Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 821/2024 R.G.
promosso da
(P.I. ), in persona del Presidente, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (C.F.
), presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 è ope legis P.IVA_2 domiciliata;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Amedeo Di
Odoardo (c.f. e Fabio Caprioni, (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
, entrambi con studio in Teramo (TE) alla Via Mancini Sbraccia n. 1;
[...]
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 225/2024 in data 14.03.2024 ha accolto l'opposizione proposta dalla annullando l' Controparte_1 ordinanza-ingiunzione n. DPC017/930 emessa in data 07.12.2021 dalla
, con cui è stata Controparte_2 irrogata la sanzione amministrativa di € 30.000,00 prevista dall'art. 133, co.
1 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 perché, da “analisi eseguite sul campione di acqua di scarico prelevato presso il depuratore comunale di Valle Castellana, sito in loc.
Capoluogo, come da verbale di prelevamento campioni n. 01/PP del
25/03/2021 l' ha accertato che (…) lo scarico esaminato risulta non CP_3 conforme ai limiti stabiliti dalla Tab. C (prima colonna) allegata alla L.R.
31/2010 per i parametri BOD5 e COD come dal rapporto di prova relativo al campione di acqua di scarico n. TE/003130/21”, con totale compensazione delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza propone appello la Parte_2 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla società appellata e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
L'appellata, costituendosi, contesta i motivi di appello e ne chiede il rigetto.
All'esito del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti di note difensive e di replica. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l'appellante deduce la “Violazione – falsa applicazione del D. Lgs. 152/2016, Allegato 5 par. III in relazione alla L.R.
Abruzzo n. 31/2010; erronea valutazione del materiale probatorio” osservando che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito - anche con riferimento alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 ritenuta dal primo giudice applicabile alla fattispecie in esame - il principio già affermato rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui “nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica;
la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico;
le regole sul campionamento non devono considerarsi modificate alla luce della nuova normativa benché il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento;
in ogni caso, l'omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi” (Cass. 6638/2007).
Osserva, quindi, di aver in ogni caso evidenziato che la metodologia indicata da parte opponente, ovvero il prelievo in modalità temporizzata, non fosse necessaria trattandosi di un impianto a servizio di un agglomerato avente un numero di abitanti inferiore a 2000 per cui il riferimento normativo, ai fini del controllo dei limiti di emissione, andava individuato in quello di cui alla tab. C della L.R. 31/2010 - e non nelle tabelle 1 e 2 dell'All. 5, parte III del D. Lgs 152/2006 - che non prevede il prelievo temporizzato su 24 ore, comunque nella fattispecie in esame impraticabile atteso che il luogo era privo di corrente elettrica sì da impedire l'utilizzo di un autocampionatore.
Infine ribadisce che il compito dell'autorità preposta al controllo è quello “di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico” e, proprio per perseguire tale finalità, il legislatore ha previsto che detta autorità possa disporre della più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da effettuare, per cui quello effettuato dai tecnici A.R.T.A. risulta perfettamente rappresentativo dello scarico, valido e legittimo, così come pienamente attendibile deve ritenersi il referto analitico contestato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U. Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali
o comunque vincolate”.
La Suprema Corte, con la sentenza 16.05.2017 n. 11999 ha in particolare specificato che la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell'appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado.
Sulla base di tali principi va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dall'appellante - come di seguito esaminati - appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
L'appello risulta fondato e va, quindi, accolto.
Occorre premettere che nel corso del sopralluogo effettuato in data 25 marzo 2021 dall' di Teramo, presso il Controparte_4 depuratore comunale di Valle Castellana (TE), sito in Loc. Capoluogo, veniva prelevato un campione di acqua di scarico, come da verbale di prelevamento campioni n. 01/PP, dal quale emergeva, a seguito delle relative analisi, la non conformità dello scarico esaminato “… ai limiti stabiliti dalla Tab. C
(prima colonna) allegata alla L. R. n. 31/2010 per i parametri BOD5 e COD …”.
In data 26 aprile 2021 veniva, quindi, emesso e successivamente notificato, alla verbale di accertamento n. 9/2021, con il quale si Controparte_1 contestava all'Ing. , “in qualità di Responsabile Area Parte_3
Fognatura e Depurazione della e, in solido, alla CP_1 CP_1 CP_1
di aver violato l'art. 101, c. 1 del D. Lgs. n. 152/06. A carico dei
[...] predetti veniva, quindi, emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa quantificata in €. 30.000,00, in ragione della violazione dell'art. 101, c. 1 del D.Lgs. n.
152/2006 ss.mm.ii.
Come già evidenziato dal primo giudice risulta pacifico sia che il prelievo effettuato sia stato istantaneo e che non si sia proceduto a più prelievi nell'arco della giornata, sia che lo scarico riguardasse acque reflue urbane e non industriali.
Il tribunale ha, quindi, individuato la normativa di riferimento nel d.lgs.
152/2016 recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, nell'Allegato 5 alla Parte III, rubricato “Limiti di emissione degli scarichi idrici”, punto 1, dedicato agli “Scarichi in corpi d'acqua superficiali” (quale quello oggetto di causa) contenente due tabelle con l'indicazione dei limiti di scarico. Ha quindi evidenziato che in calce a tali tabelle si stabilisce chiaramente ed espressamente che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore”.
La - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte Pt_1 appellata - ha censurato la parte della gravata sentenza in cui il tribunale ha ritenuto applicabile la suindicata Tab. 1 tanto che nell'atto di appello si legge: “l'impianto gestito dall'odierna appellata è a servizio di un agglomerato avente un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000, cosicché il riferimento normativo per il controllo dei limiti di emissione è la Tab. C della
L.R. 31/2010 e non le Tab. 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs.
