Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 15/12/2025, n. 8083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8083 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5958 del 2025, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arpa Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
a) dell’ordinanza dirigenziale n. 58/2025, con la quale il Comune di Acerra ha annullato in autotutela la SCIA prot. 97883 del 22.11.2024 presentata dalla Wind Tre ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di preesistente impianto di telefonia mobile sito al Corso Italia n. 45, Acerra (NA), cod. sito NA122, e, contestualmente, imposto il divieto di trasmissione per il medesimo impianto;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la determina dirigenziale prot. n.0089424 del 14.10.2025, con la quale il Comune di Acerra ha rigettato la richiesta di revoca in autotutela prot. n. 84986 del 3.10.2025 avanzata dalla Wind Tre S.p.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa EL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la società ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale n. 58 del 2.09.2025, con la quale il Comune di Acerra ha annullato in autotutela l’efficacia della SCIA prot. 97883 del 22.11.2024 presentata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile sito al Corso Italia n.45, Acerra (NA) contestualmente disponendosi l’immediato divieto di trasmissione, unitamente alla successiva determina dirigenziale, n. 33 del 14.10.2025, con la quale il medesimo Ente locale ha rigettato la richiesta di revoca in autotutela (prot. n. 84986 del 3.10.2025) del predetto annullamento d’ufficio;
Considerato che, con unico motivo di gravame, la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità deducendo che la richiesta comunale di ripresentare ex novo l’istanza al SUAP, a fronte di un procedimento perfezionatosi e successivamente corroborato dal parere tecnico favorevole dell’ARPAC, costituisce un aggravio procedimentale inutile, manifestamente irragionevole e non necessario, in violazione dei principi di semplificazione amministrativa, di economicità e di efficienza di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost.;
Preso atto che, secondo quanto si evince dai provvedimenti gravati:
a) in data 22/11/2024, l'operatore Wind Tre S.p.A., attuale ricorrente, aveva presentato una SCIA per l'adeguamento (implementazione di potenza) di un impianto radioelettrico nel Comune di Acerra per il quale è obbligatorio il parere dell'ARPAC ai sensi dell'art. 44 e 45 del D.Lgs. n. 259/2003. La suddetta SCIA si era asseritamente tacitamente perfezionata per silenzio-assenso in data 21/02/2025, pur in assenza del predetto parere;
b) in esito ai controlli richiesti dall’Amministrazione comunale, è poi emerso che l'impianto de quo , realizzato e in funzione, non rispettava, nei punti elencati, "il principio di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, così come previsto dall'art. 44, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 48. Stessa osservazione potrebbe permanere per ulteriori punti ubicati in prossimità di quelli riportati in tabella e ricadenti sui terrazzi o sugli edifici individuati e prossimi” (nota dell’ARPAC prot. n. 66962 del 06/08/2025, ad oggetto: “Richiesta di integrazione e rimodulazione progetto radioelettrico per rilascio parere”, con sospensione dei termini sino all’avvenuta integrazione documentale);
c) per tali motivi, il Comune di Acerra, esercitando il potere di autotutela previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990, ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA con contestuale ingiunzione volta ad ordinare l’immediato divieto di trasmissione e la rimozione delle opere effettuate, n. 58 del 02/09/2025;
d) in data 30/09/2025, I'ARPAC, sulla base di una nuova documentazione prodotta, ha rilasciato a Wind Tre S.p.A. il parere favorevole all’ampiamento (con prot. n. 849869);
e) in virtù del sopravvenuto predetto parere favorevole dell’ARPAC, Wind Tre S.p.A. ha quindi richiesto all’Amministrazione comunale il riesame e la revoca del precedente provvedimento di annullamento in autotutela dell’efficacia della SCIA e di conseguente divieto di trasmissione;
f) l’Amministrazione si è determinata nel senso di rigettare l'istanza di revoca in autotutela, sollecitando, di contro, la presentazione di una nuova istanza nella piattaforma SUAP;
Valutato che, tutto ciò presupposto, il ricorso non è, invero, meritevole di accoglimento per essere l’annullamento in autotutela dell’efficacia della SCIA prot. 97883 del 22.11.2024 legittimamente motivato in ragione del mancato rispetto, all’epoca di presentazione della SCIA, dei limiti assentibili, secondo il principio di equa ripartizione di cui al d.lgs. n.48/2024, e tenuto conto del fatto che (come ha rilevato l’amministrazione resistente), una volta chiusa la pratica, non è tecnicamente possibile alcun inserimento di nuovi documenti, con conseguente legittimità del successivo diniego della richiesta di riesame, potendo, di contro, parte ricorrente presentare una nuova l’istanza (cfr. in simile fattispecie T.A.R. Campania, Napoli, VII, ordinanza n. 437 del 28.2.2025);
A. Stimato, infatti, che il progetto di cui alla prima segnalazione evidenziava uno sforamento sensibile della quota assegnata a Wind Tre nei due punti di simulazione considerati da ARPAC, sicché, avendo superato i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti per i campi elettromagnetici, l’impianto non poteva restare attivo nella nuova configurazione radioelettrica;
Visto l’art. 45, “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti”, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.), a norma del quale, 1.“Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44… 2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa ... all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi”;
Rammentato, all’uopo, che, a norma del citato art. 19, rubricato, “Segnalazione certificata di inizio attività – Scia”: “3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”; con l’ulteriore precisazione che, ai sensi del successivo comma 6 bis, “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni”;
Precisato che la SCIA è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata legittimante i lavori edilizi segnalati, sicché non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione d'intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 04/07/2022, n. 4447; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 12/05/2021, n. 430);
Osservato, in particolare, che: “il termine per l'esercizio del potere di verifica e del potere inibitorio in caso di s.c.i.a. è perentorio; tuttavia, decorso senza esito il termine per l'esercizio del potere inibitorio nei confronti di una s.c.i.a., l'amministrazione dispone comunque del potere di autotutela” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14/12/2017, n. 1753). Ed invero, “Il potere di intervento dell'Amministrazione sussiste anche dopo la scadenza del termine perentorio per la verifica della legittimità della SCIA, ma trova una diversa base giuridica, potendo essere esercitato solo in presenza dei presupposti individuati dall'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi. Pertanto, anche se la DIA e la SCIA non hanno natura di provvedimenti amministrativi taciti, gli effetti di esse possono essere legittimamente rimossi, tardivamente, mediante un potere che condivide con quello di annullamento d'ufficio i termini e le condizioni di esercizio, ossia in virtù dell'adozione di specifici provvedimenti, volti alla rimozione degli effetti della SCIA, con esternazione delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la loro adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23/04/2018, n. 2664);
Specificato, in particolare, che “Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, l'attività segnalata si intende implicitamente autorizzata e l'amministrazione competente può intervenire solo esercitando i poteri di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, entro il termine perentorio di dodici mesi, e seguendo un procedimento improntato al contraddittorio e alla valutazione comparativa degli interessi in rilievo” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16/06/2025, n. 4502). “In materia di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990, applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità, l'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, esercita nel (breve) termine ivi normativamente stabilito (trenta giorni per l'attività edilizia) i propri poteri "interdittivi", "conformativi" o "sospensivi" dell'attività segnalata dal privato. Decorso il suddetto termine, la situazione oggetto di segnalazione si "consolida" ed essa può essere rimossa dalla P.A. solo ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, vale a dire solo mediante l'adozione dei "provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies" per l'annullamento d'ufficio” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 27/11/2023, n. 1369);
Considerato, nella specie, che, acquisita efficacia la segnalazione di inizio attività del 22/11/2025, il sopravvenuto parere sfavorevole dell’ARPAC, con contestuale richiesta di integrazione e riformulazione del progetto (ARPAC prot. n.66962 del 06/08/2025), ha reso tale originaria SCIA illegittima, essendo, con ciò, venuto meno uno dei presupposti necessari per il mantenimento degli effetti, ovvero la conformità dei lavori segnalati alle prescrizioni previste dalla normativa di settore;
Valutato, pertanto, che la dichiarazione di immediata inefficacia, assunta in autotutela dall’Amministrazione comunale, in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, risulta essere un atto dovuto, essendo, nella specie, ormai precluso l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi di cui all’art. 19, commi 3 e 4, della medesima legge, per inutile decorso del periodo temporale di riferimento;
Stimato, poi, che, nel caso di violazione delle quote stabilite in applicazione del principio di equa ripartizione, l’Amministrazione non può acconsentire al mantenimento di tali impianti (“Le Regioni e gli Enti Locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36”, recante, per quanto d’interesse, la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed Elettromagnetici”: cfr. art. 8, comma 2 bis, del D.lgs. n. 259/2003);
B. Preso atto che il successivo parere tecnico favorevole dell’ARPAC, ottenuto in data 30/09/2025, è stato emesso sulla base di nuova documentazione presentata ed è sopraggiunto allorquando era già stata annullata l’efficacia della prima SCIA, pertanto - sebbene abbia rimosso un vizio sostanziale di incompatibilità tecnica -, non poteva essere utilizzato, in via postuma, a sanatoria retroattiva di una segnalazione già privata degli effetti per sopraggiunto difetto di un requisito essenziale;
Valutato, in particolare, che, ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, la pratica, una volta conclusa, non può essere riaperta per effetto di un parere tardivo ma risulta necessaria la presentazione di una nuova istanza corredata di tutta la documentazione e dei relativi pareri aggiornati, come previsto dall’art.45 del medesimo CEE (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). La SCIA, nella specie, deve essere “conforme alla modulistica dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207” a norma del quale, “Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 43, 44, 45 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 ... si utilizza la modulistica di cui all’allegato 12-bis del medesimo decreto”. Tale modulistica, peraltro, modificata di recente, in data 14/02/2025, dal MIMIT anche al fine di tenere conto delle novità introdotte dalla normativa di settore, consente, all’interno del portale, di fare confluire le informazioni essenziali in un flusso telematico che garantisce la tracciabilità e la comunicazione tra i vari Enti ed uffici coinvolti nell’istruttoria del procedimento;
Considerato quindi che, in definitiva, la pretesa dell’attuale ricorrente di modificare, in via retroattiva, una SCIA del 2024 la cui efficacia è venuta meno per effetto di un parere negativo e del conseguente annullamento d’ufficio, instando sulla base di documentazione nuova e sostanzialmente diversa, appare irragionevole sotto il profilo logico e giuridico e risulta essere tecnicamente irrealizzabile, attesa l’attivazione del portale telematico SUAP per mezzo del quale vanno veicolate tutte le istanze de quibus (cfr. DPR 160/2010 e la risoluzione MISE n. 21434 del 24.12.2013);
Valutato che, una volta chiusa la pratica a sistema, non essendo possibile l’inserimento di nuovi documenti, è necessario ripresentare di nuovo la pratica, come, peraltro, da indicazioni rinvenibili nello stesso provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela gravato, senza pregiudizio per l’eventuale accoglibilità (“il presente rigetto non preclude all’operatore la possibilità di ottenere il legittimo titolo abilitativo, ma richiede il corretto adempimento degli oneri formali imposti dalla legge mediante la presentazione dell’istanza in piattaforma SUAP, come previsto dalla legge, allegando il parere tecnico dell’ARPAC del 30.9.2025 e tutta la documentazione aggiornata, ai fini della tracciabilità e corretta gestione trattandosi di nuova documentazione, così come esplicitato dalla stessa Wind Tre nella richiesta di revoca/annullamento prot. n. 84986 del 03.10.2025 e nella richiesta di nuovo parere all’Arpac del 23.9.2025 e, dunque, corrispondente ad un’istanza diversa da quella precedente ed annullata”);
Ritenuto che pertanto il ricorso è infondato, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione o violazione del principio di proporzionalità, in quanto le misure adottate (annullamento dell’efficacia della dichiarazione, disattivazione dell’impianto e diniego di revoca dell’annullamento in autotutela) risultano essere, sulla base delle esposte considerazioni, idonee, necessarie ed adeguate al raggiungimento dello scopo prefissato, ossia ristabilire il rispetto delle vincolanti norme di settore;
Valutato che le spese di lite debbano seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente, Wind Tre S.p.A., alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UR DA, Presidente
EL IN, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | RI UR DA |
IL SEGRETARIO