Art. 6. (Operatori) 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita' consolari e diplomatiche. 2. E' ammessa la possibilita' di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche' di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalita' di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorita' consolari e diplomatiche. 3. Esclusivamente in relazione all'attivita' di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessita' ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Per lo svolgimento delle attivita' all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
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12 maggio 2001
12 maggio 2001
Giurisprudenza • 70
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/09/2024, n. 7781Provvedimento: […] 3 – Il Patronato ha quindi proposto ricorso davanti al TAR avverso il verbale ispettivo e la successiva determinazione ministeriale, deducendo la violazione dell'art. 7 del DM 193 del 2008 e dell'art. 6 della legge n. 152 del 2001, nonché il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti: l'amministrazione non si sarebbe infatti avveduta che, nonostante le irregolarità sopra evidenziate, […] a) da un lato, tale norma vieta di impiegare soggetti diversi dagli operatori previsti dall'art. 6 della legge 152/2001 e la sig.ra ZA rientra in tali categorie, essendo dipendente della organizzazione promotrice in comando; […]Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 7 DM 193/2008·
- violazione di legge·
- requisiti organizzativi minimi·
- art. 6 legge 152/2001·
- giurisdizione amministrativa·
- finanziamenti pubblici·
- patronato·
- eccesso di potere·
- autonomia organizzativa