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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/03/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. dott. Martina Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2944/2021 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Via Parte_1 C.F._1 di Pratale n. 16, presso e nello Studio dell'Avv. Domenico Ferrara che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Pisa, Via CP_1 C.F._2
Filippo Buonarroti n. 11, presso e nello Studio dell'Avv. Paola Perani che lo rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all'Avv. Lorenzo Gremigni Francini come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
e contro
, C.F. nata a [...] il [...], residente a CP_2 C.F._3
San Giuliano Terme (PI), via dell'Abetone e del Brennero n. 217
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente a [...]
CONVENUTE CONTUMACI Conclusioni per l'attore: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa, accertato che il sig. Pt_1
per le varie cause sostenute dal medesimo e dalla sorella dinanzi al
[...] Parte_2
Tribunale di Pisa e alla Corte di Appello di EN contro la sig.ra e la CP_4
società ha pagato lui solo le spese di causa per un ammontare Organizzazione_1 complessivo di € 54.307,96, di cui € 38.044,00 dal 1999 al 2007 somma prescritta ed €
16.236,96 somma non prescritta, dichiarare che la somma di € 19.022,00 pari alla metà di
€ 38.044,00 allo stesso dovuta dalla defunta sorella è compensata con la somma Pt_2 prescritta di € 14.202,56 che il sig. avrebbe dovuto dare alla suddetta Parte_1
sorella defunta in virtù della somma ricevuta dal sig. con Pt_2 Controparte_5
bonifico del 28.02.2007 a saldo dell'acquisto dell'immobile di proprietà dei suddetti
e , sito a Pisa in via Tronci angolo Via Cattaneo n.
2. Parte_1 Parte_2
Dichiarare, altresì, che il sig. ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura Parte_1 del 50% della somma di € 16.236,96 (€ 8.131,98) dagli eredi della sorella , Parte_2 sig.ri , e , e per l'effetto condannare i CP_1 CP_2 Controparte_3
medesimi sig.ri , e , coeredi della sig.ra CP_1 CP_2 Controparte_3
in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno di essi, a corrispondere Parte_2 al sig. il 50% di € 16.263,96 (€ 8.131,98 ) o quella maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
Conclusioni per il convenuto: “Si confermano le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Con vittoria di spese di lite”
In fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva quanto segue. Parte_1
In data 30 novembre 2016 esso esponente e la di lui sorella , poi deceduta nel 2020, Pt_2
stipulavano un contratto preliminare di compravendita con per la vendita di un CP_4
immobile ad uso civile abitazione, di loro proprietà, posto in Pisa, Via Tronci angolo Via
Carlo Cattaneo n. 2, per la somma di lire 120.000.000, ricevendo, la sorella che Pt_2
agiva anche in nome e per conto del fratello la somma di lire 20.000.000 a titolo di Pt_1
caparra confirmatoria (doc. 1); l'immobile però era stato poi venduto a tale
[...]
in quanto aveva promosso dinanzi al Tribunale di Pisa una causa CP_5 CP_4 civile per la risoluzione del preliminare;
in questa vicenda, aveva incassato Parte_2
la caparra di lire 20.000.000, mentre esso esponente aveva pagato tutte le spese delle cause nel frattempo intercorse con e la società che aveva causato CP_4 Organizzazione_1 danni all'appartamento oggetto del preliminare (doc. 2); inoltre, aveva Parte_2
incassato dallo Stato la somma di euro 18.000,00 circa, per l'equo indennizzo da eccessiva durata dei processi, per quanto egli soltanto avesse sostenuto le spese legali delle cause dinanzi alla Corte d'Appello di Genova (doc. 3-4); in tutte le cause i fratelli erano stati rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Bizzarri del foro di Pisa;
seppur Parte_2
sollecitata più volte a restituire la metà delle somme percepite a titolo di caparra da CP_4
e a titolo di equo indennizzo dallo Stato, oltre a rimborsare la metà delle spese legali
[...]
sostenute nelle cause dinanzi al Tribunale di Pisa, alla Corte d'Appello di EN e alla
Corte d'Appello di Genova, non aveva mai ottemperato alla richiesta, in ultimo rinnovata con lettera raccomandata AR del 1.2.2019, ricevuta il successivo 7.2.2019 (doc. 5); aveva così attivato la procedura di mediazione dinanzi l'Organismo di Conciliazione di Pisa -
- che però si era concluso con verbale negativo del 28.01.2020 (doc. 7); deceduta Org_2
la sorella, esso esponente con lettera raccomandata AR del 05.01.2021 aveva invitato i coeredi, , e , a pagare quanto dovuto dalla de cuius (doc. 8); CP_1 CP_2 Controparte_3
non ricevendo risposta, aveva nuovamente attivato la procedura di mediazione nei loro confronti, ma anche questo tentativo si era concluso con esito negativo (doc. 10-12). Ciò esposto, conveniva in giudizio , e per ivi sentirli condannare, CP_1 CP_3 CP_2
in solido tra loro, al rimborso nella misura del 50% della somma di euro 16.236,96 (pari ad euro 8.131,98) o di quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, soltanto CP_1
rilevando che la richiesta di restituzione di metà dell'equo indennizzo era del tutto infondata anche nel merito in quanto, in entrambi i decreti, la Corte di Appello aveva condannato il al pagamento dell'equo indennizzo in favore di entrambi i CP_6
ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese processuali in entrambi i procedimenti;
ed eccependo la compensazione delle spese asseritamente sostenute per complessivi euro
16.263,96, con le somme da dovute e mai corrisposte, in conseguenza della Parte_1
vendita, in favore di dello stesso appartamento, avvenuta con atto rep. Controparte_7
n. 151625, rac n. 28671, sottoscritto in data 27 luglio 2001 innanzi al Notaio Dott.