152/06 (il prelievo in modalità temporizzata su 24 ore, non era pertanto imposto); All'uopo si rammenta che il Piano di Tutela delle Acque vigente
(D.G.R. n. 614 del 09.08.2010) ha imposto per i soli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2000 a.e. di dotarsi di autocampionatori, mentre per quelli inferiori a 2000 a.e. non è stato previsto un obbligo analogo e da sempre quindi il campionamento per questi ultimi è effettuato in modalità istantanea.
Oltretutto il CTU, nella relazione finale, rileva che “tutte le normative del settore, da quelle nazionali a quelle regionali pongono dei limiti ben definiti.
Nel caso specifico, relativamente agli impianti di depurazione, tali limiti generalmente vengono definiti nell'autorizzazione allo scarico” senza tuttavia considerare che nel caso che ci occupa l'impianto di cui trattasi – proprio perché come detto al servizio di un agglomerato di abitanti inferiore a 2000 e dunque assoggettato alla L.R. 31/2010 Tab. C - era sprovvisto, al momento del sopralluogo, di autorizzazione allo scarico”.
La doglianza dell'appellante risulta meritevole di accoglimento pur volendo fare riferimento alla disposizione normativa richiamata dal primo giudice. La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, affermato che: ”In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal d.lgs. n. 152 del 1999 non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso;
l'inosservanza della indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito che, tenuto conto della finalità di accertare
l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque, aveva ritenuto idonea una analisi su un campione ricavato mediante il prelievo di 20 litri di acqua di scarico versata in un unico recipiente, dalla quale erano stati ricavati due campioni in bottiglie della capacità di un litro, individuando così un liquido le cui caratteristiche organolettiche rendevano immediatamente percepibile la presenza di un fenomeno inquinante)” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6638 del
20.03.2007).
Con più recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato: ”La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e
l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Pertanto il Collegio conferma, in relazione alla disciplina del d.lgs.
152/2006, l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass. 17571/2006,
6638/2007) e che la Corte d'appello ha correttamente applicato al caso di specie. Né la persuasività dell'applicazione è inficiata dal richiamo a Cass.
7269/2011, compiuto dalla parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso, poiché tale pronuncia muove parimenti dalla premessa secondo cui «i metodi prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima», mentre il ricorrente estrapola un diverso passo, quindi senza confrontarsi adeguatamente con l'intera argomentazione sviluppata da Cass. 7269/2011” ( Cass. Sez. 2, n. 2324 del
25.01. 2023).
Facendo applicazione di tale principio - non sussistendo a giudizio del
Collegio ragioni per cui discostarsene - va affermato che la mancata previsione della sanzione della nullità delle modalità seguite nella fattispecie in esame, per avere gli operatori proceduto al prelievo istantaneo piuttosto che a quello ripetuto nell'arco della giornata, non può incidere sull' utilizzabilità del prelievo rispetto al quale non possono, dunque, valere le argomentazioni di cui alla gravata sentenza e riproposte dalla parte appellata, circa la fondatezza o meno delle ragioni che hanno comportato l'adozione di tale modalità di prelievo dovendosi, in ogni caso, avere riguardo, rispetto all'osservanza o meno dei limiti di emissione, alla valutazione degli elementi complessivamente emersi.
Siffatta ricostruzione non appare smentita dalla disposizione richiamata dalla difesa della società appellata e di cui all'allegato V alla parte III del D.
Lgs. n. 152/06 e s.m.i in cui si legge che: “L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)”. La richiamata disposizione sembra, invero, riferita alla diversa e contraria ipotesi in cui si voglia procedere a più prelievi in tempi diversi “al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico” per cui non sembra che si possa ricavare da tale disposizione la necessità di una motivazione per poter procedere al prelievo istantaneo. Va in ogni caso considerato quanto evidenziato dalla difesa della Parte_1
laddove ha affermato che il Piano di Tutela delle Acque vigente
[...]
(D.G.R. n. 614 del 09.08.2010) ha imposto per i soli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2000 a.e. di dotarsi di autocampionatori, mentre per quelli inferiori a 2000 a.e. - quale quello cui si riferisce la vicenda in esame
- non è stato previsto un obbligo analogo per cui il campionamento per questi ultimi viene da sempre effettuato in modalità istantanea, che per tale tipo di impianto non potevano risultare limiti derivanti dall'autorizzazione in quanto trattandosi di impianto al servizio di un agglomerato di abitanti inferiore a 2000, lo stesso era sprovvisto, al momento del sopralluogo, di autorizzazione allo scarico e che il luogo era privo di energia elettrica per cui gli accertatori non avrebbero potuto utilizzare l'autocampionatore, ovvero lo strumento necessario per l'effettuazione di prelievi in modalità temporizzata.
Il risultato delle analisi ottenuto sul campione istantaneo non risulta contestato nel suo esito ma nel metodo perché avrebbe asseritamente potuto condurre ad un diverso risultato. Ma tali risultati non possono essere inficiati dalla documentazione prodotta sub.4 dall'opponente in primo grado sulla base di prelievi ripetuti ed effettuati dalla stessa parte opponente in data diversa da quella di cui alla contestazione che ha dato luogo all'adozione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto.
In definitiva l'appello va accolto con conseguente riforma della gravata sentenza e rigetto dell'opposizione.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno
[...] datata 14.03.2024, in accoglimento dell'appello e riforma della gravata sentenza, respinge l'opposizione proposta da Controparte_1 Condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado in Euro
860,00 per la fase di studio, Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro
1.500,00 per la fase decisionale, Euro per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in Euro 1.050,00 per la fase di studio, Euro 710,00 per la fase introduttiva, Euro 1.750,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico