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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 611 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.07.2023
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
domiciliati in Lecce, alla via A. Dell'Abate n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Salvatore dalla quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Andrea Imbriani, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTI
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Gianfranco Chiarelli, in virtù di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Trinchese n. 71 presso lo studio dell'avv. Maurizio Marti;
APPELLATA
NONCHE' con socio unico (c.f. Controparte_3
) e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da P.IVA_2 CP_4
) (p. iva. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_3
1 elettivamente domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, presso lo studio dall'avv. Salvatore
Giammaria da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
INTERVENTRICE EX ART.111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19 aprile 2017, i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 525/2017 del tribunale di Lecce, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, in favore della
[...]
la somma di € 19.761,34 oltre interessi Controparte_6
convenzionali di mora al tasso del 13,70% e le spese della fase monitoria.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare, il difetto di ius postulandi ex art 83 c.p.c. e l'indeterminatezza della procura. Nel merito contestavano l'an ed il quantum della somma ingiunta concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5.4. 2018 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnico contabile per accertare l'esatto dare/avere tra le parti con riferimento al contratto di conto corrente n. 01/140/1321 intercorso tra Controparte_1
e con la fideiussione di e e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
precisate le conclusioni, con sentenza n. 1359/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di ius postulandi e di indeterminatezza della procura formulate dagli opponenti;
2) accoglie parzialmente l'opposizione; 3) revoca il decreto ingiuntivo n. 525/2017 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione commerciale in data 21/12/2017; 4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di € 17.636,19 oltre interessi dal 5/2/2016 al soddisfo;
5) condanna gli opponenti al pagamento nella misura del 70% delle spese e competenze di lite che liquida nell'intero in € 2.400,00 di cui € 145,00 per spese vive ed € 2.255,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed iva come per legge;
6) pone le spese di CTU per il 70% a carico degli opponenti e per il 30% a carico della Banca opposta”.
Con atto di citazione in appello dell'11.06.2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
impugnavano la sentenza n. 1359/2021, per i motivi che saranno di seguito esaminati, così
[...]
concludendo: “IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2. sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, sussistendo gravi motivi meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3. accertare e dichiarare la nullità della sentenza
n. 1359/2021, R.G. n. 4609/2017, per difetto di ius postulandi, nonché per omessa e/o carente motivazione;
4. In subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1359/2021 R.G. n.
4609/2017 per insufficiente motivazione con riferimento al merito della controversia;
NEL MERITO:
2
5. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1359/2021 rg. n. 4609/2017, accertare e dichiarare che in applicazione dell'art
1815, 2 co. c.c., come stabilito dal CTU di primo grado “il saldo a debito del correntista risultava pari a € 8.461,78 (Differenza a favore del correntista pari ad € 11.299,56);
6. In subordine, accertare
e dichiarare il saldo a debito degli appellanti in applicazione del tasso di interessi legale al posto del tasso di interessi applicato dall'Istituto Bancario appellato”.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, resistendo al gravame.
Con ordinanza del 05.04.2022 venivano rigettate l'istanza di inibitoria e di rinnovo della c.t.u. e la causa era rinviata all'udienza del 12.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, si costituiva ex art. 111 c.p.c., Controparte_3
limitata con socio unico e per essa, quale mandataria, in qualità di cessionaria del CP_4
credito e quindi quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente, facendo propria la posizione processuale di quest'ultima, nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze dalla stessa formulate.
All'udienza del 12.07./23 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente: “
1. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del
7 maggio 2021 R.g. n. 4609/2017 per difetto di ius postulandi ex artt. 83 e 84, 132, co.1, n.4 e 161, co.1 c.p.c. - Violazione art.112 c.p.c. co.1” gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per avere rigettato l'eccezione di difetto di ius postulandi avanzata in primo grado, quantomeno con riguardo agli opponenti e Tale difetto inficerebbe di nullità sia Parte_2 Parte_3
il decreto ingiuntivo opposto sia il giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non sussiste, nella fattispecie in esame, il difetto di ius postulandi dedotto dagli appellanti, in particolare con riguardo ai fideiussori, in quanto la procura speciale conferita dalla banca, e per essa dal suo Presidente, avv. Patroni Griffi, è riferibile al ricorso per decreto ingiuntivo al quale è stata allegata.
Ciò si evince dallo stesso tenore letterale della procura in cui si legge: “...a rappresentare e difendere la banca…nella procedura di cui al presente atto, ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Lecce contro +2, in ogni fase e grado…”. Parte_1
3 Ciò che rileva, ai fini della validità dello ius postulandi è infatti, come affermato correttamente dal tribunale in prime cure, la riferibilità della procura all'atto di cui trattasi che, nella fattispecie, è chiara ed inequivocabile.
Con il secondo motivo di gravame rubricato testualmente. “
2. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del 7 maggio 2021 R.g. n. 4609/2017 per omessa motivazione ex artt.132 co.1 n.4 e 161 c.1 c.p.c. -
Violazione art.112 c.p.c. e con il terzo motivo di gravame formulato, in via subordinata rispetto al precedente, e rubricato testualmente “
2. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del 7 maggio 2021 R.g.
n. 4609/2017 per insufficiente motivazione ex artt.132 co.1 n.4 e 161 c.1 c.p.c. - Violazione art.112
c.p.c.” gli appellanti lamentano i vizi di omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata sostenendo che non sarebbero comprensibili, neppure implicitamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione ed in particolare quelle che avrebbero indotto il tribunale ad optare per la scelta dell'ipotesi di calcolo effettuata sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia anziché dell'altra effettuata dal c.t.u. in applicazione dell'art.1815 secondo comma c.c.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Le doglianze sono infondate.
Nella fattispecie il tribunale ha esplicitamente dichiarato di condividere il ricalcolo eseguito dal c.t.u. sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti del suo apprezzamento.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione enunciando il seguente principio di diritto
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione “ (Cass. 2021 n.11917).
Nel caso in esame, dopo le rielaborazioni del conto corrente di cui trattasi secondo i criteri di cui alle istruzioni della Banca d'Italia ovvero in applicazione del II° comma dell'art.1815 c.c. il c.t.u. ha inviato la bozza della relazione alle parti ma, come riportato nell'integrazione di c.t.u. del 24.02.2020,
4 le stesse non hanno fatto pervenire alcuna osservazione né risultano critiche specifiche alla elaborazione dell'ipotesi condivisa dal tribunale sicché può concludersi che non sussistono i lamentati vizi di omessa o insufficiente motivazione.
Con l'ultimo motivo di gravame rubricato testualmente “Errata applicazione della circolare della
Banca d'Italia – Errata interpretazione della legge nella determinazione del tasso soglia usurario –
Applicazione del criterio di cui all'art. 1815 c.c. o in alternativa applicazione tasso legale – Richieste istruttorie in materia di c.t.u.” gli appellanti sostanzialmente impugnano la sentenza appellata per avere il tribunale aderito all'ipotesi di calcolo effettuato secondo i criteri di cui alle Istruzioni della
Banca d'Italia, ritenuti non applicabili in quanto non trovano riscontro in alcune fonte normativa mentre – deducono- andava applicata l'ipotesi di calcolo di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma per cui, come stabilito dal c.t.u.. “il saldo a debito del correntista risultava pari ad € 8.509,58”.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Secondo Cass. 20464/2020 “ Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803).
Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si
«imporrebbe ... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità» degli stessi «e di disapplicarli» (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno2018, n.
16303)…Né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”.
Va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla Banca d'Italia, che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condiviso sul piano nazionale.
Il tribunale si è, dunque, allineato alla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo cui l'oggettività del giudizio impone che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, ritenute le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito.
Le Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura hanno, pertanto, natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate: “il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé
5 congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale
Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone 27/01/2020, n.77)” (cfr. Tribunale di Napoli, sent.
4129 del 28-04-2022).
Le Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia sono state pertanto individuate come l'unico parametro attraverso cui è possibile verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.
La Corte quindi condivide la soluzione adottata dal primo giudice nella decisione impugnata atteso che gli appellanti non hanno addotto ragioni idonee a porre significativamente in discussione il convincimento espresso dal primo giudice.
