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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'udienza di discussione del 19/02/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 1150/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. FAZZOLARI SAMUELE del foro di Bologna
RICORRENTI OPPONENTI
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall' Avv. SISTI VASCO del C.F._5
Foro di Ferrara
RESISTENTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'odierna udienza.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 05/06/2024 , e Pt_1 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo che intimava loro di Parte_3
1 corrispondere a e l'importo di € 1500 oltre CP_2 Controparte_1
interessi legali dalla messa in mora al saldo a titolo di cauzione locatizia, adducendo che gli inquilini avevano malamente potato senza permesso un albero ornamentale sito nel giardino avanti all'abitazione locata, danneggiandolo, con un danno per la proprietà quantificato in € 7.460 euro di cui hanno chiesto il risarcimento. Hanno chiesto altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. avendo in sede stragiudiziale rappresentato a più riprese tale motivazione a giustificazione della mancata restituzione della somma.
2. Si sono costituiti i convenuti resistendo all'avversa azione di cui hanno chiesto il rigetto, con condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c..
3. Deve essere innanzitutto affrontata la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna formulata dalle locatrici. I convenuti opposti infatti ritengono che la domanda di risarcimento del danno asseritamente provocato all'albero del giardino di proprietà delle locatrici non sia connessa con la domanda tesa alla restituzione della cauzione.
L'eccezione è infondata.
La domanda dei conduttori è volta alla restituzione della cauzione versata al locatore “ a garanzia delle obbligazioni assunte” con il contratto di locazione. Il deposito cauzionale “viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale”
(art.3 del contratto di locazione).
I conduttori hanno preso in consegna l'unità immobiliare “costituendosi da quel momento custodi della stessa” (art.9 contratto di locazione).
Ne consegue che la pretesa del locatore di ottenere un risarcimento per il danno che asserisce essere stato effettuato alla cosa locata è direttamente connesso con la restituzione della cauzione. Ai sensi dell'art.36 c.p.c. la competenza spetta quindi a questo tribunale, competente in materia locatizia qualunque sia il valore della pretesa (art.447 bis c.p.c.).
4. Per ciò che concerne il merito si osserva quanto segue.
L'unità immobiliare data in locazione in base al contratto sottoscritto il 1° novembre 2015 comprendeva un “giardino di pertinenza esclusiva” all'interno del
2 quale è presente un pruno (prunus domestica o susino, come concordemente denominato dai rispettivi consulenti delle parti, periti agronomi e ). Per_1 Per_2
Al momento del rilascio dell'immobile il 12 novembre 2023, oltre ad altri rilievi non conferenti in questa sede perché oggetto di ripristino da parte del conduttori, la proprietà ha contestato quanto segue “nel giardino è stato tagliato un albero senza autorizzazione del proprietario” (vedi verbale di riconsegna 12 novembre 2023).
Trattasi di una energica potatura del pruno, come emerge dalle fotografie prodotte da entrambe le parti.
Le proprietarie sostengono che la potatura è stata effettuata in assenza di consenso e che la stessa non è stata effettuata a regola d'arte, provocando danni alla pianta che dovrà essere estirpata e sostituita. Per questo motivo trattengono la cauzione e chiedono il risarcimento del danno.
La tesi delle opponenti non è condivisibile.
A mente dell'art.9 del contratto di locazione i conduttori hanno l'obbligo di custodire la cosa locata, tra cui il giardino e l'albero di pruno.
In questo contesto la potatura della pianta deve considerarsi un atto doveroso di custodia del bene in quanto la potatura favorisce la fioritura e la produzione di frutti.
Essa consente ad aria e luce solare di raggiungere l'interno della pianta, migliorandone la salute generale e proteggendola dalle malattie.
Nel caso di specie i conduttori hanno dedotto di avere provveduto a potare il pruno in quanto presentava numerosi rami secchi ed era invaso da necrosi sulle branche e sui rami terminali.
Tali circostanze di fatto, scritte a pagina 5 della memoria di costituzione, non sono state specificamente contestate né a verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024 né successivamente1. Il fatto che il susino presentasse rami secchi e fosse invaso da necrosi sulle branche e sui rami terminali è fatto che deve quindi considerarsi provato ex art.115 comma 1 c.p.c.
3 La potatura energica effettuata dai conduttori rientra nei loro doveri di custodi ed ha la finalità di permettere la guarigione dell'albero. Anche l'agronomo consultato dalle proprietarie afferma che le potature energiche possono essere effettuate quando la pianta presenta malattie (pag.5 relazione . Per_1
I conduttori hanno quindi dimostrato di avere fatto il possibile per la custodia della pianta, hanno provveduto ad una energica potatura in quanto essa era affetta da malattie e questo su consiglio di tecnici agronomi.
Al momento del rilascio dell'immobile questa era la situazione di fatto e non appare quindi giustificato il trattenimento della cauzione da parte della proprietà essendo quanto contestato ossia l'energica potatura, un atto rientrante nei doveri di custodia, effettuato in buona fede a causa di fisiopatie e dietro consiglio di tecnici.
Deve conseguentemente essere respinta anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalle locatrici, in assenza di un inadempimento della parte che la sorregga.
5. Le locatrici lamentano che il decreto ingiuntivo ha riconosciuto al conduttore gli interessi, in contrasto con quanto scritto nel contratto di locazione.
La doglianza è infondata.
E' ben vero, infatti, che la cauzione illo tempore consegnata alle opponenti non è produttiva di interessi, come scritto nel contratto di locazione (art.3).
Gli interessi legali sono stati tuttavia riconosciuti ai sensi dell'art.1224 c.c. alla stregua del quale “nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Nel decreto ingiuntivo, infatti, la decorrenza degli interessi legali è fissata non dalla consegna della somma bensì dalla messa in mora, ossia dal ricevimento della nota dell'avv. mediante la quale i conduttori hanno formalmente richiesto la CP_3
restituzione della cauzione alle proprietarie (12 gennaio 2024).
In conclusione l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
5. Quanto alla condanna delle locatrici ex art.96 c.p.c. non si ritiene che sussistano gli estremi, sia perché fin dalla restituzione dell'immobile la proprietà aveva lamentato la energica potatura (“il taglio”) del susino di talché non può
4 affermarsi che l'opposizione sia avventata o in mala fede, sia perché la sostituzione del susino è stata valutata dall'agronomo di costo superiore alla cauzione.
Le spese di lite, invece, seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate secondo gli onorari medi per le cause di cognizione avanti al tribunale del valore da €1101 a €5200 per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale e tenuto conto della fase di mediazione (€425 per studio, €425 per fase introduttiva, €851 per fase istruttoria, €851 per fase decisionale, €765,60 per aumento ex art.4 comma 2 DM 5572014, €851 per mediazione, per un totale di
€4168,60 per compensi di avvocato). Debbono altresì essere rimborsate le spese per la consulenza di parte in € 634,40 (doc.9 fattura)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese
Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.233/2024 emesso dal Tribunale di
Ferrara il 19 aprile 2024.
Condanna , e in solido fra loro, a rifondere alla Pt_1 Pt_2 Parte_3
controparte le spese di lite che liquida in € 4168,60 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA ed €634,40 per spese di consulenza tecnica di parte.
Così deciso in Ferrara il 19/02/2025
IL GIUDICE Monica Bighetti
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine per memoria concessa dal giudice alle parti non è stato sfruttato dalle locatrici. Conferma della non contestazione del fatto anche l'odierna precisazione a verbale nella quale la Difesa delle locatrici afferma di non avere presentato la memoria perché quanto di interesse era già stato espresso con l'opposizione o a verbale.