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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2024/7946
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 7946/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7946/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti EMANUELA PROPERZI e FEDERICO Parte_1
FERRARI, elettivamente domiciliato in Via Claudio Beaumont n. 02, 10143 Torino presso i difensori
ATTORE OPPONENTE
contro
e , con il patrocinio dell'avv. SAVERIA Controparte_1 Controparte_2
PIPIANA, elettivamente domiciliati in Via Vittorio Amedeo II n. 11, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE
Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 14.2.2024 del Tribunale di Torino oggi opposto, per i motivi già illustrati in atto di citazione e qui integralmente richiamati
NEL MERITO
–Accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica della scrittura datata 01.12.2003 e la falsità della sottoscrizione del sig. apposta in calce alla stessa, e di conseguenza l'inefficacia Pt_1 della stessa nei confronti dell'attore in opposizione;
– Accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione dei crediti azionati dai Sigg. e Controparte_1
nei confronti del Sig. ; Controparte_2 Parte_1
- Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. ai Sigg. Parte_1 CP_1
e per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto,
[...] Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– Con riserva di ripetizione di quanto esposto dal Signor in forza dell'eventuale Parte_1 azione esecutiva intrapresa con il D.I. nr. 825/2024 da parte dei Sigg. e Controparte_1 CP_2
;
[...]
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica della scrittura datata 01.12.2003 e la falsità della sottoscrizione del sig. apposta in calce alla stessa, e di conseguenza l'inefficacia Pt_1 della stessa nei confronti dell'attore in opposizione;
-Accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del debito del Sig. mediante l'esecuzione di Pt_1 lavori di manutenzione ed installazione impianti presso le abitazioni di Beinasco (TO) e Pragelato
(TO) dei Sigg. ; -Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, e CP_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in quanto il debito, Sig. ai Sigg. e , per le causali di cui Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– Con riserva di ripetizione di quanto esposto dal Signor in forza dell'eventuale Parte_1 azione esecutiva intrapresa con il D.I. nr. 825/2024 da parte dei Sigg. e Controparte_1 CP_2
;
[...]
IN OGNI CASO
- Rigettare la domanda di condanna del Sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1 per i motivi di cui in narrativa.
- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in quanto il debito, Sig. ai Sigg. Parte_1
e , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”
Parte convenuta
“NEL MERITO:
Respingersi le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e diritto e confermarsi la validità dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 825/2024 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, dell'importo indicato in atto di precetto, oltre le spese legali liquidate dalla Dr.ssa
[...]
Barbatano all'esito della procedura esecutiva RG. 3397/2024, oltre le spese sopportate per CTU e CTP, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo, ovvero di ogni veriore somma accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO
Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sovra esposte, CONDANNARE il signor ex art. 96 Pt_1
c.p.c. primo o terzo comma secondo la discrezione del giudicante per aver promosso una lite defatigatoria e priva di fondamento giuridico;
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge, e le spese sostenute per la tassa di registro, lo svolgimento della C.T.U. e il
C.T.P. nominato come da fatture prodotte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
825/2024, con il quale veniva ingiunto al medesimo il pagamento di € 25.000,00 oltre interessi, asserendo: che nell'anno 2003 l'opponente rappresentava a di aver necessità di denaro Persona_1 per la conclusione dell'acquisto di attività di girarrosto per la moglie;
che il si offriva a Per_1 mutuargli € 25.000,00 ricevendo l'impegno di di restituire il danaro prestato ovvero di Pt_1 lavorare presso le proprietà del mutuante condivise con la moglie;
che nel mese di Controparte_2 maggio/giugno, la somma sopra indicata veniva mutuata all'opponente; che nel corso dell'anno 2004-
2005 il corrispondeva la somma di € 1.500,00 direttamente a e;
che la cifra Pt_1 Per_1 CP_1 medesima veniva scalata dal debito allora in essere;
che sempre negli anni 2004-2005 l'opponente eseguiva lavori di manutenzione nella proprietà in Pragelato (TO) e in Orbassano (TO), i cui CP_1 valori dovevano essere decurtati dal debito contratto;
che il dichiarava che le somme dovute Per_1 al per le suddette manutenzioni sarebbero stati scalate dal debito residuo;
che in novembre Pt_1
2023, il veniva contattato dal tramite messaggio Whatsapp mediante il quale veniva Pt_1 Per_1 richiesto il pagamento della somma di € 25.000,00.
L'opponente agisce per la revoca del decreto opposto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria e, nel merito, disconoscendo la sottoscrizione alla scrittura privata riportante la ricognizione del debito sorto.
In data 28.06.2024 si costituivano in giudizio e asserendo: che il Controparte_1 Controparte_2
, con scrittura privata, si riconosceva debitore della somma di € 30.000,00 con assunzione Pt_1 dell'obbligo di restituirla entro il 31.12.2013; che a seguito dell'avvenuto prestito, il versava Pt_1 un importo pari ad € 5.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto;
che il debito così residuo, pari ad € 25.000,00, veniva confermato dal con messaggio rivolto a , marito di Pt_1 Persona_1 ; che, stante l'inadempimento dell'opponente, con raccomandata a/r al Controparte_2 Pt_1 veniva notificata diffida di pagamento, volta ad interrompere il termine di prescrizione decennale.
Le parti convenute chiedono la conferma del decreto opposto e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposizione deve essere rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte opponente, si deve sottolineare che la Suprema Corte ha statuito come “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. n.
4232/2023).
Nel caso di specie, dalle scritture private prodotte dalle convenute (docc. 1-16), sulla cui autenticità si tratterrà nel prosieguo, si evince come l'opponente si sarebbe assunto l'impegno di restituire la somma prestata entro la data del 31.12.2013. Di conseguenza, è condivisibile quanto sostenuto dalle stesse parti opposte secondo cui “l'obbligazione doveva essere adempiuta entro il 31.12.2013” e che
“Per l'effetto, il termine decennale (di prescrizione), decorrendo dal 31.12.2013, sarebbe scaduto il
31.12.2023 se non fosse stato interrotto” (pag. 8 comparsa di cost). E il termine decennale di prescrizione è stato compiutamente interrotto con la notifica della raccomandata A/R del 29.11.2023 mediante la quale il legale difensore delle parti opposte intimava al di saldare il proprio debito Pt_1 entro sette giorni dalla ricezione della stessa missiva (doc. 4 opposte).
Nel merito, parte attrice contesta il credito azionato in sede monitoria allegando il mancato prestito delle somme pretese da parte dei convenuti e disconoscendo la scrittura privata dell'01.12.2003 riportante la dichiarazione “Io sottoscritto ricevo in data 01.12.2003 dai Sigg. Parte_1
e , a titolo di prestito, la somma di € 30.000,00 (trentamila) che Controparte_1 Controparte_2 mi obbligo a restituire entro la data del 31/12/2013” (docc.
1-16 opposti).
Poiché l'opponente ha tempestivamente disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la propria firma apposta in calce alla detta scrittura privata, veniva disposta in giudizio CTU grafologica.
In tale sede si è accertato che “Le firme in verifica presentano convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe dell'apparente sottoscrivente indicate per la comparazione. - Gli elementi tecnici avallano la tesi di autografia spontanea espressa con caratteristiche coerenti con le firme autografe, sia quelle più risalenti nel tempo sia quelle stese nel saggio grafico. - Per il contesto delle caratteristiche gestuali e formali emerse, verificate ed escluse le ipotesi di: sinistrografia, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalco” (pag. 53 CTU).
Considerato che la stessa perizia è stata espletata su documenti originali, in conformità anche al principio espresso dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 2777/2025, le conclusioni della
CTU risultano essere condivisibili, attesa altresì la natura infondata ed estremamente generica delle contestazioni alla perizia sollevate da parte opponente e l'irrilevanza della CTP del , in Pt_1 osservanza all'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” (Cass. 2980/2023).
