Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n. 11-1/2025 – procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11-1/2025 r.g., promosso da
PER MAIOR SPV S.r.l. (C.F. e P. IVA 04951650268), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Prelios Credit Solutions S.P.A. (C.F. e P. IVA 13048380151) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Ferrara, con studio in Napoli alla Via M. Cervantes n. 55/5; nei confronti di
SIEL COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01928760717), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Severo (FG) alla Via Calabria n. 201, avente ad oggetto
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (v. visura camerale in atti); letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di SIEL COSTRUZIONI S.R.L., viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
6/2/2025); esaminati gli atti ed i documenti, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici, secondo il c.d. lucro oggettivo (Cass. Civ. n. 9567/2017); premesso che il creditore istante vanta un credito di complessivi €.138.810,99 in virtù dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 20-23.09.2008, resa nel corso del giudizio recante RG n. 439/2007, promosso innanzi al Tribunale di Foggia sezione distaccata di San Severo, alla quale faceva seguito, a definizione del giudizio, la sentenza n. 126/2011, munita di formula esecutiva in data 27.11.2017 e notificata unitamente all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in data 26.07.2018. (Credito acquisito da contratto di cessione dei crediti del 20.07.2018, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 26.07.2018, stipulato tra la Maior SPV Srl e la Unione di Banche Italiane Spa, ex Banca
Carime S.p.a.); ritenuto che SIEL COSTRUZIONI S.R.L. versi in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) la società resistente, non costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII. La prova della sussistenza dei
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– dei bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr., nella vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 625 del 15/01/2016; Cass. n. 14790 del 30/06/2014) anteriori alla istanza di liquidazione giudiziale, residuando in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di liquidazioni ingiustificate;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co.,
CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge quanto segue:
- il credito della parte istante di €.138.810,99;
- è documentato, altresì:
• il debito erariale residuo iscritto a ruolo di €.1.742.765,29 (come da nota di AdER depositata il 27/1/2025);
• il debito nei confronti dell'INPS di €.88.941,67 (coma da nota dell'INPS del 04/02/2025);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (ultimo bilancio di esercizio depositato nel 2006), dalla mancata partecipazione al procedimento prefallimentare, dalla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla presenza di diverse procedure esecutive esperite nei confronti della debitrice e nello specifico una procedura mobiliare (R.G. 2145/2022 per € 252.733,94) e due procedure immobiliari (R.G. 486/2018 e 266/2020). Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 9856/2006; Cass. n.
25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SIEL COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01928760717), in persona del l.r.p.t., con sede in San Severo (FG) alla Via Calabria n. 201; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Filippo Argento, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
Pagina 2 di 3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 luglio 2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 09 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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