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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 317/2024 R.G. pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Mannini, come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante avv. Marco CA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; C.F._3
APPELLATO
causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
21.7.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
Conclusioni:
per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza voglia
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1851/2021 emesso il 3.6.2021 dal Giudice del Tribunale di
Livorno; - in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1851/2021 emesso il 3.6.2021 dal giudice del Tribunale di Livorno ed accertare l'eventuale minor credito dell'appellato verso gli appellanti, se del caso disponendo apposita CTU, per la cui ammissione ad ogni buon conto, dunque, si insiste in linea istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'avversario al risarcimento del danno per lite temeraria”;
per parte appellata: “affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita dichiari l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'appello proposto da e , con conferma della sentenza n. 9/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Livorno e integrale condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite ex artt. 91 e 96
c.p.c., con valutazione del mancato rispetto dei criteri previsti dal DM n. 110/2023, nonché al pagamento di un indennizzo a favore dello , da liquidarsi equitativamente, in Controparte_2 considerazione del pregiudizio arrecato dalla condotta temeraria degli appellanti medesimi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1851/2021 del 4.6.2021, emesso dal
Tribunale di Livorno in favore dello , in base ad una scrittura Controparte_1 privata, da loro sottoscritta in data 25.6.2020, contenente il riconoscimento di un debito di € 80.000,00, quale saldo dell'attività difensiva svolta dall'avv. Marco CA nell'ambito di sei controversie giudiziali e una conciliazione stragiudiziale, terminata con una transazione a chiusura di tutte le liti pendenti tra i Parte_1
e le loro parenti , e , quali eredi di (vd Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 all. 5 della richiesta di emissione del d.i. e doc. 8 del fascicolo di parte opponente), eccependo il difetto di legittimazione attiva dello Studio opposto, posto che il rapporto fiduciario era intercorso unicamente con l'avv. Marco CA e, dunque, solo nei suoi confronti doveva ritenersi essere sorta l'obbligazione di pagamento del compenso, nonché chiedendo, nel merito, l'annullamento dell'atto di riconoscimento di debito perché asseritamente viziato da errore o, comunque, dal dolo del legale, che lo aveva unilateralmente predisposto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua efficacia, e, in subordine, la modifica dello stesso, previo accertamento della debenza di un minor importo
A fondamento dell'opposizione, - dopo aver premesso che, nel 2008, quale amministratore Parte_1 di sostegno della moglie , già malata di Alzheimer, si era rivolto allo Studio Legale opposto, Controparte_6 nella persona dell'avv. Marco CA, per farsi assistere innanzi al Tribunale di Pisa nella causa intrapresa nei confronti di (fratello di ) e, dopo la sua morte, nei confronti degli eredi, avente ad Controparte_7 CP_6 oggetto l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare – aveva precisato di essersi avvalso, dopo la morte della moglie, insieme alla figlia, , delle prestazioni del legale anche con Parte_2 riferimento ad altre cause e precisamente:
1) RG n. 2185/2017 innanzi al Tribunale di Pistoia;
causa di divisione ereditaria esperita previo tentativo di mediazione, esauritosi negativamente al primo incontro, e conclusasi nel 2019 con l'adesione di tutte le parti al progetto di divisione predisposto dal CTU;
2) RG 568/2017 innanzi al Tribunale di Livorno: opposizione a precetto azionato per il pagamento delle spese liquidate, in favore dei , dalla sentenza di annullamento di un atto di compravendita immobiliare Parte_1 originariamente stipulato da con suo fratello, . L'opposizione a precetto era Controparte_6 Controparte_7 stata intrapresa dagli eredi di sul presupposto di aver diritto alla restituzione della maggior Controparte_7 somma da portare in compensazione, rappresentata dal corrispettivo prezzo della compravendita annullata dal Tribunale di Pisa;
questo giudizio si era concluso ex art. 702 ter c.p.c. con ordinanza di condanna degli allora opponenti – eredi – al pagamento di € 264.375,00 per risarcimento del danno, oltre le spese CP_6 legali;
3) RG n. 1378/2018 dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze, conclusosi con sentenza n. 266/2020 in riforma parziale della citata ordinanza 702 ter, impugnata dalle eredi con condanna delle stesse al CP_6 pagamento del minor importo di € 167.960,57 e compensazione al 50% delle spese di ambedue i gradi di giudizio;
4) RG 2848/2018 innanzi al Tribunale di Pistoia: opposizione a precetto notificato dai nelle more Parte_1 del suddetto giudizio di appello per sollecitare l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno. Non avendo atteso l'esito del giudizio di impugnazione, il precetto si era basato su importi superiori rispetto a quelli poi riconosciuti dalla Corte di Appello. Detto procedimento di opposizione, in ogni caso, si era concluso con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e con la condanna degli opposti, odierni appellanti, alla rifusione delle spese di lite;
5) RGE. n. 702/2019 innanzi al Tribunale di Pistoia: pignoramento presso terzi in esecuzione dell'ordinanza
702 ter c.p.c. del Tribunale di Livorno, instaurato anch'esso in pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di
Appello;
6) RGE. n. 196/2019 innanzi al Tribunale di Livorno;
pignoramento immobiliare, anch'esso in esecuzione dell'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Livorno, instaurato in pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di Appello.
Con riferimento alle stesse, gli opponenti, pur riconoscendo l'effettivo compimento delle attività indicate dalla controparte nel ricorso monitorio, ne avevano contestato le modalità di esecuzione, descrivendo plurime condotte del difensore contrarie al principio di buona fede e correttezza;
nonché l'entità del corrispettivo richiesto, considerato eccessivo stante anche la già avvenuta corresponsione della somma di oltre € 30.000,00 a titolo di acconto ed in relazione al riconoscimento di debito, avevano dedotto che l'avv.
CA avesse approfittato della debolezza, sia fisica che psicologica, di , nonché della Parte_1 loro inesperienza in materia giuridica, per fargli sottoscrivere un atto a sé sfavorevole.
Infine, trattandosi di consumatori, gli opponenti avevano dedotto molteplici violazioni dell'art. 33 del Codice del Consumo, afferenti ad altrettante clausole dell'atto ricognitivo del debito, nelle quali si specificava “d) che non sussistono motivi ostativi al pagamento”; “e) che i servizi sono stati resi in osservanza della normativa vigente”; “h) che non avevano motivo per negare la dichiarazione di riconoscimento di debito” e che i sottoscriventi si obbligavano ad adempiere in solido rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato.
Si era costituito in giudizio lo (di seguito ), che aveva Controparte_1 CP_1 chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare e dell'opposizione, invocando, in relazione alla prima, l'art. 5 del proprio atto di costituzione (nel quale si era previsto l'obbligo per i partecipanti di conferire all'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che avessero ricevuto dai clienti, nonché i relativi compensi e l'impegno di non svolgere attività concorrenti con quella dell'associazione) ed in relazione alla seconda (l'espresso riconoscimento, da parte degli opponenti, nella scrittura privata del 25.6.2020 dell'avvenuto svolgimento di incarichi professionali in loro favore da parte dello Studio e dell'importo dovuto a saldo) e, nel merito, oltre che l'assenza di contestazione circa l'effettiva realizzazione dell'attività professionale descritta nel ricorso monitorio, il mancato assolvimento da parte degli opponenti dell'onere della prova della invalidità dell'atto di ricognizione di debito, su di essi gravante.
Inoltre, quanto alla mancata produzione della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo
Studio ne aveva eccepito la superfluità, posto che il ricorso era stato azionato sulla base di un atto di riconoscimento di debito su un compenso concordato tra le parti. La causa, istruita con documenti, prove per testi e interrogatorio formale dell'avv. CA, era stata decisa dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 9/24, pubblicata in data 8.1.2024, con la quale il predetto tribunale aveva rigettato la domanda degli opponenti, confermando il decreto ingiuntivo con spese del giudizio a carico dei , liquidate in complessivi € 22.000,68 oltre spese generali, IVA e CPA. Parte_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda merita il rigetto nei limiti della seguente motivazione che segue.
In via preliminare, preme porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata in via preliminare da parte opponente concernente il presunto difetto di legittimazione attiva dello (odierna Controparte_1 parte opposta).
Come già esposto nella ricostruzione in fatto, gli odierni opponenti e ) Parte_1 Parte_2 considerano l'avv. Marco CA “l'unico vero legittimato ad agire per il recupero del suo presunto e contestato credito” stante il carattere personale dell'attività professionale resa dal citato legale a favore dei suoi clienti (quali appunto i sig.ri ). Tale eccezione non coglie nel segno. Ed invero, ai sensi dell'art. Parte_1
36, comma 2 c.c. le associazioni non riconosciute (categoria all'interno della quale è pacificamente ricompreso lo “ ”) possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è Controparte_2 conferita la direzione o la presidenza (v. art 36, c. 2: “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”): nel caso di specie, lo agisce legalmente nella persona dell'Avv. CA che, peraltro, risulta il legale Controparte_2 rappresentante della suindicata associazione professionale (v. art 8 dello Statuto dell'associazione non riconosciuta al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Come noto, la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta ai soggetti giuridici predetti trova piena configurazione limitatamente ai rapporti giuridici di cui l'associazione professionale risulta titolare in quanto autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive acquisite mediante il compimento di atti giuridici in nome e per conto della stessa.
Orbene, tenuto conto che l'ordinamento interno nonché l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati, ai sensi dell'art. 36 c. 1 c.c., dagli accordi conclusi tra gli associati (art. 36 c. 1: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”), occorre, allora, prendere in considerazione l'atto costitutivo dello Controparte_2
(v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) contenente lo Statuto volto a regolamentare, per volontà pacifica e conforme degli associati, l'associazione de qua.
A tal riguardo, risulta, dunque, condivisibile il riferimento all'art. 5 dello Statuto laddove prescrive espressamente che “le parti, al fine di realizzare lo scopo sociale, si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale (…)”.
Ne consegue, quindi che il legittimato ad agire per il recupero dei compensi – nel caso di specie del credito ingiunto agli opponenti – è l'associazione professionale stante il conferimento a quest'ultima di Parte_1 tutta l'attività, gli incarichi e i mandati che gli associati, in ragione della professione espletata, ricevono dai clienti.