(doc. 2): come risultava dalla lettera raccomandata e dalla contabile di bonifico Per_1 prodotte in atti (doc. 3 e 4), il saldo prezzo – ammontante a lire 55.000,00 e quindi ad euro
28.405,13 – era stato sì interamente pagato da ma in favore Controparte_7
esclusivamente di che si era trattenuto anche il 50% (pari ad euro 14.202,56) Parte_1
di spettanza della sorella. Osservava, al riguardo, che se anche il recupero di tale somma poteva rivelarsi oggi impedito dalla prescrizione per essere stato effettuato il pagamento in data 28 febbraio 2007, tuttavia ciò non impediva di opporre in compensazione il credito derivante dal diritto alla ripetizione di tali somme spettante a con l'asserito Parte_2 credito di controparte, alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1242 c.c.
Nel caso di specie, il credito vantato da era sorto nel 2007 e si era Parte_2
prescritto nel 2017; il credito del fratello era sorto al più tardi nel febbraio 2016, cioè Pt_1
alla data del pagamento della fattura n. 01/2016 emessa dall'Avv. Bizzarri e avente ad oggetto “Causa cavanti la Corte di Appello di EN (RG 2192/07) contro ” CP_4
(doc. 13 avversario). Pertanto, essendo il credito vantato da Parte_2
(euro14.202,56) maggiore rispetto a quello rivendicato dal fratello (euro 8.131,98), Pt_1
nulla era dovuto da parte degli eredi. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 n. 6, c.p.c., “ritenuto che non siano ammissibili le istanze di prova orale, in quanto vertenti in parte su fatti non contestati e in parte su fatti emergenti dalla documentazione in atti, ritenuta la causa matura per la decisione”, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa passava quindi in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§ §
Solo in comparsa conclusionale parte convenuta solleva la questione relativa alla qualità di eredi delle parti convenute, a suo dire non dimostrata dall'attore, per quanto onere a suo carico. In realtà, unica parte costituita, non ha mai sollevato alcuna CP_1
eccezione in ordine alla sua qualità di erede della moglie e del resto Parte_2
neppure in comparsa conclusionale indica o offre alcun elemento utile alla valutazione della questione sollevata.
Per quanto poi riguarda le somme liquidate dalla Corte d'Appello di Genova a titolo di equo indennizzo, si rileva che effettivamente nella documentazione versata in atti risultano liquidate in favore di ciascuno dei ricorrenti le somme di euro 8.115,99 (doc. n. 14 e 16) e di euro 9.518,58 (doc. n. 15 e 17), con condanna del al pagamento Controparte_8
delle spese di causa in entrambi i procedimenti (cfr., decreti Corte d'Appello di Genova). Quindi, per tali voci (equo indennizzo e spese legali per i giudizi dinanzi la Corte d'Appello di Genova) nessuna somma, per vero ancorché non espressamente richiesta nonostante quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione, risulta dovuta.
Sussiste in atti la prova del pagamento da parte di della somma di euro Parte_1
16.218,41 a titolo di spese legali sostenute nelle cause dinanzi al Tribunale di Pisa e alla
Corte d'Appello di EN (procedimento Tribunale di Pisa, R.G. n. 4308/1998, ▪ euro
1.200,00 pagati, in contanti, all'Avv. Fiorini (legale , ▪ euro 1.480,00 pagati, tramite CP_4 assegno, sempre all'Avv. Fiorini, ▪ euro 3.066,33 pagati, tramite assegno, all'Avv.
Leonardo Zanotti (legale della ), ▪ euro 645,96 corrisposti, tramite Controparte_9 assegno, all'Avv. Giampiero Giovannini (codifensore in secondo grado di e Pt_1 Parte_2
, ▪ euro 3.500,00 pagati all'Avv. Francesco Bizzarri (difensore di e
[...] Pt_1 Parte_2
; processo Tribunale di Pisa R.G. 2435/1997, ▪ euro 4.867,00 corrisposti, tramite
[...] bonifico, all'Avv. Fiorini, ▪ euro 1459,12 corrisposti All'avv. Francesco Bizzarri) nel periodo 2011-2016.
Tali somme, per come si evince dalla documentazione prodotta, sono state corrisposte dal solo per quanto la difesa tecnica – non risultano contestazioni specifiche sul Parte_1 punto – sia stata prestata anche nell'interesse di anch'essa parte costituita Parte_2
in giudizio a ministero dello stesso difensore del fratello Avvocato Francesco Pt_1
Bizzarri. Le richieste di rimborso sono state formulate una prima volta con lettera raccomandata AR del 1.2.2019, regolarmente ricevuta da quindi in tempo Parte_2
utile ad interrompere la prescrizione, e una seconda volta in data 5.1.2021 nei confronti degli eredi, anch'essa regolarmente ricevuta. Viene dunque determinata in euro 8.109,20 la somma di spettanza di Parte_1
Parte convenuta ha invocato, al fine di paralizzare la richiesta di rimborso della somma predetta, la compensazione, ex art. 1242, comma 2, c.c., con la somma di euro 14.202,56, pari alla metà del saldo prezzo, che avrebbe incassato per l'intero nel 2001 a Parte_1 seguito della vendita dell'immobile.
La circostanza è documentata e non specificatamente contestata.
Ciò nonostante, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha Parte_1
dedotto che in realtà le spese da esso complessivamente sostenute nel corso dei vari giudizi erano pari, al netto di quelle oggetto di causa, ad euro 38.044,00 come si evinceva dalla documentazione prodotta (doc. n. 14 allegato alle note di udienza del 27.11.2021), il cui rimborso non era stato tuttavia richiesto perché si trattava di credito che, in quanto formatosi tra il 1999 e il 2007, era prescritto. Mutuando, però, il ragionamento dell'avversario, ha eccepito in compensazione siffatto credito con quello di controparte sempre ai sensi dell'art. 1242, comma 2, c.c. In altri termini, il credito di euro 14.202,56 vantato da non era da ritenersi compensato col credito qui richiesto ma a CP_1
tutto concedere con la metà del credito maturato dall'anno 1999 all'anno 2007 (pari a euro
19.022,00 ovvero il 50% di euro 38.044,00) per le spese delle cause sostenute. Infatti, il credito di di euro 14.202,56 era sorto nel 2007 e si era prescritto nel 2017; Parte_2
il credito da esso vantato e portato in compensazione, di euro 19.022,00, era sorto nel periodo 1999 - 2007 e si era prescritto nel 2017 e alla data del 28.2.2007 (data di emissione del bonifico effettuato da era liquido, certo ed esigibile. Controparte_5
Orbene, la documentazione prodotta dall'attore sub doc. n. 14 consente di ritenere che effettivamente egli ha sostenuto nel periodo 1999-2007 spese riconducibili alle cause civili in cui è stata parte anche la sorella per complessivi euro 38.044,00 (vi sono Parte_2
in atti fatture, assegni e quietanze di pagamento sino alla concorrenza della somma predetta).
Secondo quanto prevede l'art. 1242 c.c. “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Secondo la giurisprudenza, “la semplice coesistenza dei reciproci rapporti obbligatori determina ipso iure l'estinzione dei medesimi, senza che per produrre tale effetto sia necessaria alcuna dichiarazione delle parti;
la relativa pronuncia giudiziale ha, dunque, carattere meramente dichiarativo”, (cfr., Cass. civ. n. 260/2006, n. 11146/2003).
La prescrizione di uno dei due crediti non impedisce l'operatività della compensazione se vi sia già stata "coesistenza" dei contrapposti rapporti obbligatori. Poiché, infatti, l'effetto estintivo retroagisce al momento della coesistenza, l'eventuale successiva prescrizione di una delle obbligazioni reciproche non assume alcun rilievo. In particolare, “la regola generale contenuta nell'art. 1242 c.c., comma 2, postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione, nel caso in cui il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale in cui crediti e debiti siano coesistiti: essa si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, generale, secondo il quale quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (cfr., Cass. civ. n.
7018/2020).
In ragione di quanto precede, stante l'intervenuta compensazione del credito vantato da per euro 14.202,56 con quello di euro 19.022,00, pari al 50% delle spese Parte_2
sostenute e documentate da la domanda di rimborso della somma di euro Parte_1
8.109,20 può trovare accoglimento.
Parte convenuta in comparsa conclusionale ha altresì eccepito la natura parziaria dell'eventuale debito ereditario ai sensi dell'art. 754 c.c.
Tale eccezione non sembra cogliere nel segno in quanto, secondo anche il più recente orientamento giurisprudenziale, in fattispecie come quella in esame ove il creditore ha agito direttamente nei confronti dei coeredi, trova applicazione il consolidato principio che impone di interpretare l'art. 754 c.c. nel senso che “il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota. In questo caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore le circostanze relative all'esistenza di altri coeredi ed alla divisione pro quota del debito ereditario ed il convenuto ha l'onere di dedurre tempestivamente tale eccezione sollevandola nei termini di rito con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione nei termini di rito consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero” (cfr., Cass. civ. n. 3391/2023, n. 6431/2015).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in base alla natura della causa, al valore del decisum e alla effettiva attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per la conseguenza condanna , e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
euro 8.109,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna , e , in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 Controparte_3
refusione in favore di delle spese di lite che liquida in euro 4.237,00 per Parte_1
compensi ex D.M. 147/2022, euro 312,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario
15%, cap e iva. Così deciso in Pisa in data 11/03/2024
Il Giudice On.
Martina Fontanelli