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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11293/2023
r.g., decisa nella udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Nastri;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.12.2023, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico derivante da due CP_1
malattie professionali denunziate il 17.2.2022, previo cumulo con quello dell'8% già indennizzato in capitale per altre due malattie professionali, ex
art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato l'esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente lavorativo.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che le due denunziate malattie (ernie discali lombari e sindrome del tunnel carpale)
hanno entrambe natura professionale e determinano un danno biologico permanente nelle rispettive misure del 6% e del 2%, che, cumulato con quello dell'8% già riconosciuto per altre due malattie professionali, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 15%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le obiezioni al riguardo sollevate dal consulente di parte ricorrente devono poi ritenersi superate dalle puntuali ed esaustive repliche del consulente tecnico di ufficio.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
2 L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 15% a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' a corrispondere CP_1
in suo favore il relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 43,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Nastri.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11293/2023
r.g., decisa nella udienza del 14.1.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Nastri;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.12.2023, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico derivante da due CP_1
malattie professionali denunziate il 17.2.2022, previo cumulo con quello dell'8% già indennizzato in capitale per altre due malattie professionali, ex
art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato l'esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente lavorativo.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che le due denunziate malattie (ernie discali lombari e sindrome del tunnel carpale)
hanno entrambe natura professionale e determinano un danno biologico permanente nelle rispettive misure del 6% e del 2%, che, cumulato con quello dell'8% già riconosciuto per altre due malattie professionali, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 15%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le obiezioni al riguardo sollevate dal consulente di parte ricorrente devono poi ritenersi superate dalle puntuali ed esaustive repliche del consulente tecnico di ufficio.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
2 L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 15% a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' a corrispondere CP_1
in suo favore il relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 43,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Nastri.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3