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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2772/2023
vertente tra
n.q. di figlio e unico erede di Parte_1 Persona_1
(avv. DI BLASIO UGO MARIA e avv. BRANDI DIEGO)
Parte appellante contro
Controparte_1
(avv. MONTEMARANO EMANUELE e avv. ROMANI ROSARIA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5776/2023emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 2.6.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto si è accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo parziale e indeterminato tra i datori di lavoro e da una parte Persona_1 Parte_2
(con giudizio estinto ed estromissione di quest'ultima, per intervenuta conciliazione) e
[...]
dall'altra nel periodo 7-12-2020/31-5-2021; per l'effetto, a seguito del decesso Controparte_1 di nel corso del giudizio di primo grado, sono stati condannati gli eredi di Persona_1 quest'ultimo al pagamento in favore del della somma di euro 1.619,39 a titolo di CP_1 differenze retributive, lavoro diurno, indennità ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR oltre accessori di legge nonché, in solido e pro quota hereditatis, al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario avv. Emanuele Montemarano. Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti (costituito a mezzo del figlio Persona_1 Parte_1 in qualità di amministratore di sostegno), espletata la prova per testi e riassunto ex art.
[...]
303 comma 2 cpc il giudizio (interrotto il 7-11-2022 per decesso di ) nei confronti Persona_1 degli eredi del de cuius (rimasti contumaci), ha ritenuto assorbita - stante il decesso del e Per_1 la riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente - la mossa questione della legittimazione passiva del ed accolto la domanda come sopra, secondo le risultanze della compiuta Per_1 istruttoria, sul rilievo che:
, padre del ricorrente in proposito ha dichiarato: “Mio figlio ha Persona_2 lavorato per per circa sette mesi non ricordo il periodo, anzi quando c'era il lock Persona_1 down e tutti i ristoranti erano chiusi. Mio figlio infatti lavorava presso un ristorante denominato
RO in via della Pisana. Quando il ristorante ha iniziato a lavorare come badante per il signor
, per guadagnare qualcosa. Presso il signor paolo mio figlio lavorava dalle 10 di mattina alle Per_1
10 di sera. La notte lo accompagnava al bagno. Lo so perché quando l'ho sostituito ho osservato lo stesso orario. Io e mio figlio non abbiamo lavorato mai lavorato insieme. So per averlo appreso da mio figlio che lo stesso guadagnava euro 600 mensili. Mio figlio non è andato in ferie, ha lavorato solo sette mesi.”
, coniuge del ricorrente, ha dichiarato: “Mio marito ha lavorato per OR CP_2 Per_3
quasi un anno, non ricordo il periodo, forse ottobre/novembre 2020 fino al 2021 ma non Per_1 ricordo il mese. Anche io ho lavorato per OR nell'aprile 2021 per due mesi tre volte Per_1 alla settimana dalle 10 alle 13, dopo che mio marito aveva finito. Mio marito faceva il badante la notte”.
Ne ha desunto il Tribunale che “Sebbene le dichiarazioni rese, provengono da soggetti legati da un vincolo di parentela con il ricorrente, tale circostanza non è idonea ad escluderne l'attendibilità.
Ciò ancor più in mancanza di riscontri che smentiscano le deduzioni attoree. In assenza di contestazione specifica sulle modalità di esecuzione della prestazione, e della retribuzione percepita e in presenza di dichiarazioni testimoniali convergenti con la ricostruzione attorea, non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi sebbene costoro siano parenti del ricorrente”
I conteggi allegati al ricorso non erano stati contestati.
Appella la sentenza quale unico erede legittimo, in qualità di figlio, di Parte_1
censurando la pronuncia sulla base di tre motivi: Persona_1
A)
Il ricorso in riassunzione non era stato validamente e ritualmente notificato presso l'ultimo domicilio del defunto ex art. 303, comma II, c.p.c.. Ricorda l'appellante, richiamando giurisprudenza in tal senso, che il domicilio si identifica con il luogo “…..in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. ... il domicilio è caratterizzato dalla intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche……”. Esso di norma coincide presuntivamente con la residenza, ovvero con il luogo in cui il defunto aveva stabilito la propria residenza abituale. Alla stregua di tale insegnamento, l'ultimo domicilio di , ove si è aperta la Persona_1 successione, doveva ritenersi coincidente con l'abitazione sita in Roma al Piazzale Clodio n. 8 ove il predetto abitava al momento del suo decesso e dal 14.6.2021 unitamente al figlio , Parte_1 nominato suo amministratore di sostegno il 17/9/2021 (v. certificato di residenza storico di e certificato medico di presa in carico del paziente dal 2.7.2021 da parte della Persona_1 dott.ssa , con studio in Roma alla Via Buccari n. 3, poco distante da Piazzale Clodio n.8). Per_4
Poiché la notifica del ricorso in riassunzione de quo era invece avvenuta, impersonalmente agli eredi, presso l'indirizzo di via Musolino Benedetto n. 41, diverso dall'ultimo domicilio del defunto e anche mediante deposito dell'atto presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. con comunicazione di avvenuto deposito nelle mani di persona non identificata e dalla firma illeggibile, detta notifica risultava affetta da nullità insanabile, che comportava l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione del giudizio innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
B)
Omessa pronuncia - erroneamente ritenuta superata in ragione dell'avvenuto decesso di Persona_1
- sulla eccepita carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, con effetti anche sulla
[...] posizione degli eredi del a prescindere dalla loro costituzione in giudizio: l'eventuale Per_1 accertamento di una carenza di legittimazione passiva in capo al de cuius esclude una responsabilità dei suoi aventi causa anche se rimasti contumaci a seguito di riassunzione.
Il rapporto di lavoro era unicamente riconducibile alla per via della condizione di quasi Pt_2 incapacità di intendere e di volere già nel mese di novembre 2020 in capo al de cuius.
C) La somma di € 1.500,00, corrisposta in sede transattiva al ricorrente da parte della convenuta Pt_2
, aveva soddisfatto integralmente ogni ragione di credito maturata dal in virtù del
[...] CP_1 dedotto rapporto lavorativo.
Si è costituito in giudizio l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Ritiene la Corte che il giudizio di primo grado sia stato validamente riassunto, con conseguente infondatezza del motivo sub A).
La notifica del ricorso in riassunzione è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nel luogo ove il deceduto aveva risieduto per moltissimi anni, fin dal 2005, ossia l'abitazione della ex coniuge in Roma Parte_2 via Musolino Benedetto n. 41, e dove lo stesso aveva stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi fino a quando, in occasione della nomina del figlio a suo amministratore di sostegno, fu trasferito presso l'abitazione dell'odierno appellante in Piazzale Clodio n.8 su autorizzazione del Giudice Tutelare (v. verbale del 18.5.2021), rimanendovi per poco più di un anno fino al decesso del 22.9.2022.
Per costante giurisprudenza “il domicilio individua il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto — non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - che va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto dai quali, direttamente o indirettamente, risultino la presenza di tale complesso di rapporti in quel determinato luogo ed il carattere principale attribuitogli dall'interessato, a prescindere dalla dimora o dalla presenza effettiva ivi dello stesso (Cass. 14 gennaio 2008, n. 588; Cass. 20 luglio 1999, n. 7750; Cass. 29 marzo 1996, n. 2875; Cass. 14 novembre 1987, n. 8371). Pertanto, “al fine di ritenere verificatosi un trasferimento del domicilio”, devono “risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del detto centro di riferimento del complesso dei rapporti, sia l'effettiva volontà della persona d'operarlo” (Cass. sez.
