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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De IC, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9253/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO Parte_1 C.F._1 MARIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido civile nella misura del 67% con condanna dell' a corrispondere tutti i benefici economici CP_1 connessi.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003;
Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, la ricorrente non è in possesso del requisito contributivo, essendo stati accreditati solo 133 contributi settimanali dalla data della domanda amministrativa, come risulta dall'estratto conto previdenziale.
Quanto all'assunto di parte ricorrente di aver richiesto all' di effettuare il pagamento CP_1 dei contributi volontari al fine di raggiungere il requisito contributivo, non è stato provato l'effettivo versamento degli stessi.
Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire della ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Va revocata la nomina del CTU, essendo venuta meno la necessità dell'espletamento della perizia medico-legale.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 24/10/2024 , Controparte_1 nella causa iscritta al n. 9253 /2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
revoca la nomina del CTU;
pagina 2 di 3 spese irripetibili.
Foggia, 04/12/2025
Il Giudice
IA De IC
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De IC, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9253/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO Parte_1 C.F._1 MARIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido civile nella misura del 67% con condanna dell' a corrispondere tutti i benefici economici CP_1 connessi.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003;
Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, la ricorrente non è in possesso del requisito contributivo, essendo stati accreditati solo 133 contributi settimanali dalla data della domanda amministrativa, come risulta dall'estratto conto previdenziale.
Quanto all'assunto di parte ricorrente di aver richiesto all' di effettuare il pagamento CP_1 dei contributi volontari al fine di raggiungere il requisito contributivo, non è stato provato l'effettivo versamento degli stessi.
Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire della ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Va revocata la nomina del CTU, essendo venuta meno la necessità dell'espletamento della perizia medico-legale.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 24/10/2024 , Controparte_1 nella causa iscritta al n. 9253 /2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
revoca la nomina del CTU;
pagina 2 di 3 spese irripetibili.
Foggia, 04/12/2025
Il Giudice
IA De IC
pagina 3 di 3