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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 136/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Tulumello Presidente rel
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROMANO GENNARO del Foro di Trento,
( –PEC , C.F._2 Email_1
presso lo Studio del quale, in Trento – via Galilei 27 è elettivamente domiciliato, giusta procura di data 9.6.2022 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso presso l'Avv. GIOVANAZZI P.IVA_1
ALESSIO (C.F. ) che lo rappresenta e difende, C.F._3
disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv. NAPPI MASSIMO (C.F.
) come da procura in atti C.F._4 Controparte_2
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FERRARO
[...] P.IVA_2
MARCO (c.f.: ) del Foro di Roma ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina
Margherita 278, come da procura in atti appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via istruttoria: Ammettere la produzione del documento D contenente
“file audioregistrazione colloquio del 19.4.2022”, come CP_3
richiesto nell'atto di citazione in appello e nell'istanza di deposito di data
9.7.2024;
ammettere l'istanza di prova testimoniale formulata nell'atto di citazione in appello (pag. 23 – 27) relativa al richiamo della testimone . Tes_1
Nel merito: in riforma della sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Trento,
1) accertato l'inadempimento contrattuale e la responsabilità di CP_1
per la perdita della quota di pensione di inabilità (n. 50588146, decorrente dal 24.9.2021) di cui è titolare calcolata sulla base dei Parte_1
contributi previdenziali che erano accreditati nella gestione commercianti dell' , condannare a risarcire il relativo danno a CP_4 CP_5 Pt_1
quantificandolo nella somma di € 233.692,79 o nella diversa
[...]
somma, maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi legali maturati dalla data di pensionamento (24.9.2021);
pag. 2/20 2) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata relativamente alla condanna delle spese legali anche nei confronti del terzo chiamato
[...]
; CP_2
3) condannare il e a rifondere a CP_5 CP_2 Parte_1
le spese legali (onorari, spese generali, contributo previdenziale, Iva e contributi unificati versati) per entrambi i gradi di giudizio per parte appellata.
Per CP_1
Piaccia alla Corte adita respingere l'avversa impugnazione con il favore delle spese di giudizio da distrarre ai sottoscritti difensori. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedesi condannare la a manlevare l' dal Controparte_6 CP_5
pagamento di tutte le somme, comprese le spese di giudizio, che in ipotesi dovessero ritenersi dovute dall' e liquidate di giustizia a favore CP_5
del sig. . Condannare altresì la Compagnia al pagamento in Parte_1
favore dell' dei costi di difesa ex art. 1917 c.c.. CP_5
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con condanna alla liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio;
in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e di riforma della sentenza impugnata con riconoscimento della responsabilità del Patronato CP_1
pag. 3/20 , Voglia la Corte limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, CP_1
1225 e 1227 c.c.; in via subordinata gradata, escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad in conformità ai limiti ed ai CP_2
termini di cui alla polizza applicabile, limitando la garanzia al massimale di €. 150.000,00, con sottrazione della franchigia assoluta di €. 12.000,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2022, Parte_1
conveniva il Patronato allegando che : aveva svolto l'attività CP_1
di docente in scuola pubblica dal 27.10.1997 al 24.9.2021, quando era stato costretto a cessare il servizio per motivi di salute, con conseguente riconoscimento della pensione di invalidità erogata dall' ; oltre alla CP_4
contribuzione da lavoro pubblico per 20 anni, 9 mesi e 28 giorni, aveva maturato ulteriori contributi da lavoro dipendente privato nonché da commerciante per cui nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' CP_4
aveva tre settimane da lavoratore dipendente privato e 206 settimane da riscatto della laurea , oltre a 867 settimane dalla gestione commercianti;
nel
2019 si era rivolto al Patronato di Trento per un controllo sulla CP_1
propria situazione contributiva e gli era stato consigliato di presentare una domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 L. 29/79 al fine di ritrasferire tutti i contributi nella Gestione dei Dipendenti Privati, per cui il 28.1.2019 aveva presentato la domanda di ricongiunzione;
in data 4.10.2021, tramite il medesimo Patronato, aveva presentato all' domanda di pensione CP_4
ordinaria di invalidità, nella quale era stato indicato che era ancora in corso la domanda di ricongiunzione;
con provvedimento del 15.12.2021 l' CP_4
aveva accolto la domanda di ricongiunzione ed il 16.12.2021 l'attore aveva pag. 4/20 inviato due e-mail al patronato per fare controllare tale provvedimento e chiedere istruzioni in merito, con fissazione di un appuntamento urgente;
tali richieste erano rimaste senza riscontro , pertanto , decorso 90 giorni, il provvedimento di ricongiunzione era diventato definitivo. Deduceva che, per effetto della ricongiunzione, non era stato valorizzato ai fini pensionistici il periodo di 12 anni e 7 mesi di lavoro accreditati alla
Gestione commercianti, mentre nel caso in cui si fosse optato per il cumulo, avrebbe avuto diritto ad una pensione di importo superiore nella misura di € 7.266,52 all'anno. Censurava che il Patronato aveva negligentemente assolto al mandato ricevuto, avendo omesso di informarlo del fatto che la ricongiunzione avrebbe comportato la perdita della contribuzione accreditata alla Gestione commercianti e del fatto che avrebbe potuto optare per il cumulo. Chiedeva quindi la condanna di parte convenuta a risarcire i danni.
Con comparsa del 19.10.2022 si costituiva Controparte_7
chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a
[...]
chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa. Nel merito allegava che : nel 2019 l'attore si era rivolto al Patronato per una consulenza sulla propria posizione assicurativa e l'operatrice gli aveva suggerito di presentare una domanda di ricongiunzione in modo di avere certezza dei contributi accreditati presso le diverse Gestioni previdenziali;
ed in tale occasione gli era stato spiegato che la richiesta di ricongiunzione non era vincolante ed, all'esito del procedimento, l' gli avrebbe inviato un CP_4
provvedimento che l'interessato poteva accettare o rifiutare nel termine di
90 giorni;
pertanto era stato concordato che, al ricevimento di tale provvedimento, sarebbe stata effettuata una nuova valutazione della pag. 5/20 situazione contributiva;
dopo alcuni anni, il 27.7.2021 l'attore si era rivolto al patronato per essere accompagnato dal medico legale per una visita per la verifica dell'inabilità e ricevuta la comunicazione della Provincia di risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità, il Patronato aveva presentato la domanda di pensione per invalidità, segnalando che la domanda di ricongiunzione era ancora in corso;
tale domanda era stata definita dall' con provvedimento del 15.12.2021; in data 22.12.2021 CP_4
l'attore aveva autonomamente inviato alla Provincia una dichiarazione con cui dichiarava di accettare la domanda di ricongiunzione, con preghiera di inoltrarla all' , per cui la domanda di pensione era stata accolta in CP_4
data 28.12.2021.Negava che potesse esserle addebitata alcuna responsabilità, dal momento che l'attore aveva accettato immediatamente la ricongiunzione, nonostante avesse termine di 90 giorni per decidere.
Contestava in ogni caso l'entità del danno lamentato da controparte, deducendo che vi era stato un concorso di colpa. Chiedeva quindi il rigetto della domanda o in subordine la riduzione del risarcimento del danno.
Con comparsa del 9.2.2023 si costituiva Controparte_2
rilevando che la polizza prevedeva un massimale di €
[...]
150.000,00 e una franchigia di € 12.000,00. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata. In via subordinata, previa verifica della regolarità del rapporto di lavoro intercorso tra l'addetto al Patronato e il convenuto, chiedeva che si tenesse conto del massimale garantito e della franchigia.
Con sentenza n. 528/2024, del 15 maggio 2024, il Tribunale di Trento respingeva la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta e della chiamata.
pag. 6/20 Rilevava che la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa di CP_1
aveva trovato puntuale conferma nella istruttoria, dal momento che la teste aveva dichiarato che nel gennaio 2019 l'attore si era Tes_1
rivolto al Patronato per ottenere una consulenza sulla propria posizione assicurativa e l'operatrice gli aveva suggerito di presentare una domanda di ricongiunzione in modo di avere certezza dei contributi accreditati presso le diverse Gestioni previdenziali. Il Tribunale riteneva attendibile che la domanda avesse il predetto scopo, atteso che la teste aveva ricordato che
“all'epoca l'attore aveva 47 anni e quindi escludo che potesse nel 2019 chiedere informazione sui tempi in cui poteva andare in pensione”, per cui la richiesta era finalizzata al controllo della regolarità contributiva.
La teste aveva affermato che in tale occasione era stato spiegato al Pt_1
che la richiesta di ricongiunzione non era vincolante poiché il provvedimento che l' gli avrebbe inviato poteva essere accettato o CP_4
rifiutato nel termine di 90 giorni. Aveva inoltre riferito che dopo un paio di anni l'attore aveva nuovamente contattato il patronato per una valutazione medico legale in vista della domanda di inidoneità alle mansioni;
gli era stato quindi fissato un appuntamento e l'attore aveva avuto contatti con il medico legale per tale visita;
in seguito egli aveva comunicato che era stato collocato a riposo e, su sua richiesta , era stata presentata la domanda di pensione;
dal momento che a tale epoca la ricongiunzione non era stata ancora definita dall' , nella domanda di CP_4
pensione era stato specificato che era ancora in corso la istanza di ricongiunzione;
ma era stato nuovamente specificato all'attore che una volta emesso il provvedimento di ricongiunzione, sarebbe stato necessario rivalutare la posizione pensionistica al fine di decidere se accettare o meno pag. 7/20 la domanda di ricongiunzione ovvero presentare una nuova domanda di pensione in cumulo senza perdita di alcuna mensilità.
Il Giudice di prime cure prendeva atto che l' aveva riconosciuto la CP_4
ricongiunzione con provvedimento del 15.12.2021 in cui era stato chiarito che era possibile rinunciare mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di 90 giorni. Rilevava inoltre che era documentato che il 16 dicembre 2021 l'attore aveva inviato una serie di email al per CP_8
chiedere la fissazione di un appuntamento al fine di valutare tale domanda.
Reputava che la richiesta di un appuntamento per esaminare la domanda di ricongiunzione e decidere “cosa fare esattamente” si giustificava solo nell'ipotesi in cui effettivamente la istanza di ricongiunzione fosse stata avanzata originariamente solo per ottenere una certificazione ed avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati, per poi valutare l'opportunità di accettare o meno la ricongiunzione , una volta che fosse stata accolta. Accertava infine che era provato che l'attore, senza attendere la risposta della parte convenuta e nonostante vi fosse un periodo di 90 giorni, in data 22 dicembre 2021 (e quindi solo sette giorni dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento dell' ) aveva comunicato CP_4
di accettare la ricongiunzione. Alla luce di tali circostanze, concludeva che non fosse addebitabile alcun inadempimento a carico del . CP_8
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e quindi che si accertasse l'inadempimento di con condanna di controparte CP_1
al risarcimento del danno causato all'appellante, quantificato nella somma di € 233.692,79 o nella diversa somma, maggiore o minore risultante in pag. 8/20 corso di causa, oltre interessi legali maturati dalla data di pensionamento
(24.9.2021). Chiedeva inoltre la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi . In via istruttoria chiedeva che fosse nuovamente sentita la teste sui capitoli articolati nelle Tes_1
memorie ex art 183 c.p.c. e le si chiedesse di confermare la verbalizzazione della deposizione resa in primo grado. Domandava inoltre di produrre la registrazione della conversazione avuta con la Tes_1
ed altra operatrice del Patronato qualche giorno dopo la liquidazione della pensione, dalla quale emergerebbe una contraddizione con le dichiarazioni rese innanzi al Tribunale.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di cui CP_5
chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza. Si opponeva alla produzione che controparte aveva chiesto di effettuare in appello, contestandone la inammissibilità dal momento che, nonostante la registrazione fosse antecedente, non ne aveva chiesto l'acquisizione Pt_1
né all'esito della deposizione né successivamente. Faceva presente che il
Tribunale aveva correttamente individuato nella accettazione della ricongiunzione, senza attendere il parere dell la causa dei danni CP_1
lamentati dall'attore a prescindere dall'omessa informazione sugli Pt_1
esiti negativi della ricongiunzione e della possibilità o meno di chiedere la liquidazione della pensione in cumulo;
pertanto il comportamento dell'appellante aveva avuto una efficacia causale esclusiva tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta del Patronato ed il danno.
Aggiungeva che omettendo di fornire al Patronato “i mezzi Pt_1
necessari per l'esecuzione del mandato” aveva deliberatamente creato i pag. 9/20 presupposti per subire la lesione di propri interessi economici di cui chiedeva ristoro. Cont Si costituiva anche chiedendo il rigetto dell'appello e quindi della domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto per Parte_1
le motivazioni in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., con refusione delle spese legali nei confronti della terza chiamata. In via subordinata, nel caso di accoglimento, chiedeva che, previa compiuta prova della regolarità del rapporto di lavoro e/o collaborazione di ai Tes_1
sensi dell'art. 6, legge n. 152/2001, indispensabile per rendere applicabile la garanzia assicurativa, si limitasse la garanzia al massimale di €.
150.000,00, con sottrazione della franchigia assoluta di €. 12.000,00.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio con provvedimento in data 2 aprile 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura che il Tribunale ha respinto la domanda negando l'inadempimento contrattuale imputabile a sulla base di un CP_1
esame non corretto di alcuni fatti decisivi.