VI, Ord. n. 21370 del 17/10/2011)
Deve trattarsi, secondo i suesposti principi, del domicilio reale ed effettivo del defunto (non di quello eletto per il giudizio, il quale cessa con il perfezionamento dell'interruzione), che coincide con il luogo ove il defunto aveva concentrato, consapevolmente, i propri interessi: nel caso che occupa emerge dalle carte processuali che il aveva consolidato il centro dei suoi interessi Per_1 nella casa di via Musolino Benedetto n. 41, in cui, nonostante il divorzio, aveva abitato con la ex moglie dal 2005 e dove si è svolta la stessa attività lavorativa per cui è causa;
lo Parte_2 spostamento presso la casa del figlio è avvenuto quando il non era già, da Parte_1 Per_1 tempo, in grado di formulare delle scelte consapevoli, tanto che siffatto spostamento si è reso necessario proprio in vista della migliore cura che in questo modo avrebbe potuto garantirgli il figlio nella sua qualità di amministratore di sostegno, figura istituita a tutela delle persone Parte_1 che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il versava, all'epoca del trasferimento presso il nuovo indirizzo, in gravi condizioni di Per_1
“…deterioramento cognitivo su base organica di grado severo”, “..disorientato nel tempo e nello spazio…” “…la sua autonomia funzionale è compromessa a causa del deterioramento cognitivo, che è severo…” “…si evidenzia un rapido peggioramento dello stato cognitivo…” (certificato dr. del 22.11.2020), tali da rendere necessaria la nomina di un amministratore di sostegno (che Per_5 interverrà il successivo 17.9.2021) e tali da escludere la corrispondente volontà del soggetto di trasferire altrove il prevalente centro dei propri interessi.
Altrimenti detto, il trasferimento di domicilio necessita di una “scelta volontaria”, che in questo caso, per le condizioni di salute del non può dirsi che questi abbia compiuto. Per_1
La stessa autorizzazione del G.T. al trasferimento del presso l'abitazione del figlio in Per_1
Piazzale Clodio n.8 era comunque legata alla conservazione delle condizioni logistiche (es. mancanza di barriere architettoniche) presso il nuovo indirizzo, al miglioramento dell'habitat domestico ed anche al mantenimento della disponibilità della ex coniuge convivente a Parte_2 non frapporre ostacoli al suddetto trasferimento (cosa che in precedenza aveva fatto) e alla regolare gestione della procedura da parte dell'amministratore di sostegno (v. verbale 8.5.2021), tutte circostanze che denotavano una certa quale precarietà della soluzione adottata, che il G.T. continuava invero a sorvegliare e che non a caso veniva disposta “allo stato” degli atti.
Vi è peraltro da considerare che la permanenza del presso la casa del figlio si è Per_1 Parte_1 protratta per poco più di un anno, e anche questo ha contribuito a non recidere il legame di fatto esistente tra il domicilio di via Musolino Benedetto n. 41 ed il centro degli interessi che ivi il aveva stabilito, e che gli eredi conoscono - o dovevano conoscere - come centro Per_1 principale degli interessi del loro dante causa, valido ai fini della notifica impersonale e collettiva nei loro confronti.
E' infine appena il caso di osservare la regolarità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., posto che la raccomandata è effettivamente giunta al recapito del destinatario (v. CAD) e che deve presumersi ex lege che detto atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità degli eredi genericamente individuati in quanto notificato nell'ultimo domicilio del defunto e nel termine dell'anno dal decesso (termine dettato in ragione del particolare rapporto che lega di norma gli eredi all'ultimo domicilio del de cuius).
Venendo ora all'esame del motivo sub B), la censura è fondata.
Le gravi condizioni di salute psichica, che - come visto - affliggevano il da ben prima Per_1 della instaurazione del rapporto di lavoro con il (come accertato dal primo giudice, il CP_1
7.12.2020) secondo il certificato a firma del dott. che in data 22/11/2020 diagnosticava Per_5
“…Deterioramento cognitivo su base organica di grado severo”, “..disorientato nel tempo e nello spazio…” “…la sua autonomia funzionale è compromessa a causa del deterioramento cognitivo, che è severo…” “…si evidenzia un rapido peggioramento dello stato cognitivo…”, non consentivano infatti al di instaurare con piena coscienza e volontà un rapporto di lavoro Per_1 subordinato, né di comprenderne le conseguenze, nè di gestirlo in fatto;
si rammenta che il in ragione di tale stato di grave compromissione delle facoltà cognitive, era sottoposto Per_1 dal 19.7.2021 ad amministrazione di sostegno, e che nel procedimento per la nomina dell'amministratore il G.T. verbalizzava “…il beneficiando non ha risposto ad alcuna domanda (non ha saputo declinare le proprie generalità, non ha saputo indicare il giorno, mese ed anno in cui siamo, non ha saputo fornire risposta sulle sue risorse economiche)…Conclusivamente il beneficiando è apparso totalmente disorientato nel tempo e nello spazio, non lucido, totalmente avulso dalla realtà…” (v. verbale di udienza del 15.3.2021).
Ancora, dalle prove testimoniali non risulta che il abbia mai provveduto o partecipato Per_1 all'assunzione del , né che gli abbia mai impartito disposizioni sui compiti da svolgere, CP_1 mentre l'unica altra presenza in casa della signora lascia ritenere che fosse questa a Parte_2 gestire e ad aver instaurato il rapporto di lavoro con il ricorrente.
D'altro canto, nemmeno può dirsi che lo svolgimento di un ruolo attivo del nella Per_1 instaurazione e gestione di tale rapporto sia circostanza rimasta incontestata, posto che la stessa non risulta mai specificamente dedotta in ricorso, riferendosi il ricorrente sempre, impersonalmente, alla parte datoriale.
Ciò che è rimasto incontestato, questa volta da parte del ricorrente, è piuttosto che il sig. Parte_1 non intratteneva buoni rapporti con la e che gli fu persino impedito di entrare nella casa ove i Pt_2 due ex coniugi convivevano (v. memoria a confutazione del 26.11.2021), sicché è ben difficile ipotizzare che questi abbia potuto “imporre” alla la presenza di un badante per il padre, da lui Pt_2 assunto e da questa non voluto. Dai verbali dell'amministrazione di sostegno risulta invero come la si sia opposta fino alle Pt_2 ultime fasi della procedura alla nomina di quale amministratore di sostegno, Parte_1 essendosi resa disponibile solo nell'ultima audizione informativa a non frapporre ostacoli al trasferimento dell'ex coniuge nella casa del figlio ed alla stessa nomina di questi quale amministratore di sostegno.
Per altro verso, le compromesse capacità cognitive del erano ben evidenti anche Per_1 all'esterno, e deve ritenersi anche al , sicchè va esclusa la rilevanza di ogni situazione di CP_1 incolpevole affidamento dello stesso nell'apparenza che la agisse anche in nome e per conto Pt_2 del e che questi rivestisse una reale posizione di datore di lavoro, pur se solo come Per_1 delegante alla ex coniuge l'esecuzione dei compiti afferenti le quotidiane direttive del servizio (arg. ex Cass. sez. L 10116/2015). Del resto, ai fini della individuazione del datore di lavoro occorre guardare l'effettività del rapporto, poiché “la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (Cass. sez. L 3418/2012), mentre nella fattispecie è emerso che il fosse solo il beneficiario della prestazione resa. Per_1 Ne consegue che non è configurabile alcun tipo di responsabilità di , men che meno Persona_1 solidale passiva (presunta ex art. 1294 c.c. ovvero prevista dall'art. 44 della contrattazione collettiva), che presuppone pur sempre che ci si trovi al cospetto di due o più condebitori, cosa da escludersi, come visto, per l'originario resistente.
Va infine rimarcato che i convenuti sono ex coniugi (essendo divorziati dal 2014, v. sentenza in atti) sicché non è nemmeno loro applicabile la disciplina sulla comunione dei beni.
L'appello va dunque accolto, e la sentenza di primo grado riformata con il rigetto della domanda originariamente proposta dal nei confronti di , carente di CP_1 Persona_1 legittimazione passiva.
Assorbito il terzo motivo.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della lite, e tenuto conto della assoluta novità delle questioni (anche in rito) trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accogliendo l'appello proposto da nella qualità di figlio – unico Parte_1 erede legittimo di in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda Persona_1 proposta con il ricorso di primo grado da nei confronti di Controparte_1
essendo quest'ultimo carente di legittimazione passiva. Persona_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 25/02/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano