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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13800/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13800/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Anzola dell'Emilia (BO), via Bonfiglioli n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocata FERRARI CHIARA del Foro di Modena e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente ad Controparte_1 C.F._2
Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 204, rappresentata e difesa dall'Avvocato ARMENIA GIANCARLO del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e proposta con ricorso depositato il 08.11.2024;
[...] Controparte_1
h , l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati a Bologna due figli: il 20.12.2005, maggiorenne Per_1 ma non autosufficiente, ed l 28.05.2012, ancora minorenne;
Per_2 rilevato che, come si desu documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05.04.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 10.05.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Bologna il 04.09.1976, e , nata a [...] il [...], celebrato a Controparte_1
San Giovanni in Persiceto il 04.10.2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 40 parte 2 serie A anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili è sottoposta alle seguenti condizioni e tenuto conto che nelle more il Figlio è divenuto maggiorenne: Per_1
a) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che contribuiranno in Per_2 modo diretto alle sue necessità; i genitori continueranno a curare congiuntamente l'educazione dei figli, nonché la loro istruzione ed i loro impegni extrascolastici ed a programmare, anche in base alle richieste degli stessi, eventuali variazioni ai periodi di permanenza che di seguito verranno indicati, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e con le attività dei figli stessi;
b) la collocazione prevalente della figlia presso la madre SI , con la quale Controparte_1 continueranno a risiedere, presso l'abitazione materna sita in Anzola Dell'Emilia, via Emilia 204; c) quanto al diritto di visita del padre, che egli può tenere con sé la figlia minore con le seguenti scansioni temporali e comunque, ogni volta che vorrà, previo avviso ed accordo con la madre collocataria e con i figli, anche singolarmente considerati:
-settimana A: il martedì dalle ore 18.30 alle ore 07.45 del giorno successivo, quando il sig. Pt_1 riaccompagnerà scuola, nonché dalle 18.30 del venerdì fino alle 19.00 della domenica;
Per_2
- settimana B: il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 07.45 del giorno successivo, quando il sig. riaccompagnerà scuola. Pt_1 Per_2
Con riferimento al figlio data la sua maggiore età, lo stesso potrà concordare variazioni al Per_1 calendario, in modo da poter coltivare, a fronte della sua sostanziale autonomia, le amicizie ed i rapporti con i coetanei;
entrambi i ragazzi possano autonomamente comunicare con il padre, essendo in possesso, cadauno, di telefono cellulare acconsentendo i genitori all'utilizzo di canali comunicativi quali whatsapp e videochiamate;
per quanto attiene le festività, stabilire i figli trascorrano con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
nel periodo natalizio 7 giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì Dell'Angelo;
d) è a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei figli ed il Parte_1 Per_1 Per_2 versamento dell'importo di euro 400,00 mensili (euro 200 a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della SI , ed il sig. dichiara di conoscerne le coordinate;
Controparte_1 Pt_1 tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
e) ogni genitore provvederà, nella quota paritaria del 50%, alle spese straordinarie dei figli ed Per_1 così come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, che di seguito trascrive: “Spese Per_2 straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengono tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dallo specialista, pagina 2 di 3 comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelte concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso scritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”; f) le parti concordano che l'assegno unico sarà incassato interamente dalla SI CP_1
g) i coniugi dichiarando il permanere della propria indipendenza economica ed autosufficienza, rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 3 di 3
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I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13800/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Anzola dell'Emilia (BO), via Bonfiglioli n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocata FERRARI CHIARA del Foro di Modena e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente ad Controparte_1 C.F._2
Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 204, rappresentata e difesa dall'Avvocato ARMENIA GIANCARLO del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e proposta con ricorso depositato il 08.11.2024;
[...] Controparte_1
h , l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati a Bologna due figli: il 20.12.2005, maggiorenne Per_1 ma non autosufficiente, ed l 28.05.2012, ancora minorenne;
Per_2 rilevato che, come si desu documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05.04.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 10.05.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Bologna il 04.09.1976, e , nata a [...] il [...], celebrato a Controparte_1
San Giovanni in Persiceto il 04.10.2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 40 parte 2 serie A anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili è sottoposta alle seguenti condizioni e tenuto conto che nelle more il Figlio è divenuto maggiorenne: Per_1
a) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che contribuiranno in Per_2 modo diretto alle sue necessità; i genitori continueranno a curare congiuntamente l'educazione dei figli, nonché la loro istruzione ed i loro impegni extrascolastici ed a programmare, anche in base alle richieste degli stessi, eventuali variazioni ai periodi di permanenza che di seguito verranno indicati, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e con le attività dei figli stessi;
b) la collocazione prevalente della figlia presso la madre SI , con la quale Controparte_1 continueranno a risiedere, presso l'abitazione materna sita in Anzola Dell'Emilia, via Emilia 204; c) quanto al diritto di visita del padre, che egli può tenere con sé la figlia minore con le seguenti scansioni temporali e comunque, ogni volta che vorrà, previo avviso ed accordo con la madre collocataria e con i figli, anche singolarmente considerati:
-settimana A: il martedì dalle ore 18.30 alle ore 07.45 del giorno successivo, quando il sig. Pt_1 riaccompagnerà scuola, nonché dalle 18.30 del venerdì fino alle 19.00 della domenica;
Per_2
- settimana B: il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 07.45 del giorno successivo, quando il sig. riaccompagnerà scuola. Pt_1 Per_2
Con riferimento al figlio data la sua maggiore età, lo stesso potrà concordare variazioni al Per_1 calendario, in modo da poter coltivare, a fronte della sua sostanziale autonomia, le amicizie ed i rapporti con i coetanei;
entrambi i ragazzi possano autonomamente comunicare con il padre, essendo in possesso, cadauno, di telefono cellulare acconsentendo i genitori all'utilizzo di canali comunicativi quali whatsapp e videochiamate;
per quanto attiene le festività, stabilire i figli trascorrano con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
nel periodo natalizio 7 giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì Dell'Angelo;
d) è a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei figli ed il Parte_1 Per_1 Per_2 versamento dell'importo di euro 400,00 mensili (euro 200 a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della SI , ed il sig. dichiara di conoscerne le coordinate;
Controparte_1 Pt_1 tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
e) ogni genitore provvederà, nella quota paritaria del 50%, alle spese straordinarie dei figli ed Per_1 così come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, che di seguito trascrive: “Spese Per_2 straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengono tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dallo specialista, pagina 2 di 3 comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelte concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso scritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”; f) le parti concordano che l'assegno unico sarà incassato interamente dalla SI CP_1
g) i coniugi dichiarando il permanere della propria indipendenza economica ed autosufficienza, rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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