Infondate sono, inoltre, le motivazioni poste alla base dell'istanza di parte ricorrente di espunzione del doc. 16 dal processo, in quanto lo stesso è stato oggetto di verificazione e di indagine grafologica della CTU che ne ha riconosciuto l'originalità.
Rilevata, dunque, la riconducibilità delle sottoscrizioni al e, di conseguenza, l'autenticità Pt_1 delle scritture private, le stesse forniscono piena prova dell'intervenuto rapporto di mutuo tra le parti e costituiscono ricognizione del debito con promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. n. 31818/2024).
Poiché parte opponente non ha attualmente restituito le somme azionate in sede monitoria e si è limitata ad allegare lo svolgimento di “svariati e rilevanti lavori di manutenzione nelle proprietà della famiglia in Pragelato (TO) e in Orbassano (TO), che altrettanto andavano a decurtare in CP_1 gran parte il debito in allora in essere” (pag. 4 atto di citazione), senza aver prodotto alcuna documentazione sul punto, la stessa non ha dato prova dell'intervenuta estinzione del rapporto contrattuale di cui al presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si deve procedere alla conferma del decreto ingiuntivo opposto per il quale, già dotato di immediata provvisoria esecutività, è stata avviata procedura esecutiva avente RG 3397/2024.
Considerata la condotta processuale di parte opponente, la quale ha determinato un allungamento ingiustificato dei termini processuali e formulato difese fondate su circostanze mai comprovate, si ravvisano gli estremi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, si condanna il al pagamento di € Pt_1
2.500,00 in favore delle parti opposte in solido tra loro. Si condanna, altresì, parte opponente al versamento di complessivi € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico della parte soccombente.
Le spese di CTP sostenute dalle parti vittoriose, in conformità al principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 26729/2024, devono essere rimborsate dal . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo n. 825/2024;
condanna a rimborsare a e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
condanna al pagamento, in favore delle parti opposte in solido tra loro, Parte_1 dell'importo di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
condanna al versamento di € 500,00 presso la Cassa delle Ammende;
Parte_1
spese di CTU e di CTP a carico di parte opponente.
Torino, 08.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 7946/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7946/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti EMANUELA PROPERZI e FEDERICO Parte_1
FERRARI, elettivamente domiciliato in Via Claudio Beaumont n. 02, 10143 Torino presso i difensori
ATTORE OPPONENTE
contro
e , con il patrocinio dell'avv. SAVERIA Controparte_1 Controparte_2
PIPIANA, elettivamente domiciliati in Via Vittorio Amedeo II n. 11, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE
Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 14.2.2024 del Tribunale di Torino oggi opposto, per i motivi già illustrati in atto di citazione e qui integralmente richiamati
NEL MERITO
–Accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica della scrittura datata 01.12.2003 e la falsità della sottoscrizione del sig. apposta in calce alla stessa, e di conseguenza l'inefficacia Pt_1 della stessa nei confronti dell'attore in opposizione;
– Accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione dei crediti azionati dai Sigg. e Controparte_1
nei confronti del Sig. ; Controparte_2 Parte_1
- Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. ai Sigg. Parte_1 CP_1
e per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto,
[...] Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– Con riserva di ripetizione di quanto esposto dal Signor in forza dell'eventuale Parte_1 azione esecutiva intrapresa con il D.I. nr. 825/2024 da parte dei Sigg. e Controparte_1 CP_2
;
[...]
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la falsità materiale ed ideologica della scrittura datata 01.12.2003 e la falsità della sottoscrizione del sig. apposta in calce alla stessa, e di conseguenza l'inefficacia Pt_1 della stessa nei confronti dell'attore in opposizione;
-Accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del debito del Sig. mediante l'esecuzione di Pt_1 lavori di manutenzione ed installazione impianti presso le abitazioni di Beinasco (TO) e Pragelato
(TO) dei Sigg. ; -Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, e CP_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in quanto il debito, Sig. ai Sigg. e , per le causali di cui Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– Con riserva di ripetizione di quanto esposto dal Signor in forza dell'eventuale Parte_1 azione esecutiva intrapresa con il D.I. nr. 825/2024 da parte dei Sigg. e Controparte_1 CP_2
;
[...]
