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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 2198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
c.f: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Annunziata Stasi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano
Via Giovanni Montemartini n. 2, giusta procura allegata con strumenti informatici e apposta in calce al ricorso
ATTORE
contro
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, Controparte_1
C.F. e P.IV.A. in persona del Legale Rappresentante in carica e, per esso, P.IVA_1 CP_2
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' autorizzato per procura
[...] CP_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_1
del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_1
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016,n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_4 Controparte_5
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Marchese (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio, n. 1, come da procura in calce alla memoria di costituzione
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Piazzale Libertà n. Controparte_6
1 – (C.F , dichiarato contumace all'udienza del 11.6.2025 CP_6 P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opp. ordinanza di ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 (violazione codice della strada)
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
-In via preliminare, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave e irreparabile al patrimonio del ricorrente posto che la somma richiesta è alquanto ingente, e che non dispone di ulteriori introiti ad esclusione del suo lavoro
-Nel merito dichiarare infondata, sia in diritto che in fatto, la cartella di pagamento impugnata e allegata per i motivi indicati in narrativa, -In via subordinata che in caso di rigetto venga applicata la sanzione minima e contenuta nei limiti di € 5000 oltre interessi e spese.
-Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla luce delle argomentazioni che precedono, così provvedere:
➢ Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione in quanto non proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc per i motivi già indicati.
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della pregiudiziale che precede, per mero tuziorismo difensivo, nel merito:
➢ Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi infra esposti;
➢ dichiarare l'estraneità di in merito alle doglianze inerenti Controparte_1 al merito della pretesa creditoria e/o all'attività dell'ente impositore.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., datato 21.10.2024 e depositato in pari data, il sig. Pt_1 chiedeva “previa fissazione dell'udienza, - In via preliminare, previo accoglimento
[...] dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave e irreparabile al patrimonio del ricorrente posto che la somma richiesta è alquanto ingente, e che non dispone di ulteriori introiti ad esclusione del suo lavoro -Nel merito dichiarare infondata, sia in diritto che in fatto, la cartella di pagamento impugnata e allegata per i motivi indicati in narrativa, -In via subordinata che in caso di rigetto venga applicata la sanzione minima e contenuta nei limiti di € 5000 oltre interessi e spese”.
Nello specifico, parte ricorrente, in relazione al provvedimento impugnato, lamenta 1) l'irregolarità della notifica per mancata relata e inosservanza delle norme che regolano le notifiche;
2) la mancata indicazione dei saggi di interesse;
3) difetto di motivazione.
Con provvedimento del 6.11.2025 veniva fissata prima udienza di comparizione delle parti, concedendo termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del provvedimento ai convenuti.
In data 8.1.2025 si costituiva in giudizio , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione nonché il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, in data 4.2.2025, stante la richiesta delle parti ricorrente, veniva disposto un rinvio all'udienza del 11.3.2025, nella qual occasione, ritenuta la causa matura della decisione veniva fissata udienza per discussione orale.
All'udienza del 27.5.202, dopo discussione delle parti, la causa veniva rinviata per lettura del dispositivo all'udienza del 11.6.2025, ove il Giudice fissava in 30 giorni il deposito della relativa sentenza.
Va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità promossa da parte convenuta.
Parte ricorrente, nella nota di iscrizione a ruolo, ha qualificato il proprio ricorso ai sensi degli artt. 22
e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada) se pur rubricando il ricorso ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c..
Per tale ragione la causa, poi, risulta esser stata decisa secondo il rito previsto dalla normativa predetta. Tuttavia va osservato come la Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, è esperibile l'opposizione L. n. 689 del
1981, ex art. 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale: in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere stato in grado di proporre l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge” (Cass. 15149/2005; Cass.
9180/2006).
Nel caso di specie il ricorrente non specifica se è stato reso edotto della sanzione solamente al momento della notifica della cartella e, anzi, lo stesso nel corpo dell'atto fa espressamente riferimento ad una sanzione del 2020, senza tuttavia esser chiaro se la cartella fosse stata preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione e/o del verbale di accertamento. Agli atti, inoltre, non emergono altri elementi in tal senso.
In ogni caso, la Cassazione ha chiarito il principio secondo il quale, il ricorrente abbia promosso il giudizio di opposizione con le modalità del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione anziché con il rito dell'opposizione all'esecuzione, ciò non costituisce di per sé motivo di inammissibilità della domanda, né di invalidità assoluta del giudizio (Cass., n. 1089/2014).
Detto questo, infatti, va osservato come l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., va proposta in Tribunale e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. cioè nei venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
L'art. 617 c.p.c., infatti, afferma: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. Tra i tipi di vizi censurabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va ricompreso sicuramente il motivo proposto, in via principale, dal ricorrente.
Sul punto si richiama, da ultimo, l'ordinanza del 12 ottobre 2023 n. 28521 della Suprema Corte di
Cassazione, che qualifica come “formali” le censure sollevate in merito alla notifica della cartella opposta.
Nel caso di specie la cartella risulta esser stata notificata, come riferito dal medesimo ricorrente, in data 20.9.2024, mentre il ricorso risulta esser stato iscritto a ruolo in data 21.10.2024, senza il rispetto del termine previsto dall'art. 617 c.p.c..
Per le ragioni predette, pertanto, l'opposizione agli atti proposta risulta inammissibile e tale quindi da assorbire ogni censura proposta, in via degradata, dal ricorrente anche in relazione al merito della cartella esattoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2198/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara inammissibile l'opposizione presentata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei Parte_1
confronti di , che liquida in complessivi euro Controparte_7
1700, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
c.f: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Annunziata Stasi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano
Via Giovanni Montemartini n. 2, giusta procura allegata con strumenti informatici e apposta in calce al ricorso
ATTORE
contro
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, Controparte_1
C.F. e P.IV.A. in persona del Legale Rappresentante in carica e, per esso, P.IVA_1 CP_2
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' autorizzato per procura
[...] CP_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_1
del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_1
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016,n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_4 Controparte_5
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Marchese (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio, n. 1, come da procura in calce alla memoria di costituzione
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Piazzale Libertà n. Controparte_6
1 – (C.F , dichiarato contumace all'udienza del 11.6.2025 CP_6 P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opp. ordinanza di ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 (violazione codice della strada)
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
-In via preliminare, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave e irreparabile al patrimonio del ricorrente posto che la somma richiesta è alquanto ingente, e che non dispone di ulteriori introiti ad esclusione del suo lavoro
-Nel merito dichiarare infondata, sia in diritto che in fatto, la cartella di pagamento impugnata e allegata per i motivi indicati in narrativa, -In via subordinata che in caso di rigetto venga applicata la sanzione minima e contenuta nei limiti di € 5000 oltre interessi e spese.
-Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla luce delle argomentazioni che precedono, così provvedere:
➢ Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione in quanto non proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc per i motivi già indicati.
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della pregiudiziale che precede, per mero tuziorismo difensivo, nel merito:
➢ Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi infra esposti;
➢ dichiarare l'estraneità di in merito alle doglianze inerenti Controparte_1 al merito della pretesa creditoria e/o all'attività dell'ente impositore.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., datato 21.10.2024 e depositato in pari data, il sig. Pt_1 chiedeva “previa fissazione dell'udienza, - In via preliminare, previo accoglimento
[...] dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave e irreparabile al patrimonio del ricorrente posto che la somma richiesta è alquanto ingente, e che non dispone di ulteriori introiti ad esclusione del suo lavoro -Nel merito dichiarare infondata, sia in diritto che in fatto, la cartella di pagamento impugnata e allegata per i motivi indicati in narrativa, -In via subordinata che in caso di rigetto venga applicata la sanzione minima e contenuta nei limiti di € 5000 oltre interessi e spese”.
Nello specifico, parte ricorrente, in relazione al provvedimento impugnato, lamenta 1) l'irregolarità della notifica per mancata relata e inosservanza delle norme che regolano le notifiche;
2) la mancata indicazione dei saggi di interesse;
3) difetto di motivazione.
Con provvedimento del 6.11.2025 veniva fissata prima udienza di comparizione delle parti, concedendo termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del provvedimento ai convenuti.
In data 8.1.2025 si costituiva in giudizio , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione nonché il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti, in data 4.2.2025, stante la richiesta delle parti ricorrente, veniva disposto un rinvio all'udienza del 11.3.2025, nella qual occasione, ritenuta la causa matura della decisione veniva fissata udienza per discussione orale.
All'udienza del 27.5.202, dopo discussione delle parti, la causa veniva rinviata per lettura del dispositivo all'udienza del 11.6.2025, ove il Giudice fissava in 30 giorni il deposito della relativa sentenza.
Va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità promossa da parte convenuta.
Parte ricorrente, nella nota di iscrizione a ruolo, ha qualificato il proprio ricorso ai sensi degli artt. 22
e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada) se pur rubricando il ricorso ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c..
Per tale ragione la causa, poi, risulta esser stata decisa secondo il rito previsto dalla normativa predetta. Tuttavia va osservato come la Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, è esperibile l'opposizione L. n. 689 del
1981, ex art. 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale: in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere stato in grado di proporre l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge” (Cass. 15149/2005; Cass.
9180/2006).
Nel caso di specie il ricorrente non specifica se è stato reso edotto della sanzione solamente al momento della notifica della cartella e, anzi, lo stesso nel corpo dell'atto fa espressamente riferimento ad una sanzione del 2020, senza tuttavia esser chiaro se la cartella fosse stata preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione e/o del verbale di accertamento. Agli atti, inoltre, non emergono altri elementi in tal senso.
In ogni caso, la Cassazione ha chiarito il principio secondo il quale, il ricorrente abbia promosso il giudizio di opposizione con le modalità del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione anziché con il rito dell'opposizione all'esecuzione, ciò non costituisce di per sé motivo di inammissibilità della domanda, né di invalidità assoluta del giudizio (Cass., n. 1089/2014).
Detto questo, infatti, va osservato come l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., va proposta in Tribunale e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. cioè nei venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
L'art. 617 c.p.c., infatti, afferma: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. Tra i tipi di vizi censurabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va ricompreso sicuramente il motivo proposto, in via principale, dal ricorrente.
Sul punto si richiama, da ultimo, l'ordinanza del 12 ottobre 2023 n. 28521 della Suprema Corte di
Cassazione, che qualifica come “formali” le censure sollevate in merito alla notifica della cartella opposta.
Nel caso di specie la cartella risulta esser stata notificata, come riferito dal medesimo ricorrente, in data 20.9.2024, mentre il ricorso risulta esser stato iscritto a ruolo in data 21.10.2024, senza il rispetto del termine previsto dall'art. 617 c.p.c..
Per le ragioni predette, pertanto, l'opposizione agli atti proposta risulta inammissibile e tale quindi da assorbire ogni censura proposta, in via degradata, dal ricorrente anche in relazione al merito della cartella esattoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2198/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara inammissibile l'opposizione presentata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei Parte_1
confronti di , che liquida in complessivi euro Controparte_7
1700, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra