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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1056/ 2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Torino, n. 4226/ 24, pubblicata in data 22.07.2024, non notificata, Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
promossa da :
- nata il [...] a [...], N.Y. (U.S.A.) e Parte_1
- nata a [...], CT (U.S.A.), il 19.01.1984, Parte_2 entrambe residenti negli U.S.A. ed elettivamente domiciliate ai fini della presente causa presso l'Avv. Calogero Boccadutri del foro di Palermo avente domicilio digitale che le rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in Email_1 atti.
APPELLANTE Contro
- in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 23.05.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE In riforma della sentenza n. 4226/ 24, resa inter partes dal Tribunale di Torino (…) RG n. 7413/23, pubblicata il 22.07.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente - accertare e dichiarare che le ricorrenti, come meglio generalizzate in epigrafe, sono cittadine italiane in quanto discendenti da cittadina italiana;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle odierne ricorrenti, provvedendo alle rispettive comunicazioni alle
Autorità consolari italiane competenti per territorio;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria utile e consequenziale;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ed accessori come per legge”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Respingere l'appello perché infondato. Spese come per legge”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 06.04.2023 le signore e Parte_1 Parte_2
ricorrevano al Tribunale di Torino - (RG 7413/23) - al fine di sentire, nel contraddittorio
[...] con il , accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore, dello Controparte_1 status di cittadino italiano, con conseguente ordine di trascrizione della relativa pronuncia presso i registri dello stato civile.
Le ricorrenti allegavano di discendere in linea retta da
- cittadina italiana, nata a [...], il [...] la quale, Controparte_3 emigrata negli Stati Uniti d'America, aveva contratto matrimonio a New York in data 03.04.1920, con cittadino italiano, nato in [...], Persona_1 il 14.03.1895, da cui aveva poi divorziato in data 01.12.1939.
- Che dall'unione coniugale della signora con Controparte_3 Persona_1
nasceva in data 03.10.1934 madre di
[...] Parte_3 [...]
e nonna di qui ricorrenti;
Persona_2 Persona_3
- Che il signor si naturalizzava cittadino americano in data Persona_1
08.11.1923, quindi prima della nascita della figlia, mentre la signora Parte_4 acquisiva la cittadinanza americana per naturalizzazione, in data 08.06.1943, quando
[...] la figlia (n. 03.10.1934) aveva circa nove anni;
Parte_3
- La signora si univa in matrimonio a Brooklyn, New York (USA) Parte_3 con il signor in data 27.03.1956 ed a seguito di annullamento di questo CP_4 matrimonio, in data 10.01.1959, contraeva matrimonio con il signor a Controparte_5
Arlington, Virginia (USA).
- Dalla unione matrimoniale dei signori (deceduta nel 1992) e Parte_3
, il 05.03.1962 nasceva a New York, NY (U.S.A.) l'odierna appellante CP_4 [...]
Parte_1
- in data 19.12.1981, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_4
e dalla loro unione nasceva in data 19.01.1984 a Groton CT (U.S.A.), Parte_2
[...]
- A seguito di divorzio, contraeva seconde nozze con Parte_1 Persona_5
[...]
- In data 28.10.2020, contraeva matrimonio con Parte_2 CP_6
.
[...]
- Il rimaneva contumace. Controparte_1 La Procura intervenendo in giudizio non si opponeva alla domanda.
Con sentenza n. 4226/24, pubblicata in data 22.07.2024, il Tribunale di Torino decideva la causa ritenendo puntualmente riscontrata la linea di discendenza riportata in ricorso ma respingendo la domanda delle ricorrenti, considerando che, con la richiesta di naturalizzazione per ottenere la Per cittadinanza americana presentata dall' si è determinato, ai sensi Controparte_3 dell'art. 12 della legge 555/ 1912, l'effetto interruttivo nella trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti: “Nel caso in esame la figlia di Controparte_3 Parte_3 era nata cittadina americana nel 1934 in applicazione dello ius soli, era cittadina americana in quanto figlia di padre naturalizzatosi americano prima della sua nascita e, a seguito della naturalizzazione della madre nel 1943, quando ancora era minore, ha perso la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche per via materna.
