CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ___________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025, ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3621/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7512/2024 emessa in data 25 giugno 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Mauro Sibilio pec;
Email_1
[...]
E
[...]
Controparte_1
(c.f. in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GA GA, pec;
Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 dicembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.7512/2024 emessa, con motivazione contestuale, dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 25 giugno 2024 .
Il Tribunale ha rigettato la domanda con cui il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittima risoluzione ante tempus dall'incarico di Direttore Generale dell' di CP_1 incarico di cui era stato investito e conseguente condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza sono stati proposti i motivi di impugnazione illustrati nella parte motiva.
L' si è costituito ed ha eccepito preliminarmente la formazione del CP_1 giudicato su una parte della decisione idonea di per sè a definire la controversia.
La causa, originariamnte fissata per la decisione nelle forme delle trattazione cartolare previste dall'art.127 cpc per il giorno 8 luglio 2025, è stata, su richiesta dell'appellato, fissata con trattazione in presenza per l'udienza del 15 luglio 2025, quindi, dopo che le parti hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato nello svolgimento del processo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale di Roma ha disatteso la domanda di intesa ad ottenere Parte_1
l'affermazione dell'illegittima risoluzione ante tempus dell'incarico di Direttore
Generale dell' di cui era stato investito con la conseguente condanna di CP_1 CP_1 al risarcimento dei danni nella misura delle differenze retributive tra il
[...] trattamento economico in godimento come Direttore Generale e il trattamento economico spettante ad un dirigente dell (quantificato Controparte_1 nella misura di € 137.015,73, ovvero nella diversa misura di giustizia).
Il primo giudice ha fondato la decisione su due distinti argomenti, ciascuno di per sè idoneo a sostenere il rigetto.
Con il primo ha richiamato la nota sentenza della Cassazione n. 2485 del 2021 con la quale è stato, in sintesi, affermato che la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico economico qual è l di costituisce espressione di un potere CP_1 CP_1 pubblicistico. Infatti, gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a detto regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell'ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica. Poichè la nomina, come la revoca, sono espressione di un potere autoritativo ed hanno natura provvedimentale, la prima è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, annullamento (o revoca) che
Pag. 2 di 5 l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo. Sulla base di tali premesse argomentative, il primo Giudice concludeva pertanto, in coerenza a detto indirizzo giurisprudenziale, che anche in tal caso, non avendo il ricorrente impugnato dinnanzi al giudice amministrativo il provvedimento autoritativo dell'amministrazione che determinava la cessazione dell'incarico, la domanda non poteva essere accolta.
Nella motivazione, poi, quale ulteriore argomento a sostegno dell'insussistenza del diritto, il Tribunale osservava < nel caso in esame non risulta nemmeno stipulato un contratto a seguito del rinnovo con delibera n. 15 del10 maggio 2022 ( né risulta intervenuto alcun “ aggiornamento” di quello precedente) sicché il ricorrente non può dolersi di una illegittima “risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto da
Direttore Generale “ ( pag 4 ricorso) né lamentare alcun inadempimento non essendo configurabile alcun diritto soggettivo allo svolgimento di detto incarico. >>.
Avverso tale sentenza interpone appello sostanzialmente sulla base di due Parte_1 motivi.
Con il primo, assume che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la necessità dell'impugnativa dinnanzi al g.a del provvedimento che ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del si sarebbe trattato dell'atto di gestione del Pt_1 rapporto che determinava la risoluzione anticipata .
Con il secondo motivo sostiene che l'originaria domanda (<n via principale, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o annullamento e/o comunque l'illegittimità del licenziamento/decadenza comunicato con nota n. 5825 del 07.08.2023 dal
Commissario Straordinario dell' della Provincia di al ricorrente...>>) CP_1 CP_1 sarebbe stata diretta a far accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento commissariale del 7 agosto 2023 e, dunque si trattava di un'azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.. sicchè il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, anche d'ufficio ex art. 37
c.p.c., a favore del giudice amministrativo e procedere ai sensi dell'art. 58 L. 69/2009. costituendosi ha eccepito la formazione del giudicato interno in relazione al CP_1 capo della motivazione con cui è stata rilevata la mancata stipula del contratto di
Direttore Generale e la conseguente insussistenza di un diritto, evidenziando che trattasi di motivo autonomo in quanto ragione del decidere indipendente dall'altra, per cui la statuizione negativa continua ad essere sorretta da essa e non può più essere messa in discussione.
L'appello è inammissibile.
Pag. 3 di 5 Infatti, è corretto il rilievo dell'appellato circa la formazione del giudicato interno sulla parte della decisione, sopra integralmente riprodotta, con cui il Tribunale ha rilevato che non risulta <> stipulato un contratto a seguito del rinnovo con delibera n. 15 del 10 maggio 2022, né risulta intervenuto alcun “ aggiornamento” di quello precedente, per cui il ricorrente non può dolersi di un'illegittima risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto né lamentare alcun inadempimento non essendo configurabile alcun diritto soggettivo allo svolgimento di detto incarico.
