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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 5/3/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5280/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Parte_1
Mancaniello, come da procura speciale agli atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale agli atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/05/2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premetteva quanto segue in punto di fatto e diritto: “l'istante è titolare di assegno cat. IO n. 15203845 avente decorrenza 01.07.2016, come CP_1 si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- è in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa accreditata ante pensionamento per il periodo 01.01.1978 – 30.06.2016, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- la prestazione previdenziale de qua veniva dapprima con mod. TE08 del 03.04.2018 e successivamente in maniera definitiva con mod.
TE08 del 16.09.2018 (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - l' ha liquidato la prestazione Controparte_2 pensionistica con il sistema misto, ossia retributivo e contributivo per i contributi accreditati dall'01.01.1996 in poi ai sensi delle previsioni della l.n. 335/1995; - per quanto concerne la quota dell'assegno calcolata con sistema contributivo, l ha CP_1
pagina 1 di 5 riconosciuto un importo parziale di € 273,58 per la contribuzione dall'01.01.1996 e sino al 31.12.2011 ed un ulteriore importo parziale di € 47,17 per la contribuzione accreditata successivamente al dicembre 2011; - nel dettaglio, l'Ente previdenziale per la parte inerente la contribuzione sino al 31.12.2011 ha riconosciuto un'anzianità di complessive 781 settimane ed un montante di 83.762,14, mentre per la quota successiva al 31.12.2011 l' ha considerato 158 CP_1
CP_ settimane e un montante contributivo di 14.441,54 (cfr. pag. 2 mod. TE08 del 26.09.2018 allegato); - tuttavia, l resistente è incorso in errore in sede di liquidazione e riliquidazione dell'assegno non provvedendo a conteggiare correttamente sia la quota del montante complessivo al 31.12.2011 che quella inerente la contribuzione successiva al 2011; - la normativa vigente prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile
1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981); - nel dettaglio l'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ha espressamente riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di erogazione della prestazione temporanea di disoccupazione ed infatti prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa…”; - per di più, l'art. 1 d.P.R. 3 dicembre
1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 ha previsto che “…ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, …spetta l'indennità di disoccupazione qualora …ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue….”; - la disciplina vigente, perciò, prescrive l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate in modo da garantire il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue (cfr. art. 1, comma 57, l.n. 247/2007); - per di più, l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo e contributivo, assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi;
- pertanto, il montante contributivo, sia per i contributi
01.01.1996/31.12.2011 che per il periodo successivo al 31.12.2011, dell'assegno ordinario di invalidità deve necessariamente considerare il valore retributivo di tutti i periodi contributivi di natura figurativa accreditati ed accreditabili in base alla normativa anzidetta in favore del ricorrente (id est disoccupazione agricola, trattamento speciale agricolo, maternità e congedi, malattia e/o infortunio); -perciò nel caso di specie va riconosciuto ai fini del conteggio del montante contributivo un accredito effettivo e figurativo nel tetto delle 270 giornate anche per gli anni 1998/1999 e 2001, nonché per il pagina 2 di 5 2010/30.06.2016 (cfr. anche la documentazione allegata agli atti di causa di avvenuta liquidazione della prestazione di disoccupazione); - il pensionato vanta un diritto di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36
Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili sulla base delle normative vigenti e dei corrispondenti valori retributivi normativamente quantificati;
- dunque all'odierno istante spetta, come da conteggi allegati e a cui ci si rimanda per il dettaglio, un maggior valore del montante contributivo e, nello specifico, per la quota contributiva al 31.12.2011 un montante pari a 88.426,44 e per la quota successiva al
31.12.2011 un montante di 21.417,29; - dunque la quota pensionistica effettivamente spettante per il periodo contributivo sino al 31.12.2011 è pari a € 288,81 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,2460 già attribuito dall'Ente - cfr. mod. TE08 allegato agli atti di causa) e quella effettivamente spettante per il periodo contributivo successivo al 31.12.2011 è di € 69,95 (sempre applicando il coefficiente 4,2460 già assegnato dall' ; - in definitiva, all'odierno Controparte_2 istante spetta la differenza mensile perequabile di € 38,01 a partire dall'01.07.2016 - data di decorrenza originaria della prestazione pensionistica - ammontare rinveniente dalla differenza tra l'ammontare dell'assegno per le quote contributive (id est
€ 358,76 ossia la sommatoria tra le due componenti di cui innanzi) e quello corrisposto dall (€ 320,75 - cfr. pag. 2 CP_1 mod. TE08 del 26.09.2018), il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo”; tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. IO n. 15203845 ai sensi del d.P.R. n. CP_1
1049/1970 e dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione dei due montanti contributivi, a partire dall'01.07.2016; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.07.2016, della differenza mensile perequabile di € 38,01, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' contestava, con articolate motivazioni, la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto, ovvero in via subordinata riteneva dovuta la minor differenza mensile perequabile per l'importo di euro 8,35 lordi.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 5.3.2025 mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è solo parzialmente fondata.
2.1 Giova osservare, in via assorbente ogni ulteriore profilo, che l ha fornito una dettagliata CP_1 ricostruzione della liquidazione operata ed ha offerto un calcolo alternativo, come di seguito riportato:
“Sulla scorta di quanto evidenziato in ricorso circa le giornate di malattia e di congedi e permessi accreditati, l' ha CP_1 proceduto al ricalcolo dei montanti delle quote “C” (contributi dal 1.1.1996 al 31.12.2011) e “D” (contributi successivi al
31.12.2011). Nello specifico si sono computate le contribuzioni figurative per il montante relativo al periodo 1.1.1998 –
31.12.2011 (quota “C”) e per il montante relativo al periodo 1.1.2012 – 30.6.2016 (quota “D”). Evidenziando analiticamente i periodi contestati da controparte: pagina 3 di 5 - per l'anno 1998 sono state già calcolate dall' le giornate per malattia per il periodo 6.3.1998 – 7.4.1998; queste CP_1 sommate alle restanti giornate accreditate sviluppano 50,46 settimane nell'anno 1998;
- per l'anno 2001 sono state calcolate le giornate per malattia per il periodo 11.7.2001 –26.7.2001: queste giornate sommate alle restanti giornate accreditate sviluppano un accredito contributivo di 52 settimane;
va da sé che per quest'anno il periodo che fa riferimento ai congedi e permessi risulta ininfluente perché già per quest'anno sono computate e conteggiate 52 settimane;
- per l'anno 2002 sono state calcolate le giornate per il periodo 1.1.2002 – 31.12.2002 in numero di 270; queste giornate sviluppano un accredito contributivo di 52 settimane;
va da sé che anche per quest'anno il periodo che fa riferimento ai congedi e permessi risulta ininfluente perché già per quest'anno sono computate e conteggiate 52 settimane;
- per l'anno 2010 sono state calcolate le giornate per malattia per il periodo 28.5/2010 –8.6.2010; queste sommate alle restanti giornate accreditate sviluppano 33,13 settimane;
per il 2010: 1) circa la singola giornata di malattia per il periodo
28.5.2010 – 8.6.2010 della stessa non si è tenuto conto perché già calcolata nel periodo precedente;
2) circa la singola giornata di malattia per il periodo 31.12.2010 – 31.12.2010 della stessa non si è tenuto conto perché da sola non produce espressione di settimane accreditabili per malattia, anche perché legata al periodo successivo relativo all'anno 2011;
- per l'anno 2011 sono state calcolate le giornate per malattia per il periodo 1.1/2011 –15.1.2011; queste sommate alle restanti giornate accreditate sviluppano 33 settimane. Di un tanto si è puntualmente tenuto conto nella ricostituzione del
26.9.2018 (doc. 2). Per quel che riguarda il calcolo dei montanti relativi alla quota “C” e “D” si rimanda agli specchietti allegati (docc. 3 e 4). Dagli stessi si evince che la quota pensione mensile relativa alla quota “C” contrariamente a quanto sostenuto in ricorso non è pari a € 288,81, ma per un montante pari a € 86.315,61 è uguale a € 281,9200629; Inoltre la quota pensione mensile relativa alla quota “D” contrariamente a quanto sostenuto in ricorso non è pari a € 69,95 ma, per un montante pari a € 14.441,54, è uguale a € 47,1683054.
Tradotti in differenziali: per la quota “C”: già in pagamento € 273,58; dovuto da ricalcolo € 281,93 => € 281,93 –
€ 273,58 = € 8,35 (differenziale quota “C”); per la quota “D”: già in pagamento € 47,17; dovuto da ricalcolo € 47,17 => € 0,00 (zero)
(ovvero nessun differenziale per la quota “D”);
Complessivamente la differenza eventualmente spettante a controparte, e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso non è pari a € 38,01, ma è uguale a € 8,35 lordi”.
A fronte di siffatte argomentazioni, la parte ricorrente si è limitata a ribadire le proprie conclusioni, senza specifiche contestazioni.
Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, nella misura indicata dall' potendosi dunque dichiarare CP_1 il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. IO n. 15203845 e, per l'effetto, CP_1 condannare l' resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, a partire dall'01.07.2016, della CP_3 differenza mensile perequabile di € 8,35, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. pagina 4 di 5 3. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori nei limiti del decisum, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5280/2019, proposto da Parte_1
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e
[...] CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. IO n. 15203845 e, CP_1 per l'effetto, condanna l'Ente resistente al pagamento, in favore della predetta, a partire dall'01.07.2016, della differenza mensile perequabile di € 8,35, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 325,65 CP_1 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti S. Trematore e L. Mancaniello, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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