Occorre poi considerare che è deceduta il 18.10.1992, successivamente Parte_3 all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e che, quindi, la stessa non ha volontariamente fruito della possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 17 c. 1 L. 91/92 (omissis) Conseguentemente che aveva perduto la possibilità di riacquistare per Parte_3 via materna la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione della madre nel 1943 e, quindi, in applicazione dell'art. 12 L. 555 del 1912, ben avrebbe potuto dichiarare di volerla riacquistare ai sensi dell'art. 17 L. 555 del 1912 e non facendolo ha definitivamente interrotto la linea di discendenza”. Avverso tale decisione hanno tempestivamente interposto appello le signore Parte_1
e avanzando un unico motivo di gravame così rubricato:
[...] Parte_2
“Violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., artt. 7 e 12 L. 555/1912 – Motivazione errata”, con il quale si sostiene che la naturalizzazione americana della signora
[...] non avrebbe privato la figlia del diritto alla Controparte_3 Parte_3 cittadinanza italiana trasferitole con la nascita;
ciò deducono le appellanti sostenendo che la norma che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, sarebbe l'art. 7 della legge 555/12 siccome posta in rapporto di specialità con l'art. 12 della stessa legge. Il ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda rimarcando Controparte_7 che la “decisione del Giudice di prime cure di applicare l'art. 12 della citata legge del 1912 trova conferma nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, ord.
15/06/2023, n. 17161 e Cass. civ., sez. I, ord. 08/01/2024, n. 454) che hanno trattato casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente contenzioso che smentiscono chiaramente l'avversa ricostruzione in diritto”. La Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. La causa, concessi termini ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025.
L'appello è infondato. Il gravame si sostanzia nell'ampio richiamo di alcune sentenze di merito e non sembra confrontarsi in maniera specifica con l'ampia e coerente motivazione addotta dalla decisione impugnata che appare perfettamente in linea con le indicazioni giurisprudenziali di legittimità.
L'articolo 7 della legge n. 555/1912, insieme all'articolo 12, secondo comma, della stessa legge, disciplina la perdita della cittadinanza italiana per i figli minori non emancipati di chi la perde. In particolare, l'articolo 12, secondo comma, stabilisce che i figli minori che condividono la residenza con il genitore che perde la cittadinanza e che acquisiscono una cittadinanza straniera diventano stranieri, ma sono comunque soggetti agli articoli 3 e 9 che riguardano i casi di perdita della cittadinanza. La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalle sentenze della Cassazione (n. 3564 dell'8.02.24, n. 454 dell'8.01.2024 e n. 17161 del 15.06.2023), interpreta questi articoli in modo conforme alla decisione oggetto della presente impugnazione, sottolineando che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana per i figli minori che risiedono con lui e che acquistano una cittadinanza straniera.
Il Supremo Consesso ha affermato infatti che “In definitiva la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età -il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva”. Dall'applicazione dei principi delineati consegue, pertanto, che la rinuncia alla cittadinanza italiana della signora naturalizzatasi americana il 08.06.1943, ha Parte_5 interrotto la linea di trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia Parte_3 con lei convivente e, non avendo quest'ultima riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuta maggiorenne a norma degli articoli 3 o 9 della legge 555/1912, ha quindi privato la stessa della capacità di trasmettere la cittadinanza italiana alle proprie discendenti, che qui la rivendicano. In assenza pertanto della prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte della signora la domanda di riconoscimento dello status di cittadina italiana Parte_3 avanzata dalle appellanti non può quindi trovare accoglimento e deve perciò essere confermata la sentenza di primo grado. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione della voce “fase istruttoria”. Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in quanto, ai sensi della norma richiamata, è
“dovuto in ogni caso dalla parte soccombente”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dalle signore e Parte_1 Parte_2
- condanna le parti appellanti a rifondere al appellato le spese di lite relative al CP_1 presente grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di
Studio; euro 709,00 per la costituzione ed euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti;
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23.05.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1056/ 2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Torino, n. 4226/ 24, pubblicata in data 22.07.2024, non notificata, Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
promossa da :
- nata il [...] a [...], N.Y. (U.S.A.) e Parte_1
- nata a [...], CT (U.S.A.), il 19.01.1984, Parte_2 entrambe residenti negli U.S.A. ed elettivamente domiciliate ai fini della presente causa presso l'Avv. Calogero Boccadutri del foro di Palermo avente domicilio digitale che le rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in Email_1 atti.
APPELLANTE Contro
- in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 23.05.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE In riforma della sentenza n. 4226/ 24, resa inter partes dal Tribunale di Torino (…) RG n. 7413/23, pubblicata il 22.07.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente - accertare e dichiarare che le ricorrenti, come meglio generalizzate in epigrafe, sono cittadine italiane in quanto discendenti da cittadina italiana;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle odierne ricorrenti, provvedendo alle rispettive comunicazioni alle
Autorità consolari italiane competenti per territorio;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria utile e consequenziale;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ed accessori come per legge”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Respingere l'appello perché infondato. Spese come per legge”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 06.04.2023 le signore e Parte_1 Parte_2
ricorrevano al Tribunale di Torino - (RG 7413/23) - al fine di sentire, nel contraddittorio
[...] con il , accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore, dello Controparte_1 status di cittadino italiano, con conseguente ordine di trascrizione della relativa pronuncia presso i registri dello stato civile.
Le ricorrenti allegavano di discendere in linea retta da
- cittadina italiana, nata a [...], il [...] la quale, Controparte_3 emigrata negli Stati Uniti d'America, aveva contratto matrimonio a New York in data 03.04.1920, con cittadino italiano, nato in [...], Persona_1 il 14.03.1895, da cui aveva poi divorziato in data 01.12.1939.
- Che dall'unione coniugale della signora con Controparte_3 Persona_1
nasceva in data 03.10.1934 madre di
[...] Parte_3 [...]
e nonna di qui ricorrenti;
Persona_2 Persona_3
- Che il signor si naturalizzava cittadino americano in data Persona_1
08.11.1923, quindi prima della nascita della figlia, mentre la signora Parte_4 acquisiva la cittadinanza americana per naturalizzazione, in data 08.06.1943, quando
[...] la figlia (n. 03.10.1934) aveva circa nove anni;
Parte_3
- La signora si univa in matrimonio a Brooklyn, New York (USA) Parte_3 con il signor in data 27.03.1956 ed a seguito di annullamento di questo CP_4 matrimonio, in data 10.01.1959, contraeva matrimonio con il signor a Controparte_5
Arlington, Virginia (USA).
- Dalla unione matrimoniale dei signori (deceduta nel 1992) e Parte_3
, il 05.03.1962 nasceva a New York, NY (U.S.A.) l'odierna appellante CP_4 [...]
Parte_1
- in data 19.12.1981, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_4
e dalla loro unione nasceva in data 19.01.1984 a Groton CT (U.S.A.), Parte_2
[...]
- A seguito di divorzio, contraeva seconde nozze con Parte_1 Persona_5
[...]
- In data 28.10.2020, contraeva matrimonio con Parte_2 CP_6
.
[...]
- Il rimaneva contumace. Controparte_1 La Procura intervenendo in giudizio non si opponeva alla domanda.
Con sentenza n. 4226/24, pubblicata in data 22.07.2024, il Tribunale di Torino decideva la causa ritenendo puntualmente riscontrata la linea di discendenza riportata in ricorso ma respingendo la domanda delle ricorrenti, considerando che, con la richiesta di naturalizzazione per ottenere la Per cittadinanza americana presentata dall' si è determinato, ai sensi Controparte_3 dell'art. 12 della legge 555/ 1912, l'effetto interruttivo nella trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti: “Nel caso in esame la figlia di Controparte_3 Parte_3 era nata cittadina americana nel 1934 in applicazione dello ius soli, era cittadina americana in quanto figlia di padre naturalizzatosi americano prima della sua nascita e, a seguito della naturalizzazione della madre nel 1943, quando ancora era minore, ha perso la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche per via materna.
Occorre poi considerare che è deceduta il 18.10.1992, successivamente Parte_3 all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e che, quindi, la stessa non ha volontariamente fruito della possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 17 c. 1 L. 91/92 (omissis) Conseguentemente che aveva perduto la possibilità di riacquistare per Parte_3 via materna la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione della madre nel 1943 e, quindi, in applicazione dell'art. 12 L. 555 del 1912, ben avrebbe potuto dichiarare di volerla riacquistare ai sensi dell'art. 17 L. 555 del 1912 e non facendolo ha definitivamente interrotto la linea di discendenza”. Avverso tale decisione hanno tempestivamente interposto appello le signore Parte_1
e avanzando un unico motivo di gravame così rubricato:
[...] Parte_2
“Violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., artt. 7 e 12 L. 555/1912 – Motivazione errata”, con il quale si sostiene che la naturalizzazione americana della signora
[...] non avrebbe privato la figlia del diritto alla Controparte_3 Parte_3 cittadinanza italiana trasferitole con la nascita;
ciò deducono le appellanti sostenendo che la norma che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, sarebbe l'art. 7 della legge 555/12 siccome posta in rapporto di specialità con l'art. 12 della stessa legge. Il ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda rimarcando Controparte_7 che la “decisione del Giudice di prime cure di applicare l'art. 12 della citata legge del 1912 trova conferma nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, ord.
15/06/2023, n. 17161 e Cass. civ., sez. I, ord. 08/01/2024, n. 454) che hanno trattato casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente contenzioso che smentiscono chiaramente l'avversa ricostruzione in diritto”. La Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. La causa, concessi termini ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025.
L'appello è infondato. Il gravame si sostanzia nell'ampio richiamo di alcune sentenze di merito e non sembra confrontarsi in maniera specifica con l'ampia e coerente motivazione addotta dalla decisione impugnata che appare perfettamente in linea con le indicazioni giurisprudenziali di legittimità.
L'articolo 7 della legge n. 555/1912, insieme all'articolo 12, secondo comma, della stessa legge, disciplina la perdita della cittadinanza italiana per i figli minori non emancipati di chi la perde. In particolare, l'articolo 12, secondo comma, stabilisce che i figli minori che condividono la residenza con il genitore che perde la cittadinanza e che acquisiscono una cittadinanza straniera diventano stranieri, ma sono comunque soggetti agli articoli 3 e 9 che riguardano i casi di perdita della cittadinanza. La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalle sentenze della Cassazione (n. 3564 dell'8.02.24, n. 454 dell'8.01.2024 e n. 17161 del 15.06.2023), interpreta questi articoli in modo conforme alla decisione oggetto della presente impugnazione, sottolineando che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana per i figli minori che risiedono con lui e che acquistano una cittadinanza straniera.
Il Supremo Consesso ha affermato infatti che “In definitiva la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età -il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva”. Dall'applicazione dei principi delineati consegue, pertanto, che la rinuncia alla cittadinanza italiana della signora naturalizzatasi americana il 08.06.1943, ha Parte_5 interrotto la linea di trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia Parte_3 con lei convivente e, non avendo quest'ultima riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuta maggiorenne a norma degli articoli 3 o 9 della legge 555/1912, ha quindi privato la stessa della capacità di trasmettere la cittadinanza italiana alle proprie discendenti, che qui la rivendicano. In assenza pertanto della prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte della signora la domanda di riconoscimento dello status di cittadina italiana Parte_3 avanzata dalle appellanti non può quindi trovare accoglimento e deve perciò essere confermata la sentenza di primo grado. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione della voce “fase istruttoria”. Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in quanto, ai sensi della norma richiamata, è
“dovuto in ogni caso dalla parte soccombente”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dalle signore e Parte_1 Parte_2
- condanna le parti appellanti a rifondere al appellato le spese di lite relative al CP_1 presente grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di
Studio; euro 709,00 per la costituzione ed euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti;
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23.05.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello