteneva che l'ipotesi in esame rientrasse nella lettera a) di cui al citato art. 5 e che, quindi, poiché a consuntivo il tetto di spesa era stato superato in data antecedente a quella Parte comunicata in via preventiva, l' avrebbe dovuto applicare alle prestazioni rese entro la data di Parte presumibile sforamento la Regressione tariffaria;
l' invece, si era limitata a comunicare lo sforamento del tetto di spesa, rifiutando integralmente il pagamento delle prestazioni rese dopo tale data, sebbene fosse pacifico tra le parti che le somme richieste non erano corrispondenti alla regressione tariffaria ovvero a prestazioni rese dopo la data presunta di sforamento del tetto
2 comunicata al Centro, ma alla remunerazione delle prestazioni rese dal Centro nel periodo tra il 24 e il 30 settembre 2014. Parte Avverso detta ordinanza, con atto notificato il 3.9.2020, L ha proposto appello, censurando con un primo motivo l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, non valutando l'inderogabilità dei tetti di spesa, ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine sia alla data di avvenuto sforamento del tetto di spesa previsto per la branca di patologia clinica per l'anno 2014, sia all'esatto ammontare delle prestazioni sanitarie rese extrabudget. Con altro motivo,
l'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice avrebbe compiuto “una valutazione dell'attività autoritativa svolta dalla P.A. e, quindi, un'attività che è di competenza esclusiva del Parte G.A.” nella parte della motivazione in cui ha affermato che l' avrebbe dovuto allegare un provvedimento amministrativo con il quale determinava la regressione tariffaria, dimostrando che si era perfezionato il procedimento di cui all'all. C) della D.G.R.C. n. 1268/08.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 9.2.2021, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, specificando di essersi attenuto nel rendere le prestazioni alla data di presuntivo sforamento del tetto di spesa (30.9.2014) Parte comunicatagli dall' a mezzo PEC, con il monitoraggio del 10.9.2014, ribadendo che “l'importo contestato altro non è che il controvalore delle prestazioni rese dal centro entro la data di previsione sforamento monitorata (30.9.2014) ma successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntivata (24.9.2014). Ovvero quelle rese nel periodo 25/30.9.2014” (pag.
7-8 comparsa di costituzione e risposta in appello).
All'udienza collegiale del 26.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ritiene la Corte che deve essere preliminarmente esaminata la doglianza relativa all'eccesso compiuto dal primo giudice nell'esaminare l'attività autoritativa svolta dalla P.A.
Il motivo è inammissibile, non riscontrandosi nell'allegazione contenuta nell'atto di appello
(cfr. pag. 20 e 21) una specifica censura ad un punto motivazionale decisivo della pronuncia, né censurandosi specificamente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere il merito della controversia.
A ben vedere, infatti, il motivo censura un argomento motivazionale svolto dal Tribunale (la Parte necessità da parte dell' di dimostrare l'avvenuta adozione degli atti autoritativi inerenti la regressione tariffaria) che non solo non costituisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ma di fatto non esorbita i poteri del giudice ordinario nel decidere la questione sottoposta al suo esame.
Il Tribunale, infatti, non ha valutato o censurato l'attività amministrativa compiuta dalla P.A., né il
3 contenuto degli atti autoritativi di regressione tariffaria, essendosi limitato ad accertare che nella Parte fattispecie l' anziché negare integralmente il pagamento delle prestazioni, avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la regressione tariffaria.
Per completezza si evidenzia che la fattispecie in esame ha ad oggetto diritti soggettivi, non involgendo nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. ed incentrandosi, invece, esclusivamente sulla sussistenza del diritto soggettivo del Centro appellato al conseguimento delle somme richieste a titolo di saldo delle prestazioni rese (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022;
Cass. 372/2021).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso in punto di fatto che è stato accertato con efficacia di giudicato, in quanto le relative statuizioni contenute nella sentenza non sono state specificamente impugnate su tali circostanze, che le prestazioni per le quali è chiesto il pagamento sono state effettivamente e regolarmente rese dal . E' stato anche accertato che la somma di cui si chiede il pagamento Pt_1
Parte corrisponde non all'importo della regressione tariffaria praticata dall' ai danni del Centro, bensì alla remunerazione contrattuale delle prestazioni rese dal Centro nel periodo dal 24 al 30 settembre
2014. Parte Ciò posto in punto di fatto, l' con il primo motivo di impugnazione, richiamati diffusamente i principi generali in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di superamento dei tetti di spesa, si duole del fatto che erroneamente il Tribunale non ha considerato l'inesigibilità delle prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto di spesa, né ha correttamente valutato la documentazione prodotta da essa appellante a dimostrazione dell'avvenuto sforamento. In particolare, l'appellante ha evidenziato che dalla documentazione depositata in atti
(circolare aziendale prot. 50305/2014; verbale n. 2/2014; delibera del Direttore Generale n.
751/2015; nota prot. 389 del 9.1.2015; relazione del responsabile del Distretto 33 prot. 2554/2018), di cui il Centro era perfettamente a conoscenza o tramite i propri rappresentati alle operazioni del
Tavolo Tecnico o tramite comunicazione diretta (cfr. nota prot. 389 del 9.1.2015 comunicata direttamente al Centro via fax) emergerebbe in modo analitico sia la data di sforamento del tetto di spesa (fissata al 24.9.2014), sia il numero di prestazioni effettuate dal Centro appellato oltre la suddetta data, da ritenersi, pertanto, non remunerabili. Ad avviso dell'appellante, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, essa avrebbe “contestato le prestazioni effettuate oltre la data del raggiungimento del tetto di spesa e, ancor di più, ha provato la circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito provvedendo al deposito della documentazione idonea a supportare le contestazioni sollevate alla pretesa creditoria fatta valere in
4 giudizio…laddove il monitoraggio è stato effettuato costantemente ed è stato regolarmente comunicato ai centri come risulta dalla documentazione in atti” (cfr. pagg. 10 e 12 appello).
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Preliminarmente occorre evidenziare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Occorre, inoltre, premettere che non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni rese, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, quale necessario corollario, il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa, Part non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis Part non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_2
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 28053/2018, hanno, Parte altresì, affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa, ne assumono la stessa natura e, quindi, hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale
5 non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n.
25184/2024 e Cass. n. 4375/2023).
Alla luce di tali principi e di quanto previsto allo stesso art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, va, dunque, evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile Parte sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data le è, invece, possibile rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese, giammai per affermare che, in mancanza della Parte stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato (da ultimo si è pronunciata, ribadendo tali principi e i criteri di remunerazione delle prestazioni rese dai centri accreditati, la Suprema Corte con la sentenza n. 16221/2025).
Ciò che appare rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa
Parte da parte del centro appellato e, in caso positivo, la valutazione della possibilità per l' di rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese oltre tale data, dovendo a tal fine verificarsi la correttezza e tempestività dell'attività di monitoraggio, il cui onere probatorio è da
Parte ritenersi a carico dell'
Parte Deve ritenersi fornita dall' la prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa nella branca Patologia Clinica, risultante in particolare dalla delibera n. 751 dell'8.5.2015, a firma del
Parte Direttore Generale dell' in cui si dà atto che all'esito delle operazioni dei Tavoli Tecnici il tetto di spesa per la branca in questione è stato superato il 24.9.2014 (cfr. doc. 8 all. alla comparsa
Parte dell' in primo grado).
6 Parte L ha, poi, sostenuto di aver regolarmente eseguito e comunicato ai Centri i monitoraggi periodicamente effettuati, precisando nell'atto di appello di aver comunicato direttamente al Centro lo sforamento del tetto di spesa con nota prot. 389 del 9.1.2015 (cfr. pag. 9 appello), in aderenza alle
Parte regole contrattualmente fissate (cfr. comma 3 dell'art. 5 in cui è previsto che l' deve comunicare in base a un cadenzato calendario a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”).
Parte Invero, come correttamente già rilevato dal primo giudice, non risulta che l' abbia comunicato al una data di superamento presunto del tetto di spesa anteriore a quella di Pt_1 avvenuto sforamento a consuntivo, sì da giustificare l'esclusione integrale della remunerazione
Parte delle prestazioni rese dopo lo sforamento stesso praticata dall'
Dagli atti di causa, infatti, emerge che il Centro in data 10 settembre 2014 aveva ricevuto una
PEC la quale, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, indicava quale data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione (“proiezione lineare ponderata data esaurimento limiti di spesa 2014”) il 30 settembre 2014.
Solo successivamente risulta comunicato al Centro che il superamento del tetto si era, invece, effettivamente verificato il 24 settembre 2014 (cfr. nota prot. 389 del 9.1.2015 comunicata al Centro via fax il 19.1.2015), a nulla potendo valere al fine di escludere la remunerazione delle prestazioni le comunicazioni e gli accertamenti compiuti nei verbali dei Tavoli Tecnici.
Dai documenti anzidetti deriva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non corretto Parte l'operato dell' riconoscendo il diritto del ad ottenere la remunerazione delle prestazioni Pt_1 rese tra il 24 settembre 2014 (data di effettivo superamento del tetto di spesa) e il 30 settembre 2014
(data di presumibile sforamento precedentemente comunicatagli), secondo il procedimento della
Parte regressione tariffaria, non operato dall' per le prestazioni in oggetto.
Parte Invero, la documentazione depositata dall' in primo grado concerne un procedimento di
Parte regressione tariffaria, citato nella delibera n. 751/2015 del Direttore Generale dell' in cui si statuisce di non retribuire le prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate oltre le
Parte date di esaurimento del tetto di spesa assegnato dalla all' per ogni singola branca per Pt_2
l'anno 2014. Tale delibera, tuttavia, non attiene alla determinazione della regressione tariffaria per le prestazioni eseguite oltre la suddetta data, ma entro la data presunta comunicata in sede di monitoraggio.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta Parte per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando, però, il relativo
7 potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. Parte L'appello proposto dall' va, quindi, rigettato e l'ordinanza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per il centro, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto l'
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 6756/2020 del 9.7.2020 nei confronti del Pt_3 così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, Parte_1 in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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