L'autonomia dell'argomento si apprezza sia in ragione del senso dell'affermazione compiuta (se non c'è un contratto, nessun inadempimento da risoluzione anticipata può farsi valere in sede giudiziale) sia sotto il profilo lessicale che attiene alla tecnica redazionale della sentenza in cui l'uso dell'espressione <Per completezza si osserva >> va ad indicare che trattasi di argomentazione ulteriore sviluppata al fine di sostenere il diniego della domanda.
Nessuna critica specifica è mossa a detta statuizione.
Essa, integrante autonoma ratio decidendi, in quanto idonea di per sé sola a sostenere il rigetto della domanda, fa sì che tale decisione non possa essere più posta in discussione, sicché l'esame dei motivi di appello, attinenti ad altri profili, è precluso.
Va rammentato, in termini di diritto, che qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di impugnazione devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (v. Cass. 16922/25, n. 17182/2020; Cass. n.
10815/2019, n. 15399/2018) ovvero nel caso insussistente.
La condizione di una impugnazione specifica non può dirsi neppure soddisfatta dalla parte del gravame con cui, in ultima analisi, si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione, sottoponendo la relativa questione a questo giudice di appello in buona sostanza come motivo di impugnativa (nella conclusioni si legge: <in via subordinata, Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita ed assegnare il termine per la translatio iudicii della presente controversia dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di giurisdizionalmenteCP_1
Pag. 4 di 5 competente a conoscere della controversia, ai sensi dell'art.58 della l.n.69/2009 e ss. mm. e ii. >>).
Infatti, trattasi di critica correlata espressamente alla parte della decisione sulla richiesta di declaratoria di illegittimità della delibera commissariale.
Senza contare che, in ogni caso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che ha adìto la medesima giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado ed abbia ottenuto una statuizione nel merito (qui negativa) va ritenuta inammissibile (v. SSUU 21260/2016) a prescindere se tale condotta possa o meno integrare un comportamento processuale espressione del ”venire contra factum proprium” e duque assurge ad un'ipotesi di abuso del processo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ( in ragione del valore della causa lo scaglione di riferimento è quello da € 52.000,01 a €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 Parte_1 nei confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 7512/2024 emessa il giorno 25 giugno 2024 dal Tribunale-
GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 8500,00 oltre IVA, CPA e spese generali .
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ___________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025, ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3621/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7512/2024 emessa in data 25 giugno 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Mauro Sibilio pec;
Email_1
[...]
E
[...]
Controparte_1
(c.f. in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GA GA, pec;
Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 dicembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.7512/2024 emessa, con motivazione contestuale, dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 25 giugno 2024 .
Il Tribunale ha rigettato la domanda con cui il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittima risoluzione ante tempus dall'incarico di Direttore Generale dell' di CP_1 incarico di cui era stato investito e conseguente condanna di al CP_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza sono stati proposti i motivi di impugnazione illustrati nella parte motiva.
L' si è costituito ed ha eccepito preliminarmente la formazione del CP_1 giudicato su una parte della decisione idonea di per sè a definire la controversia.
La causa, originariamnte fissata per la decisione nelle forme delle trattazione cartolare previste dall'art.127 cpc per il giorno 8 luglio 2025, è stata, su richiesta dell'appellato, fissata con trattazione in presenza per l'udienza del 15 luglio 2025, quindi, dopo che le parti hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato nello svolgimento del processo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale di Roma ha disatteso la domanda di intesa ad ottenere Parte_1
l'affermazione dell'illegittima risoluzione ante tempus dell'incarico di Direttore
Generale dell' di cui era stato investito con la conseguente condanna di CP_1 CP_1 al risarcimento dei danni nella misura delle differenze retributive tra il
[...] trattamento economico in godimento come Direttore Generale e il trattamento economico spettante ad un dirigente dell (quantificato Controparte_1 nella misura di € 137.015,73, ovvero nella diversa misura di giustizia).
Il primo giudice ha fondato la decisione su due distinti argomenti, ciascuno di per sè idoneo a sostenere il rigetto.
Con il primo ha richiamato la nota sentenza della Cassazione n. 2485 del 2021 con la quale è stato, in sintesi, affermato che la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico economico qual è l di costituisce espressione di un potere CP_1 CP_1 pubblicistico. Infatti, gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a detto regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell'ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica. Poichè la nomina, come la revoca, sono espressione di un potere autoritativo ed hanno natura provvedimentale, la prima è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, annullamento (o revoca) che
Pag. 2 di 5 l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo. Sulla base di tali premesse argomentative, il primo Giudice concludeva pertanto, in coerenza a detto indirizzo giurisprudenziale, che anche in tal caso, non avendo il ricorrente impugnato dinnanzi al giudice amministrativo il provvedimento autoritativo dell'amministrazione che determinava la cessazione dell'incarico, la domanda non poteva essere accolta.
Nella motivazione, poi, quale ulteriore argomento a sostegno dell'insussistenza del diritto, il Tribunale osservava < nel caso in esame non risulta nemmeno stipulato un contratto a seguito del rinnovo con delibera n. 15 del10 maggio 2022 ( né risulta intervenuto alcun “ aggiornamento” di quello precedente) sicché il ricorrente non può dolersi di una illegittima “risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto da
Direttore Generale “ ( pag 4 ricorso) né lamentare alcun inadempimento non essendo configurabile alcun diritto soggettivo allo svolgimento di detto incarico. >>.
Avverso tale sentenza interpone appello sostanzialmente sulla base di due Parte_1 motivi.
Con il primo, assume che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la necessità dell'impugnativa dinnanzi al g.a del provvedimento che ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del si sarebbe trattato dell'atto di gestione del Pt_1 rapporto che determinava la risoluzione anticipata .
Con il secondo motivo sostiene che l'originaria domanda (<n via principale, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o annullamento e/o comunque l'illegittimità del licenziamento/decadenza comunicato con nota n. 5825 del 07.08.2023 dal
Commissario Straordinario dell' della Provincia di al ricorrente...>>) CP_1 CP_1 sarebbe stata diretta a far accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento commissariale del 7 agosto 2023 e, dunque si trattava di un'azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.. sicchè il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, anche d'ufficio ex art. 37
c.p.c., a favore del giudice amministrativo e procedere ai sensi dell'art. 58 L. 69/2009. costituendosi ha eccepito la formazione del giudicato interno in relazione al CP_1 capo della motivazione con cui è stata rilevata la mancata stipula del contratto di
Direttore Generale e la conseguente insussistenza di un diritto, evidenziando che trattasi di motivo autonomo in quanto ragione del decidere indipendente dall'altra, per cui la statuizione negativa continua ad essere sorretta da essa e non può più essere messa in discussione.
L'appello è inammissibile.
Pag. 3 di 5 Infatti, è corretto il rilievo dell'appellato circa la formazione del giudicato interno sulla parte della decisione, sopra integralmente riprodotta, con cui il Tribunale ha rilevato che non risulta <> stipulato un contratto a seguito del rinnovo con delibera n. 15 del 10 maggio 2022, né risulta intervenuto alcun “ aggiornamento” di quello precedente, per cui il ricorrente non può dolersi di un'illegittima risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto né lamentare alcun inadempimento non essendo configurabile alcun diritto soggettivo allo svolgimento di detto incarico.
L'autonomia dell'argomento si apprezza sia in ragione del senso dell'affermazione compiuta (se non c'è un contratto, nessun inadempimento da risoluzione anticipata può farsi valere in sede giudiziale) sia sotto il profilo lessicale che attiene alla tecnica redazionale della sentenza in cui l'uso dell'espressione <Per completezza si osserva >> va ad indicare che trattasi di argomentazione ulteriore sviluppata al fine di sostenere il diniego della domanda.
Nessuna critica specifica è mossa a detta statuizione.
Essa, integrante autonoma ratio decidendi, in quanto idonea di per sé sola a sostenere il rigetto della domanda, fa sì che tale decisione non possa essere più posta in discussione, sicché l'esame dei motivi di appello, attinenti ad altri profili, è precluso.
Va rammentato, in termini di diritto, che qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di impugnazione devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (v. Cass. 16922/25, n. 17182/2020; Cass. n.
10815/2019, n. 15399/2018) ovvero nel caso insussistente.
La condizione di una impugnazione specifica non può dirsi neppure soddisfatta dalla parte del gravame con cui, in ultima analisi, si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione, sottoponendo la relativa questione a questo giudice di appello in buona sostanza come motivo di impugnativa (nella conclusioni si legge: <in via subordinata, Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita ed assegnare il termine per la translatio iudicii della presente controversia dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di giurisdizionalmenteCP_1
Pag. 4 di 5 competente a conoscere della controversia, ai sensi dell'art.58 della l.n.69/2009 e ss. mm. e ii. >>).
Infatti, trattasi di critica correlata espressamente alla parte della decisione sulla richiesta di declaratoria di illegittimità della delibera commissariale.
Senza contare che, in ogni caso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che ha adìto la medesima giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado ed abbia ottenuto una statuizione nel merito (qui negativa) va ritenuta inammissibile (v. SSUU 21260/2016) a prescindere se tale condotta possa o meno integrare un comportamento processuale espressione del ”venire contra factum proprium” e duque assurge ad un'ipotesi di abuso del processo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ( in ragione del valore della causa lo scaglione di riferimento è quello da € 52.000,01 a €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 Parte_1 nei confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 7512/2024 emessa il giorno 25 giugno 2024 dal Tribunale-
GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 8500,00 oltre IVA, CPA e spese generali .
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5