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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R . G . 5 4 2 6 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 29/05/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5426 del 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
DOMENIN DENIS attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
* * *
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
“per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare che il convenuto occupa abusivamente
l'immobile di proprietà dell'attrice sito a LA (TV), in Via Monte Grappa n. 54, nonché le relative pertinenze;
per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare il predetto immobile libero da cose e persone, anche interposte, entro il termine che verrà indicato dal Giudice;
condannare in ogni caso il convenuto a risarcire all'attrice il danno patito, che si quantifica nella somma di € 500 per ogni mese di occupazione sine titulo, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dal mese di aprile 2024 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 e 3 c.c.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2024, ha agito nei confronti Parte_1
di , al fine di ottenere un ordine di immediato rilascio a carico del Controparte_1
2 convenuto avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'attore situato a LA (TV), in Via Monte
Grappa n. 54, catastalmente censito al Catasto fabbricati, Partita 1002167, Sezione B, Foglio 6, mappale 545, sub. 1 (Piano T-1-2, categoria A3, classe 1, vani 8, rendita Lire 720.000) e sub. 2, (Piano
T, categoria C6, classe 3, mq 14, rendita Lire 47.600), oltre alla condanna al pagamento a suo favore di un'indennità di occupazione pari alla somma di euro 500,00 mensili, con decorrenza a partire dal mese di aprile 2024, oltre ad interessi nella misura del tasso legale.
L'attrice, a sostegno di quanto chiesto, ha rappresentato quanto segue:
“Con atto a rogiti del Notaio di Treviso datato 20.01.1999 (doc. 01), l'attrice acquistava Per_1 dai sig.ri e l'immobile sito a LA (TV), in Via Parte_2 Controparte_2
Monte Grappa n. 54, catastalmente censito come segue (doc. 02):
Comune di LA – Catasto fabbricati, Partita 1002167, Sezione B, Foglio 6, mappale 545, sub. 1
(Piano T-1-2, categoria A3, classe 1, vani 8, rendita Lire 720.000) e sub. 2, (Piano T, categoria C6, classe 3, mq 14, rendita Lire 47.600).
Si allegano altresì gli atti di acquisto dei precedenti aventi causa, risalenti al 1972 e al 1967 (docc.
03 e 04).
Negli anni l''immobile veniva destinato ad alloggiare alcuni dipendenti della società attrice, come risulta per tabulas (doc. 05). Poiché l'immobile è inutilizzato da tempo, l'attrice ne sta trattando la vendita.
Nel corso di un recente sopralluogo, l'immobile risultava occupato abusivamente da tale
[...]
(C.F. ), nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._1
Gli inviti a rilasciare l'immobile rimanevano inascoltati, e la diffida dello scrivente Legale non veniva nemmeno ritirata (doc. 06).
Si rende necessaria la presente azione al fine di ottenere l'immediato rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno da illegittima occupazione. Tale danno è in re ipsa ed è quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato (Cass. civ. n. 18287/2024).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il valore mensile di locazione della zona è compreso tra 3,6 e 4,3
€/mq per un'abitazione civile, e tra 1,7 e 2,5 €/mq per l'autorimessa (doc. 07).
Poiché l'abitazione conta 275 mq e il garage 14 mq (cfr. doc. 02), considerando i valori minimi sopra esposti risulterebbe dovuto un canone mensile di locazione di € 990,00 per l'abitazione e € 23,80 per il garage.
A titolo prudenziale, si ritiene congruo quantificare un canone mensile di occupazione di € 500,00, che sarà dovuta quantomeno dal mese di aprile 2024 -data della diffida- fino all'effettivo rilascio dell'immobile.”
3 E' stato emesso provvedimento di mutamento del rito, ex art. 171 bis commi III e IV c.p.c., ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies in relazione a tutte le domande proposte.
E' stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica, disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, con assegnazione di termine perentorio di giorni sessanta per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
E' stata quindi fissata l'udienza di cui all'articolo 281 duodecies c.p.c. per il giorno 8 maggio 2025, alle ore 10.00.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, in quanto documentale ed in assenza di richieste istruttorie.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto all'udienza del
29 maggio 2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va innanzitutto premesso che il giudizio va trattato con rito ordinario, non risultando sia inizialmente esistito un titolo lato sensu locatizio da porre a giustificazione (quantomeno originaria) dell'occupazione del bene di cui si discute.
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva infatti che l'azione di rivendicazione proposta (per come in tal senso qualificabile anche d'ufficio) è stata formulata dall'attrice lamentando l'intervenuta occupazione sine titulo di un immobile di proprietà.
A tal riguardo, si osserva che la domanda è fondata, in quanto:
a) è documentato che è titolare del diritto di piena proprietà sul bene di cui si discute, per Pt_1
come può essere incidentalmente accertato ai fini che qui interessano (cfr. documenti 1, 2, 3 e 4 di cui al fascicolo del ricorrente, ovvero atti di provenienza e visure);
b) l'occupazione dell'immobile per cui è causa ad opera del convenuto, si evince inoltre dal fatto che questi ha ricevuto a mani - presso i luoghi di causa - l'atto di citazione introduttivo del 11 novembre del 2024, in aggiunta alla circostanza per cui all'indirizzo ove è situato l'immobile è stata correttamente indirizzata anche la raccomandata di diffida di aprile 2024 (non ritirata dal convenuto, in assenza di notazioni di irreperibilità dell'agente postale);
4 c) l'occupazione ad oggi perdura, in quanto l'atto introduttivo è stato ricevuto dal convenuto, come detto, in data 11 novembre 2024 presso i luoghi di causa, non risultando il bene nelle more rilasciato ritualmente;
d) non è emersa l'esistenza di alcun titolo contrattuale che giustifichi l'attuale situazione di fatto.
Tanto evidenziato, in considerazione del fatto che il convenuto occupa sine titulo - a partire da aprile
2024 - l'immobile situato a LA (TV), in Via Monte Grappa n. 54, catastalmente censito al Catasto fabbricati, Partita 1002167, Sezione B, Foglio 6, mappale 545, sub. 1 (Piano T-1-2, categoria A3, classe 1, vani 8, rendita Lire 720.000) e sub. 2, (Piano T, categoria C6, classe 3, mq 14, rendita Lire
47.600), va accolta la domanda di rivendicazione proposta, previo incidentale accertamento della proprietà dell'immobile di cui si discute in capo a . Pt_1
Ne deriva la condanna del convento alla restituzione, a favore del proprietario, dell'immobile sopra indicato, entro giorni 45.
Il rilascio viene infatti disposto in tale termine, in quanto è documentato che, a partire da aprile 2024
e dunque da oltre un anno, il convenuto è stato messo nelle condizioni di prendere contezza dell'intenzione dell'attore di ottenere in via stragiudiziale la restituzione dell'immobile (cfr. raccomandata prodotta quale doc. 6), oltre che essendo ricevuta a mani dal convenuto stesso la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sin dal novembre del 2024.
2. Per quanto concerne la domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 500,00 per ogni mensilità di occupazione senza titolo dell'immobile, si rileva, in conformità alla pronuncia a Sezioni Unite n. 33645 / 22 che:
- in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
5 Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie per cui è causa, anche in ragione della contumacia del convenuto e del suo contegno processuale, può essere valorizzato il fatto che non sono emerse in capo alla proprietà ragioni - per giustificare l'occupazione ingiustificata dell'immobile ad opera del convenuto - di natura diversa rispetto a quelle finalizzate a ricavare in prospettiva un'utilità economica, per come desumibile anche dalla precitata diffida inviate dal legale della ricorrente di aprile 2024, con la quale si intimava il pagamento di un danno per l'illegittima occupazione del bene, oltre che dalla proposizione di questo ricorso, nonché risultando l'immobile in precedenza concesso in godimento ad alcuni dipendenti della ricorrente (cfr. doc. 5).
Tanto evidenziato, deve inoltre ritenersi comprovato che l'immobile risulti abitabile, come si desume dal fatto che l'atto introduttivo del giudizio è stato ricevuto personalmente dal convenuto presso il bene per cui è causa.
Per quanto concerne la quantificazione di detto danno, in conformità rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, si stima equo e congruo utilizzare quale parametro la somma di € 500,00 mensili.
A detta conclusione si perviene in quanto va valorizzato il fatto che la stessa attrice ha limitato la sua richiesta a valori pari ad un mezzo rispetto ai valori locativi minimi per metro quadro, per come ricavabili dalla documentazione dell'agenzia delle entrate prodotta (cfr. doc. 7).
La predetta somma di € 500,00 mensili, nondimeno, va quantificata al netto della tassazione minima
(ovvero con cedolare secca del 10%) applicabile in ipotesi di locazione, al fine di evitare locupletazioni a favore dell'attrice rispetto alla situazione che contraddistinguerebbe un rapporto locatizio ordinario.
Ne deriva che il danno subito dall'attrice viene quantificato in € 460,00 mensili.
La decorrenza va tuttavia posta a partire da novembre 2024 (momento in cui deve ritenersi inequivoca la manifestazione volitiva di di ricavare un'utilità dal bene) e sino al rilascio effettivo Pt_1 dell'immobile.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento di € 3.220,00, a titolo di indennità di occupazione,
a favore dell'attrice, per il periodo da maggio 2024 a maggio 2025 (compresi), oltre ad ulteriori €
460,00 mensili per ogni mese di successiva e perdurante occupazione dei locali, fino al rilascio dell'immobile.
Quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze dei mesi di riferimento e sino al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.700,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 266,91 per anticipazioni documentate (di cui € 29,91 per spese di notifica e per la diffida).
6 Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, tenendo conto dello scaglione di riferimento sino ad € 26.000,00, ovvero quello dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa, nonché secondo i valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della non particolare complessità del giudizio, oltre che in assenza di atti difensivi ulteriori rispetto a quello introduttivo e alle note di udienza di mero richiamo alle conclusioni formulate (in aggiunta al fatto che il giudizio
è stato definito ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrato con modalità cartolari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta, previo incidentale accertamento della proprietà dell'immobile di cui si discute in capo all'attrice, accertato che il convenuto occupa sine titulo - a partire da aprile 2024 - l'immobile situato a LA (TV), in Via Monte Grappa n. 54, catastalmente censito al Catasto fabbricati, Partita , Sezione B, Foglio 6, mappale 545, sub. P.IVA_2
1 (Piano T-1-2, categoria A3, classe 1, vani 8, rendita Lire 720.000) e sub. 2, (Piano T, categoria
C6, classe 3, mq 14, rendita Lire 47.600), condanna il convento all'immediata restituzione, a favore della parte attrice, del bene sopra indicato, entro giorni 45;
2) condanna il convenuto al pagamento di € 3.220,00 a titolo di indennità di occupazione, a favore dell'attrice, per il periodo da novembre 2024 a maggio 2025 (compresi), nonché al pagamento di ulteriori € 460,00 mensili per ogni mese di perdurante occupazione dei locali, a partire da giugno
2025 e fino al rilascio dell'immobile; quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze dei mesi di riferimento e sino al soddisfo;
3) condanna il convenuto a rifondere a favore dell'attrice le spese di lite che liquida in complessivi €
1.700,00 oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 266,91 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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