In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di giudizio liquidate come da dispositivo seguono il principio della socccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e al pagamento, in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore di
[...]
e e per essa, quale Controparte_6 Controparte_3
mandataria, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per CP_4
spese generali ed iva e cap come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti in solido tra loro.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Maurizio Petrelli )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 611 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.07.2023
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
domiciliati in Lecce, alla via A. Dell'Abate n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Salvatore dalla quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Andrea Imbriani, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTI
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Gianfranco Chiarelli, in virtù di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Trinchese n. 71 presso lo studio dell'avv. Maurizio Marti;
APPELLATA
NONCHE' con socio unico (c.f. Controparte_3
) e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da P.IVA_2 CP_4
) (p. iva. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_3
1 elettivamente domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, presso lo studio dall'avv. Salvatore
Giammaria da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
INTERVENTRICE EX ART.111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19 aprile 2017, i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 525/2017 del tribunale di Lecce, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, in favore della
[...]
la somma di € 19.761,34 oltre interessi Controparte_6
convenzionali di mora al tasso del 13,70% e le spese della fase monitoria.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare, il difetto di ius postulandi ex art 83 c.p.c. e l'indeterminatezza della procura. Nel merito contestavano l'an ed il quantum della somma ingiunta concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5.4. 2018 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnico contabile per accertare l'esatto dare/avere tra le parti con riferimento al contratto di conto corrente n. 01/140/1321 intercorso tra Controparte_1
e con la fideiussione di e e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
precisate le conclusioni, con sentenza n. 1359/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di ius postulandi e di indeterminatezza della procura formulate dagli opponenti;
2) accoglie parzialmente l'opposizione; 3) revoca il decreto ingiuntivo n. 525/2017 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione commerciale in data 21/12/2017; 4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di € 17.636,19 oltre interessi dal 5/2/2016 al soddisfo;
5) condanna gli opponenti al pagamento nella misura del 70% delle spese e competenze di lite che liquida nell'intero in € 2.400,00 di cui € 145,00 per spese vive ed € 2.255,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed iva come per legge;
6) pone le spese di CTU per il 70% a carico degli opponenti e per il 30% a carico della Banca opposta”.
Con atto di citazione in appello dell'11.06.2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
impugnavano la sentenza n. 1359/2021, per i motivi che saranno di seguito esaminati, così
[...]
concludendo: “IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2. sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, sussistendo gravi motivi meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3. accertare e dichiarare la nullità della sentenza
n. 1359/2021, R.G. n. 4609/2017, per difetto di ius postulandi, nonché per omessa e/o carente motivazione;
4. In subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1359/2021 R.G. n.
4609/2017 per insufficiente motivazione con riferimento al merito della controversia;
NEL MERITO:
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5. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1359/2021 rg. n. 4609/2017, accertare e dichiarare che in applicazione dell'art
1815, 2 co. c.c., come stabilito dal CTU di primo grado “il saldo a debito del correntista risultava pari a € 8.461,78 (Differenza a favore del correntista pari ad € 11.299,56);
6. In subordine, accertare
e dichiarare il saldo a debito degli appellanti in applicazione del tasso di interessi legale al posto del tasso di interessi applicato dall'Istituto Bancario appellato”.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, resistendo al gravame.
Con ordinanza del 05.04.2022 venivano rigettate l'istanza di inibitoria e di rinnovo della c.t.u. e la causa era rinviata all'udienza del 12.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, si costituiva ex art. 111 c.p.c., Controparte_3
limitata con socio unico e per essa, quale mandataria, in qualità di cessionaria del CP_4
credito e quindi quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente, facendo propria la posizione processuale di quest'ultima, nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze dalla stessa formulate.
All'udienza del 12.07./23 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente: “
1. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del
7 maggio 2021 R.g. n. 4609/2017 per difetto di ius postulandi ex artt. 83 e 84, 132, co.1, n.4 e 161, co.1 c.p.c. - Violazione art.112 c.p.c. co.1” gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per avere rigettato l'eccezione di difetto di ius postulandi avanzata in primo grado, quantomeno con riguardo agli opponenti e Tale difetto inficerebbe di nullità sia Parte_2 Parte_3
il decreto ingiuntivo opposto sia il giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non sussiste, nella fattispecie in esame, il difetto di ius postulandi dedotto dagli appellanti, in particolare con riguardo ai fideiussori, in quanto la procura speciale conferita dalla banca, e per essa dal suo Presidente, avv. Patroni Griffi, è riferibile al ricorso per decreto ingiuntivo al quale è stata allegata.
Ciò si evince dallo stesso tenore letterale della procura in cui si legge: “...a rappresentare e difendere la banca…nella procedura di cui al presente atto, ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Lecce contro +2, in ogni fase e grado…”. Parte_1
3 Ciò che rileva, ai fini della validità dello ius postulandi è infatti, come affermato correttamente dal tribunale in prime cure, la riferibilità della procura all'atto di cui trattasi che, nella fattispecie, è chiara ed inequivocabile.
Con il secondo motivo di gravame rubricato testualmente. “
2. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del 7 maggio 2021 R.g. n. 4609/2017 per omessa motivazione ex artt.132 co.1 n.4 e 161 c.1 c.p.c. -
Violazione art.112 c.p.c. e con il terzo motivo di gravame formulato, in via subordinata rispetto al precedente, e rubricato testualmente “
2. Nullità della sentenza n. 1359/2021 del 7 maggio 2021 R.g.
n. 4609/2017 per insufficiente motivazione ex artt.132 co.1 n.4 e 161 c.1 c.p.c. - Violazione art.112
c.p.c.” gli appellanti lamentano i vizi di omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata sostenendo che non sarebbero comprensibili, neppure implicitamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione ed in particolare quelle che avrebbero indotto il tribunale ad optare per la scelta dell'ipotesi di calcolo effettuata sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia anziché dell'altra effettuata dal c.t.u. in applicazione dell'art.1815 secondo comma c.c.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Le doglianze sono infondate.
Nella fattispecie il tribunale ha esplicitamente dichiarato di condividere il ricalcolo eseguito dal c.t.u. sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti del suo apprezzamento.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione enunciando il seguente principio di diritto
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione “ (Cass. 2021 n.11917).
Nel caso in esame, dopo le rielaborazioni del conto corrente di cui trattasi secondo i criteri di cui alle istruzioni della Banca d'Italia ovvero in applicazione del II° comma dell'art.1815 c.c. il c.t.u. ha inviato la bozza della relazione alle parti ma, come riportato nell'integrazione di c.t.u. del 24.02.2020,
4 le stesse non hanno fatto pervenire alcuna osservazione né risultano critiche specifiche alla elaborazione dell'ipotesi condivisa dal tribunale sicché può concludersi che non sussistono i lamentati vizi di omessa o insufficiente motivazione.
Con l'ultimo motivo di gravame rubricato testualmente “Errata applicazione della circolare della
Banca d'Italia – Errata interpretazione della legge nella determinazione del tasso soglia usurario –
Applicazione del criterio di cui all'art. 1815 c.c. o in alternativa applicazione tasso legale – Richieste istruttorie in materia di c.t.u.” gli appellanti sostanzialmente impugnano la sentenza appellata per avere il tribunale aderito all'ipotesi di calcolo effettuato secondo i criteri di cui alle Istruzioni della
Banca d'Italia, ritenuti non applicabili in quanto non trovano riscontro in alcune fonte normativa mentre – deducono- andava applicata l'ipotesi di calcolo di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma per cui, come stabilito dal c.t.u.. “il saldo a debito del correntista risultava pari ad € 8.509,58”.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Secondo Cass. 20464/2020 “ Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803).
Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si
«imporrebbe ... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità» degli stessi «e di disapplicarli» (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno2018, n.
16303)…Né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”.
Va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla Banca d'Italia, che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condiviso sul piano nazionale.
Il tribunale si è, dunque, allineato alla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo cui l'oggettività del giudizio impone che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, ritenute le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito.
Le Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura hanno, pertanto, natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate: “il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé
5 congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale
Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone 27/01/2020, n.77)” (cfr. Tribunale di Napoli, sent.
4129 del 28-04-2022).
Le Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia sono state pertanto individuate come l'unico parametro attraverso cui è possibile verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.
La Corte quindi condivide la soluzione adottata dal primo giudice nella decisione impugnata atteso che gli appellanti non hanno addotto ragioni idonee a porre significativamente in discussione il convincimento espresso dal primo giudice.
In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di giudizio liquidate come da dispositivo seguono il principio della socccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e al pagamento, in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore di
[...]
e e per essa, quale Controparte_6 Controparte_3
mandataria, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per CP_4
spese generali ed iva e cap come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti in solido tra loro.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Maurizio Petrelli )
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