Peraltro, la stessa scrittura privata, sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni debitori/opponenti, avente ad oggetto la ricognizione di debito dei clienti opponenti nei confronti dell'odierno studio legale opposto configura lo unico titolare del credito ingiunto derivante dalle Controparte_2 prestazioni professionali eseguite in favore dei . Parte_1 A ciò si aggiunga che l'intera corrispondenza intercorsa con i sig.ri reca l'intestazione dello Parte_1 [...]
: le mail inviate dal sig. hanno come destinatario l'indirizzo mail dello Controparte_1 Parte_1 [...]
nonché l'apposizione del timbro dello Studio professionale medesimo – quest'ultimo presente CP_2 altresì sulla procura speciale sottoscritta dai clienti - (v. docc. 2, 9, 10 e doc. 14 sul mandato alle liti, allegati alla comparsa di costituzione). A ciò si aggiunga altresì l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 attinente al trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza, sottoscritta dal sig. in data 5/6/2018, dalla cui piana lettura emerge con ogni evidenza l'indicazione dello Parte_1
quale titolare del trattamento (doc. 15). Controparte_2
Se è vero che nell'espletamento delle singole prestazioni, i clienti si sono affidati alle cure del professionista munito del titolo di abilitazione richiesto a tal fine, è altresì vero che ciò non vale ad escludere la legittimazione attiva dell'associazione professionale, unica titolare dell'attività compiuta dai propri associati nell'esercizio delle rispettive funzioni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto (doc. 1).
Più recentemente i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n.d.r.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito” (cfr. in motivazione Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730; cfr. anche
Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, meritevole di reiezione è la prima doglianza articolata da parte attrice in punto di rito.
Ciò premesso in punto di rito, occorre adesso soffermarsi sul merito della controversia.
In via preliminare, dalle risultanze istruttorie del presente procedimento assume, a ben vedere, particolare rilievo decisorio la scrittura privata di riconoscimento del debito – lo stesso debito oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore dello nei confronti dei – sottoscritta Controparte_2 Parte_1
e mai disconosciuta dagli odierni opponenti.
L'espletato procedimento monitorio - al cui esito è stato emesso il decreto ingiuntivo, oggi, opposto - si fonda,
a ben vedere, su una prova scritta (i.e. l'atto riconoscitivo del debito), indicata dall'art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l'ingiunzione a norma dell'art. 633 c.p.c., senza quindi, che occorra, ai fini della valida ingiunzione, la parcella delle spese per le attività espletate con annesso il parere del competente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. in motivazione Cass., Sent. n. 194/2020).
Non sembra, peraltro, superfluo rilevare che l'atto ricognitivo del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l'atto è rilasciato viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 194/2020).
Per stessa ammissione di parte opponente, nel caso di specie non si censura l'an ma il quantum (ritenuto eccessivo e sproporzionato dagli opponenti) debeatur.
L'intera attività professionale prestata dallo , nella persona dell'Avv. CA, a Controparte_1 favore dei propri clienti per i procedimenti civili puntualmente elencati nella scrittura privata (doc. Parte_1
8 allegato all'atto di citazione) risulta pacifica e mai disconosciuta dalle parti opponenti. Emerge, infatti, un quadro chiaro del duraturo rapporto professionale, basato sulla fiducia reciproca, che lo Studio Legale opposto, nella persona dell'avv. CA, fin dal 2008 aveva instaurato con e . Pt_1 Parte_2
Risultano, invero, numerose cause di cognizione ed esecutive radicate dinanzi ai Tribunali: di Pisa (v. doc. 2 -
Sent. 1263/2016 del Trib. Pisa allegato all'atto di citazione), di Livorno (v. doc.
3 - Ordinanza del 7/5/2018 a definizione del procedimento R.G. 568/17), di Pistoia (v. doc. 5, 6, 7, allegati all'atto di citazione), alla Corte di Appello di Firenze (v. doc. 4), a cui si aggiunge, altresì, l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale finanche conciliazioni (in particolare si veda il contratto di transazione stipulato tra i e i Parte_1 CP_6 di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione).
Come già accennato, in punto di diritto, la ricognizione di un debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., configura presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sottostante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire prova dell'esistenza del credito;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed altresì provare l'inefficacia ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fondamentale.
Nel caso di specie, la scrittura privata concernente il riconoscimento del debito da parte dei Parte_1 comporta, dunque, una “relevatio ab onere probandi” per cui il destinatario della promessa – lo CP_1
, in persona dell'Avv. CA - è da ritenersi ex lege dispensato dall'onere di provare l'esistenza
[...] del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr., inter alia, in motivazione Cass. civ. n.
2091/2022).
Orbene, le parti opponenti – debitori/convenuti in senso sostanziale - confermano l'intero operato professionale svolto nei loro riguardi dallo;
riconoscono, infatti, l'attività di Controparte_1 rappresentanza processuale esercitata dall'Avv. CA in tutti i procedimenti civili elencati nella scrittura privata di riconoscimento del debito, nonché l'attività di assistenza stragiudiziale per la conclusione del contratto di transazione con , e (v. doc. 7 allegato alla Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5 comparsa di costituzione).
È, dunque, pacifica e incontestata l'esistenza del rapporto fondamentale.
La materia del contendere, quindi, non attiene all'an debeatur del debito ingiunto, piuttosto al quantum debeatur non risultando proporzionato, secondo gli odierni opponenti, al servizio effettivamente prestato in loro favore.
Parte opponente non è riuscita ad offrire sufficiente ed idonea prova circa l'insussistenza del credito dello
Studio Legale opposto e le allegazioni in punto di esorbitanza delle somme richieste per compensi risultano infondate.
L'espletata istruttoria orale non ha fornito alcun elemento utile in favore degli opponenti. Ciò, sia per l'irrilevanza dei contributi conoscitivi offerti dai testi (chiamato unicamente a rispondere in Testimone_1 ordine alla ricezione in data 23 settembre 2020 di una email di sollecito di pagamento da parte dell'avv.
CA in merito a somme pignorate) e (che ha riferito su circostanze del tutto estranee Controparte_3 alla materia del contendere, avendo la dichiarante dato atto di aver corrisposto all'avv. CA l'importo di € 22.023,12 a saldo delle spese legali dovute in virtù di un titolo – segnatamente Sentenza n. 1263/201 del
Tribunale di Pisa – non contemplato nel puntuale elenco di cui al riconoscimento di debito che oggi ci occupa) sia per l'esito dell'interrogatorio formale dell'avv. CA che ha comunque dato atto di aver sì provveduto alla redazione della scrittura privata di ricognizione del debito ma “in accordo con i clienti” odierni opponenti.
Quanto poi alla presunta irregolarità della somma pari a € 21.459,93 relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 R.G. Tribunale di Livorno (doc.13 allegato all'atto di citazione) nonché della somma di €
14.137,29 relativa alla causa in appello n. 1378/2918 R.G. Corte d'Appello di Firenze si precisa quanto segue. Parte opponente afferma l'erroneità delle notule perché le stesse, a suo avviso, non considererebbero la compensazione al 50% delle spese processuali ordinata dalla Corte d'Appello di Firenze per entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, tale ultima considerazione non risulta in alcun modo condivisibile.
Il fatto che il Giudice d'Appello abbia deciso per la compensazione delle spese processuali nella misura del
50% per entrambi i gradi giudizi non rileva in alcun modo ai fini del conteggio per la determinazione del compenso dovuto al proprio legale ciò in quanto, come noto, tale statuizione vale nei rapporti tra le parti del giudizio, e non anche tra la parte ed il suo legale (sul punto v. ex plurimis Cass., 9633/2010; 3996/2010;
11065/1994; cfr. altresì in motivazione Cass. civile, Sez. VI, n. 5224/2018 “la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”).
In merito, poi, alle doglianze attinenti l'errata individuazione dello scaglione di valore della controversia che avrebbe, secondo le parti opponenti, determinato una irregolarità nel calcolo del compenso dovuto: i) per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 R.G.E. Tribunale di Pistoia;
ii) per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 R.G.E.I. Tribunale di Livorno;
iii) per la mediazione obbligatoria, preordinata al giudizio di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017 R.G. Tribunale di Pistoia;
iv) per l'attività di assistenza stragiudiziale alla transazione (doc. 9 allegato all'atto di citazione) se ne rileva l'infondatezza atteso che il valore della causa – e quindi la scelta dello scaglione di riferimento per la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato – è stabilita, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., sulla base della domanda giudiziale, la quale, nei diversi procedimenti suindicati, attiene al valore del credito riconosciuto con Ordinanza resa dal
Tribunale di Livorno n. 568/2017 a favore dei contro gli eredi del sig. (fratello della Parte_1 Controparte_7
. Controparte_6
A tal proposito, la procedura di pignoramento presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di Pistoia risulta, infatti, azionata nelle more del giudizio di Appello, sulla base del titolo afferente la somma riconosciuta a favore di e a titolo di risarcimento danni pari a € 264.375,00; la domanda giudiziale Pt_1 Parte_2 attiene quindi al valore del credito originario pre-riforma stante la provata intenzione del di non Parte_1 attendere l'esito del giudizio di secondo grado per agire in via esecutiva.
Si confronti, in particolare, l'allegato 30 di cui alla produzione documentale di parte opposta relativo all'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 c.p.c. - necessaria ai fini del reperimento dei beni del debitore da sottoporre al pignoramento - promossa dall'Avv. CA in data 9 gennaio 2019 su richiesta del sig. stante la procura speciale all'uopo rilasciata dal (doc 31). Parte_1 Parte_1
Si confronti, altresì, il documento 33 vale a dire l'email del 15/4/19 con allegati i tre modelli F24 pagati dal sig. con cui si prende atto che l'opponente ha provveduto a pagare tre modelli F24 al solo Parte_1 scopo di ottenere i report patrimoniali dei debitori da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto invece concerne la causa di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
Pistoia, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa si determina avendo riguardo alla massa attiva da dividersi salvo che la contestazione verta sulla quota spettante (cfr. in motivazione Sez. 2 - , Ordinanza n.
22016 del 11/09/2018 “Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012; Cass. 10939/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico”).
Nel caso di specie, alcuna controversia sembra emergere rispetto al quantum della quota ereditaria, pertanto, anche quest'ultimo conteggio non appare irragionevole alla luce del valore corrispondente all'attivo del patrimonio ereditario caduto in successione.
Non sembra, peraltro, superfluo precisare che il compenso dovuto al professionista per l'attività espletata, spetti allo stesso a prescindere dall'esito del giudizio essendo la sua un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
egli, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Sez. 3, Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023).
Pertanto, la censura di parte opponente relativa all'intervenuto conteggio del compenso per la causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g. presso il Tribunale di Pistoia effettuato dall'Avv. CA per l'attività legale prestata risulta, a ben vedere, infondata in quanto, la circostanza che l'avvocato CA
– in qualità di rappresentante processuale dei clienti - avrebbe dovuto, secondo il legale degli Parte_1 odierni opponenti, rinunciare ad ogni compenso per essere risultati, i propri assistiti, soccombenti virtuali a seguito della dichiarazione di cessata materia del contendere contrasterebbe con la natura dell'obbligazione professionale assunta dal legale (un'obbligazione per l'appunto di mezzi e non di risultato).
Quanto alle allegazioni degli opponenti in ordine alle somme corrisposte in acconto allo Studio Legale opposto con riferimento ai plurimi giudizi di cognizione ed esecutivi instaurati nell'interesse dei i consideri Pt_1 come dalla piana lettura della scrittura privata del 25 giugno 2020 gli opponenti riconoscono il loro debito di
€ 80.000,00 nei confronti dello “in solido ed a saldo”, ergo già conteggiati Controparte_2 gli acconti ricevuti.
Orbene, il consenso – in ordine al contenuto di cui alla scrittura privata con cui i si riconoscono Parte_1 debitori dell'odierna parte opposta per la citata somma di € 80.000,00 – sarebbe stato prestato, secondo gli odierni opponenti, per errore rilevante ed essenziale, poiché asseritamente ingannati dall'ambiguità del testo che non avrebbe tenuto conto delle somme previamente versate a titolo di acconto (cfr. p.15 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “Il consenso se non estorto con violenza (nel caso psicologica) o carpito con dolo, sarebbe stato sicuramente prestato per errore rilevante, poiché essenziale e ben riconoscibile da controparte”).
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Premesso che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della ricognizione del debito di cui si discute per difetto di causa stante l'assoluta genericità delle allegazioni alla stessa sottese e disancorate dal benchè minimo riscontro probatorio e premesso altresì che risulta totalmente indimostrata, anche all'esito dell'espletata istruttoria orale, l'esistenza di raggiri da parte dell'avv. CA in danno degli opponenti e/o di pressioni psicologiche sugli stesse finalizzate alla sottoscrizione della ricognizione di debito, non risulta dimostrato dagli opponenti neanche l'errore rilevante ed essenziale in cui sarebbero incorsi e Pt_1 [...]
. Parte_2
Dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta tale situazione patologica non è riscontrabile.
Non convince la valutazione degli opponenti circa la presunta ambiguità con cui sarebbe stata predisposta dall'Avv. CA la scrittura privata de qua.
Ed invero, l'atto in questione espressamente chiarisce che la somma dovuta a favore dello Controparte_2 per l'attività professionale prestata fino a giugno 2020 (la scrittura privata infatti riporta la data del
25/6/2020 – doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione) ai clienti è a saldo nella misura di € Parte_1 80.000,00; ciò, dunque, presuppone la già preventiva corresponsione della somma a titolo di acconto che, alla luce degli scritti difensivi, entrambe le parti confermano ma che, dalla documentazione prodotta, risulta pari al minore importo di € 28.283,82 (somma così determinata: € 6.236,18, in relazione a n. 2 fatture allegate al doc. 35 ed € 22.047,64 come risulta dalle fatture di cui al doc. 39).
Alcuna ambiguità emerge, dunque, dal contenuto della scrittura privata;
la somma ivi indicata a saldo configura il credito maturato dallo Studio Legale per l'intera attività svolta a favore dei dal Parte_3
2008- al netto degli anticipi fino a quel momento versati dagli stessi per la prosecuzione dei procedimenti civili pendenti.
Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti, il sig. appare ben cosciente Parte_1
e consapevole dell'entità del debito residuo (pari ancora a € 80.000,00) assunto nei confronti dello Studio
Associato per il servizio professionale prestatogli e che espressamente comunica - a distanza di quattro mesi dal riconoscimento del debito (scrittura privata sottoscritta in data 25 giugno 2020) - di voler saldare nel più breve tempo possibile (v. doc. 2 – email del 20 ottobre 2020, allegato alla comparsa di costituzione).
Dalle risultanze probatorie, emerge, a ben vedere, una partecipazione attiva del sig. ad ogni Parte_1 vicenda legale che ha interessato la sua famiglia - dal 2008 ad oggi - ciò a conferma di un consenso prestato in modo consapevole e ragionato, frutto di una rappresentazione corretta della propria posizione debitoria.
È stato congruamente evidenziato dallo Studio legale opposto finanche, un atteggiamento scrupoloso del
, attento a visionare ed a tenersi aggiornato su ogni aspetto dell'attività processuale protrattasi Parte_1 nel tempo.
Ed invero, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, risultano, con ogni evidenzia, diverse osservazioni tecniche effettuate dallo stesso attinenti ad aspetti strettamente processuali (l'asserita irregolarità Parte_1 nella procura rilasciata al legale di controparte – v. doc. 41, nonché un presunto errore commesso dal CTU nella causa che veniva all'epoca svolta avanti il Tribunale di Livorno - doc. 42).
È possibile, quindi, constatare come vi fosse un rapporto informativo costante tra le odierne parti in merito alle vicende processuali intervenute e finanche una certa “dimestichezza” del a comprendere le Parte_1 questioni giuridiche – medio tempore intercorse - alla luce delle osservazioni dallo stesso effettuate nel corso del rapporto professionale intercorso con lo Studio Legale opposto.
A ciò si aggiunga, altresì, la piena consapevolezza dell'opponente, stante la tendenza del a tenersi Parte_1 costantemente informato, in merito al conteggio delle spese legali dovute per le intercorse procedure giudiziarie ed esecutive (v. le email sul conteggio delle spese processuali ai doc. 9, 10, 11, 12 allegati alla comparsa di costituzione).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, è inverosimile che il fosse ignaro dell'effettivo importo Parte_1 dovuto, quale onorario a saldo del professionista per l'attività svolta;
al contrario, egli appare perfettamente cosciente del quantum debitorio contratto con lo Studio Associato alla stregua delle informazioni – continuamente aggiornate - ricevute dal proprio legale.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta parimenti infondata anche l'eccepita compromissione delle condizioni fisiche e psicologiche del sig. non essendovi alcuna prova atta a dimostrare lo Parte_1 stato patologico del citato cliente.
Anche l'assunto di parte opponente, secondo la quale sarebbe stata condizionata, nel Parte_2 prestare il proprio consenso al riconoscimento del debito, dal padre , non appare condivisibile stante Pt_1
l'assenza di qualsiasi elemento sufficientemente idoneo a dimostrare tale aspetto;
al contrario, dalla messaggistica via Whatsapp prodotta agli atti (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), emerge invece un evidente suo diretto coinvolgimento: lei stessa, infatti, si presta a interloquire con lo Studio, in persona dell'Avvocato CA, per conoscere le dinamiche nonché gli eventuali sviluppi della complessa vicenda giudiziale.
Non risulta, pertanto, provato l'errore rilevante ed essenziale in cui i sarebbero incorsi stante la Parte_1 chiarezza del contenuto della scrittura privata (la somma è infatti indicata a saldo, tenuto conto, quindi, degli acconti già versati) e la conoscenza del sig. di ogni questione giuridico-legale che lo stesso sembra ben Pt_1 comprendere alla luce della corrispondenza intercorsa col proprio legale.
L'atto di riconoscimento del debito risulta, dunque, perfettamente valido non suscettibile di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c.
In merito, poi, all'eccezione di nullità – per asserita vessatorietà e per il carattere abusivo (anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite n. 9479/2023, applicabile tuttavia ai contratti e non a dichiarazioni unilaterali recettizie quali il riconoscimento e la ricognizione di debito) - della clausola contenuta nella scrittura privata/riconoscimento di debito di cui si discute nella parte in cui i “accettano sin d'ora Parte_1 di adempiere, in solido, agli obblighi di cui sopra, rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato” si precisa quanto segue.
E' pacifico che i fossero clienti dello e che rivestissero la qualifica di Parte_1 Controparte_2 consumatore (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso Avv. CA nell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 9 novembre 2022).
Se, dunque, può ritenersi operante nel caso di specie la disciplina protezionistica del consumatore di origine comunitaria prevista a tutela del contraente debole (ciò al fine di ridurre quella naturale sperequazione che inevitabilmente si configura in determinati rapporti contrattuali), si deve dare atto che i hanno Parte_1 diritto esclusivamente all'espunzione della citata clausola vessatoria/abusiva (mai azionata peraltro dallo
Studio Legale opposto a sua difesa nel corso del presente giudizio) dalla scrittura privata di cui si discute la quale resterà validamente operante per il resto.
In altri termini, la nullità della clausola de qua (che, peraltro, non ha mai trovato concreta attuazione stante le plurime censure articolate dagli opponenti i quali mai si sono ritenuti vincolati dalla stessa) non si può estendere all'intero articolato della scrittura privata, non risultando in alcun modo che i non Parte_1 avrebbero firmato la dichiarazione unilaterale de qua senza quella clausola che è colpita da nullità.
Dunque, se è vero che le odierne parti opponenti, in qualità di consumatori, hanno il diritto ad ottenere l'espunzione della clausola abusiva e vessatoria di cui si discute – clausola che si intenderà come mai apposta
– è, altresì, vero che resterà inalterato il restante contenuto della scrittura privata (id est riconoscimento del debito), rispetto alla quale – alla luce di quanto sopra esposto - è stato prestato dai clienti un Parte_1 consenso libero ed informato.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato l'opposizione a decreto ingiuntivo merita integrale reiezione.”
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , impugnando la stessa Parte_1 Parte_2 con quattro motivi (con cui gli appellanti si sono lamentati dell'erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva dello Studio;
della errata valutazione delle risultanze istruttorie;
dell'erronea conferma del decreto ingiuntivo opposto e della violazione del Codice del Consumo per non aver ritenuto vessatorie le clausole dell'atto di riconoscimento di debito da loro censurate).
Si è costituito in giudizio lo , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Lo stesso ha, inoltre, avanzato domanda di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare dell'1.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 21.7.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellato ha ampiamente replicato ad esse.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dello , da loro formulata, nonostante l'assenza CP_1 di prove in ordine alla sussistenza di un accordo tra gli associati avente ad oggetto il conferimento all'associazione del diritto di agire nel loro interesse e, quindi, in ordine all'acquisizione, da parte della società, della titolarità dei rapporti stipulati dagli associati.
In particolare, gli appellanti hanno affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'art. 5 dello statuto dell'associazione professionale (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto) rileverebbe solo dal punto di vista economico/fiscale e non dimostrerebbe l'esistenza di un accordo tra gli associati volto ad imputare la propria attività professionale direttamente in capo allo Studio, come previsto dall'art. 36 c.c.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 36
c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 11940 del
3.5.2024). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'art. 5 dell'atto costitutivo dello Controparte_2
(che prevedeva che “Al fine di realizzare lo scopo sociale, le parti si obbligano a conferire
[...] nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale. Ciascun associato si obbliga a non svolgere attività concorrenziali con quella dell'associazione. Ciascun associato è libero di svolgere prestazioni che non rientrino nell'attività legale ed i corrispettivi di dette prestazioni saranno di esclusiva spettanza dell'interessato") è sicuramente qualificabile come uno specifico accordo tra gli associati finalizzato al conferimento allo Studio della titolarità delle pratiche curate da ognuno di loro, in una logica ispirata alla collaborazione tra professionisti ed all'esercizio associato dell'attività professionale, in quanto il conferimento allo Studio di tutte le pratiche introitate dagli associati, oltre che, conseguentemente, delle parcelle percepite (si ricorda, infatti, che lo Studio era il solo titolare della partiva iva;
il solo che fatturava ai clienti le parcelle relative all'attività difensiva svolta dagli associati ed il soggetto in cui favore era stato effettuato il riconoscimento di debito), avrebbe determinato l'eliminazione dell'individualità dei medesimi in favore della crescita e dello sviluppo dello Studio (costituente lo scopo sociale da realizzare) e ciò a prescindere dal fatto che, tra gli altri vantaggi derivanti dalla gestione comune delle pratiche legali, potessero esservi anche eventuali risparmi di natura economica e fiscale, non necessariamente giustificativi, di per sé soli, della scelta associativa.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si sono lamentati dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie.
In particolare, i medesimi hanno precisato che non era in discussione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'avv. CA, dell'attività professionale richiamata nell'atto ricognitivo di debito posto a sostegno dell'ingiunzione opposta, ma il “modo” in cui tale attività legale era stata svolta e l'“entità” del relativo compenso ed hanno affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto che l'avv. CA era stato
“estremamente disinvolto e spregiudicato, nonché negligente e imprudente nello svolgimento del mandato ricevuto, avendo egli inopinatamente moltiplicato la sua attività, azionando più volte di sua iniziativa lo stesso titolo esecutivo, peraltro nel frattempo riformato in appello, talvolta notificando precetti errati cui ha dovuto rinunziare senza, tuttavia poter evitare ai propri assistiti una severa condanna alle spese del relativo giudizio di opposizione, omettendo quindi la dovuta informativa verso i clienti, nonché trattenendo indebitamente somme incassate per loro conto e richiedendo alle controparti pagamenti non più dovuti - così come eccessivo, sproporzionato ed anche scorrettamente determinato sia stato il compenso illegittimamente preteso e mai concordato” e che loro erano stati indotti in errore in relazione alla somma riconosciuta come dovuta “a saldo” nella scrittura ricognitiva da loro sottoscritta in quanto la stessa non era stata preceduta da alcun conteggio degli acconti (per cui loro aveva inteso che dalla somma di euro 80.000,00 dovessero essere ancora scomputati gli acconti già versati).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che le censure in ordine al comportamento tenuto dall'avv. CA (vd testimonianze rese da e ) sarebbero state certamente rilevanti nel caso in Testimone_1 Controparte_3 cui gli appellanti avessero agito per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità professionale del legale o, alternativamente/cumulativamente, se avessero agito per la risoluzione del contratto di patrocinio, si osserva, tuttavia, che dette domande non sono state proposte dai e si ricorda che, secondo Parte_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza (cfr. Cass. civ. 19.10.2017 n. 24738). Tanto ricordato, si evidenzia che, nel caso in esame, gli attuali appellanti – pur avendo affermato, nel giudizio di primo grado, che la mancanza, nella scrittura ricognitiva predisposta dall'avv. CA, della specificazione che la somma di €. 80.000 doveva considerarsi al netto degli acconti ricevuti, li aveva indotti in errore, tanto che se detto documento avesse riportato questa aggiunta, essi non lo avrebbero sottoscritto e ad aver riferito il comportamento disinvolto tenuto in più occasioni dall'avv. CA – oltre a non aver chiarito la rilevanza del comportamento predetto in relazione al dedotto errore in ordine all'ammontare del loro debito, non hanno neanche fornito alcuna prova di quanto affermato in ordine all'ammontare del debito, atteso che l'espressione “a saldo” utilizzata nell'atto sottoscritto, dato il significato palese della stessa, non poteva far sorgere dubbi in ordine al fatto che si trattasse della somma residua di debito, calcolata al netto degli acconti e che il comportamento tenuto dagli appellati nel periodo successivo alla sottoscrizione, che era stato improntato dalla mancanza di contestazioni al riguardo (peraltro, a distanza di quattro mesi dopo la sottoscrizione, il aveva addirittura confermato tramite email la volontà di pagare la somma – vd Parte_1 email del 20.10.2010), confermava l'avvenuta comprensione dell'espressione da parte dei medesimi.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non ritenere rilevante la mancata produzione in giudizio della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, nonostante che fossero documenti richiesti ai sensi dell'art. 633 n. 2 c.p.c. e 636 c.p.c. per il riconoscimento del titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione relativa ai compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali (art. 636 c.p.c.) ha la funzione, favorevole al professionista, di rendere più semplice e celere la soddisfazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti, non quella di aggravare la posizione di uno Studio legale già destinatario di un atto di riconoscimento di debito conforme al modello legale (art. 1988 c.c.), per cui, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel caso di specie, avendo lo Studio Legale proposto il ricorso nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c., producendo la scrittura privata sottoscritta dalla controparte e contenente il riconoscimento di debito per euro 80.000,00, il parere di congruità delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine non era affatto necessario ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, essendo a ciò sufficiente la produzione della scrittura privata predetta che, a differenza delle notule o delle parcelle, non era un atto a formazione unilaterale ma una scrittura contenente un accordo formalmente riconosciuto dai debitori, con atto sottoscritto volontariamente dai medesimi e non disconosciuto.
Si ricorda, inoltre, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo una autonoma fonte di obbligazione, ha l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" e comporta una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n. 10464 del 17.4.2024 e 2091 del 25.1.2022); prova che, trattandosi di presunzione iuris tantum, gravava sugli odierni appellanti e che, tuttavia, non era stata fornita dai medesimi (che, anzi, in più occasioni, avevano confermato l'avvenuta effettuazione dell'attività di patrocinio da parte dell'avv. CA, così come da lui descritta nel ricorso monitorio). Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non aver tenuto debitamente conto dell'avvenuta violazione, da parte dell'avv. CA, delle norme del codice del consumo e del carattere vessatorio di alcune clausole contenute nella scrittura ricognitiva del debito.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, preliminarmente considerato che il giudice di primo grado aveva già dichiarato la nullità della clausola contenente il divieto di sollevare eccezioni circa il rapporto professionale, per cui, considerato che la nullità di protezione conseguente alla vessatorietà delle clausole contrattuali non si estende a tutto il contratto, comportando la mera espunzione della clausola vietata, che si dà per non apposta, il motivo di gravame risulta di difficile comprensione.
Si osserva, inoltre, che, nel caso di specie, l'eliminazione delle clausole censurate dagli appellanti non sortiva alcun effetto pratico, rimanendo inalterata la funzione fondamentale dell'atto e cioè il riconoscimento del debito di € 80.000,00 a titolo di onorario e che dette clausole, anche se astrattamente vessatorie, non erano mai state invocate dallo Studio Legale, che aveva preso posizione nel merito rispetto ad ogni eccezione sollevata dalla controparte.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, premesso che l'appellato non ha specificato il comma in base al quale ha avanzato la richiesta risarcitoria, si osserva che il medesimo non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda in base alla formulazione della norma vigente al momento della stessa (rappresentati, per le fattispecie previste nei primi due commi, dalla mala fede/colpa grave o mancanza di prudenza e dalla sussistenza di danni derivati e per il terzo comma, dalla mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo).
In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una specifica condotta da imputare al soggetto soccombente oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, che non appare ravvisabile nel caso di specie, essendosi l'appellante limitata ad impugnare una decisione a sé sfavorevole ovvero a porre in essere una condotta di per sé non oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr Cass. civ. ord. n. 10356 del 19.4.2025; n.
34429 del 25.12.2024 e n. 36591 del 30.12.2023, nonché sent. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent.
15.2.2021 n. 3830).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.00,01 ed euro 260.000,00 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022), fatta eccezione della fase istruttoria che non è stata svolta.
Non vi sono i presupposti per una pur parziale compensazione delle spese processuali, anche a fronte del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione della natura accessoria della stessa. Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 9/24 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 8.1.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna e alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 Parte_2 dallo nel presente grado di giudizio, liquidando il Controparte_1 compenso professionale in totali euro 9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dallo . Controparte_1
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 24.10.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 317/2024 R.G. pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Mannini, come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante avv. Marco CA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; C.F._3
APPELLATO
causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
21.7.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
Conclusioni:
per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza voglia
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1851/2021 emesso il 3.6.2021 dal Giudice del Tribunale di
Livorno; - in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1851/2021 emesso il 3.6.2021 dal giudice del Tribunale di Livorno ed accertare l'eventuale minor credito dell'appellato verso gli appellanti, se del caso disponendo apposita CTU, per la cui ammissione ad ogni buon conto, dunque, si insiste in linea istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'avversario al risarcimento del danno per lite temeraria”;
per parte appellata: “affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita dichiari l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'appello proposto da e , con conferma della sentenza n. 9/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Livorno e integrale condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite ex artt. 91 e 96
c.p.c., con valutazione del mancato rispetto dei criteri previsti dal DM n. 110/2023, nonché al pagamento di un indennizzo a favore dello , da liquidarsi equitativamente, in Controparte_2 considerazione del pregiudizio arrecato dalla condotta temeraria degli appellanti medesimi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1851/2021 del 4.6.2021, emesso dal
Tribunale di Livorno in favore dello , in base ad una scrittura Controparte_1 privata, da loro sottoscritta in data 25.6.2020, contenente il riconoscimento di un debito di € 80.000,00, quale saldo dell'attività difensiva svolta dall'avv. Marco CA nell'ambito di sei controversie giudiziali e una conciliazione stragiudiziale, terminata con una transazione a chiusura di tutte le liti pendenti tra i Parte_1
e le loro parenti , e , quali eredi di (vd Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 all. 5 della richiesta di emissione del d.i. e doc. 8 del fascicolo di parte opponente), eccependo il difetto di legittimazione attiva dello Studio opposto, posto che il rapporto fiduciario era intercorso unicamente con l'avv. Marco CA e, dunque, solo nei suoi confronti doveva ritenersi essere sorta l'obbligazione di pagamento del compenso, nonché chiedendo, nel merito, l'annullamento dell'atto di riconoscimento di debito perché asseritamente viziato da errore o, comunque, dal dolo del legale, che lo aveva unilateralmente predisposto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua efficacia, e, in subordine, la modifica dello stesso, previo accertamento della debenza di un minor importo
A fondamento dell'opposizione, - dopo aver premesso che, nel 2008, quale amministratore Parte_1 di sostegno della moglie , già malata di Alzheimer, si era rivolto allo Studio Legale opposto, Controparte_6 nella persona dell'avv. Marco CA, per farsi assistere innanzi al Tribunale di Pisa nella causa intrapresa nei confronti di (fratello di ) e, dopo la sua morte, nei confronti degli eredi, avente ad Controparte_7 CP_6 oggetto l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare – aveva precisato di essersi avvalso, dopo la morte della moglie, insieme alla figlia, , delle prestazioni del legale anche con Parte_2 riferimento ad altre cause e precisamente:
1) RG n. 2185/2017 innanzi al Tribunale di Pistoia;
causa di divisione ereditaria esperita previo tentativo di mediazione, esauritosi negativamente al primo incontro, e conclusasi nel 2019 con l'adesione di tutte le parti al progetto di divisione predisposto dal CTU;
2) RG 568/2017 innanzi al Tribunale di Livorno: opposizione a precetto azionato per il pagamento delle spese liquidate, in favore dei , dalla sentenza di annullamento di un atto di compravendita immobiliare Parte_1 originariamente stipulato da con suo fratello, . L'opposizione a precetto era Controparte_6 Controparte_7 stata intrapresa dagli eredi di sul presupposto di aver diritto alla restituzione della maggior Controparte_7 somma da portare in compensazione, rappresentata dal corrispettivo prezzo della compravendita annullata dal Tribunale di Pisa;
questo giudizio si era concluso ex art. 702 ter c.p.c. con ordinanza di condanna degli allora opponenti – eredi – al pagamento di € 264.375,00 per risarcimento del danno, oltre le spese CP_6 legali;
3) RG n. 1378/2018 dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze, conclusosi con sentenza n. 266/2020 in riforma parziale della citata ordinanza 702 ter, impugnata dalle eredi con condanna delle stesse al CP_6 pagamento del minor importo di € 167.960,57 e compensazione al 50% delle spese di ambedue i gradi di giudizio;
4) RG 2848/2018 innanzi al Tribunale di Pistoia: opposizione a precetto notificato dai nelle more Parte_1 del suddetto giudizio di appello per sollecitare l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno. Non avendo atteso l'esito del giudizio di impugnazione, il precetto si era basato su importi superiori rispetto a quelli poi riconosciuti dalla Corte di Appello. Detto procedimento di opposizione, in ogni caso, si era concluso con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e con la condanna degli opposti, odierni appellanti, alla rifusione delle spese di lite;
5) RGE. n. 702/2019 innanzi al Tribunale di Pistoia: pignoramento presso terzi in esecuzione dell'ordinanza
702 ter c.p.c. del Tribunale di Livorno, instaurato anch'esso in pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di
Appello;
6) RGE. n. 196/2019 innanzi al Tribunale di Livorno;
pignoramento immobiliare, anch'esso in esecuzione dell'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Livorno, instaurato in pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di Appello.
Con riferimento alle stesse, gli opponenti, pur riconoscendo l'effettivo compimento delle attività indicate dalla controparte nel ricorso monitorio, ne avevano contestato le modalità di esecuzione, descrivendo plurime condotte del difensore contrarie al principio di buona fede e correttezza;
nonché l'entità del corrispettivo richiesto, considerato eccessivo stante anche la già avvenuta corresponsione della somma di oltre € 30.000,00 a titolo di acconto ed in relazione al riconoscimento di debito, avevano dedotto che l'avv.
CA avesse approfittato della debolezza, sia fisica che psicologica, di , nonché della Parte_1 loro inesperienza in materia giuridica, per fargli sottoscrivere un atto a sé sfavorevole.
Infine, trattandosi di consumatori, gli opponenti avevano dedotto molteplici violazioni dell'art. 33 del Codice del Consumo, afferenti ad altrettante clausole dell'atto ricognitivo del debito, nelle quali si specificava “d) che non sussistono motivi ostativi al pagamento”; “e) che i servizi sono stati resi in osservanza della normativa vigente”; “h) che non avevano motivo per negare la dichiarazione di riconoscimento di debito” e che i sottoscriventi si obbligavano ad adempiere in solido rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato.
Si era costituito in giudizio lo (di seguito ), che aveva Controparte_1 CP_1 chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare e dell'opposizione, invocando, in relazione alla prima, l'art. 5 del proprio atto di costituzione (nel quale si era previsto l'obbligo per i partecipanti di conferire all'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che avessero ricevuto dai clienti, nonché i relativi compensi e l'impegno di non svolgere attività concorrenti con quella dell'associazione) ed in relazione alla seconda (l'espresso riconoscimento, da parte degli opponenti, nella scrittura privata del 25.6.2020 dell'avvenuto svolgimento di incarichi professionali in loro favore da parte dello Studio e dell'importo dovuto a saldo) e, nel merito, oltre che l'assenza di contestazione circa l'effettiva realizzazione dell'attività professionale descritta nel ricorso monitorio, il mancato assolvimento da parte degli opponenti dell'onere della prova della invalidità dell'atto di ricognizione di debito, su di essi gravante.
Inoltre, quanto alla mancata produzione della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo
Studio ne aveva eccepito la superfluità, posto che il ricorso era stato azionato sulla base di un atto di riconoscimento di debito su un compenso concordato tra le parti. La causa, istruita con documenti, prove per testi e interrogatorio formale dell'avv. CA, era stata decisa dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 9/24, pubblicata in data 8.1.2024, con la quale il predetto tribunale aveva rigettato la domanda degli opponenti, confermando il decreto ingiuntivo con spese del giudizio a carico dei , liquidate in complessivi € 22.000,68 oltre spese generali, IVA e CPA. Parte_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda merita il rigetto nei limiti della seguente motivazione che segue.
In via preliminare, preme porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata in via preliminare da parte opponente concernente il presunto difetto di legittimazione attiva dello (odierna Controparte_1 parte opposta).
Come già esposto nella ricostruzione in fatto, gli odierni opponenti e ) Parte_1 Parte_2 considerano l'avv. Marco CA “l'unico vero legittimato ad agire per il recupero del suo presunto e contestato credito” stante il carattere personale dell'attività professionale resa dal citato legale a favore dei suoi clienti (quali appunto i sig.ri ). Tale eccezione non coglie nel segno. Ed invero, ai sensi dell'art. Parte_1
36, comma 2 c.c. le associazioni non riconosciute (categoria all'interno della quale è pacificamente ricompreso lo “ ”) possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è Controparte_2 conferita la direzione o la presidenza (v. art 36, c. 2: “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”): nel caso di specie, lo agisce legalmente nella persona dell'Avv. CA che, peraltro, risulta il legale Controparte_2 rappresentante della suindicata associazione professionale (v. art 8 dello Statuto dell'associazione non riconosciuta al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Come noto, la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta ai soggetti giuridici predetti trova piena configurazione limitatamente ai rapporti giuridici di cui l'associazione professionale risulta titolare in quanto autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive acquisite mediante il compimento di atti giuridici in nome e per conto della stessa.
Orbene, tenuto conto che l'ordinamento interno nonché l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati, ai sensi dell'art. 36 c. 1 c.c., dagli accordi conclusi tra gli associati (art. 36 c. 1: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”), occorre, allora, prendere in considerazione l'atto costitutivo dello Controparte_2
(v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) contenente lo Statuto volto a regolamentare, per volontà pacifica e conforme degli associati, l'associazione de qua.
A tal riguardo, risulta, dunque, condivisibile il riferimento all'art. 5 dello Statuto laddove prescrive espressamente che “le parti, al fine di realizzare lo scopo sociale, si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale (…)”.
Ne consegue, quindi che il legittimato ad agire per il recupero dei compensi – nel caso di specie del credito ingiunto agli opponenti – è l'associazione professionale stante il conferimento a quest'ultima di Parte_1 tutta l'attività, gli incarichi e i mandati che gli associati, in ragione della professione espletata, ricevono dai clienti.
Peraltro, la stessa scrittura privata, sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni debitori/opponenti, avente ad oggetto la ricognizione di debito dei clienti opponenti nei confronti dell'odierno studio legale opposto configura lo unico titolare del credito ingiunto derivante dalle Controparte_2 prestazioni professionali eseguite in favore dei . Parte_1 A ciò si aggiunga che l'intera corrispondenza intercorsa con i sig.ri reca l'intestazione dello Parte_1 [...]
: le mail inviate dal sig. hanno come destinatario l'indirizzo mail dello Controparte_1 Parte_1 [...]
nonché l'apposizione del timbro dello Studio professionale medesimo – quest'ultimo presente CP_2 altresì sulla procura speciale sottoscritta dai clienti - (v. docc. 2, 9, 10 e doc. 14 sul mandato alle liti, allegati alla comparsa di costituzione). A ciò si aggiunga altresì l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 attinente al trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza, sottoscritta dal sig. in data 5/6/2018, dalla cui piana lettura emerge con ogni evidenza l'indicazione dello Parte_1
quale titolare del trattamento (doc. 15). Controparte_2
Se è vero che nell'espletamento delle singole prestazioni, i clienti si sono affidati alle cure del professionista munito del titolo di abilitazione richiesto a tal fine, è altresì vero che ciò non vale ad escludere la legittimazione attiva dell'associazione professionale, unica titolare dell'attività compiuta dai propri associati nell'esercizio delle rispettive funzioni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto (doc. 1).
Più recentemente i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n.d.r.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito” (cfr. in motivazione Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730; cfr. anche
Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, meritevole di reiezione è la prima doglianza articolata da parte attrice in punto di rito.
Ciò premesso in punto di rito, occorre adesso soffermarsi sul merito della controversia.
In via preliminare, dalle risultanze istruttorie del presente procedimento assume, a ben vedere, particolare rilievo decisorio la scrittura privata di riconoscimento del debito – lo stesso debito oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore dello nei confronti dei – sottoscritta Controparte_2 Parte_1
e mai disconosciuta dagli odierni opponenti.
L'espletato procedimento monitorio - al cui esito è stato emesso il decreto ingiuntivo, oggi, opposto - si fonda,
a ben vedere, su una prova scritta (i.e. l'atto riconoscitivo del debito), indicata dall'art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l'ingiunzione a norma dell'art. 633 c.p.c., senza quindi, che occorra, ai fini della valida ingiunzione, la parcella delle spese per le attività espletate con annesso il parere del competente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. in motivazione Cass., Sent. n. 194/2020).
Non sembra, peraltro, superfluo rilevare che l'atto ricognitivo del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che colui a favore del quale l'atto è rilasciato viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 194/2020).
Per stessa ammissione di parte opponente, nel caso di specie non si censura l'an ma il quantum (ritenuto eccessivo e sproporzionato dagli opponenti) debeatur.
L'intera attività professionale prestata dallo , nella persona dell'Avv. CA, a Controparte_1 favore dei propri clienti per i procedimenti civili puntualmente elencati nella scrittura privata (doc. Parte_1
8 allegato all'atto di citazione) risulta pacifica e mai disconosciuta dalle parti opponenti. Emerge, infatti, un quadro chiaro del duraturo rapporto professionale, basato sulla fiducia reciproca, che lo Studio Legale opposto, nella persona dell'avv. CA, fin dal 2008 aveva instaurato con e . Pt_1 Parte_2
Risultano, invero, numerose cause di cognizione ed esecutive radicate dinanzi ai Tribunali: di Pisa (v. doc. 2 -
Sent. 1263/2016 del Trib. Pisa allegato all'atto di citazione), di Livorno (v. doc.
3 - Ordinanza del 7/5/2018 a definizione del procedimento R.G. 568/17), di Pistoia (v. doc. 5, 6, 7, allegati all'atto di citazione), alla Corte di Appello di Firenze (v. doc. 4), a cui si aggiunge, altresì, l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale finanche conciliazioni (in particolare si veda il contratto di transazione stipulato tra i e i Parte_1 CP_6 di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione).
Come già accennato, in punto di diritto, la ricognizione di un debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., configura presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sottostante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire prova dell'esistenza del credito;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed altresì provare l'inefficacia ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fondamentale.
Nel caso di specie, la scrittura privata concernente il riconoscimento del debito da parte dei Parte_1 comporta, dunque, una “relevatio ab onere probandi” per cui il destinatario della promessa – lo CP_1
, in persona dell'Avv. CA - è da ritenersi ex lege dispensato dall'onere di provare l'esistenza
[...] del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr., inter alia, in motivazione Cass. civ. n.
2091/2022).
Orbene, le parti opponenti – debitori/convenuti in senso sostanziale - confermano l'intero operato professionale svolto nei loro riguardi dallo;
riconoscono, infatti, l'attività di Controparte_1 rappresentanza processuale esercitata dall'Avv. CA in tutti i procedimenti civili elencati nella scrittura privata di riconoscimento del debito, nonché l'attività di assistenza stragiudiziale per la conclusione del contratto di transazione con , e (v. doc. 7 allegato alla Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5 comparsa di costituzione).
È, dunque, pacifica e incontestata l'esistenza del rapporto fondamentale.
La materia del contendere, quindi, non attiene all'an debeatur del debito ingiunto, piuttosto al quantum debeatur non risultando proporzionato, secondo gli odierni opponenti, al servizio effettivamente prestato in loro favore.
Parte opponente non è riuscita ad offrire sufficiente ed idonea prova circa l'insussistenza del credito dello
Studio Legale opposto e le allegazioni in punto di esorbitanza delle somme richieste per compensi risultano infondate.
L'espletata istruttoria orale non ha fornito alcun elemento utile in favore degli opponenti. Ciò, sia per l'irrilevanza dei contributi conoscitivi offerti dai testi (chiamato unicamente a rispondere in Testimone_1 ordine alla ricezione in data 23 settembre 2020 di una email di sollecito di pagamento da parte dell'avv.
CA in merito a somme pignorate) e (che ha riferito su circostanze del tutto estranee Controparte_3 alla materia del contendere, avendo la dichiarante dato atto di aver corrisposto all'avv. CA l'importo di € 22.023,12 a saldo delle spese legali dovute in virtù di un titolo – segnatamente Sentenza n. 1263/201 del
Tribunale di Pisa – non contemplato nel puntuale elenco di cui al riconoscimento di debito che oggi ci occupa) sia per l'esito dell'interrogatorio formale dell'avv. CA che ha comunque dato atto di aver sì provveduto alla redazione della scrittura privata di ricognizione del debito ma “in accordo con i clienti” odierni opponenti.
Quanto poi alla presunta irregolarità della somma pari a € 21.459,93 relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 R.G. Tribunale di Livorno (doc.13 allegato all'atto di citazione) nonché della somma di €
14.137,29 relativa alla causa in appello n. 1378/2918 R.G. Corte d'Appello di Firenze si precisa quanto segue. Parte opponente afferma l'erroneità delle notule perché le stesse, a suo avviso, non considererebbero la compensazione al 50% delle spese processuali ordinata dalla Corte d'Appello di Firenze per entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, tale ultima considerazione non risulta in alcun modo condivisibile.
Il fatto che il Giudice d'Appello abbia deciso per la compensazione delle spese processuali nella misura del
50% per entrambi i gradi giudizi non rileva in alcun modo ai fini del conteggio per la determinazione del compenso dovuto al proprio legale ciò in quanto, come noto, tale statuizione vale nei rapporti tra le parti del giudizio, e non anche tra la parte ed il suo legale (sul punto v. ex plurimis Cass., 9633/2010; 3996/2010;
11065/1994; cfr. altresì in motivazione Cass. civile, Sez. VI, n. 5224/2018 “la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”).
In merito, poi, alle doglianze attinenti l'errata individuazione dello scaglione di valore della controversia che avrebbe, secondo le parti opponenti, determinato una irregolarità nel calcolo del compenso dovuto: i) per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 R.G.E. Tribunale di Pistoia;
ii) per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 R.G.E.I. Tribunale di Livorno;
iii) per la mediazione obbligatoria, preordinata al giudizio di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017 R.G. Tribunale di Pistoia;
iv) per l'attività di assistenza stragiudiziale alla transazione (doc. 9 allegato all'atto di citazione) se ne rileva l'infondatezza atteso che il valore della causa – e quindi la scelta dello scaglione di riferimento per la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato – è stabilita, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., sulla base della domanda giudiziale, la quale, nei diversi procedimenti suindicati, attiene al valore del credito riconosciuto con Ordinanza resa dal
Tribunale di Livorno n. 568/2017 a favore dei contro gli eredi del sig. (fratello della Parte_1 Controparte_7
. Controparte_6
A tal proposito, la procedura di pignoramento presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di Pistoia risulta, infatti, azionata nelle more del giudizio di Appello, sulla base del titolo afferente la somma riconosciuta a favore di e a titolo di risarcimento danni pari a € 264.375,00; la domanda giudiziale Pt_1 Parte_2 attiene quindi al valore del credito originario pre-riforma stante la provata intenzione del di non Parte_1 attendere l'esito del giudizio di secondo grado per agire in via esecutiva.
Si confronti, in particolare, l'allegato 30 di cui alla produzione documentale di parte opposta relativo all'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 c.p.c. - necessaria ai fini del reperimento dei beni del debitore da sottoporre al pignoramento - promossa dall'Avv. CA in data 9 gennaio 2019 su richiesta del sig. stante la procura speciale all'uopo rilasciata dal (doc 31). Parte_1 Parte_1
Si confronti, altresì, il documento 33 vale a dire l'email del 15/4/19 con allegati i tre modelli F24 pagati dal sig. con cui si prende atto che l'opponente ha provveduto a pagare tre modelli F24 al solo Parte_1 scopo di ottenere i report patrimoniali dei debitori da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto invece concerne la causa di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
Pistoia, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa si determina avendo riguardo alla massa attiva da dividersi salvo che la contestazione verta sulla quota spettante (cfr. in motivazione Sez. 2 - , Ordinanza n.
22016 del 11/09/2018 “Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012; Cass. 10939/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico”).
Nel caso di specie, alcuna controversia sembra emergere rispetto al quantum della quota ereditaria, pertanto, anche quest'ultimo conteggio non appare irragionevole alla luce del valore corrispondente all'attivo del patrimonio ereditario caduto in successione.
Non sembra, peraltro, superfluo precisare che il compenso dovuto al professionista per l'attività espletata, spetti allo stesso a prescindere dall'esito del giudizio essendo la sua un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
egli, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Sez. 3, Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023).
Pertanto, la censura di parte opponente relativa all'intervenuto conteggio del compenso per la causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g. presso il Tribunale di Pistoia effettuato dall'Avv. CA per l'attività legale prestata risulta, a ben vedere, infondata in quanto, la circostanza che l'avvocato CA
– in qualità di rappresentante processuale dei clienti - avrebbe dovuto, secondo il legale degli Parte_1 odierni opponenti, rinunciare ad ogni compenso per essere risultati, i propri assistiti, soccombenti virtuali a seguito della dichiarazione di cessata materia del contendere contrasterebbe con la natura dell'obbligazione professionale assunta dal legale (un'obbligazione per l'appunto di mezzi e non di risultato).
Quanto alle allegazioni degli opponenti in ordine alle somme corrisposte in acconto allo Studio Legale opposto con riferimento ai plurimi giudizi di cognizione ed esecutivi instaurati nell'interesse dei i consideri Pt_1 come dalla piana lettura della scrittura privata del 25 giugno 2020 gli opponenti riconoscono il loro debito di
€ 80.000,00 nei confronti dello “in solido ed a saldo”, ergo già conteggiati Controparte_2 gli acconti ricevuti.
Orbene, il consenso – in ordine al contenuto di cui alla scrittura privata con cui i si riconoscono Parte_1 debitori dell'odierna parte opposta per la citata somma di € 80.000,00 – sarebbe stato prestato, secondo gli odierni opponenti, per errore rilevante ed essenziale, poiché asseritamente ingannati dall'ambiguità del testo che non avrebbe tenuto conto delle somme previamente versate a titolo di acconto (cfr. p.15 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “Il consenso se non estorto con violenza (nel caso psicologica) o carpito con dolo, sarebbe stato sicuramente prestato per errore rilevante, poiché essenziale e ben riconoscibile da controparte”).
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Premesso che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della ricognizione del debito di cui si discute per difetto di causa stante l'assoluta genericità delle allegazioni alla stessa sottese e disancorate dal benchè minimo riscontro probatorio e premesso altresì che risulta totalmente indimostrata, anche all'esito dell'espletata istruttoria orale, l'esistenza di raggiri da parte dell'avv. CA in danno degli opponenti e/o di pressioni psicologiche sugli stesse finalizzate alla sottoscrizione della ricognizione di debito, non risulta dimostrato dagli opponenti neanche l'errore rilevante ed essenziale in cui sarebbero incorsi e Pt_1 [...]
. Parte_2
Dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta tale situazione patologica non è riscontrabile.
Non convince la valutazione degli opponenti circa la presunta ambiguità con cui sarebbe stata predisposta dall'Avv. CA la scrittura privata de qua.
Ed invero, l'atto in questione espressamente chiarisce che la somma dovuta a favore dello Controparte_2 per l'attività professionale prestata fino a giugno 2020 (la scrittura privata infatti riporta la data del
25/6/2020 – doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione) ai clienti è a saldo nella misura di € Parte_1 80.000,00; ciò, dunque, presuppone la già preventiva corresponsione della somma a titolo di acconto che, alla luce degli scritti difensivi, entrambe le parti confermano ma che, dalla documentazione prodotta, risulta pari al minore importo di € 28.283,82 (somma così determinata: € 6.236,18, in relazione a n. 2 fatture allegate al doc. 35 ed € 22.047,64 come risulta dalle fatture di cui al doc. 39).
Alcuna ambiguità emerge, dunque, dal contenuto della scrittura privata;
la somma ivi indicata a saldo configura il credito maturato dallo Studio Legale per l'intera attività svolta a favore dei dal Parte_3
2008- al netto degli anticipi fino a quel momento versati dagli stessi per la prosecuzione dei procedimenti civili pendenti.
Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti, il sig. appare ben cosciente Parte_1
e consapevole dell'entità del debito residuo (pari ancora a € 80.000,00) assunto nei confronti dello Studio
Associato per il servizio professionale prestatogli e che espressamente comunica - a distanza di quattro mesi dal riconoscimento del debito (scrittura privata sottoscritta in data 25 giugno 2020) - di voler saldare nel più breve tempo possibile (v. doc. 2 – email del 20 ottobre 2020, allegato alla comparsa di costituzione).
Dalle risultanze probatorie, emerge, a ben vedere, una partecipazione attiva del sig. ad ogni Parte_1 vicenda legale che ha interessato la sua famiglia - dal 2008 ad oggi - ciò a conferma di un consenso prestato in modo consapevole e ragionato, frutto di una rappresentazione corretta della propria posizione debitoria.
È stato congruamente evidenziato dallo Studio legale opposto finanche, un atteggiamento scrupoloso del
, attento a visionare ed a tenersi aggiornato su ogni aspetto dell'attività processuale protrattasi Parte_1 nel tempo.
Ed invero, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, risultano, con ogni evidenzia, diverse osservazioni tecniche effettuate dallo stesso attinenti ad aspetti strettamente processuali (l'asserita irregolarità Parte_1 nella procura rilasciata al legale di controparte – v. doc. 41, nonché un presunto errore commesso dal CTU nella causa che veniva all'epoca svolta avanti il Tribunale di Livorno - doc. 42).
È possibile, quindi, constatare come vi fosse un rapporto informativo costante tra le odierne parti in merito alle vicende processuali intervenute e finanche una certa “dimestichezza” del a comprendere le Parte_1 questioni giuridiche – medio tempore intercorse - alla luce delle osservazioni dallo stesso effettuate nel corso del rapporto professionale intercorso con lo Studio Legale opposto.
A ciò si aggiunga, altresì, la piena consapevolezza dell'opponente, stante la tendenza del a tenersi Parte_1 costantemente informato, in merito al conteggio delle spese legali dovute per le intercorse procedure giudiziarie ed esecutive (v. le email sul conteggio delle spese processuali ai doc. 9, 10, 11, 12 allegati alla comparsa di costituzione).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, è inverosimile che il fosse ignaro dell'effettivo importo Parte_1 dovuto, quale onorario a saldo del professionista per l'attività svolta;
al contrario, egli appare perfettamente cosciente del quantum debitorio contratto con lo Studio Associato alla stregua delle informazioni – continuamente aggiornate - ricevute dal proprio legale.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta parimenti infondata anche l'eccepita compromissione delle condizioni fisiche e psicologiche del sig. non essendovi alcuna prova atta a dimostrare lo Parte_1 stato patologico del citato cliente.
Anche l'assunto di parte opponente, secondo la quale sarebbe stata condizionata, nel Parte_2 prestare il proprio consenso al riconoscimento del debito, dal padre , non appare condivisibile stante Pt_1
l'assenza di qualsiasi elemento sufficientemente idoneo a dimostrare tale aspetto;
al contrario, dalla messaggistica via Whatsapp prodotta agli atti (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), emerge invece un evidente suo diretto coinvolgimento: lei stessa, infatti, si presta a interloquire con lo Studio, in persona dell'Avvocato CA, per conoscere le dinamiche nonché gli eventuali sviluppi della complessa vicenda giudiziale.
Non risulta, pertanto, provato l'errore rilevante ed essenziale in cui i sarebbero incorsi stante la Parte_1 chiarezza del contenuto della scrittura privata (la somma è infatti indicata a saldo, tenuto conto, quindi, degli acconti già versati) e la conoscenza del sig. di ogni questione giuridico-legale che lo stesso sembra ben Pt_1 comprendere alla luce della corrispondenza intercorsa col proprio legale.
L'atto di riconoscimento del debito risulta, dunque, perfettamente valido non suscettibile di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c.
In merito, poi, all'eccezione di nullità – per asserita vessatorietà e per il carattere abusivo (anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite n. 9479/2023, applicabile tuttavia ai contratti e non a dichiarazioni unilaterali recettizie quali il riconoscimento e la ricognizione di debito) - della clausola contenuta nella scrittura privata/riconoscimento di debito di cui si discute nella parte in cui i “accettano sin d'ora Parte_1 di adempiere, in solido, agli obblighi di cui sopra, rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato” si precisa quanto segue.
E' pacifico che i fossero clienti dello e che rivestissero la qualifica di Parte_1 Controparte_2 consumatore (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso Avv. CA nell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 9 novembre 2022).
Se, dunque, può ritenersi operante nel caso di specie la disciplina protezionistica del consumatore di origine comunitaria prevista a tutela del contraente debole (ciò al fine di ridurre quella naturale sperequazione che inevitabilmente si configura in determinati rapporti contrattuali), si deve dare atto che i hanno Parte_1 diritto esclusivamente all'espunzione della citata clausola vessatoria/abusiva (mai azionata peraltro dallo
Studio Legale opposto a sua difesa nel corso del presente giudizio) dalla scrittura privata di cui si discute la quale resterà validamente operante per il resto.
In altri termini, la nullità della clausola de qua (che, peraltro, non ha mai trovato concreta attuazione stante le plurime censure articolate dagli opponenti i quali mai si sono ritenuti vincolati dalla stessa) non si può estendere all'intero articolato della scrittura privata, non risultando in alcun modo che i non Parte_1 avrebbero firmato la dichiarazione unilaterale de qua senza quella clausola che è colpita da nullità.
Dunque, se è vero che le odierne parti opponenti, in qualità di consumatori, hanno il diritto ad ottenere l'espunzione della clausola abusiva e vessatoria di cui si discute – clausola che si intenderà come mai apposta
– è, altresì, vero che resterà inalterato il restante contenuto della scrittura privata (id est riconoscimento del debito), rispetto alla quale – alla luce di quanto sopra esposto - è stato prestato dai clienti un Parte_1 consenso libero ed informato.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato l'opposizione a decreto ingiuntivo merita integrale reiezione.”
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , impugnando la stessa Parte_1 Parte_2 con quattro motivi (con cui gli appellanti si sono lamentati dell'erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva dello Studio;
della errata valutazione delle risultanze istruttorie;
dell'erronea conferma del decreto ingiuntivo opposto e della violazione del Codice del Consumo per non aver ritenuto vessatorie le clausole dell'atto di riconoscimento di debito da loro censurate).
Si è costituito in giudizio lo , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Lo stesso ha, inoltre, avanzato domanda di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare dell'1.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 21.7.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellato ha ampiamente replicato ad esse.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dello , da loro formulata, nonostante l'assenza CP_1 di prove in ordine alla sussistenza di un accordo tra gli associati avente ad oggetto il conferimento all'associazione del diritto di agire nel loro interesse e, quindi, in ordine all'acquisizione, da parte della società, della titolarità dei rapporti stipulati dagli associati.
In particolare, gli appellanti hanno affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'art. 5 dello statuto dell'associazione professionale (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto) rileverebbe solo dal punto di vista economico/fiscale e non dimostrerebbe l'esistenza di un accordo tra gli associati volto ad imputare la propria attività professionale direttamente in capo allo Studio, come previsto dall'art. 36 c.c.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 36
c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 11940 del
3.5.2024). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'art. 5 dell'atto costitutivo dello Controparte_2
(che prevedeva che “Al fine di realizzare lo scopo sociale, le parti si obbligano a conferire
[...] nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale. Ciascun associato si obbliga a non svolgere attività concorrenziali con quella dell'associazione. Ciascun associato è libero di svolgere prestazioni che non rientrino nell'attività legale ed i corrispettivi di dette prestazioni saranno di esclusiva spettanza dell'interessato") è sicuramente qualificabile come uno specifico accordo tra gli associati finalizzato al conferimento allo Studio della titolarità delle pratiche curate da ognuno di loro, in una logica ispirata alla collaborazione tra professionisti ed all'esercizio associato dell'attività professionale, in quanto il conferimento allo Studio di tutte le pratiche introitate dagli associati, oltre che, conseguentemente, delle parcelle percepite (si ricorda, infatti, che lo Studio era il solo titolare della partiva iva;
il solo che fatturava ai clienti le parcelle relative all'attività difensiva svolta dagli associati ed il soggetto in cui favore era stato effettuato il riconoscimento di debito), avrebbe determinato l'eliminazione dell'individualità dei medesimi in favore della crescita e dello sviluppo dello Studio (costituente lo scopo sociale da realizzare) e ciò a prescindere dal fatto che, tra gli altri vantaggi derivanti dalla gestione comune delle pratiche legali, potessero esservi anche eventuali risparmi di natura economica e fiscale, non necessariamente giustificativi, di per sé soli, della scelta associativa.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si sono lamentati dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie.
In particolare, i medesimi hanno precisato che non era in discussione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'avv. CA, dell'attività professionale richiamata nell'atto ricognitivo di debito posto a sostegno dell'ingiunzione opposta, ma il “modo” in cui tale attività legale era stata svolta e l'“entità” del relativo compenso ed hanno affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto che l'avv. CA era stato
“estremamente disinvolto e spregiudicato, nonché negligente e imprudente nello svolgimento del mandato ricevuto, avendo egli inopinatamente moltiplicato la sua attività, azionando più volte di sua iniziativa lo stesso titolo esecutivo, peraltro nel frattempo riformato in appello, talvolta notificando precetti errati cui ha dovuto rinunziare senza, tuttavia poter evitare ai propri assistiti una severa condanna alle spese del relativo giudizio di opposizione, omettendo quindi la dovuta informativa verso i clienti, nonché trattenendo indebitamente somme incassate per loro conto e richiedendo alle controparti pagamenti non più dovuti - così come eccessivo, sproporzionato ed anche scorrettamente determinato sia stato il compenso illegittimamente preteso e mai concordato” e che loro erano stati indotti in errore in relazione alla somma riconosciuta come dovuta “a saldo” nella scrittura ricognitiva da loro sottoscritta in quanto la stessa non era stata preceduta da alcun conteggio degli acconti (per cui loro aveva inteso che dalla somma di euro 80.000,00 dovessero essere ancora scomputati gli acconti già versati).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che le censure in ordine al comportamento tenuto dall'avv. CA (vd testimonianze rese da e ) sarebbero state certamente rilevanti nel caso in Testimone_1 Controparte_3 cui gli appellanti avessero agito per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità professionale del legale o, alternativamente/cumulativamente, se avessero agito per la risoluzione del contratto di patrocinio, si osserva, tuttavia, che dette domande non sono state proposte dai e si ricorda che, secondo Parte_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza (cfr. Cass. civ. 19.10.2017 n. 24738). Tanto ricordato, si evidenzia che, nel caso in esame, gli attuali appellanti – pur avendo affermato, nel giudizio di primo grado, che la mancanza, nella scrittura ricognitiva predisposta dall'avv. CA, della specificazione che la somma di €. 80.000 doveva considerarsi al netto degli acconti ricevuti, li aveva indotti in errore, tanto che se detto documento avesse riportato questa aggiunta, essi non lo avrebbero sottoscritto e ad aver riferito il comportamento disinvolto tenuto in più occasioni dall'avv. CA – oltre a non aver chiarito la rilevanza del comportamento predetto in relazione al dedotto errore in ordine all'ammontare del loro debito, non hanno neanche fornito alcuna prova di quanto affermato in ordine all'ammontare del debito, atteso che l'espressione “a saldo” utilizzata nell'atto sottoscritto, dato il significato palese della stessa, non poteva far sorgere dubbi in ordine al fatto che si trattasse della somma residua di debito, calcolata al netto degli acconti e che il comportamento tenuto dagli appellati nel periodo successivo alla sottoscrizione, che era stato improntato dalla mancanza di contestazioni al riguardo (peraltro, a distanza di quattro mesi dopo la sottoscrizione, il aveva addirittura confermato tramite email la volontà di pagare la somma – vd Parte_1 email del 20.10.2010), confermava l'avvenuta comprensione dell'espressione da parte dei medesimi.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non ritenere rilevante la mancata produzione in giudizio della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, nonostante che fossero documenti richiesti ai sensi dell'art. 633 n. 2 c.p.c. e 636 c.p.c. per il riconoscimento del titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione relativa ai compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali (art. 636 c.p.c.) ha la funzione, favorevole al professionista, di rendere più semplice e celere la soddisfazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti, non quella di aggravare la posizione di uno Studio legale già destinatario di un atto di riconoscimento di debito conforme al modello legale (art. 1988 c.c.), per cui, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel caso di specie, avendo lo Studio Legale proposto il ricorso nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c., producendo la scrittura privata sottoscritta dalla controparte e contenente il riconoscimento di debito per euro 80.000,00, il parere di congruità delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine non era affatto necessario ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, essendo a ciò sufficiente la produzione della scrittura privata predetta che, a differenza delle notule o delle parcelle, non era un atto a formazione unilaterale ma una scrittura contenente un accordo formalmente riconosciuto dai debitori, con atto sottoscritto volontariamente dai medesimi e non disconosciuto.
Si ricorda, inoltre, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo una autonoma fonte di obbligazione, ha l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" e comporta una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n. 10464 del 17.4.2024 e 2091 del 25.1.2022); prova che, trattandosi di presunzione iuris tantum, gravava sugli odierni appellanti e che, tuttavia, non era stata fornita dai medesimi (che, anzi, in più occasioni, avevano confermato l'avvenuta effettuazione dell'attività di patrocinio da parte dell'avv. CA, così come da lui descritta nel ricorso monitorio). Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non aver tenuto debitamente conto dell'avvenuta violazione, da parte dell'avv. CA, delle norme del codice del consumo e del carattere vessatorio di alcune clausole contenute nella scrittura ricognitiva del debito.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, preliminarmente considerato che il giudice di primo grado aveva già dichiarato la nullità della clausola contenente il divieto di sollevare eccezioni circa il rapporto professionale, per cui, considerato che la nullità di protezione conseguente alla vessatorietà delle clausole contrattuali non si estende a tutto il contratto, comportando la mera espunzione della clausola vietata, che si dà per non apposta, il motivo di gravame risulta di difficile comprensione.
Si osserva, inoltre, che, nel caso di specie, l'eliminazione delle clausole censurate dagli appellanti non sortiva alcun effetto pratico, rimanendo inalterata la funzione fondamentale dell'atto e cioè il riconoscimento del debito di € 80.000,00 a titolo di onorario e che dette clausole, anche se astrattamente vessatorie, non erano mai state invocate dallo Studio Legale, che aveva preso posizione nel merito rispetto ad ogni eccezione sollevata dalla controparte.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, premesso che l'appellato non ha specificato il comma in base al quale ha avanzato la richiesta risarcitoria, si osserva che il medesimo non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda in base alla formulazione della norma vigente al momento della stessa (rappresentati, per le fattispecie previste nei primi due commi, dalla mala fede/colpa grave o mancanza di prudenza e dalla sussistenza di danni derivati e per il terzo comma, dalla mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo).
In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una specifica condotta da imputare al soggetto soccombente oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, che non appare ravvisabile nel caso di specie, essendosi l'appellante limitata ad impugnare una decisione a sé sfavorevole ovvero a porre in essere una condotta di per sé non oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr Cass. civ. ord. n. 10356 del 19.4.2025; n.
34429 del 25.12.2024 e n. 36591 del 30.12.2023, nonché sent. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent.
15.2.2021 n. 3830).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.00,01 ed euro 260.000,00 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022), fatta eccezione della fase istruttoria che non è stata svolta.
Non vi sono i presupposti per una pur parziale compensazione delle spese processuali, anche a fronte del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione della natura accessoria della stessa. Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 9/24 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 8.1.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna e alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 Parte_2 dallo nel presente grado di giudizio, liquidando il Controparte_1 compenso professionale in totali euro 9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dallo . Controparte_1
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 24.10.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.