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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 439/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: - elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio del difensore sito in VIA BARTOLOMEO BOSCO 31/4 16121
GENOVA (GE) - rappresentato e difeso dall'Avv. GRANARA DANIELE
appellante nei confronti di
1 (COD. FISC. ) - elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in VIA MACAGGI 21/5-8 16121
GENOVA (GE) rappresentato e difeso dall'Avv. COCCHI LUIGI
appellato
Controparte_2
(P.IVA )
[...] P.IVA_2
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1
reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, annullare e/o riformare la sentenza del
Tribunale Civile di Genova, Sez. I, 18 ottobre 2023, n. 2534, resa nel giudizio R.G. n.
10510/2022, non notificata e, per l'effetto, in accoglimento delle domande formulate dall'esponente nel giudizio di primo grado, previo accoglimento della formulata istanza di rimessione in termini: 1) accertare e dichiarare, il diritto del Signor Pt_1
l mantenimento della conduzione dell'immobile sito in Sestri Levante (GE), Via
[...]
Aurelia, n. 143 H, int. 1, previo annullamento e/o disapplicazione
- della nota prot. n. 3189/2021, in data 1.03.2021, del Direttore Sociale, Dott.
[...]
, e del Funzionario Responsabile, Dott. Marta Tassano, avente ad Controparte_3
oggetto l'”Attivazione procedura di decadenza assegnazione alloggio ai sensi CP_4
art. 16 comma 2) lett. h) e i) della L.R. , sito in via Aurelia 143 H/1, Parte_2
- del provvedimento prot. n. 0031519, del 30.07.2021, a firma del Dirigente Area 1 del
Comune di , Dott. , notificato all'appellante in data 2 CP_1 Controparte_5
agosto 2021, avente ad oggetto “Comunicazione di riavvio del procedimento di Contr decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di in via Aurelia 143/H/1”,
- della nota prot. n. 3189/2021, in data 1.03.2021, a firma del Direttore Sociale, Dott.
, e del Funzionario Responsabile, Dott. Marta Tassano, Controparte_3
2 - della nota n. 16083, in data 22.4.2021, di comunicazione del riavvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio,
- della relazione del Direttore sociale del Distretto Socio Sanitario del 19.4.2021, n. 16,
Prot. n. 15477, nonché
- del provvedimento del 18.10.2022, Prot. n. 0046947, a firma della Dott.ssa avente ad oggetto “Assegnazione termine per il rilascio Controparte_6
dell'alloggio di sito in , Via Aurelia 143 h int. 1”, CP_4 CP_1
siccome illegittimi, contraddittori ed ingiusti per i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di appello e citazione del 18.04.2024; 2) accertare e dichiarare il diritto del
Signor a permanere nell'alloggio di , Via Aurelia n. 143H/1, Parte_1 CP_1
fino all'avvenuto reperimento da parte del Comune di , di una soluzione CP_1
abitativa alternativa e/o comunque fino alla definizione delle modalità e delle tempistiche del rilascio, nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento del
30.07.2021, Prot. n. 0031519, in forza del quale erano affidati “ai Servizi sociali comunali, nella persona della dott.ssa Maria Diletta De Martini, Direttore del Distretto
Socio-Sanitario n. 16, le modalità e i tempi di rilascio contestualmente alla individuazione della soluzione abitativa alternativa” e, conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco in carica, e/o in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a reimmettere il Signor ella Parte_1
disponibilità dell'alloggio sito in , Via Aurelia n. 143H/1; 3) dichiarare CP_1
tenuto e condannare il , in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore del Signor derivanti e derivatigli Parte_1
dall'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dell'immobile sito in , Via CP_1
Aurelia 143 h int. 1, nonché in ragione della lesione del legittimo affidamento che il
Signor riponeva, nel rispetto, da parte del , della Parte_1 Controparte_1
prescrizione consistente nell'affidare “ai Servizi sociali comunali, nella persona della dott.ssa Maria Diletta De Martini, Direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 16, le modalità e i tempi di rilascio contestualmente alla individuazione della soluzione
3 abitativa alternativa”, nella misura emergenda in corso di causa, da quantificarsi previa disposizione di CTU e/o, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in via equitativa;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato : “Voglia l'ecc.ma Corte Controparte_1
d'appello, ritenuta la propria competenza: - respingere tutti i motivi di appello proposti siccome inammissibili e/o infondati;
- porre a carico dell'appellante le spese di giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_2
in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti relativi alla procedura di decadenza dall'assegnazione di alloggio e allegando: CP_4
▪ di disporre alloggio sito in assegnato dal convenuto;
CP_1 CP_1
▪ di essere entrato in cura dall'anno 2011 presso il Dipartimento Salute Mentale dell' per un disturbo di personalità schizotipico e ossessivo in conseguenza del Pt_3
quale si era visto riconoscere un'invalidità civile pari all'80%;
▪ che nel 2017 – in seguito a due diverse denunce presentata da un vicino di casa – veniva indagato per stalking e veniva sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e al divieto di recarsi in e successivamente condannato, CP_1
tra l'altro, all'obbligo di frequentare il centro di salute mentale dell' Pt_3
▪ che il 1° marzo 2021 il Comune di attivava la procedura di decadenza CP_1
di assegnazione alloggio richiedendo il rilascio dell'alloggio e che tale CP_4
procedura culminava con la pronuncia di decadenza dell'attore dall'assegnazione, con termine fino al 30.9.2021 per il rilascio dell'alloggio;
4 - che in tale sede l'attore chiedeva – oltre al risarcimento del danno – l'annullamento e/o la disapplicazione:
▪ della nota prot. n. 3189/2021 dell'.
1.3.2021 avente ad oggetto l'attivazione procedura di decadenza assegnazione alloggio E.R.P. ai sensi art. 16 comma 2 lett. h) e i) L.R.
10/2004,
▪ del provvedimento prot. n. 0031519 del 30.7.2021 avente ad oggetto “comunicazione Contr di riavvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di
▪ della nota 16083 del 22.4.2021 di comunicazione del riavvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e
▪ del provvedimento prot. n. 0046947 del 18.10.2022 avente ad oggetto “assegnazione Contr termine per il rilascio dell'alloggio di sito in , via Aurelia 143 h. int. CP_1
1;
- che specificamente l'attore lamentava:
a) l'inapplicabilità dell'art. 823 c.c. e l'impossibilità di riconoscere valore di titolo esecutivo ad un provvedimento emesso in autotutela dall'amministrazione;
b) il difetto dei presupposti per l'attivazione della procedura di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio;
c) la violazione dell'art. 16 comma 3 L.R. Liguria 10/2004 per l'omesso bilanciamento tra gli interessi dell'attore al mantenimento dell'alloggio e la necessità di tutela dell'interesse pubblico;
d) la violazione dell'obbligo di individuazione di un alloggio alternativo per l'attore contestualmente alla definizione delle tempistiche di rilascio dell'alloggio;
e) la violazione dell'art. 26 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi del Comune di , che prevede che il Comune assegni un termine CP_1
di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e l'omessa assunzione del provvedimento conclusivo del procedimento;
5 - che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree”, sentenza di primo grado, pagg. 2 – 4.
Con sentenza definitiva n. 2534/2023 del 18/10/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza, 1. dichiara la contumacia di 2. respinge la CP_2
domanda attorea;
3. condanna alla rifusione - in favore del Parte_1 Controparte_1
- delle spese processuali, liquidate in Euro 3.900 per spettanze professionali
[...]
oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con Parte_1
atto notificato in data 18.04.2024.
Con comparsa si costituiva il , il quale instava per Controparte_1
il rigetto dell'appello.
, invece, non si costituiva. Controparte_2
Con ordinanza in data 9.10.2024, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza, già fissata, del 25.09.2024, per gli incombenti di cui all'udienza di prima comparizione, preliminarmente, attesa la regolarità delle notifiche, il
Consigliere Istruttore i) dichiarava la contumacia di;
ii) rigettava Controparte_2
l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte appellante e, con essa, anche le istanze istruttorie;
iii) infine, ritenuto di procedere ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., rinviava all'udienza del 13.11.2024, ore 09:30, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 16.04.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO: erroneità della sentenza in relazione alla violazione dell'art.
183, comma VI, c.p.c. Omessa motivazione. Istanza di rimessione in termini.
Per parte appellante “La sentenza odiernamente impugnata è, innanzitutto, errata ed ingiusta, in quanto inficiata da error in procedendo, per non avere il Giudice di prime cure concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., per la formulazione delle memorie istruttorie, pur ritualmente richiesti dalle parti” (atto d'appello, pag. 13) e chiede pertanto di essere rimesso in termini per precisare la domanda avanzata in primo grado e formulare le relative istanze istruttorie.
Il motivo non è fondato.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata: “In forza del combinato disposto degli artt.
187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.”,
(Cass. Sez. 2, 23/11/2023, n. 32577, Rv. 669672 - 01). In conseguenza del rigetto del motivo deve essere conseguentemente ribadito il rigetto dell'istanza di rimessione in termini.
SECONDO MOTIVO: erroneità della sentenza in relazione all'omesso riscontro della violazione del principio dell'autolimite. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Motivazione insufficiente e comunque contraddittoria.
“La sentenza gravata è, poi, errata ed ingiusta, nella parte in cui ha respinto le domande attoree, assumendo che la prescrizione contenuta nel provvedimento comunale prot. n.
7 3154 del 30.07.2021, a mente della quale erano affidate “ai Servizi sociali comunali,
[... nella persona della dott.ssa Maria Diletta De Martini, Direttore del Distretto Socio
, le modalità e i tempi di rilascio contestualmente alla individuazione Parte_4
della soluzione abitativa alternativa” (prod. 12 parte convenuta), non sarebbe
“prescritta da alcuna disposizione di ordine superiore, e quindi non può costituire condizione di efficacia / validità della declaratoria di decadenza”. (…) “Innanzitutto, deve precisarsi che l'esponente non aveva denunciato che il rispetto di tale prescrizione costituisse condizione di validità del provvedimento di decadenza, considerato altresì che essa era recata nello stesso provvedimento che comminava la decadenza, ma che il rispetto di detta prescrizione costituisse condizione di efficacia del provvedimento di decadenza, nonché condizione di validità del successivo ordine di rilascio illegittimamente adottato dall'Amministrazione comunale e della sua (illegittima) esecuzione.
Infatti, una volta dichiarata la decadenza, l'Amministrazione, nel rispetto di tale prescrizione, avrebbe dovuto definire modalità e tempi del rilascio, notiziandone il
Signor e provvedere all'individuazione di una nuova soluzione abitativa per il Pt_1
medesimo, prima di eseguire autoritativamente il proprio provvedimento di rilascio”
(…)Il rispetto di tale prescrizione s'imponeva a prescindere dal fatto che essa fosse imposta da una qualche previsione normativa (come invero è), in quanto, una volta che l'Amministrazione, ha stabilito, secondo il noto principio dell'autolimite, alcune prescrizioni cui deve attenersi l'esercizio del suo potere, peraltro ingenerando nel privato destinatario il legittimo affidamento circa il rispetto delle stesse, questa è tenuta a rispettarle, assurgendo tali prescrizioni a condizioni di validità ed efficacia della successiva azione amministrativa.” (appello pag. 18).
Secondo parte appellante “Nel caso di specie, la condizione di cui trattasi risponde con ogni evidenza all'interesse pubblico e superiore di evitare che il Signor peraltro Pt_1
in affidamento ai Servizi Sociali del Comune di rimanga privo di CP_1
8 abitazione da un giorno all'altro e, altrettanto evidentemente, non è contra legem, non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione di rango legislativo”. (appello pag. 19).
In particolare, nel caso di specie tale principio discenderebbe direttamente dalla
Costituzione (artt. 38 e 188 Cost) e dall'art. 6 l. 328/2000 e, pertanto, l'affidamento ai
Servizi sociali e la individuazione di una soluzione abitativa alternativa costituivano condizione di efficacia della decadenza. Proprio tale provvedimento avrebbe inoltre ingenerato nell'odierno appellante un “affidamento” e la convinzione di dovere ricevere proposte alternative e di non essere destinatario di un ordine di decadenza.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) A prescindere dal rilievo di parte appellata, secondo il quale «la conclusione n. 2 è del tutto nuova, mai proposta in primo grado, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, ed anch'essa risulta pertanto non proponibile per il medesimo divieto di novum ex art. 345 cpc» (pag. 14 comparsa di costituzione) e quindi dalla formale novità della domanda, si richiama il pertinente motivo di opposizione, così come sintetizzato a pag. 4 della sentenza impugnata: «d) la violazione dell'obbligo di individuazione di un alloggio alternativo per l'attore contestualmente alla definizione delle tempistiche di rilascio dell'alloggio», dal che si desume che la questione di cui al motivo in esame
è stata sostanzialmente sollevata in primo grado.
II) Al riguardo, si legge nella sentenza appellata (pag. 6): «- che in relazione al punto sub d) parte attrice lamenta in particolare la violazione della prescrizione di cui al punto c) del provvedimento prot. n. 3154 del 30.7.2021 in cui il Comune disponeva di affidare ai servizi sociali le modalità e i tempi di rilascio contestualmente alla individuazione di soluzione abitativa alternativa (cfr. doc. 12); - che in relazione a ciò va evidenziato che il comma 3 dell'art. 16 L.R. 10/2004 prevede esclusivamente che “i provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione [...] contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose”; - che al contrario la disposizione contenuta nel provvedimento del Comune non è prescritta da alcuna
9 disposizione di ordine superiore, e quindi non può costituire condizione di efficacia/validità della declaratoria di decadenza».
III) Come giustamente eccepito da parte appellata a pag. 20 della comparsa di costituzione, l'affidamento ai Servizi Sociali del compito di contestuale ricerca, di una soluzione abitativa alternativa: «… lungi dal prevedere la possibilità di procrastinare sine die il rilascio dell'appartamento, aveva esclusivamente lo scopo di mettere in campo una gestione il più possibile “assistita” di una procedura di sgombero che avrebbe potuto in via di prognosi presentare dei profili di difficoltà in considerazione dei precedenti e della situazione clinica dell'interessato».
IV) Di fatto, se si interpretasse la previsione nel senso prospettato dall'appellante, quale condizione di validità/efficacia dell'ordine di rilascio, si finirebbe per vanificare la previsione del termine di rilascio normativamente prescritto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.
V) Il motivo è pertanto infondato.
TERZO MOTIVO: erroneità della sentenza in relazione all'omesso riscontro dell'assenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza.
Motivazione insufficiente, carente e comunque contraddittoria.
Per l'appellante “La sentenza gravata è altresì errata ed ingiusta, nella parte in cui ha assunto la sussistenza dei “presupposti per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione (…) La pronuncia gravata è errata in quanto non tiene in minima considerazione il sopravvenuto venir meno dei presupposti sulla base dei quali era stato avviato il procedimento di decadenza, alla luce dell'assenza di ulteriori comportamenti del Signor oltre quelli risalenti accertati dalla sentenza della Corte d'Appello di Pt_1
Genova) che potessero determinare “turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini” (lett. i) dell'art. 16 della L.R. n. 10/2004) e, in ogni caso, in ragione dell'inesistenza di gravi e ripetute violazioni delle “norme di civile convivenza” o delle
10 “regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi” (lett. h) dell'art. 16 della L.R. n. 10/2004)” (appello pag. 25).
Per la parte appellante il provvedimento di decadenza sarebbe stato adottato in carenza del requisito dell'attualità del comportamento tenuto in violazione delle regole di civile convivenza, non considerando l'intervenuta la revoca della misura cautelare in atto, nonché i miglioramenti psichici intervenuti medio tempore, che renderebbero non più attuale la decadenza dell'assegnazione. Il provvedimento adottato avrebbe inoltre
“minato” il percorso riabilitativo intrapreso;
il prima ed il giudice poi, CP_1
avrebbero infine omesso di valutare il materiale probatorio offerto dall'assegnatario in ordine alla non riconducibilità allo stesso di taluni dei comportamenti contestati.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
L'appellante lamenta (con motivazione solo in parte sovrapponibile alle doglianze genericamente avanzate nel giudizio di prime cure) che il non abbia valutato CP_1
correttamente i fatti posti a base del provvedimento di decadenza.
Peraltro, nel caso di specie, la sussistenza e la reiterazione dei comportamenti che hanno determinato la procedura di decadenza sono stati acclarati da una sentenza di condanna passata in giudicato, richiamata espressamente dal provvedimento amministrativo.
Alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno
11 risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico”. (Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n. 12901,
Rv. 670918 - 01).
Nella specie, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante si era limitato a contestare genericamente che «il (avesse) adottato a Controparte_1
fondamento del “provvedimento” gravato circostanze non veritiere ed infondate”
(citazione pag. 12).
Tale doglianza, peraltro, era stata esaminata in sentenza, come di seguito riportato: «nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione;- che infatti i provvedimenti e le note relative al procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio appaiono fondate: ▪ su
“segnalazioni da parte dell'Amministratore del caseggiato Sig. il Parte_5
quale chiedeva un intervento al fine di ridimensionare gli atteggiamenti tenuti dal Sig che non permettevano a tutto il condominio una convivenza serena”, Pt_1
espressamente richiamate nella nota ARTE prot. n. 9619 del 5.3.2019 (doc. 1 fasc.
;▪ sulla misura cautelare disposta nei confronti del con la quale si prevedeva Pt_1 Pt_1
il divieto di dimora nel Comune e il divieto di avvicinamento al Sig. soggetto Pt_6
assegnatario di alloggio nel medesimo condominio (cfr. avviso 10.1.20 di deposito sentenza GIP Genova doc. 2 fasc. Comune);▪ sulla Sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 1941/2020 – passata in giudicato – di condanna del er il reato di atti Pt_1
persecutori commesso nei confronti del medesimo Sig. (doc. 3 » Pt_6 CP_1
(sentenza impugnata pagg. 5 e s.).
Dalla sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
(all. 3 primo grado parte appellata) si evince, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, che: i) non sono state applicate le circostanze attenuanti generiche in virtù della violazione della misura cautelare dei precedenti specifici (sentenza di condanna per fatti analoghi nei confronti della stessa p.o.) e della reiterazione della condotta;
ii) non è concessa la sospensione condizionale della pena incidendo
12 negativamente sul giudizio prognostico l'intensità del dolo manifestato nonostante la precedente condanna e della violazione della misura cautelare.
In relazione all'omessa valutazione della revoca della misura cautelare che nella prospettazione dell'appellante farebbe venire meno l'attualità del comportamento posto a base del provvedimento di decadenza, la Corte osserva che la cessazione della misura cautelare è intervenuta in seguito a perdita di efficacia della stessa in relazione al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponeva la sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata per mesi 8.
Quanto all'omesso bilanciamento degli interessi contrapposti, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la sussistenza dei presupposti per la decadenza (nella specie gravi comportamenti acclarati da sentenza passata in giudicato) imponesse all'ente di attivare la procedura decadenziale, escludendo qualsiasi “bilanciamento di interessi” tra il comportamento tenuto e le condizioni personali dell'autore dei fatti.
Ai sensi dell'art. 16 co. 2 lett. h), i) L.R. Liguria 10/2004, infatti, “Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora anche un solo componente il nucleo assegnatario … h) violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;
i) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato”.
All'acclarato comportamento antisociale consegue pertanto la decadenza, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Il motivo è pertanto infondato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
13 SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese del presente grado di giudizio devono pertanto essere poste a carico della parte appellante, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite (indeterminabile complessità bassa) ed in particolare:
Tabelle 2022 (D.M. N. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d'Appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e quindi complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso l'impugnata sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
1. rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante rifondere le spese del presente grado Parte_1
di giudizio liquidate in €9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario,
14 iva e c.p.a. come per legge in favore della parte appellata Controparte_1
[...]
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 16/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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