TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 921/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 921/2019 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 novembre 2024, comunicata in data 7 novembre 2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gioacchino Marletta, sito in Corso Vittorio Emanuele 231, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Sergio Sparti ) e Massimo Campisi ) del foro di C.F._2 C.F._3
Palermo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 co II c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 10 luglio 2024 celebrata ex art. 127 ter
c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito dell'istanza di rigetto della Parte_1 sospensione della procedura emessa dal G.E., ha introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione ex art. 617 co II c.p.c. proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 10 gennaio 2018, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 eseguito da e Controparte_2 notificatogli a mezzo p.e.c. in data 11 novembre 2017 fondato tra le altre sulle cartelle di pagamento nr.
29220110006609460000, 29220110007302920000, 29220120011232452000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000, 29220140011883822000,
29220150001933209000, 29220150003508141000, 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 e avviso di accertamento n. TXRM00089 per il pagamento della somma pari ad euro 22.477,89, oltre interessi, oneri di riscossione e accessori.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. la nullità della notifica dell'atto di pignoramento per carenza di sottoscrizione digitale dell'atto di pignoramento ovvero di attestazione di conformità all'asserito originale analogico
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000,
29220140011883822000, 29220150001933209000 per violazione dell'art. 140 c.p.c. nonché delle cartelle nr. 29220110007302920000 e 29220150003508141000 per violazione dell'art. 4
d.lgs. 261/1999 e delle cartelle nr. 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 per violazione della normativa relativa alle notifiche a mezzo pec nonché dell'avviso di accertamento n. TXRM00089 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
Ha concluso chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente l'atto di pignoramento, con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa per l'attuazione di condotta illegittima da parte dell'ente della riscossione, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita tardivamente la eccependo la tardività delle censure avanzate Controparte_2 dall'opponente in quanto il ricorso è stato depositato spirato il termine pari a giorni venti, insistendo nella regolarità del procedimento notificatorio degli atti esecutivi, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per acquisire il fascicolo della fase celebrata dinanzi al G.E.; dato atto del mutamento della persona fisica del pagina 2 di 3 Giudice, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024 e comunicata il giorno successivo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è inammissibile.
Ferma la qualificazione della presente opposizione ai sensi dell' art. 617 c.p.c. attenendo alla regolarità formale dell'atto di pignoramento nonché del procedimento notificatorio delle cartelle sulle quali esso si fonda, la medesima avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto di pignoramento: ebbene lo stesso è stato notificato, pacificamente, all'opponente via pec in data 11 dicembre 2017, mentre il ricorso è stato depositato in data 10 gennaio 2018. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
E' appena il caso di rilevare che l'ulteriore censura relativa al procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento, relativo alla circostanza che la p.e.c. dalla quale è stato notificato l'atto di pignoramento non risulta presente in nessuno pubblico registro, oltre ad essere tardiva, poiché sollevata esclusivamente in sede di comparse conclusionali, non può essere oggetto di delibazione del Giudice, fermo restando che non mette in dubbio quanto sopra statuito, non trattandosi di ipotesi che ha determinato la conoscenza dell'atto da parte dello in data successiva. Pt_1
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 in euro 1.700,00, avuto riguardo al valore della causa nonché alle attività svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 460,00, per la fase introduttiva euro 389,00 e per la fase decisionale euro 851,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'atto di opposizione proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.700,00oltre spese processuali, IVA e CPA. Controparte_1
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 921/2019 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 novembre 2024, comunicata in data 7 novembre 2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gioacchino Marletta, sito in Corso Vittorio Emanuele 231, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Sergio Sparti ) e Massimo Campisi ) del foro di C.F._2 C.F._3
Palermo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 co II c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 10 luglio 2024 celebrata ex art. 127 ter
c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito dell'istanza di rigetto della Parte_1 sospensione della procedura emessa dal G.E., ha introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione ex art. 617 co II c.p.c. proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 10 gennaio 2018, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 eseguito da e Controparte_2 notificatogli a mezzo p.e.c. in data 11 novembre 2017 fondato tra le altre sulle cartelle di pagamento nr.
29220110006609460000, 29220110007302920000, 29220120011232452000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000, 29220140011883822000,
29220150001933209000, 29220150003508141000, 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 e avviso di accertamento n. TXRM00089 per il pagamento della somma pari ad euro 22.477,89, oltre interessi, oneri di riscossione e accessori.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. la nullità della notifica dell'atto di pignoramento per carenza di sottoscrizione digitale dell'atto di pignoramento ovvero di attestazione di conformità all'asserito originale analogico
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000,
29220140011883822000, 29220150001933209000 per violazione dell'art. 140 c.p.c. nonché delle cartelle nr. 29220110007302920000 e 29220150003508141000 per violazione dell'art. 4
d.lgs. 261/1999 e delle cartelle nr. 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 per violazione della normativa relativa alle notifiche a mezzo pec nonché dell'avviso di accertamento n. TXRM00089 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
Ha concluso chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente l'atto di pignoramento, con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa per l'attuazione di condotta illegittima da parte dell'ente della riscossione, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita tardivamente la eccependo la tardività delle censure avanzate Controparte_2 dall'opponente in quanto il ricorso è stato depositato spirato il termine pari a giorni venti, insistendo nella regolarità del procedimento notificatorio degli atti esecutivi, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per acquisire il fascicolo della fase celebrata dinanzi al G.E.; dato atto del mutamento della persona fisica del pagina 2 di 3 Giudice, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024 e comunicata il giorno successivo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è inammissibile.
Ferma la qualificazione della presente opposizione ai sensi dell' art. 617 c.p.c. attenendo alla regolarità formale dell'atto di pignoramento nonché del procedimento notificatorio delle cartelle sulle quali esso si fonda, la medesima avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto di pignoramento: ebbene lo stesso è stato notificato, pacificamente, all'opponente via pec in data 11 dicembre 2017, mentre il ricorso è stato depositato in data 10 gennaio 2018. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
E' appena il caso di rilevare che l'ulteriore censura relativa al procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento, relativo alla circostanza che la p.e.c. dalla quale è stato notificato l'atto di pignoramento non risulta presente in nessuno pubblico registro, oltre ad essere tardiva, poiché sollevata esclusivamente in sede di comparse conclusionali, non può essere oggetto di delibazione del Giudice, fermo restando che non mette in dubbio quanto sopra statuito, non trattandosi di ipotesi che ha determinato la conoscenza dell'atto da parte dello in data successiva. Pt_1
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 in euro 1.700,00, avuto riguardo al valore della causa nonché alle attività svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 460,00, per la fase introduttiva euro 389,00 e per la fase decisionale euro 851,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'atto di opposizione proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.700,00oltre spese processuali, IVA e CPA. Controparte_1
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3