Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Barbara Fatale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 842 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, suo l.r.p.t., domiciliato in Pt_1 Parte_2
Catanzaro, via Milano, 17 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti Caterina Pt_1
Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi, e Francesco Muscari
Tomaioli, dai quali è rappresentato e difeso
Appellante
E
elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Maura Monteforte che la rappresenta e difende
Appellata
NONCHE'
, suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2
alla Via dei Monti di Pietralata n. 171, presso lo studio dell'Avv. Emilia Todarello che la rappresenta e difende,
Appellata
2022; opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 08 novembre 2021 regolarmente notificato a
[...]
ed , la Sig.ra Parte_3 Controparte_2
si è opposta all'intimazione di pagamento n. CP_1
03420199009268588/000 per la somma di € 9.521,72, limitatamente all'importo di €
8.350,25 , nella parte relativa a quattro avvisi di addebito relativi ad omesse contribuzioni previdenziali.
2. Il Tribunale ha dichiarato la prescrizione per tre dei quattro avvisi, per i quali era decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi, e per uno di essi ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e quindi tardiva (l'intimazione risultava notificata il 16 ottobre 2021).
3. L' impugna la sentenza e deduce che il Tribunale non avrebbe valorizzato Pt_1
un atto interruttivo dei termini inviato per raccomandata dall' Controparte_2
.
[...]
4. Si è costituita la ed ha chiesto il rigetto del gravame sostenendo in CP_1
particolare la mancanza di prova della notifica dell'atto interruttivo dedotta dall' Pt_1
l'appellata si è costituita ed ha formulato richiesta “…accertare e dichiarare CP_3
cessata la materia del contendere atteso l'annullamento automatico degli avvisi d'addebito n. 334 2012 00044587 01, n. 034 2013 00007369 59, n. 334 2014
00063405 92 e n. 334 2015 00021911 59 per effetto dell'entrata in vigore della Legge
n. 197/2022…”. Precisa che “…Gli avvisi d'addebito originariamente impugnati dalla Sig.ra vale a dire quelli n. 334 2012 00044587 01, n. 034 2013 CP_1 a discarico amministrativo ed, attualmente, il loro importo risulta azzerato (all.
n. 2)…”.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. Il Collegio deve prendere atto della richiesta formulata in atti dall'agente per la riscossione.
II. Invero, poiché ciascuno dei carichi affidati all'Agente mediante gli avvisi oggetto di causa, carichi risalenti al periodo compreso tra il 01.01.2000 al 31.12.2015,
che alla data del 01.01.2023 avevano un importo inferiore ad euro 1.000,00, in applicazione dell'art. 46 della Legge n. 197/2022 sono stati automaticamente annullati.
III. Ne deriva che, in presenza di una novella legislativa intervenuta successivamente all'instaurazione tanto del processo di primo grado quanto del successivo gravame, la quale ha sostanzialmente modificato l'iniziale debito esattoriale della contribuente, nella fattispecie deve ritenersi cessata la materia del contendere, giacché nessuna delle parti in causa ha più interesse alla prosecuzione di un procedimento oppositorio nel quale sono venuti meno gli atti originariamente avversati.
IV. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio deve darsi atto che se è vero che la cessazione della materia del contendere dà luogo, normalmente, ad una statuizione di condanna in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, è altrettanto vero che, nella fattispecie che ci occupa, tale ha operato automaticamente, al sol verificarsi dei presupposti di legge. Il corrispondente principio pacifico è stato fissato, al riguardo, dalla giurisprudenza, tanto di merito (ex multis C. App. Catania n° 760/19),
quanto della Suprema Corte;
ed è il seguente:
comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti
tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di
riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento
ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del
contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di
sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per
consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra
agenti di riscossione ed enti impositori>> (Cassazione civile sez. trib., 07/06/2019,
n. 15471). Parimenti:
contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro
ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle
spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè,
in virtù di un fatto ad essa estraneo>> (Cassazione civile sez. III, 30/01/2024,
n.2828). E' appena il caso di evidenziare che la Legge n. 197/2022 ha “esteso” il termine inizialmente previsto (fino al 2015) ai carichi affidati alla riscossione fino a tutto il 2015.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 23 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Giudice del Lavoro, n. 373/2022 del 2 marzo 2022, così provvede:
1.-In riforma della sentenza appellata dichiara cessata la materia del contendere.
2.-Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00007369 59, n. 334 2014 00063405 92 e n. 334 2015 00021911 59, così come si evince dai corrispondenti estratti di ruolo aggiornati in allegato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio del 2023) sono stati assoggettati