Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. dr. Paolo Barletta Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 12 dicembre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 849/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio introduttivo di primo grado, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c.f.
presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia ed il C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche di rito alla seguente pec: Email_1
APPELLANTE
E
(CF nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...]d ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Lucia Gangale (C.F. ) al Viale Vesuvio CodiceFiscale_4
n. 48 che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di primo grado e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni via - Fax 081.7731109 ovvero via PEC: avv. Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NOLA n. 1915/2023 del 14.12.2023
1
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 4 aprile 2024 parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale era stato respinto il ricorso teso ad ottenere – sul presupposto dello svolgimento dal 1^.
9.2012 all'8.3.2020 di mansioni di collaboratrice domestica (riconducibili al livello BS del CCNL di settore) presso l'abitazione della convenuta, nei giorni e con gli orari dedotti in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 15,30, mentre l'ultimo anno dalle 9,30 alle 14,30) con una retribuzione mensile di euro 600,00, senza aver percepito le spettanze retributive di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie non godute, le differenze per lavoro ordinario conformemente al CCNL di settore, mensilità aggiuntive – l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e per l'effetto la condanna della controparte al pagamento di
€. 13.588,92 a titolo di differenze retributive.
Nei motivi l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare la soggezione della ricorrente al potere direttivo e disciplinare della datrice di lavoro per tutto il periodo. Ha concluso chiedendo, per l'intera durata del rapporto di lavoro e per lo svolgimento delle mansioni specificate in ricorso, all'esito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, la condanna della resistente al corrispondente trattamento economico e normativo come quantificato in ricorso. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituita l'appellata resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la convenuta, presso l'abitazione di quest'ultima in termini di collaborazione domestica stabile e continuativa.
Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice - onerata ex art. 2697 c.c.
- fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione. Dall'espletata istruttoria non
2 sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo.
I testimoni escussi sono estranei all'ambiente di lavoro, quindi non hanno conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive).
Essi - legati alla ricorrente da conoscenza occasionale – hanno riferito circostanze apprese in virtù della frequentazione amicale con la stessa, ovvero mediante incontri occasionali, alcuni dei quali anche all'interno dell'abitazione indicata quale sede di lavoro ma comunque non qualificanti. Le dichiarazioni- come sottolineato dal Giudice – sono risultate “estremamente generiche, lacunose, circoscritte nel tempo, in parte contraddittorie rispetto a quanto dedotto in ricorso”.
In sentenza sono state riportate integralmente le trascrizioni cui si rinvia.
La teste - ex dipendente dell'atelier gestito dalla convenuta dal gennaio Tes_1
2018 fino al febbraio 2019, nonché amica della ricorrente dal 2018 circa- ha riferito che si erano conosciute per lavoro, infatti lo stabile in cui era l'atelier era lo stesso in cui vi era l'abitazione della signora . CP_1
La teste ha dichiarato: “La mattina incontravo sempre la ricorrente alle 8,30 perché passava anche lei per l'atelier per accedere poi all'abitazione della resistente. Il pomeriggio invece capitava di rado che la incrociassi perché spesso io consumavo la pausa pranzo fuori e quindi poteva capitare che rientrando nell'atelier verso le 14,30/15,00 vedessi la ricorrente uscire e andar via. …... ADR ….. La ricorrente la vedevo tutte le mattine, anche il sabato”. La certezza dell'attività svolta dalla presso l'abitazione della è stata ancorata dalla teste al fatto Pt_1 CP_1 che ”dalla scala secondaria dalla quale si accedeva all'atelier, salendo si arrivava all'appartamento della resistente” ma invero la – per sua stessa Tes_1 ammissione – solo una volta era salita nella casa …proprio insieme alla sig.ra
ed aveva visto in quella occasione la ricorrente intenta a lavare i piatti, CP_1 mentre per il resto altre volte aveva visto la ricorrente scendere in sartoria per portare il caffè.
Ad avviso del collegio sono pienamente condivisibili le valutazioni svolte dal Tribunale, in quanto la teste ha riferito per conoscenza diretta in ordine ad un arco temporale circoscritto dal gennaio 2018 al febbraio 2019, di modo che per il resto la deposizione riguarda fatti appresi de relato actoris; anche la conoscenza diretta, per quanto di interesse agli effetti di causa, si riduce ad una sola occasione in cui la si sarebbe recata nell'abitazione della resistente, vedendo la ricorrente Tes_1 intenta a lavare i piatti. La deposizione poi, con riguardo all'orario di lavoro, eccede la prospettazione esposta in ricorso, in quanto la teste ha dichiarato di aver incontrato la ricorrente che si recava presso l'abitazione della resistente tutti i giorni alle 8,30 (laddove in ricorso era stato indicato l'orario dalle 10,30 e solo per l'ultimo anno dalle 9,30) compreso il sabato, laddove in ricorso l'istante aveva dichiarato di aver lavorato dal lunedì al venerdì. Appare inverosimile quanto sostenuto dall'appellante in proposito, laddove ha affermato che ben poteva la ricorrente recarsi prima al lavoro per meglio organizzare le attività lavorative da
3 svolgere: la semplicità delle mansioni svolte (sottolineata dalla stessa difesa appellante sia pur ad altro fine, di escludere la necessità di direttive precise e stringenti) è in contrasto con un'attività di preventiva organizzazione del lavoro a cura della colf, addirittura con due ore di anticipo, quotidianamente. Sempre ad un eccesso di zelo la difesa intende ricondurre la presenza della sul luogo di Pt_1 lavoro anche di sabato, peraltro in via occasionale (laddove invero la teste Tes_1 ha indicato la circostanza come sistematica): appare singolare che queste attività (delle due ore mattutine e del sabato) siano state rese dalla ricorrente senza rivendicare alcuna pretesa economica, soprattutto avuto riguardo all'arco temporale dedotto nel ricorso teso ad ottenere anche le differenze retributive.
Né elementi significativi possono evincersi dalla deposizione del che ha Tes_2 frequentato la casa della per lavori di manutenzione e falegnameria CP_1 eh ha riferito di aver incontrato la ricorrente intenta a fare le pulizie e cucinare. Tuttavia non ha saputo indicare quale orario la stessa osservasse, né “precisamente quantificare le volte in cui ci sono andato, comunque molto frequentemente” ed ha precisato che “il grosso degli interventi ha riguardato l'atelier”. La presenza presso l'abitazione si riduce dunque ad un periodo non meglio precisato, tra il 2012 e il 2013 e, comunque, per interventi occasionali presso l'abitazione per svolgere a chiamata taluni lavoretti di falegnameria (che spesso venivano completati in officina, e quindi neppure svolti in loco).
La teste quindi non ha potuto descrivere le mansioni effettivamente Tes_1 assolte dalla (se non limitatamente a quella unica occasione in cui l'avrebbe Pt_1 vista lavare i piatti), mentre il genericamente ha fatto riferimento ad attività Tes_2 di pulizie e cucina. Aver visto l'appellante occuparsi della pulizia della casa nei giorni in cui il teste svolgeva dei lavoretti di falegnameria nell'appartamento Tes_2 dell'appellata nulla consente di inferire sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite. Nulla è stato riferito neppure relativamente alla provenienza delle direttive impartite (tenuto conto che la convenuta era impegnata nell'atelier), all'entità ed alle modalità di corresponsione della retribuzione, alla vincolatività dell'orario di lavoro o all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Eppure la ricorrente (v. punto 3 del ricorso di primo grado) aveva dedotto di essere stata sottoposta al controllo e le direttive della che provvedeva essa stessa al pagamento della retribuzione ed allo CP_1 esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e direzione della sua prestazione lavorativa e di essere stata tenuta a giustificare eventuali assenze. L'assunto è rimasto privo di riscontro.
La durata del prospettato rapporto è rimasta indefinita, non essendo stati i testi in grado di confermare in maniera univoca dei riferimenti temporali sufficientemente specifici.
In conclusione non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento, da parte della lavoratrice, dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alla
4 disamina delle deposizioni dei testi di parte resistente ed alle domande di pagamento di differenze retributive.
L'appello deve essere respinto. Infatti l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le “ stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'appellante, avuto riguardo al valore della causa ed ai parametri del DM 147/2022.
Infine avuto riguardo alla data del deposito dell'appello ed all'esito del presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello;
5 condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.983,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Lucia Gangale;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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