IN OGNI CASO
- Rigettare la domanda di condanna del Sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1 per i motivi di cui in narrativa.
- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in quanto il debito, Sig. ai Sigg. Parte_1
e , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”
Parte convenuta
“NEL MERITO:
Respingersi le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e diritto e confermarsi la validità dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 825/2024 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, dell'importo indicato in atto di precetto, oltre le spese legali liquidate dalla Dr.ssa
[...]
Barbatano all'esito della procedura esecutiva RG. 3397/2024, oltre le spese sopportate per CTU e CTP, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo, ovvero di ogni veriore somma accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO
Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sovra esposte, CONDANNARE il signor ex art. 96 Pt_1
c.p.c. primo o terzo comma secondo la discrezione del giudicante per aver promosso una lite defatigatoria e priva di fondamento giuridico;
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge, e le spese sostenute per la tassa di registro, lo svolgimento della C.T.U. e il
C.T.P. nominato come da fatture prodotte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
825/2024, con il quale veniva ingiunto al medesimo il pagamento di € 25.000,00 oltre interessi, asserendo: che nell'anno 2003 l'opponente rappresentava a di aver necessità di denaro Persona_1 per la conclusione dell'acquisto di attività di girarrosto per la moglie;
che il si offriva a Per_1 mutuargli € 25.000,00 ricevendo l'impegno di di restituire il danaro prestato ovvero di Pt_1 lavorare presso le proprietà del mutuante condivise con la moglie;
che nel mese di Controparte_2 maggio/giugno, la somma sopra indicata veniva mutuata all'opponente; che nel corso dell'anno 2004-
2005 il corrispondeva la somma di € 1.500,00 direttamente a e;
che la cifra Pt_1 Per_1 CP_1 medesima veniva scalata dal debito allora in essere;
che sempre negli anni 2004-2005 l'opponente eseguiva lavori di manutenzione nella proprietà in Pragelato (TO) e in Orbassano (TO), i cui CP_1 valori dovevano essere decurtati dal debito contratto;
che il dichiarava che le somme dovute Per_1 al per le suddette manutenzioni sarebbero stati scalate dal debito residuo;
che in novembre Pt_1
2023, il veniva contattato dal tramite messaggio Whatsapp mediante il quale veniva Pt_1 Per_1 richiesto il pagamento della somma di € 25.000,00.
L'opponente agisce per la revoca del decreto opposto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria e, nel merito, disconoscendo la sottoscrizione alla scrittura privata riportante la ricognizione del debito sorto.
In data 28.06.2024 si costituivano in giudizio e asserendo: che il Controparte_1 Controparte_2
, con scrittura privata, si riconosceva debitore della somma di € 30.000,00 con assunzione Pt_1 dell'obbligo di restituirla entro il 31.12.2013; che a seguito dell'avvenuto prestito, il versava Pt_1 un importo pari ad € 5.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto;
che il debito così residuo, pari ad € 25.000,00, veniva confermato dal con messaggio rivolto a , marito di Pt_1 Persona_1 ; che, stante l'inadempimento dell'opponente, con raccomandata a/r al Controparte_2 Pt_1 veniva notificata diffida di pagamento, volta ad interrompere il termine di prescrizione decennale.
Le parti convenute chiedono la conferma del decreto opposto e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposizione deve essere rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte opponente, si deve sottolineare che la Suprema Corte ha statuito come “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. n.
4232/2023).
Nel caso di specie, dalle scritture private prodotte dalle convenute (docc. 1-16), sulla cui autenticità si tratterrà nel prosieguo, si evince come l'opponente si sarebbe assunto l'impegno di restituire la somma prestata entro la data del 31.12.2013. Di conseguenza, è condivisibile quanto sostenuto dalle stesse parti opposte secondo cui “l'obbligazione doveva essere adempiuta entro il 31.12.2013” e che
“Per l'effetto, il termine decennale (di prescrizione), decorrendo dal 31.12.2013, sarebbe scaduto il
31.12.2023 se non fosse stato interrotto” (pag. 8 comparsa di cost). E il termine decennale di prescrizione è stato compiutamente interrotto con la notifica della raccomandata A/R del 29.11.2023 mediante la quale il legale difensore delle parti opposte intimava al di saldare il proprio debito Pt_1 entro sette giorni dalla ricezione della stessa missiva (doc. 4 opposte).
Nel merito, parte attrice contesta il credito azionato in sede monitoria allegando il mancato prestito delle somme pretese da parte dei convenuti e disconoscendo la scrittura privata dell'01.12.2003 riportante la dichiarazione “Io sottoscritto ricevo in data 01.12.2003 dai Sigg. Parte_1
e , a titolo di prestito, la somma di € 30.000,00 (trentamila) che Controparte_1 Controparte_2 mi obbligo a restituire entro la data del 31/12/2013” (docc.
1-16 opposti).
Poiché l'opponente ha tempestivamente disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la propria firma apposta in calce alla detta scrittura privata, veniva disposta in giudizio CTU grafologica.
In tale sede si è accertato che “Le firme in verifica presentano convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe dell'apparente sottoscrivente indicate per la comparazione. - Gli elementi tecnici avallano la tesi di autografia spontanea espressa con caratteristiche coerenti con le firme autografe, sia quelle più risalenti nel tempo sia quelle stese nel saggio grafico. - Per il contesto delle caratteristiche gestuali e formali emerse, verificate ed escluse le ipotesi di: sinistrografia, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalco” (pag. 53 CTU).
Considerato che la stessa perizia è stata espletata su documenti originali, in conformità anche al principio espresso dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 2777/2025, le conclusioni della
CTU risultano essere condivisibili, attesa altresì la natura infondata ed estremamente generica delle contestazioni alla perizia sollevate da parte opponente e l'irrilevanza della CTP del , in Pt_1 osservanza all'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” (Cass. 2980/2023).
Infondate sono, inoltre, le motivazioni poste alla base dell'istanza di parte ricorrente di espunzione del doc. 16 dal processo, in quanto lo stesso è stato oggetto di verificazione e di indagine grafologica della CTU che ne ha riconosciuto l'originalità.
Rilevata, dunque, la riconducibilità delle sottoscrizioni al e, di conseguenza, l'autenticità Pt_1 delle scritture private, le stesse forniscono piena prova dell'intervenuto rapporto di mutuo tra le parti e costituiscono ricognizione del debito con promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. n. 31818/2024).
Poiché parte opponente non ha attualmente restituito le somme azionate in sede monitoria e si è limitata ad allegare lo svolgimento di “svariati e rilevanti lavori di manutenzione nelle proprietà della famiglia in Pragelato (TO) e in Orbassano (TO), che altrettanto andavano a decurtare in CP_1 gran parte il debito in allora in essere” (pag. 4 atto di citazione), senza aver prodotto alcuna documentazione sul punto, la stessa non ha dato prova dell'intervenuta estinzione del rapporto contrattuale di cui al presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si deve procedere alla conferma del decreto ingiuntivo opposto per il quale, già dotato di immediata provvisoria esecutività, è stata avviata procedura esecutiva avente RG 3397/2024.
Considerata la condotta processuale di parte opponente, la quale ha determinato un allungamento ingiustificato dei termini processuali e formulato difese fondate su circostanze mai comprovate, si ravvisano gli estremi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, si condanna il al pagamento di € Pt_1
2.500,00 in favore delle parti opposte in solido tra loro. Si condanna, altresì, parte opponente al versamento di complessivi € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico della parte soccombente.
Le spese di CTP sostenute dalle parti vittoriose, in conformità al principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 26729/2024, devono essere rimborsate dal . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo n. 825/2024;
condanna a rimborsare a e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
condanna al pagamento, in favore delle parti opposte in solido tra loro, Parte_1 dell'importo di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
condanna al versamento di € 500,00 presso la Cassa delle Ammende;
Parte_1
spese di CTU e di CTP a carico di parte opponente.
Torino, 08.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna