Articolo 211 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 210
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15 gennaio 1977
Art. 211.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1977, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanze d'entrata, con imputazione al capitolo 3615 "Somme da varare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dall'articolo 13 e articolo 14 (punti 1, 2, 3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 " dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 .

Entrata in vigore il 15 gennaio 1977