CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 121/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via J. da Diacceto 48 (cod. Parte_1 fisc./P.Iva ), in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro P.IVA_1
Barcali del Foro di Firenze (cod. fisc. ), giusta procura generale alle C.F._1
liti per atto autenticato dal notaio di Firenze in data 25/11/2014 – rep. Persona_1
83369, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Firenze, via
Pellicceria 8.
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...] ( CP_1
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliata- C.F._2
1 rio con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec: Emai_1 Email_2 [...]
, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta. Emai_3
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n. rep. 7286/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 09/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 14/12/2022 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Mi- chela Biggi e comunicata in data 14/12/2022 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art.
702 bis c.p.c. rubricato al n. 3132/2022 RG;
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la Parte_2 CP_2
(società poi incorporata dalla che è quindi subentrata in
[...] Parte_1
tutti i diritti, in tutti gli obblighi ed in tutti i rapporti già facenti capo alla società incorpo- rata incluso quello del presente giudizio) in data 10/07/2007 è pienamente valido ed effica- ce tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vi- genti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla Banca convenuta, e per- tanto, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza: - nel merito ed in via princi- pale, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustra- te;
- nel merito ed in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento in Parte_2 favore della della somma di €.1.676,13 oltre interessi al tasso di Parte_1
mora del 7,31% sulla sola quota di capitale residuo dalla costituzione al saldo. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla restituzione della somma di € 3.851,66 allo stesso provvisoriamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pa-
2 gamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipa- tario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza con la quale, all'esito del pro- Parte_1
cedimento sommario di cognizione proposto da (n.3132/22 RG), il Tribunale di Parte_2
Firenze ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso in data 10/7/2007 dal ricorrente con l'allora Controparte_2
(società poi incorporata da , ha accertato il diritto del di Parte_1 Pt_2
rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente e ha respinto la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore del rapporto de quo.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 10/7/2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (recte, una camera da let- to) presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto del- lo stesso negozio, il aveva concluso con (poi incorporata in Pt_2 CP_2 [...]
) un contratto per la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante CP_3 carta revolging usata per la prima volta proprio per l'acquisto del predetto bene, e richia- mandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanzia- rio, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclu- sione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rien- trano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
3 (c) che nel caso di specie “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla distri- buzione di una carta di pagamento, ma lo stesso [aveva] raccolto una proposta contrattua- le relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pat- tuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispet- tivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che è priva di pregio l'eccezione della resistente, secondo cui il contratto spie- gherebbe comunque i propri effetti posto che il Cliente aveva violato la clausola di buona fede in fase di esecuzione del rapporto, attesa la dichiarata nullità contrattuale per violazio- ne di norme imperative, poste a presidio di interessi di rilevanza pubblicistica;
(g) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, tenuto con- to che il ricorrente aveva introdotto soltanto una domanda di accertamento della nullità con- trattuale, che è imprescrittibile;
(h) che per effetto delle precedenti declaratorie è infondata e va respinta la domanda di pagamento del saldo del rapporto, tale domanda postulando la validità del contratto;
(i) che, infine, “devono ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e
i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la de- cisione adottata e con le diverse osservazioni su cui si fonda”.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1
definitoria
per questi motivi
:
i) Secondo l'appellante, il ruolo del venditore del bene non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla disporre in materia di concessione del credito. In altre parole, il negoziante aveva fatto “solo da passacarte per far [pervenire la proposta] alla Banca cui era rivolta ed è questa e solo questa che l'ha valutata” e “che ha accertato il merito creditizio tramite gli appositi Sistemi Informativi (verifica fondamentale
4 cui il venditore non avrebbe accesso) e che alla fine della disamina ha deciso di accettarla, perfezionando così il contratto, stipulato da essa direttamente, senza intermediari, con la cliente”.
D'altro canto, continua l'appellante, l'art. 2 del D.M. 485/01, che ha dato piena at- tuazione al D.Lgs.374/99, dispone che esercita l'attività di agente in attività finanziaria il soggetto incaricato “di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1 del testo unico bancario”. Dove l'uso della congiunzione “e” anziché della disgiuntiva “o” non lascia dubbi: la disciplina de qua si applica soltanto a quei soggetti che non solo promuovono contratti ma anche li concludo- no per conto della banca.
Sotto altro profilo, secondo l'appellante, non si capisce come il tribunale possa aver affermato che quella concessa da non sia una “carta di pagamento”. E' invece Parte_1 proprio l'esempio tipico di tale prodotto finanziario. Una tessera magnetica collegata ad una linea di credito che consente di effettuare, nei limiti dell'effettiva disponibilità, acquisti o prelevamenti di denaro da rimborsare ratealmente.
Infine, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non ha valutato che l'art.7 comma 2 del DM 485/01, attuativo dell'art.3 del d.lgs. 374/1999, espressamente prevede che “le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano alle banche …”. E che essa appellante sia un Istituto di credito è innegabile. Quindi, per l'appellante, anche se per as- surdo si volesse ritenere che il venditore avrebbe “promosso e concluso” il contratto per cui
è causa, la sostanza non cambierebbe e nessuna violazione del d.lgs.374/99 potrebbe essere imputata a . Parte_1
ii) L'appellante assume, poi, che il d.lgs. 374/99 non prevede quale sanzione per la sua violazione la nullità dell'intero contratto e, pertanto, ciò che potrebbe essere semmai invocabile è una c.d. “nullità di protezione”, come ritenuto in alcuni precedenti di merito. In tal caso, tuttavia, la nullità doveva ritenersi convalidata e superata dall'atteggiamento di vo- lontaria esecuzione del contratto che la medesima parte protetta aveva posto in essere usan- do per tanti anni la carta de qua.
iii) L'appellante denuncia, ancora, l'ordinanza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione fondata sul richiamo alla clausola generale di buona fede e all'art.1338 c.c., os-
5 servando che il pur nella convinzione di tale nullità, si sarebbe servito della linea di Pt_2
credito a lungo, a tutto proprio profitto e in pregiudizio della banca. Condotta, questa, con- traria a buona fede e che, appunto, l'art. 1338 c.c. sanziona con l'obbligo di risarcimento del danno in favore dell'altra parte la quale, convinta in buona fede dell'efficacia del con- tratto, ha continuato ad erogare il credito. iv) L'appellante censura, infine, la decisione di primo grado in punto di rigetto delle eccezioni di prescrizione e di irripetibilità in presenza di un rapporto ancora aperto con un saldo non azzerato.
In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, ha criticato l'assunto del Tribuna- le, secondo cui la imprescrittibilità della dichiarazione di nullità del contratto renderebbe imprescrittibile il diritto alla restituzione delle somme versate nel corso del rapporto in quanto mera conseguenza contabile. Secondo l'appellante, tale ragionamento è fallace, in quanto la nullità è la causa della ripetibilità che però soggiace al termine prescrizionale di legge.
In ordine alla irripetibilità delle rimesse, ha osservato che è un dato di fatto pacifico che il conto non è mai stato formalmente chiuso, perché nessuno ha esercitato il recesso, con la conseguenza che il cliente potrebbe ancora effettuare su di esso altre operazioni in qualunque momento. E, secondo quanto ormai acclarato nella giurisprudenza di legittimità, anche in conseguenza di quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la nota sen- tenza 24418/2010, è inammissibile l'azione del correntista rivolta ad ottenere, in costanza di rapporto al momento della proposizione della domanda, la ripetizione d'indebito o la ri- determinazione del saldo.
3.- Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc ed opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dopo alcuni rinvii interlocutori giustificati dalla necessità di attendere l'esito del rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, disposto da questa stessa Corte d'Appello in altra causa (con identica fatti- specie e con parte sempre ), in punto di conseguenze della viola- Parte_1 zione dell'art.3 del d.lgs. 374/1999, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in
6 decisione in data 10-7-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe tra- scritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D 20+20).
Motivi della decisione
5.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc è destituita di fonda- mento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudizia- le ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6.- L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre T_
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame
[...]
e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormen- te all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzio- nato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e con- clusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla pro- mozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipu- late con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla
7 fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di paga- mento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costi- tuzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei sog- getti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del siste- ma finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli con- sumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di interme- diazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperativi- tà ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la di- stribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vie- tare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finan- ziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […]
Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'inter- mediario finanziario”.
7.- La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costitu- zionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 (violazione degli artt.76 e 77
8 Cost.), nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finan- ziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, confi- gura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 – in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett.
c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivi- tà e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi – si limita a prevedere solo la costi- tuzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di atti- vità demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore De- legato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legisla- tivo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudi- zialmente rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legitti- mità costituzionale del predetto art. 3 D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 feb- braio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c), del comma primo, che la dele-
9 ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ri- ciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno
o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di en- trata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al com- ma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità in- dicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al posses- so delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiara- zione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settem- bre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di se- guito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci-
10 fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'e- sercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confron- ti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'e- sercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico ban- cario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni con- trattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività fi- nanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finan- ziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acqui- sto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari fi- nanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è ma- nifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sen- si dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle atti- vità di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
11 preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera
n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione è disattesa.
8.- I motivi d'appello.
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono in- fondati.
8.1.- In fatto, non è specificamente contestato e, in ogni caso, è provato documental- mente che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in atti- vità finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di con- sumo effettuato dal ha consigliato di accendere con (poi Pt_2 CP_2 Parte_1
) una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto per l'acquisto del bene
[...]
stesso oggetto di vendita).
8.2.- In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
12 a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non as- sume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito al all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia risolve la questioni di diritto poste con i principali motivi d'appello, come sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla
Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
8.3.- Quanto ai rimanenti motivi d'appello, è infondata la deduzione di una respon- sabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e aver comunque utilizzato per molti anni la linea di credito.
Come già osservato da questa corte in recenti decisioni, la responsabilità ex art.1338
c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di rav- visare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e] il con- corso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art.
1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non
13 può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe po- tuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass.
03/09/2021, n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836).
Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'in- validità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in rela- zione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la quali- tà dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
8.4.- In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, il giudice di primo grado ha ritenuto che essa sia infondata alla luce della imprescrittibilità dell'azione di nullità del con- tratto, non avendo il ricorrente contestualmente proposto azione di indebito oggettivo.
Secondo l'appellante, il ragionamento è fallace, in quanto la nullità è la causa della ripetibilità, che soggiace però al termine prescrizionale di legge, come sempre è per i ver- samenti privi di causa e come sempre è per la ripetizione dell'indebito.
La decisione di primo grado va confermata non ravvisandosi l'errore dedotto dall'appellante. Il ricorrente ha proposto infatti un'azione di accertamento della nullità con- trattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuo- vere azione di ripetizione di indebito oggettivo. In altre parole, ha chiesto accertarsi che, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in atti, gli interessi avrebbero dovuto essere restituiti al tasso legale e non a quello convenzionale. Simile domanda, non concre- tandosi in una richiesta di condanna al pagamento dell'indebito oggettivo, non pone in ter- mini di attualità la questione della prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
14 8.5.- In ordine alla irripetibilità delle rimesse, l'appellante ha osservato che è un da- to di fatto pacifico che il conto non è mai stato formalmente chiuso, con la conseguenza che il cliente potrebbe ancora effettuare su di esso altre operazioni in qualunque momento e che sarebbe inammissibile l'azione del correntista rivolta ad ottenere, in costanza di rapporto al momento della proposizione della domanda, la ripetizione d'indebito o la rideterminazione del saldo.
Il motivo d'appello è infondato per plurime ragioni. Anzitutto, non è affatto vero che il rapporto fosse ancora in essere. L'asserto contrario costituisce un mero refuso dovuto ad un copia-incolla di analoghi atti depositati in altre cause in un contenzioso seriale che vede come parte . La stessa appellante, nel giudizio di primo grado, nel pro- Parte_1 muovere l'azione riconvenzionale, ha allegato di avere risolto il contratto (clausola risoluti- va espressa) a seguito della morosità del cliente.
In secondo luogo, come osservato, nessuna azione di indebito oggettivo è stata pro- posta in primo grado, sicché la questione della ripetibilità è mal posta.
In terzo luogo, è evidente che la nullità invocata e posta a fondamento della relativa azione, è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clau- sole. Questo significa che non ha senso parlare di contratto aperto o chiuso, il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che significa che i rapporti tra le parti vanno de- finiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo: il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033
c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione (contabile), che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in apposito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizione decennale.
Infine, il rigetto dei motivi d'appello sopra esaminati rende evidente come il prov- vedimento di primo grado debba essere confermato anche nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore del rapporto, che postula, in con- trasto con quanto sopra ritenuto, la validità del contratto de quo.
9. Conclusioni e spese di lite.
15 In conclusione, l'appello va respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato basso, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase 2: euro
1.063,50; fase 4: euro 1735,00. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), consistita in meri rinvii in attesa della decisione della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale, e pertanto da considerarsi come non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge, se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore (Avv. Andrea Ruocco) dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art.17 legge n.
228/2012.
16 Così deciso nella camera di consiglio del 22-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 121/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via J. da Diacceto 48 (cod. Parte_1 fisc./P.Iva ), in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro P.IVA_1
Barcali del Foro di Firenze (cod. fisc. ), giusta procura generale alle C.F._1
liti per atto autenticato dal notaio di Firenze in data 25/11/2014 – rep. Persona_1
83369, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Firenze, via
Pellicceria 8.
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...] ( CP_1
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliata- C.F._2
1 rio con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec: Emai_1 Email_2 [...]
, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta. Emai_3
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n. rep. 7286/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 09/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 14/12/2022 dal Tribunale di Firenze nella persona della Dott.ssa Mi- chela Biggi e comunicata in data 14/12/2022 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art.
702 bis c.p.c. rubricato al n. 3132/2022 RG;
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la Parte_2 CP_2
(società poi incorporata dalla che è quindi subentrata in
[...] Parte_1
tutti i diritti, in tutti gli obblighi ed in tutti i rapporti già facenti capo alla società incorpo- rata incluso quello del presente giudizio) in data 10/07/2007 è pienamente valido ed effica- ce tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vi- genti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla Banca convenuta, e per- tanto, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza: - nel merito ed in via princi- pale, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustra- te;
- nel merito ed in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento in Parte_2 favore della della somma di €.1.676,13 oltre interessi al tasso di Parte_1
mora del 7,31% sulla sola quota di capitale residuo dalla costituzione al saldo. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla restituzione della somma di € 3.851,66 allo stesso provvisoriamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pa-
2 gamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipa- tario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza con la quale, all'esito del pro- Parte_1
cedimento sommario di cognizione proposto da (n.3132/22 RG), il Tribunale di Parte_2
Firenze ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso in data 10/7/2007 dal ricorrente con l'allora Controparte_2
(società poi incorporata da , ha accertato il diritto del di Parte_1 Pt_2
rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente e ha respinto la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore del rapporto de quo.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 10/7/2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (recte, una camera da let- to) presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto del- lo stesso negozio, il aveva concluso con (poi incorporata in Pt_2 CP_2 [...]
) un contratto per la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante CP_3 carta revolging usata per la prima volta proprio per l'acquisto del predetto bene, e richia- mandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanzia- rio, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclu- sione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rien- trano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
3 (c) che nel caso di specie “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla distri- buzione di una carta di pagamento, ma lo stesso [aveva] raccolto una proposta contrattua- le relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pat- tuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispet- tivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che è priva di pregio l'eccezione della resistente, secondo cui il contratto spie- gherebbe comunque i propri effetti posto che il Cliente aveva violato la clausola di buona fede in fase di esecuzione del rapporto, attesa la dichiarata nullità contrattuale per violazio- ne di norme imperative, poste a presidio di interessi di rilevanza pubblicistica;
(g) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, tenuto con- to che il ricorrente aveva introdotto soltanto una domanda di accertamento della nullità con- trattuale, che è imprescrittibile;
(h) che per effetto delle precedenti declaratorie è infondata e va respinta la domanda di pagamento del saldo del rapporto, tale domanda postulando la validità del contratto;
(i) che, infine, “devono ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e
i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la de- cisione adottata e con le diverse osservazioni su cui si fonda”.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1
definitoria
per questi motivi
:
i) Secondo l'appellante, il ruolo del venditore del bene non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla disporre in materia di concessione del credito. In altre parole, il negoziante aveva fatto “solo da passacarte per far [pervenire la proposta] alla Banca cui era rivolta ed è questa e solo questa che l'ha valutata” e “che ha accertato il merito creditizio tramite gli appositi Sistemi Informativi (verifica fondamentale
4 cui il venditore non avrebbe accesso) e che alla fine della disamina ha deciso di accettarla, perfezionando così il contratto, stipulato da essa direttamente, senza intermediari, con la cliente”.
D'altro canto, continua l'appellante, l'art. 2 del D.M. 485/01, che ha dato piena at- tuazione al D.Lgs.374/99, dispone che esercita l'attività di agente in attività finanziaria il soggetto incaricato “di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1 del testo unico bancario”. Dove l'uso della congiunzione “e” anziché della disgiuntiva “o” non lascia dubbi: la disciplina de qua si applica soltanto a quei soggetti che non solo promuovono contratti ma anche li concludo- no per conto della banca.
Sotto altro profilo, secondo l'appellante, non si capisce come il tribunale possa aver affermato che quella concessa da non sia una “carta di pagamento”. E' invece Parte_1 proprio l'esempio tipico di tale prodotto finanziario. Una tessera magnetica collegata ad una linea di credito che consente di effettuare, nei limiti dell'effettiva disponibilità, acquisti o prelevamenti di denaro da rimborsare ratealmente.
Infine, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non ha valutato che l'art.7 comma 2 del DM 485/01, attuativo dell'art.3 del d.lgs. 374/1999, espressamente prevede che “le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano alle banche …”. E che essa appellante sia un Istituto di credito è innegabile. Quindi, per l'appellante, anche se per as- surdo si volesse ritenere che il venditore avrebbe “promosso e concluso” il contratto per cui
è causa, la sostanza non cambierebbe e nessuna violazione del d.lgs.374/99 potrebbe essere imputata a . Parte_1
ii) L'appellante assume, poi, che il d.lgs. 374/99 non prevede quale sanzione per la sua violazione la nullità dell'intero contratto e, pertanto, ciò che potrebbe essere semmai invocabile è una c.d. “nullità di protezione”, come ritenuto in alcuni precedenti di merito. In tal caso, tuttavia, la nullità doveva ritenersi convalidata e superata dall'atteggiamento di vo- lontaria esecuzione del contratto che la medesima parte protetta aveva posto in essere usan- do per tanti anni la carta de qua.
iii) L'appellante denuncia, ancora, l'ordinanza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione fondata sul richiamo alla clausola generale di buona fede e all'art.1338 c.c., os-
5 servando che il pur nella convinzione di tale nullità, si sarebbe servito della linea di Pt_2
credito a lungo, a tutto proprio profitto e in pregiudizio della banca. Condotta, questa, con- traria a buona fede e che, appunto, l'art. 1338 c.c. sanziona con l'obbligo di risarcimento del danno in favore dell'altra parte la quale, convinta in buona fede dell'efficacia del con- tratto, ha continuato ad erogare il credito. iv) L'appellante censura, infine, la decisione di primo grado in punto di rigetto delle eccezioni di prescrizione e di irripetibilità in presenza di un rapporto ancora aperto con un saldo non azzerato.
In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, ha criticato l'assunto del Tribuna- le, secondo cui la imprescrittibilità della dichiarazione di nullità del contratto renderebbe imprescrittibile il diritto alla restituzione delle somme versate nel corso del rapporto in quanto mera conseguenza contabile. Secondo l'appellante, tale ragionamento è fallace, in quanto la nullità è la causa della ripetibilità che però soggiace al termine prescrizionale di legge.
In ordine alla irripetibilità delle rimesse, ha osservato che è un dato di fatto pacifico che il conto non è mai stato formalmente chiuso, perché nessuno ha esercitato il recesso, con la conseguenza che il cliente potrebbe ancora effettuare su di esso altre operazioni in qualunque momento. E, secondo quanto ormai acclarato nella giurisprudenza di legittimità, anche in conseguenza di quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la nota sen- tenza 24418/2010, è inammissibile l'azione del correntista rivolta ad ottenere, in costanza di rapporto al momento della proposizione della domanda, la ripetizione d'indebito o la ri- determinazione del saldo.
3.- Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc ed opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dopo alcuni rinvii interlocutori giustificati dalla necessità di attendere l'esito del rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, disposto da questa stessa Corte d'Appello in altra causa (con identica fatti- specie e con parte sempre ), in punto di conseguenze della viola- Parte_1 zione dell'art.3 del d.lgs. 374/1999, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in
6 decisione in data 10-7-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe tra- scritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D 20+20).
Motivi della decisione
5.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc è destituita di fonda- mento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudizia- le ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6.- L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre T_
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame
[...]
e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormen- te all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzio- nato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e con- clusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla pro- mozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipu- late con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla
7 fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di paga- mento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costi- tuzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei sog- getti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del siste- ma finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli con- sumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di interme- diazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperativi- tà ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la di- stribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vie- tare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finan- ziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […]
Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'inter- mediario finanziario”.
7.- La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costitu- zionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 (violazione degli artt.76 e 77
8 Cost.), nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finan- ziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, confi- gura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 – in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett.
c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivi- tà e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi – si limita a prevedere solo la costi- tuzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di atti- vità demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore De- legato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legisla- tivo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudi- zialmente rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legitti- mità costituzionale del predetto art. 3 D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 feb- braio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c), del comma primo, che la dele-
9 ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ri- ciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno
o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di en- trata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al com- ma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità in- dicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al posses- so delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiara- zione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settem- bre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di se- guito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci-
10 fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'e- sercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confron- ti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'e- sercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico ban- cario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni con- trattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività fi- nanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finan- ziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acqui- sto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari fi- nanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è ma- nifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sen- si dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle atti- vità di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
11 preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera
n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione è disattesa.
8.- I motivi d'appello.
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono in- fondati.
8.1.- In fatto, non è specificamente contestato e, in ogni caso, è provato documental- mente che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in atti- vità finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di con- sumo effettuato dal ha consigliato di accendere con (poi Pt_2 CP_2 Parte_1
) una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto per l'acquisto del bene
[...]
stesso oggetto di vendita).
8.2.- In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
12 a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non as- sume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito al all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia risolve la questioni di diritto poste con i principali motivi d'appello, come sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla
Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
8.3.- Quanto ai rimanenti motivi d'appello, è infondata la deduzione di una respon- sabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e aver comunque utilizzato per molti anni la linea di credito.
Come già osservato da questa corte in recenti decisioni, la responsabilità ex art.1338
c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di rav- visare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e] il con- corso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art.
1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non
13 può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe po- tuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass.
03/09/2021, n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836).
Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'in- validità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in rela- zione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la quali- tà dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
8.4.- In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, il giudice di primo grado ha ritenuto che essa sia infondata alla luce della imprescrittibilità dell'azione di nullità del con- tratto, non avendo il ricorrente contestualmente proposto azione di indebito oggettivo.
Secondo l'appellante, il ragionamento è fallace, in quanto la nullità è la causa della ripetibilità, che soggiace però al termine prescrizionale di legge, come sempre è per i ver- samenti privi di causa e come sempre è per la ripetizione dell'indebito.
La decisione di primo grado va confermata non ravvisandosi l'errore dedotto dall'appellante. Il ricorrente ha proposto infatti un'azione di accertamento della nullità con- trattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuo- vere azione di ripetizione di indebito oggettivo. In altre parole, ha chiesto accertarsi che, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in atti, gli interessi avrebbero dovuto essere restituiti al tasso legale e non a quello convenzionale. Simile domanda, non concre- tandosi in una richiesta di condanna al pagamento dell'indebito oggettivo, non pone in ter- mini di attualità la questione della prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
14 8.5.- In ordine alla irripetibilità delle rimesse, l'appellante ha osservato che è un da- to di fatto pacifico che il conto non è mai stato formalmente chiuso, con la conseguenza che il cliente potrebbe ancora effettuare su di esso altre operazioni in qualunque momento e che sarebbe inammissibile l'azione del correntista rivolta ad ottenere, in costanza di rapporto al momento della proposizione della domanda, la ripetizione d'indebito o la rideterminazione del saldo.
Il motivo d'appello è infondato per plurime ragioni. Anzitutto, non è affatto vero che il rapporto fosse ancora in essere. L'asserto contrario costituisce un mero refuso dovuto ad un copia-incolla di analoghi atti depositati in altre cause in un contenzioso seriale che vede come parte . La stessa appellante, nel giudizio di primo grado, nel pro- Parte_1 muovere l'azione riconvenzionale, ha allegato di avere risolto il contratto (clausola risoluti- va espressa) a seguito della morosità del cliente.
In secondo luogo, come osservato, nessuna azione di indebito oggettivo è stata pro- posta in primo grado, sicché la questione della ripetibilità è mal posta.
In terzo luogo, è evidente che la nullità invocata e posta a fondamento della relativa azione, è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clau- sole. Questo significa che non ha senso parlare di contratto aperto o chiuso, il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che significa che i rapporti tra le parti vanno de- finiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo: il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033
c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione (contabile), che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in apposito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizione decennale.
Infine, il rigetto dei motivi d'appello sopra esaminati rende evidente come il prov- vedimento di primo grado debba essere confermato anche nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore del rapporto, che postula, in con- trasto con quanto sopra ritenuto, la validità del contratto de quo.
9. Conclusioni e spese di lite.
15 In conclusione, l'appello va respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato basso, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase 2: euro
1.063,50; fase 4: euro 1735,00. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), consistita in meri rinvii in attesa della decisione della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale, e pertanto da considerarsi come non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge, se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore (Avv. Andrea Ruocco) dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art.17 legge n.
228/2012.
16 Così deciso nella camera di consiglio del 22-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17