Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1294 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CALAMUNCI C.F._1
VERONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SCARANTINO GIOVANNA, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 20/05/2024, della sentenza non definitiva n.
2807/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, va osservato che , nata a [...] il [...], tra Parte_2 qualche mese raggiungerà la maggiore età e con la sorella , nata a [...] Persona_1 il 10/09/2013 convive con la madre.
Ciò detto, in via generale si osserva che l'affidamento condiviso dei figli minori - com- portante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivi- sione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudi- ce di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'af- fidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condi- viso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “raf- forzato” della prole minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle deci- sioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ed invero, la circostanza che il padre abbia mostrato un totale disinteresse per le sorti della prole, sia sotto il profilo materiale che morale, impone un affido con competenze geni- toriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo).
Peraltro, la perdurante distanza affettiva con le minori, evidenziata anche nella relazione dell'U.O. Spazio Neutro, giustifica la suddetta concentrazione di decisioni in capo al genito- re maggiormente accudente nei confronti della prole medesima nell'interesse morale e ma- teriale della stessa.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Sentita in sede di ascolto, ha riferito di avvertire un certo disinteresse Persona_1 nei propri confronti da parte del genitore non affidatario e di volere mantenere la attuale collocazione presso la madre.
Quanto alle frequentazioni con il padre, mentre l'età di impone di lasciare alla li- Pt_2 bera concertazione col padre dei tempi e modalità di incontro, per quanto riguarda invece appare più tutelante per la minore prevedere che, qualora ma- PE CP_1 nifesterà l'interesse a incontrare la figlia, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza al- cuna frequentazione, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, Parte_1
ha richiesto la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa delle con-
[...] dizioni della separazione consensuale emesso in data 5-8/11/2021, che prevedevano un assegno mensile di mantenimento di € 250,00 totale per le figlie.
Tale importo è successivamente stato elevato a € 300,00 dall'Ordinanza Presidenziale re- sa in seno al presente giudizio in data 13/01/2024.
Nelle note di conclusioni ambo le parti hanno chiesto la conferma dell'importo previsto in separazione.
Orbene, reputa il Collegio equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_3
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in € 250,00 mensili (€ 125,00
[...] per ciascuna figlia), da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le fami- glie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vengono compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2807/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affida le figlie della coppia , nata a [...] il [...], e Parte_2 PE
, nata a Palermo il [...], in [...] esclusiva, c.d. “rafforzata” alla madre cui
[...] competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie te- nendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
rimette a liberi accordi tra e il padre la frequentazione reciproca;
Pt_2 dispone che qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare la figlia , dovrà PE rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza della minore al fine di organizzare gli incontri protetti, con invito al Servizio a relazionare eventualmente al
Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle
[...] figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; compensa le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.