Premesso un articolato excursus sulla disciplina dei tre istituti previdenziali rilevanti nella fattispecie, ricorda che con l'atto introduttivo di primo grado aveva dedotto che la controparte era stata inadempiente perché aveva omesso di informarlo che la ricongiunzione contributiva non avrebbe comportato alcun vantaggio, ma di contro avrebbe avuto l'effetto di eliminare dal calcolo della pensione 12 anni e 7 mesi di contributi versati nella Gestione commercianti;
ed quindi al momento della presentazione della domanda di pensione (ottobre 2021) non gli aveva suggerito di richiedere la pensione di inabilità con il cumulo contributivo anziché con la pag. 10/20 ricongiunzione contributiva. Deduce che nell'ottobre 2021 , CP_1
con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto presentare domanda di pensione di inabilità con il cumulo contributivo, rinunciando alla domanda di ricongiunzione che era ancora in corso da gennaio 2019. Contesta la fondatezza della tesi difensiva di secondo cui la pratica di CP_1
ricongiunzione sarebbe stata mantenuta in essere al fine di “rivalutare” la posizione contributiva di che non risultava chiara;
allega che di Pt_1
contro dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità non poteva sussistere alcuna incertezza circa i contributi necessari per raggiungere il diritto a quel tipo di pensione;
in quanto, nel caso in cui vi fossero dubbi sui contributi necessari per il pensionamento di inabilità, il
Patronato non avrebbe presentato la domanda. Contesta la inattendibilità ed anzi la falsità della deposizione della teste , valorizzata in Tes_1
sentenza per il rigetto della domanda. Stigmatizza che erroneamente il
Tribunale ha trascurato sia di valutare che non aveva mai CP_1
aveva comunicato all'appellante che l'accettazione della ricongiunzione avrebbe comportato la perdita di buona parte della contribuzione da commerciante;
sia di prendere in considerazione che un comportamento diligente del patronato avrebbe imposto la rinuncia alla ricongiunzione già al momento della presentazione della domanda di pensione, perché in quella data non rivestiva alcun utilità.
Censura che il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla condotta dell'appellante consistente nell' accettazione della ricongiunzione solamente sette giorni dopo aver inoltrato via email le richieste di istruzioni al patronato. Ricordato che non aveva mai CP_1
riscontrato le richieste di istruzioni inviate dall'appellante il 16.12.2021,
pag. 11/20 deduce che la propria condotta avrebbe potuto assumere rilievo decisivo per escludere il nesso causale tra la il comportamento di ed il CP_1
danno, solamente se egli avesse agito con la consapevolezza delle conseguenze negative della ricongiunzione in termini di perdita di 12 anni e
7 mesi di contributi e, quindi, di riduzione della pensione. Nega che l'appellata avesse fornito tali informazioni, che non emergevano neppure nel documento ricevuto dall' . Afferma quindi che l'inadempimento di CP_4
non era riferibile a gennaio 2019 (data della domanda di CP_1
ricongiunzione), ma ad ottobre 2021, quando era stata presentata la domanda di pensione di inabilità; in quanto se controparte avesse svolto il proprio incarico in modo diligente non avrebbe dovuto mantenere la domanda di ricongiungimento, ma presentare quella di cumulo contributivo.
Deduce che il danno conseguente a tale inadempimento può essere quantificato con esattezza sulla base delle certificazioni rilasciate dall' e prodotte in giudizio, nella misura pari alla differenza fra la CP_4
pensione che sarebbe stata riconosciuta all'appellante se avesse fatto domanda di cumulo contributivo e quella liquidata sulla base della domanda di ricongiungimento, moltiplicata per un numero di anni pari alla differenza tra la speranza di vita degli uomini in Trentino Alto Adige secondo le rilevazioni ISTAT e l'età dell'attore al momento del pensionamento.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Nelle difese conclusionali, la difesa di si sofferma sulle richieste Pt_1
istruttorie formulate con l'atto di citazione in appello ribadendo la istanza di acquisizione dell'audio registrazione del colloquio intercorso il pag. 12/20 19.04.2022 con , adducendone l'ammissibilità dal momento Tes_1
che la rilevanza di tale documento sarebbe sorta solo all'esito della deposizione, nel corso della quale la teste avrebbe reso dichiarazioni contrastanti;
ravvisa pertanto che ricorre nello specifico il presupposto
“della causa non imputabile” di cui all'art. 345 c.p.c.
Vanno qui richiamate le motivazioni dell'ordinanza datata 4 novembre
2024 con cui la richiesta è stata respinta: secondo la stessa prospettazione difensiva tale prova “atipica” era stata a disposizione della parte in epoca anteriore allo scadere dei termini di cui all'art 183 c.p.c. ed addirittura alla instaurazione della causa, essendo dedotto che la conversazione sarebbe avvenuta il 19 aprile 2022. Pertanto, è da attribuire ad una deliberata strategia difensiva, e non ad una causa non imputabile alla parte attrice, l'omessa tempestiva produzione del documento, al pari della mancata richiesta di utilizzare tale registrazione per operare contestazioni in corso di deposizione ovvero all'esito della medesima. Al contempo, va sottolineato che i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante sono stati elaborati con riguardo al testo previgente dell'art
345 c.p.c., che indicava il requisito della indispensabilità del documento, poi espunto dalla novella 2012.
La tesi secondo cui si dovrebbe fare riferimento a tale elemento anche in epoca successiva alla riforma, adducendo che risulta “ opportuno
interpretare la norma alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza
e giusto processo e quando una lettura eccessivamente restrittiva rischi di compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale” in nome di un equo bilanciamento fra le esigenze di economia processuale con quelle di accertamento della verità materiale, trova netta smentita nella pag. 13/20 giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito: “la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente della quale “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n.
29506 del 2023) (Cass 16289/2024).
Di contro, il documento C, parimenti allegato all'atto di citazione in appello, è la denuncia querela datata 22 giugno 2024 , successiva alla sentenza di primo grado. Deve in ogni caso sottolinearsi che è atto proveniente dalla parte, contenente la prospettazione dei fatti ad opera della medesima, peraltro sovrapponibile a quella svolta nel presente giudizio.
L'appellante ha inoltre allegato alle note di udienza del 29 ottobre 2024
l'avviso di conclusioni delle indagini a carico di in relazione Tes_1
al reato di falsa testimonianza datato 21 ottobre 2024; si tratta quindi di un atto del Pubblico Ministero, per cui ,in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione.
pag. 14/20 Infine le richieste di sentire nuovamente la teste sui capitoli di Tes_1
prova orale e di confermare la deposizione resa sono state formulate nell'atto di citazione in appello, senza che la parte avesse riproposto istanze istruttorie nelle conclusioni di primo grado , come si desume dal verbale di udienza del 15 maggio 2024 , con conseguente decadenza .
Nel merito, l'appellante ribadisce la tesi secondo cui il era CP_8
stato inadempiente in quanto al momento della predisposizione della domanda di pensione per inabilità avrebbe dovuto rinunciare alla pregressa richiesta di ricongiunzione , optando direttamente per la richiesta di cumulo, in quanto più vantaggiosa, poiché avrebbe permesso al di Pt_1
far valere anche i contributi versati in relazione all'attività commerciante;
ed al contempo non gli aveva comunicato che l'accettazione della ricongiunzione avrebbe comportato la perdita di buona parte della contribuzione da commerciante.
Tale prospettazione non tiene conto delle dichiarazioni rese dalla teste come pure delle argomentazione con cui il Tribunale ne ha Tes_1
ritenuto la attendibilità.
Va ricordato che all'udienza del 6 marzo 2024, la testimone ha dichiarato che nel 2019 l'attore si era presentato al Patronato per avere una consulenza sulla sua posizione assicurativa , aggiungendo che aveva CP_4
contribuzioni presentate sia alla gestione pubblica sia a quella privata;
dal momento che all'epoca egli aveva 47 anni, ha escluso che le informazioni fossero finalizzate all'accertamento dell'epoca in cui poteva andare in pensione. Ha ricordato che non esisteva alcuna certificazione riguardo alla posizione contributiva pubblica, per cui la richiesta di una ricongiunzione aveva la finalità di ottenere una certificazione per il periodo pubblico ed pag. 15/20 avrebbe consentito di avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati e quindi sulla posizione contributiva completa. Ha ribadito che la domanda di ricongiunzione era stata presentata per tale finalità e che viene sempre comunicato agli utenti che essa non ha carattere vincolante perché vi può sempre rinunciare nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di ricongiunzione. Ha poi ricordato che nel 2021, all'esito di una visita medico legale finalizzata alla certificazione di inabilità,
l'attore aveva preso contatti con il Patronato comunicando che era stato collocato a riposo e, su sua richiesta, era stata effettivamente presentata la domanda di pensione;
dal momento che all'epoca la ricongiunzione non era stata ancora definita dall' , nella domanda di pensione era stato CP_4
specificato che era ancora in corso quella di ricongiunzione. Ha fatto presente che in tale circostanza era stato chiarito all'attore che una volta emesso il provvedimento di ricongiunzione dall' sarebbe stato CP_4
necessario rivalutare la posizione pensionistica al fine di decidere se accettare o meno la domanda di ricongiunzione.
Va ricordato che il Tribunale ha ravvisato che una conferma della circostanza che fosse stato informato della necessità di valutare la Pt_1
posizione pensionistica per decidere se accettare o meno la ricongiunzione era costituita dalle mail che egli aveva inviato al il 16.12.2021, ovvero il giorno successivo alla data in cui CP_8
l' , con provvedimento del 15.12.2021 l' aveva riconosciuto la CP_4 CP_4
ricongiunzione, nel quale era ribadito che era possibile rinunciare a tale ricongiunzione mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di
90 giorni;
ha infatti osservato che la richiesta di un appuntamento per valutare per esaminare tale domanda di ricongiunzione e decidere “cosa
pag. 16/20 fare esattamente” si giustificava solo nell'ipotesi in cui effettivamente tale richiesta era stata avanzata originariamente solo per ottenere una certificazione ed avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati, con espressa previsione che si sarebbe valutata l'opportunità di accettare o meno la ricongiunzione solo una volta che fosse stata accolta tale domanda.
Orbene, la difesa dell'appellante si limita a negare in modo netto di essere stato informato ma omette qualsiasi argomentazione atte a confutare le considerazioni formulate in sentenza in relazione alla sua tempestiva richiesta di avere un appuntamento.
La valutazione operata dal Tribunale va in ogni caso pienamente condivisa, dal momento che la condotta del che, non appena ricevuto il Pt_1
provvedimento con cui era stata accolto il ricongiungimento, aveva tempestato il Patronato di mail, inviate a distanza di pochi minuti, per sollecitare un controllo, appare confermare che egli era stato avvertito che sarebbe stata opportuno, se non necessario, che la liquidazione fosse verificata con CP_1
Il tenore delle mail appare significativo: “buongiorno, ha visto la mail e gli allegati relativi che ci ha inviato l' Cosa devo fare esattamente? CP_4
E soprattutto, tornano i conti” (email ore 9.52); “vorrei un appuntamento urgente, La ringrazio anticipatamente” (email ore 10.01 con oggetto
“controllo (veloce) ricongiunzione”) “buongiorno, con la presente sono a chiederVi quanto in oggetto, il prima possibile. Ringrazio e saluto” (e-mail delle ore 10.09 con oggetto “appuntamento per controllo documenti CP_4
con dott.ssa ”) Per_1
pag. 17/20 Tale conclusione non può essere messa in dubbio dai documenti dimessi nel presente grado vale a dire la denuncia presentata dallo stesso Pt_1
e l'avviso di conclusioni delle indagini a carico della per il reato di Tes_1
falsa testimonianza , entrambe fondate sulla registrazione della conversazione di cui è stata dichiarata la inammissibilità, e che non potrebbe essere quindi valorizzata a mezzo di tali atti.
Al contempo, la scelta del Patronato di non revocare la domanda di ricongiunzione , già presentata nel 2019, ma di menzionarla nella domanda di pensione appare fondata , in quanto finalizzata a verificare la liquidazione che l avrebbe elaborato in tale prospettiva, per poi CP_4
confrontarla con la diversa ipotesi del cumulo, fermo restando che la ricongiunzione avrebbe potuto non essere accettata. Pertanto neppure sotto tale profilo è ascrivibile alla appellata alcun inadempimento.
Ciò premesso, la decisione del che pur era stato adeguatamente Pt_1
informato che sarebbe stato necessario verificare i calcoli dell' di non CP_4
aspettare l'esito dell'incontro con il , che non risulta essere stato CP_8
sollecitato in data successiva al 16.12.2021, ma di comunicare l'accettazione la ricongiunzione in data 22 dicembre 2021, e quindi solo sette giorni dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento dell' , nonostante il maggior termine di 90 giorni dal ricevimento , CP_4
integra una condotta gravemente colposa connotata di efficacia esclusiva rispetto l'evento dannoso lamentato, e tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta addebitata al patronato .
Rimane quindi assorbita ogni valutazione in relazione al quantum.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello pag. 18/20 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di e di , che ai sensi CP_1 CP_2
del DM 147/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda , si liquidano a favore di ciascuna di esse in euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
3103,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 10.317,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 528/2024
Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate ,delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a favore di ciascuna di esse nella misura euro 10.317,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 29/04/2025.
Il Presidente est
Maria Tulumello.
pag. 19/20
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 136/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Tulumello Presidente rel
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROMANO GENNARO del Foro di Trento,
( –PEC , C.F._2 Email_1
presso lo Studio del quale, in Trento – via Galilei 27 è elettivamente domiciliato, giusta procura di data 9.6.2022 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso presso l'Avv. GIOVANAZZI P.IVA_1
ALESSIO (C.F. ) che lo rappresenta e difende, C.F._3
disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv. NAPPI MASSIMO (C.F.
) come da procura in atti C.F._4 Controparte_2
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FERRARO
[...] P.IVA_2
MARCO (c.f.: ) del Foro di Roma ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina
Margherita 278, come da procura in atti appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via istruttoria: Ammettere la produzione del documento D contenente
“file audioregistrazione colloquio del 19.4.2022”, come CP_3
richiesto nell'atto di citazione in appello e nell'istanza di deposito di data
9.7.2024;
ammettere l'istanza di prova testimoniale formulata nell'atto di citazione in appello (pag. 23 – 27) relativa al richiamo della testimone . Tes_1
Nel merito: in riforma della sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Trento,
1) accertato l'inadempimento contrattuale e la responsabilità di CP_1
per la perdita della quota di pensione di inabilità (n. 50588146, decorrente dal 24.9.2021) di cui è titolare calcolata sulla base dei Parte_1
contributi previdenziali che erano accreditati nella gestione commercianti dell' , condannare a risarcire il relativo danno a CP_4 CP_5 Pt_1
quantificandolo nella somma di € 233.692,79 o nella diversa
[...]
somma, maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi legali maturati dalla data di pensionamento (24.9.2021);
pag. 2/20 2) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata relativamente alla condanna delle spese legali anche nei confronti del terzo chiamato
[...]
; CP_2
3) condannare il e a rifondere a CP_5 CP_2 Parte_1
le spese legali (onorari, spese generali, contributo previdenziale, Iva e contributi unificati versati) per entrambi i gradi di giudizio per parte appellata.
Per CP_1
Piaccia alla Corte adita respingere l'avversa impugnazione con il favore delle spese di giudizio da distrarre ai sottoscritti difensori. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedesi condannare la a manlevare l' dal Controparte_6 CP_5
pagamento di tutte le somme, comprese le spese di giudizio, che in ipotesi dovessero ritenersi dovute dall' e liquidate di giustizia a favore CP_5
del sig. . Condannare altresì la Compagnia al pagamento in Parte_1
favore dell' dei costi di difesa ex art. 1917 c.c.. CP_5
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con condanna alla liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio;
in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e di riforma della sentenza impugnata con riconoscimento della responsabilità del Patronato CP_1
pag. 3/20 , Voglia la Corte limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, CP_1
1225 e 1227 c.c.; in via subordinata gradata, escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad in conformità ai limiti ed ai CP_2
termini di cui alla polizza applicabile, limitando la garanzia al massimale di €. 150.000,00, con sottrazione della franchigia assoluta di €. 12.000,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2022, Parte_1
conveniva il Patronato allegando che : aveva svolto l'attività CP_1
di docente in scuola pubblica dal 27.10.1997 al 24.9.2021, quando era stato costretto a cessare il servizio per motivi di salute, con conseguente riconoscimento della pensione di invalidità erogata dall' ; oltre alla CP_4
contribuzione da lavoro pubblico per 20 anni, 9 mesi e 28 giorni, aveva maturato ulteriori contributi da lavoro dipendente privato nonché da commerciante per cui nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell' CP_4
aveva tre settimane da lavoratore dipendente privato e 206 settimane da riscatto della laurea , oltre a 867 settimane dalla gestione commercianti;
nel
2019 si era rivolto al Patronato di Trento per un controllo sulla CP_1
propria situazione contributiva e gli era stato consigliato di presentare una domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 L. 29/79 al fine di ritrasferire tutti i contributi nella Gestione dei Dipendenti Privati, per cui il 28.1.2019 aveva presentato la domanda di ricongiunzione;
in data 4.10.2021, tramite il medesimo Patronato, aveva presentato all' domanda di pensione CP_4
ordinaria di invalidità, nella quale era stato indicato che era ancora in corso la domanda di ricongiunzione;
con provvedimento del 15.12.2021 l' CP_4
aveva accolto la domanda di ricongiunzione ed il 16.12.2021 l'attore aveva pag. 4/20 inviato due e-mail al patronato per fare controllare tale provvedimento e chiedere istruzioni in merito, con fissazione di un appuntamento urgente;
tali richieste erano rimaste senza riscontro , pertanto , decorso 90 giorni, il provvedimento di ricongiunzione era diventato definitivo. Deduceva che, per effetto della ricongiunzione, non era stato valorizzato ai fini pensionistici il periodo di 12 anni e 7 mesi di lavoro accreditati alla
Gestione commercianti, mentre nel caso in cui si fosse optato per il cumulo, avrebbe avuto diritto ad una pensione di importo superiore nella misura di € 7.266,52 all'anno. Censurava che il Patronato aveva negligentemente assolto al mandato ricevuto, avendo omesso di informarlo del fatto che la ricongiunzione avrebbe comportato la perdita della contribuzione accreditata alla Gestione commercianti e del fatto che avrebbe potuto optare per il cumulo. Chiedeva quindi la condanna di parte convenuta a risarcire i danni.
Con comparsa del 19.10.2022 si costituiva Controparte_7
chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a
[...]
chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa. Nel merito allegava che : nel 2019 l'attore si era rivolto al Patronato per una consulenza sulla propria posizione assicurativa e l'operatrice gli aveva suggerito di presentare una domanda di ricongiunzione in modo di avere certezza dei contributi accreditati presso le diverse Gestioni previdenziali;
ed in tale occasione gli era stato spiegato che la richiesta di ricongiunzione non era vincolante ed, all'esito del procedimento, l' gli avrebbe inviato un CP_4
provvedimento che l'interessato poteva accettare o rifiutare nel termine di
90 giorni;
pertanto era stato concordato che, al ricevimento di tale provvedimento, sarebbe stata effettuata una nuova valutazione della pag. 5/20 situazione contributiva;
dopo alcuni anni, il 27.7.2021 l'attore si era rivolto al patronato per essere accompagnato dal medico legale per una visita per la verifica dell'inabilità e ricevuta la comunicazione della Provincia di risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità, il Patronato aveva presentato la domanda di pensione per invalidità, segnalando che la domanda di ricongiunzione era ancora in corso;
tale domanda era stata definita dall' con provvedimento del 15.12.2021; in data 22.12.2021 CP_4
l'attore aveva autonomamente inviato alla Provincia una dichiarazione con cui dichiarava di accettare la domanda di ricongiunzione, con preghiera di inoltrarla all' , per cui la domanda di pensione era stata accolta in CP_4
data 28.12.2021.Negava che potesse esserle addebitata alcuna responsabilità, dal momento che l'attore aveva accettato immediatamente la ricongiunzione, nonostante avesse termine di 90 giorni per decidere.
Contestava in ogni caso l'entità del danno lamentato da controparte, deducendo che vi era stato un concorso di colpa. Chiedeva quindi il rigetto della domanda o in subordine la riduzione del risarcimento del danno.
Con comparsa del 9.2.2023 si costituiva Controparte_2
rilevando che la polizza prevedeva un massimale di €
[...]
150.000,00 e una franchigia di € 12.000,00. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata. In via subordinata, previa verifica della regolarità del rapporto di lavoro intercorso tra l'addetto al Patronato e il convenuto, chiedeva che si tenesse conto del massimale garantito e della franchigia.
Con sentenza n. 528/2024, del 15 maggio 2024, il Tribunale di Trento respingeva la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta e della chiamata.
pag. 6/20 Rilevava che la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa di CP_1
aveva trovato puntuale conferma nella istruttoria, dal momento che la teste aveva dichiarato che nel gennaio 2019 l'attore si era Tes_1
rivolto al Patronato per ottenere una consulenza sulla propria posizione assicurativa e l'operatrice gli aveva suggerito di presentare una domanda di ricongiunzione in modo di avere certezza dei contributi accreditati presso le diverse Gestioni previdenziali. Il Tribunale riteneva attendibile che la domanda avesse il predetto scopo, atteso che la teste aveva ricordato che
“all'epoca l'attore aveva 47 anni e quindi escludo che potesse nel 2019 chiedere informazione sui tempi in cui poteva andare in pensione”, per cui la richiesta era finalizzata al controllo della regolarità contributiva.
La teste aveva affermato che in tale occasione era stato spiegato al Pt_1
che la richiesta di ricongiunzione non era vincolante poiché il provvedimento che l' gli avrebbe inviato poteva essere accettato o CP_4
rifiutato nel termine di 90 giorni. Aveva inoltre riferito che dopo un paio di anni l'attore aveva nuovamente contattato il patronato per una valutazione medico legale in vista della domanda di inidoneità alle mansioni;
gli era stato quindi fissato un appuntamento e l'attore aveva avuto contatti con il medico legale per tale visita;
in seguito egli aveva comunicato che era stato collocato a riposo e, su sua richiesta , era stata presentata la domanda di pensione;
dal momento che a tale epoca la ricongiunzione non era stata ancora definita dall' , nella domanda di CP_4
pensione era stato specificato che era ancora in corso la istanza di ricongiunzione;
ma era stato nuovamente specificato all'attore che una volta emesso il provvedimento di ricongiunzione, sarebbe stato necessario rivalutare la posizione pensionistica al fine di decidere se accettare o meno pag. 7/20 la domanda di ricongiunzione ovvero presentare una nuova domanda di pensione in cumulo senza perdita di alcuna mensilità.
Il Giudice di prime cure prendeva atto che l' aveva riconosciuto la CP_4
ricongiunzione con provvedimento del 15.12.2021 in cui era stato chiarito che era possibile rinunciare mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di 90 giorni. Rilevava inoltre che era documentato che il 16 dicembre 2021 l'attore aveva inviato una serie di email al per CP_8
chiedere la fissazione di un appuntamento al fine di valutare tale domanda.
Reputava che la richiesta di un appuntamento per esaminare la domanda di ricongiunzione e decidere “cosa fare esattamente” si giustificava solo nell'ipotesi in cui effettivamente la istanza di ricongiunzione fosse stata avanzata originariamente solo per ottenere una certificazione ed avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati, per poi valutare l'opportunità di accettare o meno la ricongiunzione , una volta che fosse stata accolta. Accertava infine che era provato che l'attore, senza attendere la risposta della parte convenuta e nonostante vi fosse un periodo di 90 giorni, in data 22 dicembre 2021 (e quindi solo sette giorni dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento dell' ) aveva comunicato CP_4
di accettare la ricongiunzione. Alla luce di tali circostanze, concludeva che non fosse addebitabile alcun inadempimento a carico del . CP_8
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e quindi che si accertasse l'inadempimento di con condanna di controparte CP_1
al risarcimento del danno causato all'appellante, quantificato nella somma di € 233.692,79 o nella diversa somma, maggiore o minore risultante in pag. 8/20 corso di causa, oltre interessi legali maturati dalla data di pensionamento
(24.9.2021). Chiedeva inoltre la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi . In via istruttoria chiedeva che fosse nuovamente sentita la teste sui capitoli articolati nelle Tes_1
memorie ex art 183 c.p.c. e le si chiedesse di confermare la verbalizzazione della deposizione resa in primo grado. Domandava inoltre di produrre la registrazione della conversazione avuta con la Tes_1
ed altra operatrice del Patronato qualche giorno dopo la liquidazione della pensione, dalla quale emergerebbe una contraddizione con le dichiarazioni rese innanzi al Tribunale.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di cui CP_5
chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza. Si opponeva alla produzione che controparte aveva chiesto di effettuare in appello, contestandone la inammissibilità dal momento che, nonostante la registrazione fosse antecedente, non ne aveva chiesto l'acquisizione Pt_1
né all'esito della deposizione né successivamente. Faceva presente che il
Tribunale aveva correttamente individuato nella accettazione della ricongiunzione, senza attendere il parere dell la causa dei danni CP_1
lamentati dall'attore a prescindere dall'omessa informazione sugli Pt_1
esiti negativi della ricongiunzione e della possibilità o meno di chiedere la liquidazione della pensione in cumulo;
pertanto il comportamento dell'appellante aveva avuto una efficacia causale esclusiva tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta del Patronato ed il danno.
Aggiungeva che omettendo di fornire al Patronato “i mezzi Pt_1
necessari per l'esecuzione del mandato” aveva deliberatamente creato i pag. 9/20 presupposti per subire la lesione di propri interessi economici di cui chiedeva ristoro. Cont Si costituiva anche chiedendo il rigetto dell'appello e quindi della domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto per Parte_1
le motivazioni in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., con refusione delle spese legali nei confronti della terza chiamata. In via subordinata, nel caso di accoglimento, chiedeva che, previa compiuta prova della regolarità del rapporto di lavoro e/o collaborazione di ai Tes_1
sensi dell'art. 6, legge n. 152/2001, indispensabile per rendere applicabile la garanzia assicurativa, si limitasse la garanzia al massimale di €.
150.000,00, con sottrazione della franchigia assoluta di €. 12.000,00.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio con provvedimento in data 2 aprile 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura che il Tribunale ha respinto la domanda negando l'inadempimento contrattuale imputabile a sulla base di un CP_1
esame non corretto di alcuni fatti decisivi.
Premesso un articolato excursus sulla disciplina dei tre istituti previdenziali rilevanti nella fattispecie, ricorda che con l'atto introduttivo di primo grado aveva dedotto che la controparte era stata inadempiente perché aveva omesso di informarlo che la ricongiunzione contributiva non avrebbe comportato alcun vantaggio, ma di contro avrebbe avuto l'effetto di eliminare dal calcolo della pensione 12 anni e 7 mesi di contributi versati nella Gestione commercianti;
ed quindi al momento della presentazione della domanda di pensione (ottobre 2021) non gli aveva suggerito di richiedere la pensione di inabilità con il cumulo contributivo anziché con la pag. 10/20 ricongiunzione contributiva. Deduce che nell'ottobre 2021 , CP_1
con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto presentare domanda di pensione di inabilità con il cumulo contributivo, rinunciando alla domanda di ricongiunzione che era ancora in corso da gennaio 2019. Contesta la fondatezza della tesi difensiva di secondo cui la pratica di CP_1
ricongiunzione sarebbe stata mantenuta in essere al fine di “rivalutare” la posizione contributiva di che non risultava chiara;
allega che di Pt_1
contro dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità non poteva sussistere alcuna incertezza circa i contributi necessari per raggiungere il diritto a quel tipo di pensione;
in quanto, nel caso in cui vi fossero dubbi sui contributi necessari per il pensionamento di inabilità, il
Patronato non avrebbe presentato la domanda. Contesta la inattendibilità ed anzi la falsità della deposizione della teste , valorizzata in Tes_1
sentenza per il rigetto della domanda. Stigmatizza che erroneamente il
Tribunale ha trascurato sia di valutare che non aveva mai CP_1
aveva comunicato all'appellante che l'accettazione della ricongiunzione avrebbe comportato la perdita di buona parte della contribuzione da commerciante;
sia di prendere in considerazione che un comportamento diligente del patronato avrebbe imposto la rinuncia alla ricongiunzione già al momento della presentazione della domanda di pensione, perché in quella data non rivestiva alcun utilità.
Censura che il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla condotta dell'appellante consistente nell' accettazione della ricongiunzione solamente sette giorni dopo aver inoltrato via email le richieste di istruzioni al patronato. Ricordato che non aveva mai CP_1
riscontrato le richieste di istruzioni inviate dall'appellante il 16.12.2021,
pag. 11/20 deduce che la propria condotta avrebbe potuto assumere rilievo decisivo per escludere il nesso causale tra la il comportamento di ed il CP_1
danno, solamente se egli avesse agito con la consapevolezza delle conseguenze negative della ricongiunzione in termini di perdita di 12 anni e
7 mesi di contributi e, quindi, di riduzione della pensione. Nega che l'appellata avesse fornito tali informazioni, che non emergevano neppure nel documento ricevuto dall' . Afferma quindi che l'inadempimento di CP_4
non era riferibile a gennaio 2019 (data della domanda di CP_1
ricongiunzione), ma ad ottobre 2021, quando era stata presentata la domanda di pensione di inabilità; in quanto se controparte avesse svolto il proprio incarico in modo diligente non avrebbe dovuto mantenere la domanda di ricongiungimento, ma presentare quella di cumulo contributivo.
Deduce che il danno conseguente a tale inadempimento può essere quantificato con esattezza sulla base delle certificazioni rilasciate dall' e prodotte in giudizio, nella misura pari alla differenza fra la CP_4
pensione che sarebbe stata riconosciuta all'appellante se avesse fatto domanda di cumulo contributivo e quella liquidata sulla base della domanda di ricongiungimento, moltiplicata per un numero di anni pari alla differenza tra la speranza di vita degli uomini in Trentino Alto Adige secondo le rilevazioni ISTAT e l'età dell'attore al momento del pensionamento.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Nelle difese conclusionali, la difesa di si sofferma sulle richieste Pt_1
istruttorie formulate con l'atto di citazione in appello ribadendo la istanza di acquisizione dell'audio registrazione del colloquio intercorso il pag. 12/20 19.04.2022 con , adducendone l'ammissibilità dal momento Tes_1
che la rilevanza di tale documento sarebbe sorta solo all'esito della deposizione, nel corso della quale la teste avrebbe reso dichiarazioni contrastanti;
ravvisa pertanto che ricorre nello specifico il presupposto
“della causa non imputabile” di cui all'art. 345 c.p.c.
Vanno qui richiamate le motivazioni dell'ordinanza datata 4 novembre
2024 con cui la richiesta è stata respinta: secondo la stessa prospettazione difensiva tale prova “atipica” era stata a disposizione della parte in epoca anteriore allo scadere dei termini di cui all'art 183 c.p.c. ed addirittura alla instaurazione della causa, essendo dedotto che la conversazione sarebbe avvenuta il 19 aprile 2022. Pertanto, è da attribuire ad una deliberata strategia difensiva, e non ad una causa non imputabile alla parte attrice, l'omessa tempestiva produzione del documento, al pari della mancata richiesta di utilizzare tale registrazione per operare contestazioni in corso di deposizione ovvero all'esito della medesima. Al contempo, va sottolineato che i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante sono stati elaborati con riguardo al testo previgente dell'art
345 c.p.c., che indicava il requisito della indispensabilità del documento, poi espunto dalla novella 2012.
La tesi secondo cui si dovrebbe fare riferimento a tale elemento anche in epoca successiva alla riforma, adducendo che risulta “ opportuno
interpretare la norma alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza
e giusto processo e quando una lettura eccessivamente restrittiva rischi di compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale” in nome di un equo bilanciamento fra le esigenze di economia processuale con quelle di accertamento della verità materiale, trova netta smentita nella pag. 13/20 giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito: “la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente della quale “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n.
29506 del 2023) (Cass 16289/2024).
Di contro, il documento C, parimenti allegato all'atto di citazione in appello, è la denuncia querela datata 22 giugno 2024 , successiva alla sentenza di primo grado. Deve in ogni caso sottolinearsi che è atto proveniente dalla parte, contenente la prospettazione dei fatti ad opera della medesima, peraltro sovrapponibile a quella svolta nel presente giudizio.
L'appellante ha inoltre allegato alle note di udienza del 29 ottobre 2024
l'avviso di conclusioni delle indagini a carico di in relazione Tes_1
al reato di falsa testimonianza datato 21 ottobre 2024; si tratta quindi di un atto del Pubblico Ministero, per cui ,in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione.
pag. 14/20 Infine le richieste di sentire nuovamente la teste sui capitoli di Tes_1
prova orale e di confermare la deposizione resa sono state formulate nell'atto di citazione in appello, senza che la parte avesse riproposto istanze istruttorie nelle conclusioni di primo grado , come si desume dal verbale di udienza del 15 maggio 2024 , con conseguente decadenza .
Nel merito, l'appellante ribadisce la tesi secondo cui il era CP_8
stato inadempiente in quanto al momento della predisposizione della domanda di pensione per inabilità avrebbe dovuto rinunciare alla pregressa richiesta di ricongiunzione , optando direttamente per la richiesta di cumulo, in quanto più vantaggiosa, poiché avrebbe permesso al di Pt_1
far valere anche i contributi versati in relazione all'attività commerciante;
ed al contempo non gli aveva comunicato che l'accettazione della ricongiunzione avrebbe comportato la perdita di buona parte della contribuzione da commerciante.
Tale prospettazione non tiene conto delle dichiarazioni rese dalla teste come pure delle argomentazione con cui il Tribunale ne ha Tes_1
ritenuto la attendibilità.
Va ricordato che all'udienza del 6 marzo 2024, la testimone ha dichiarato che nel 2019 l'attore si era presentato al Patronato per avere una consulenza sulla sua posizione assicurativa , aggiungendo che aveva CP_4
contribuzioni presentate sia alla gestione pubblica sia a quella privata;
dal momento che all'epoca egli aveva 47 anni, ha escluso che le informazioni fossero finalizzate all'accertamento dell'epoca in cui poteva andare in pensione. Ha ricordato che non esisteva alcuna certificazione riguardo alla posizione contributiva pubblica, per cui la richiesta di una ricongiunzione aveva la finalità di ottenere una certificazione per il periodo pubblico ed pag. 15/20 avrebbe consentito di avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati e quindi sulla posizione contributiva completa. Ha ribadito che la domanda di ricongiunzione era stata presentata per tale finalità e che viene sempre comunicato agli utenti che essa non ha carattere vincolante perché vi può sempre rinunciare nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di ricongiunzione. Ha poi ricordato che nel 2021, all'esito di una visita medico legale finalizzata alla certificazione di inabilità,
l'attore aveva preso contatti con il Patronato comunicando che era stato collocato a riposo e, su sua richiesta, era stata effettivamente presentata la domanda di pensione;
dal momento che all'epoca la ricongiunzione non era stata ancora definita dall' , nella domanda di pensione era stato CP_4
specificato che era ancora in corso quella di ricongiunzione. Ha fatto presente che in tale circostanza era stato chiarito all'attore che una volta emesso il provvedimento di ricongiunzione dall' sarebbe stato CP_4
necessario rivalutare la posizione pensionistica al fine di decidere se accettare o meno la domanda di ricongiunzione.
Va ricordato che il Tribunale ha ravvisato che una conferma della circostanza che fosse stato informato della necessità di valutare la Pt_1
posizione pensionistica per decidere se accettare o meno la ricongiunzione era costituita dalle mail che egli aveva inviato al il 16.12.2021, ovvero il giorno successivo alla data in cui CP_8
l' , con provvedimento del 15.12.2021 l' aveva riconosciuto la CP_4 CP_4
ricongiunzione, nel quale era ribadito che era possibile rinunciare a tale ricongiunzione mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di
90 giorni;
ha infatti osservato che la richiesta di un appuntamento per valutare per esaminare tale domanda di ricongiunzione e decidere “cosa
pag. 16/20 fare esattamente” si giustificava solo nell'ipotesi in cui effettivamente tale richiesta era stata avanzata originariamente solo per ottenere una certificazione ed avere certezza sui periodi contributivi sia pubblici che privati, con espressa previsione che si sarebbe valutata l'opportunità di accettare o meno la ricongiunzione solo una volta che fosse stata accolta tale domanda.
Orbene, la difesa dell'appellante si limita a negare in modo netto di essere stato informato ma omette qualsiasi argomentazione atte a confutare le considerazioni formulate in sentenza in relazione alla sua tempestiva richiesta di avere un appuntamento.
La valutazione operata dal Tribunale va in ogni caso pienamente condivisa, dal momento che la condotta del che, non appena ricevuto il Pt_1
provvedimento con cui era stata accolto il ricongiungimento, aveva tempestato il Patronato di mail, inviate a distanza di pochi minuti, per sollecitare un controllo, appare confermare che egli era stato avvertito che sarebbe stata opportuno, se non necessario, che la liquidazione fosse verificata con CP_1
Il tenore delle mail appare significativo: “buongiorno, ha visto la mail e gli allegati relativi che ci ha inviato l' Cosa devo fare esattamente? CP_4
E soprattutto, tornano i conti” (email ore 9.52); “vorrei un appuntamento urgente, La ringrazio anticipatamente” (email ore 10.01 con oggetto
“controllo (veloce) ricongiunzione”) “buongiorno, con la presente sono a chiederVi quanto in oggetto, il prima possibile. Ringrazio e saluto” (e-mail delle ore 10.09 con oggetto “appuntamento per controllo documenti CP_4
con dott.ssa ”) Per_1
pag. 17/20 Tale conclusione non può essere messa in dubbio dai documenti dimessi nel presente grado vale a dire la denuncia presentata dallo stesso Pt_1
e l'avviso di conclusioni delle indagini a carico della per il reato di Tes_1
falsa testimonianza , entrambe fondate sulla registrazione della conversazione di cui è stata dichiarata la inammissibilità, e che non potrebbe essere quindi valorizzata a mezzo di tali atti.
Al contempo, la scelta del Patronato di non revocare la domanda di ricongiunzione , già presentata nel 2019, ma di menzionarla nella domanda di pensione appare fondata , in quanto finalizzata a verificare la liquidazione che l avrebbe elaborato in tale prospettiva, per poi CP_4
confrontarla con la diversa ipotesi del cumulo, fermo restando che la ricongiunzione avrebbe potuto non essere accettata. Pertanto neppure sotto tale profilo è ascrivibile alla appellata alcun inadempimento.
Ciò premesso, la decisione del che pur era stato adeguatamente Pt_1
informato che sarebbe stato necessario verificare i calcoli dell' di non CP_4
aspettare l'esito dell'incontro con il , che non risulta essere stato CP_8
sollecitato in data successiva al 16.12.2021, ma di comunicare l'accettazione la ricongiunzione in data 22 dicembre 2021, e quindi solo sette giorni dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento dell' , nonostante il maggior termine di 90 giorni dal ricevimento , CP_4
integra una condotta gravemente colposa connotata di efficacia esclusiva rispetto l'evento dannoso lamentato, e tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta addebitata al patronato .
Rimane quindi assorbita ogni valutazione in relazione al quantum.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello pag. 18/20 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di e di , che ai sensi CP_1 CP_2
del DM 147/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda , si liquidano a favore di ciascuna di esse in euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.326,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
3103,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 10.317,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 528/2024
Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate ,delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a favore di ciascuna di esse nella misura euro 10.317,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 29/04/2025.
Il Presidente est
Maria Tulumello.
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